Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato detenuto, qualora quest'ultimo sia temporaneamente assente dall'istituto penitenziario per motivi legittimi,la consegna - dalla quale decorrono gli eventuali termini di impugnazione - deve essere effettuata al direttore dell'istituto stesso il quale è tenuto ad informare immediatamente l'interessato dell'avvenuta notifica. Qualora il direttore non provveda alla predetta informazione - preordinata a tutelare il diritto di difesa - la notifica non spiega efficacia nei confronti dell'imputato detenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2002, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 08/01/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere N. 00009
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 027253/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul proced. proposto da:
1) ER PP N. IL 09/05/1969
avverso ORDINANZA del 24/04/2001 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA
OSSERVA
Con provvedimento del 24/4/2001 il Tribunale di Catania - in sede di appello ex art. 310 C.P.P. - ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di GI FE avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Catania con la quale era stata rigettata l'istanza di rimessione in libertà avanzata dal FE per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Il Tribunale, precisato che il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione era stato notificato al FE in data 24/2/2001 e che avendo costui proposto personalmente l'istanza non doveva notificarsi alcunché al difensore, ha rilevato come l'impugnazione proposta in data 7/3/2001 mediante deposito in Cancelleria fosse fuori termine e quindi inammissibile.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso GI FE per erronea applicazione della legge penale e carenza assoluta di motivazione;
il ricorrente ha sottolineato come il provvedimento di rigetto dell'istanza di scarcerazione fosse stato notificato al FE in data 26/2/2001 e come pertanto fosse stata tempestivamente avanzata la relativa impugnazione.
RILEVA
Il ricorso, fondato, deve essere accolto, avendo il Tribunale di Catania - con il dichiarare inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di GI FE con istanza depositata il 7.03.2001 - commesso la denunziata violazione degli artt. 156 comma 2^, 309, 310 C.P.P., dovendosi infatti ritenere osservato il termine di dieci giorni per la proposizione del gravame con riguardo alla data nella quale al FE venne effettivamente notificata l'ordinanza reiettiva della sua istanza di rimissione in libertà. Ed invero, dalla lettura degli atti risulta che l'ordinanza de qua era stata bensì notificata al direttore del carcere (presso il quale era ristretto il FE) il 24.2.2001, ma nella temporanea assenza del FE stesso, nel mentre non risulta in alcun modo che il direttore dell'istituto abbia dato corso immediato alla informativa personale del detenuto assente della notifica stessa, così come imposto dalla previsione di cui all'art. 156 comma 2 C.P.P. Se è vero che la notifica all'imputato detenuto e temporaneamente assente - per motivi legittimi - dal luogo di detenzione è validamente compiuta con la consegna della copia al direttore dell'istituto (ed infatti nel comma 2 del citato articolo 156 si impone al direttore di dare informazione "dell'avvenuta notifica") e che dalla data di questa consegna decorrono gli eventuali termini di impugnazione, deve peraltro ritenersi - perché non venga concretamente leso il diritto di difesa - che l'efficacia di tale notifica sia comunque subordinata nei confronti dell'imputato al rispetto da parte del direttore del carcere di quell'onere di informazione di cui si è detto. Poiché, nella vicenda sottoposta, non risulta che il FE sia stato informato dal direttore dell'Istituto dell'avvenuta notifica o comunque nulla autorizza a ritenere che una tale informazione sia intervenuta prima del 26.2.2001 (data della notifica - evidentemente reiterata - posta sul retro dell'ordinanza che è stato allegata dal difensore al ricorso), e poiché non è certamente compatibile con la suesposta interpretazione della norma (ispirata al necessario favor rei) alcuna presunzione di effettuazione di tale informativa ne' di contestualità tra consegna al direttore ed informazione del detenuto, consegue che nella specie il termine di dieci giorni va fatto decorrere dalla data dell'unica notifica (quella del 26/2/2001) che si presenta regolare in ogni suo aspetto;
sicché tale termine non era spirato alla data di deposito dell'istanza di appello. Annullata pertanto l'impugnata ordinanza, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 310 C.P.P., per l'esame dell'appello proposto dal FE.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per l'esame dell'istanza di appello al Tribunale di Catania costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 23 della legge 332/95. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002