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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 591 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
tra
già (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli Parte_3 con scrittura privata autenticata dal Notaio Persona_1 in data 3 dicembre 2021 (rep. n. 26408, racc. n. 11120), con sede a
[...]
Milano, in via Domenichino, n. 5, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata appartenente all'Avv. Andrea Email_1
AV LD, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede ad in Piazza Duchi D'Acquaviva, elettivamente domiciliato a CP_1
Silvi, via Roma 334G, presso e nello studio dell'Avv. Carlotta Di Febo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 OGGETTO: cessione di crediti;
pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 8 settembre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2022, Parte_1 già (d'ora in poi, per comodità, anche solo Parte_2 Part
“ ” o “ ) ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, il deducendo di esserne creditrice per € 56.651,42 CP_1
a titolo di sorte capitale (somma portata da fatture emesse dalle società HE
Comm S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. nei confronti della odierna convenuta e di cui l'attrice afferma essere cessionaria a fronte di contratto di cessione), oltre che per € 699,64 per interessi moratori maturati al 31 gennaio 2002 sulla predetta sorte capitale e determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, nonché per interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sempre sulla predetta sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione), ed infine per € 15.280,00 ai sensi dell'art. 6, co. II d.lgs. n. 231/2002 (corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per il numero di fatture costituenti la predetta sorte capitale).
Quindi, ha chiesto, previo accertamento delle predette Parte_2 somme vantate, la condanna di controparte al relativo pagamento e, in via subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma accertata in corso di giudizio e, in via ulteriormente gradata, per l'eventualità in cui l'ente convenuto avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure in caso di rilievi officiosi, la condanna dell'Ente per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. per capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa depositata il 31 agosto 2022, si è costituito in giudizio il che, istando preliminarmente per la riunione dell'odierno CP_1 giudizio con altri (i “nn. 3523/2020 - 2355/2021 - 591/2022 - 1408/2022 e
918/2022 di RG previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274/2 cpc” – cfr. conclusione di cui alla lettera “a”), ha chiesto al Tribunale: “b) previa
2 declaratoria della inopponibilità al degli atti di cessione oggetto del CP_1 presente giudizio, dichiarare il difetto di legittimazione in senso sostanziale di
[...]
e per l'effetto assolvere il dal pagamento di tutte le avverse Pt_1 CP_1 pretese ovvero, in via subordinata, limitare l'avversa pretesa alla diversa somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio a titolo di sorte capitale, interessi moratori e anatocistici e di risarcimento del danno ex art. 6 con vittoria di spese e spettanze professionali;
c) dichiarare l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito condannando l'Attrice al risarcimento del danno 96 cpc oltre che al pagamento di spese e compensi professionali;
d) in via subordinata ridurre il credito vantato da da € 56.651,42 ad € 46.078,77 ovvero Parte_4 sino alla concorrenza della diversa somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio, assolvendo per l'effetto l'Ente convenuto dall'obbligo di pagamento della maggior somma pretesa;
e) rigettare ex art.3 D.Lgs n.231/02 l'avversa pretesa di cui al punto I b) delle premesse assolvendo l'Ente convenuto dal pagamento degli interessi moratori e per l'effetto di quelli anatocistici ovvero, in via subordinata, rigettare comunque l'avversa pretesa in quanto infondata per le ragioni sopra meglio esposte ovvero, in via ulteriormente subordinata, rideterminare l'avversa pretesa sulla residua sorte capitale (€ 46.078,77,32) ovvero su quella diversa che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio;
f) rigettare ex artt. 3 e 6 D.Lgs 231/02,
l'avversa pretesa di cui al punto I c) delle premesse assolvendo l'Ente convenuto dal relativo pagamento ovvero in via subordinata rigettare comunque l'avversa pretesa in quanto infondata per le motivazioni sopra meglio esposte ovvero, in via ulteriormente subordinata, rideterminare l'avversa pretesa sulla sola sorte capitale portate dalle fatture Telecom non risultando alcuna espressa deroga all'art. 1263 c.c. negli atti di cessione HE Comm spa. g) rigettare la domanda di risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs 231/02 in quanto infondata per le ragioni sopra meglio esposte
h) rigettare l'avversa domanda di risarcimento del danno ex art. 2041 c.c. in quanto improponibile ex art. 2042 c.c. e in ogni caso infondata;
ovvero, in via subordinata, determinare l'importo del risarcimento sulla base della minor somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio”, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Integrato il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione celebrata il 28 settembre 2022, è stata accolta la richiesta avanzata dai procuratori delle parti di concessione di un rinvio per trattative in corso con
3 salvezza dei diritti di prima udienza, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 23 novembre 2022, in occasione della quale l'allora titolare del fascicolo ha assunto riserva, poi sciolta con ordinanza del 1 febbraio 2023, che ha rigettato la richiesta di riunione avanzata da parte convenuta, concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c. con decorrenza a far data dal 15 febbraio 2023 e rinviato al 7 giugno 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Senonché, in data 13 marzo 2023, i procuratori delle parti, rappresentando che “
2. nelle more, con esclusione delle sole domande di risarcimento del danno ex art. 6 e di refusione delle spese di lite, le parti hanno inteso definire in via negoziata il presente contenzioso concordando un piano di rientro la cui ultima rata scadrà il 30.06.2023; 3. in forza del suddetto accordo, le parti si sono impegnate a chiedere congiuntamente la revoca della suddetta ordinanza e la concessione di nuovi termini ex art. 183 c.p.c. con decorrenza dal 30.06.2023”, hanno congiuntamente chiesto la revoca dell'ordinanza del 1 febbraio 2023
e la concessione di nuovi termini ex art. 183, co. VI c.p.c., richiesta che è stata accolta dall'allora titolare del procedimento, che, con provvedimento emesso il 15 marzo 2023, ha revocato la precedente ordinanza e rinviato la causa all'udienza del 25 ottobre 2023 per la valutazione delle richieste istruttorie.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed il precedente titolare l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2024, differita dallo scrivente magistrato (divenuto titolare del fascicolo nel gennaio 2024) all'udienza dell'8 settembre 2025, con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Tribunale, verificata la regolare comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta ad entrambi i procuratori delle parti costituite e rilevato, ciononostante, l'avvenuto deposito di note di trattazione scritta sostitutive d'udienza soltanto ad opera di parte convenuta, la quale ha insistito “per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella prima memoria 183 comma 6 c.p.c. depositata il 31.07.2023, che sono da intendersi integralmente riportate e ritrascritte”, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Anzitutto, deve essere evidenziato che il con la propria CP_1 memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. tempestivamente depositata in data 31 luglio 2023, ha precisato le conclusioni in precedenza rassegnate, chiedendo al Tribunale di “- dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda di condanna dell'Ente al pagamento degli interessi, da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, sulla somma richiesta ex art. 6 D. Lgs
231/02 e s.m. - nel merito, dichiarare l'intervenuta cessazione delle materia del contendere relativamente ai crediti definiti stragiudizialmente dalle parti (sorte capitale, NDI, interessi di mora e anatocistici) e rigettare del tutto l'ultima residua domanda risarcitoria avversaria ex art.6 in quanto infondata ovvero, in via subordinata, previa declaratoria di sussistenza dell'esimente di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 6 D.Lgs 231/02, rigettare in ogni caso l'avversa pretesa risarcitoria, assolvendo in entrambi i casi l'Ente convenuto dal relativo pagamento, con vittoria di spese e spettanze professionali.”.
La esposta precisazione delle conclusioni in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. si spiega in ragione del fatto che le parti, in corso di causa, hanno raggiunto un accordo transattivo, concordando un piano di rientro concernente tutti gli importi oggetto della pretesa attorea, fatta eccezione per le somme richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e per le spese di lite dell'odierno procedimento, il quale, quindi, avrebbe dovuto essere proseguito esclusivamente per la valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 6 e per la regolamentazione delle spese di lite.
L'intervenuto accordo tra le parti nei predetti termini è confermato non soltanto dalla nota congiunta del 13 marzo 2023 con cui i procuratori delle parti, come già anticipato, hanno notiziato l'Ufficio della circostanza che, nelle more del giudizio, “con esclusione delle sole domande di risarcimento del danno ex art. 6 e di refusione delle spese di lite, le parti hanno inteso definire in via negoziata il presente contenzioso concordando un piano di rientro la cui ultima rata scadrà il
30.06.2023” (cfr. nota congiunta depositata nel fascicolo telematico in data 13 marzo 2023 dall'Avv. Andrea AV LD e dall'Avv. Carlotta Di Febo), ma anche proprio dalla esplicita “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
PARZIALE AL CREDITO OGGETTO DELLA DOMANDA RELATIVO AL
GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI TERAMO – NRG. 591/2021- BFF
5 , a firma del Dott. (procuratore Controparte_2 Parte_3 di parte attrice), che è stata versata in atti sia da parte convenuta che da parte attrice, con la rispettiva memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. (entrambe depositate il 31 luglio 2023).
In particolare, mediante la predetta dichiarazione datata 27 luglio 2023,
in persona del procuratore dott. Parte_2 [...]
, dopo aver premesso che (i) “In relazione al giudizio pendente avanti al Pt_3
Tribunale di Teramo, nrg. 591/2021 (n.d.r.: 2022) pendente tra e il Parte_1
– udienza 25.10.2023 - le parti in data 27.02.2023 hanno CP_1 stipulato un accordo transattivo che ha riguardato i seguenti importi: € 56.651,42 per sorte capitale, interessi moratori ex art. 2 e 5 Dlgs 231/02 dalle singole scadenze sino al soddisfo, interessi anatocistici;
”, (ii) “Nell'accordo transattivo le parti concordavano (punto F) che lo stesso non avrebbe riguardato le somme richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 Dlgs. 231/02 come novellato dal Dlgs n. 192/12 nonché le spese legali del giudizio in corso (cfr. punto f) accordo “F. Dopo una lunga trattativa, le parti si sono determinate a definire in via transattiva le pendenze relative alle somme richieste a titolo di Capitale, di NDI, di Interessi di Mora e Pt_5
Anatocistici di cui alla premessa sub C) lett. da a) a d), lasciando invece fuori dal Part presente accordo le somme richieste da a titolo risarcitorio ex art. 6 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 di cui al punto C lett. e) nonché a titolo Part di spese legali di cui al punto C lett. f), somme per il cui integrale pagamento proseguirà i relativi giudizi già incardinato solo dopo l'esecuzione integrale del presente accordo)”, (iii) “Il giudizio recante nrg. 591/2021 (n.d.r.: 2022) proseguirà quindi per le richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 Dlgs. 231/02 come novellato dal Dlgs n. 192/12 relativamente alle fatture oggetto della sorte capitale, gli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alle fatture tardivamente pagate (n.d.r.: su cui si tornerà a breve) nonché le spese legali del giudizio in corso”, (iv) “Il ha “onorato nei CP_1 termini previsto l'accordo transattivo”, ha espressamente rinunciato
“parzialmente al credito oggetto della domanda di giudizio nrg. 591/2021 (n.d.r.:
2022) relativamente ai seguenti importi così come espressamente previsto al punto 8) della transazione “(cfr. punto 8. Con l'esatto e integrale adempimento del presente Part accordo, non avrà più nulla a che pretendere nei confronto dell'Ente a titolo di sorte capitale, NDI, interessi di mora e anatocistici. Fanno espressa eccezione,
6 Part naturalmente, le somme richieste da a titolo risarcitorio ex art. 6 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 di cui alla lett. C) lett. e nonché a titolo Part di spese legali di cui alla lett. C) lett. f somme per il cui integrale pagamento proseguirà i relativi giudizi)”: • € 56.651,42 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; • € 699,64 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc. 2, “determinato nella misura degli interessi legali di mora” ex art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e calcolati sino al sino al 31.01.2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto (i) dal 01.02.2022 sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” degli art. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione”.
Pertanto, il Tribunale, alla luce dell'accordo transattivo tra le parti ed onorato dal convenuto (il quale, come espressamente riconosciuto CP_1
Part da ha “correttamente adempiuto il piano rateale”), non può che dichiarare la intervenuta cessazione delle materia del contendere relativamente ai crediti definiti stragiudizialmente dalle parti a titolo di sorte capitale, interessi di mora ed interessi anatocistici.
Peraltro, deve essere sottolineato che, dal contenuto sia della dichiarazione di rinuncia parziale al credito sopra citata che dalla memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c., si evince che l'unica somma che non è oggetto dell'accordo transattivo concerne, al netto delle spese di lite del presente giudizio, l'importo - richiesto in citazione per € 15.280,00 - a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n.
192/2012, da ciò derivando, pertanto, la inammissibilità della domanda Part rassegnata da nella rispettiva memoria (tempestivamente depositata il 31 luglio 2023) n. I ex art. 183, co. VI c.p.c., siccome nuova, di condanna del al pagamento (in aggiunta a “€ 15.280,00 per le somme dovute CP_1
a titolo risarcitorio ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 per ciascuna fattura tardivamente pagata in sorte capitale) anche degli “interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alle tardivamente fatture”, ossia degli interessi sulla somma richiesta
7 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
Quindi, con riguardo alla domanda attorea di condanna del CP_1 convenuto al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 (che viene scrutinata al netto di quella, come visto inammissibile, concernente gli interessi su tale somma), il Tribunale osserva quanto segue. Part In particolare, con l'atto di citazione, richiamando l'art. 6 del d.lgs.
n. 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, ha invocato il proprio
“diritto al pagamento dell'importo di € 15.280,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio”, importo ottenuto moltiplicando la somma di “€ 40,00 per il numero di fatture costituenti la sorte capitale insoluta” (cfr. p. 8 citazione).
Sul punto, il ha osservato che “Le ulteriori pretese a titolo CP_1 CP_1 di interessi moratori e di risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs 231/02 risultano infondate per violazione rispettivamente dell'art. 3,6 D.lgs 231/02. Come si avrà modo di provare in corso di giudizio, a causa dell'emergenza sanitaria, rispetto all'anno
2019, nel biennio 2020-2021 il Comune ha subito una drastica contrazione CP_1
degli accertamenti tributari, pari a circa un milione di euro, con conseguente impossibilità di adempiere alcune delle obbligazioni assunte non rientranti nel novero dei servizi essenziali”, aggiungendo che, nell'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'esimente della causa di forza maggiore, le avverse pretese a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 risultano in ogni caso infondate per indeterminatezza della domanda e conseguente violazione del diritto di difesa e per l'abnormità dell'indennizzo a fronte del valore delle singole fatture.
Ebbene, la domanda in esame non può essere accolta: infatti parte attrice si è limitata a quantificare in € 15.280,00 la somma dovuta dal CP_1 ai sensi del citato art. 6, senza peraltro neppure quantificare le fatture
[...]
(inizialmente rimaste) insolute, le quali, considerato l'importo di € 40,00 dovuto per ciascuna fattura, per l'effetto, dovrebbero corrispondere, procedendo con il calcolo matematico “inverso”, a n. 382 (€ 15.280,00 : € 40,00).
Senonché, parte attrice, avrebbe dovuto, in qualità di ei qui dicit, quanto meno enumerare le fatture insolute onde consentire il calcolo aritmetico di cui sopra, mentre, al contrario, si è limitata a versare in atti, mediante la propria memoria istruttoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c., “- copia delle fatture HE (doc.
8 9); - esiti e invii fatture HE (doc. 10); - copia fatture (doc. 11); - copia fatture CP_3 xml (doc. 12); - esiti e invii fatture (doc. 13); - copia documentazione CP_3 CP_3 contrattuale condizioni di fornitura HE e copia invio (doc. 14)”, documenti questi tutti corrispondenti ad altrettante cartelle, contenenti al loro interno una mole massiccia di documenti, così indebitamente rimettendo all'Ufficio il compito di verificare se tale documentazione corrisponda proprio alle n. 382 fatture
(che giustificherebbero la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 15.280,00), da ciò derivando la reiezione della domanda in commento per estrema indeterminatezza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sulla base (almeno in parte) del canone della soccombenza virtuale, ritiene il Tribunale che l'esito complessivo della controversia giustifichi la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 591/2022 tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere fra le parti in relazione alle domande attoree relativamente ai crediti a titolo di sorte capitale, interessi di mora e anatocistici;
2. RIGETTA la domanda attorea di condanna del ai sensi CP_1 dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012;
3. DICHIARA inammissibile la domanda attorea di condanna del CP_1 del pagamento degli interessi al tasso legale sulla somma richiesta
[...] ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012;
4. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 591 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, vertente
tra
già (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Procuratore dott. , in virtù dei poteri conferitigli Parte_3 con scrittura privata autenticata dal Notaio Persona_1 in data 3 dicembre 2021 (rep. n. 26408, racc. n. 11120), con sede a
[...]
Milano, in via Domenichino, n. 5, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata appartenente all'Avv. Andrea Email_1
AV LD, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede ad in Piazza Duchi D'Acquaviva, elettivamente domiciliato a CP_1
Silvi, via Roma 334G, presso e nello studio dell'Avv. Carlotta Di Febo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta -
1 OGGETTO: cessione di crediti;
pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza di rimessione della causa in decisione celebrata in data 8 settembre 2025 con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 2022, Parte_1 già (d'ora in poi, per comodità, anche solo Parte_2 Part
“ ” o “ ) ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato Parte_2
Tribunale, il deducendo di esserne creditrice per € 56.651,42 CP_1
a titolo di sorte capitale (somma portata da fatture emesse dalle società HE
Comm S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. nei confronti della odierna convenuta e di cui l'attrice afferma essere cessionaria a fronte di contratto di cessione), oltre che per € 699,64 per interessi moratori maturati al 31 gennaio 2002 sulla predetta sorte capitale e determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, nonché per interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sempre sulla predetta sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione), ed infine per € 15.280,00 ai sensi dell'art. 6, co. II d.lgs. n. 231/2002 (corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per il numero di fatture costituenti la predetta sorte capitale).
Quindi, ha chiesto, previo accertamento delle predette Parte_2 somme vantate, la condanna di controparte al relativo pagamento e, in via subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma accertata in corso di giudizio e, in via ulteriormente gradata, per l'eventualità in cui l'ente convenuto avesse sollevato contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure in caso di rilievi officiosi, la condanna dell'Ente per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. per capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa depositata il 31 agosto 2022, si è costituito in giudizio il che, istando preliminarmente per la riunione dell'odierno CP_1 giudizio con altri (i “nn. 3523/2020 - 2355/2021 - 591/2022 - 1408/2022 e
918/2022 di RG previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 274/2 cpc” – cfr. conclusione di cui alla lettera “a”), ha chiesto al Tribunale: “b) previa
2 declaratoria della inopponibilità al degli atti di cessione oggetto del CP_1 presente giudizio, dichiarare il difetto di legittimazione in senso sostanziale di
[...]
e per l'effetto assolvere il dal pagamento di tutte le avverse Pt_1 CP_1 pretese ovvero, in via subordinata, limitare l'avversa pretesa alla diversa somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio a titolo di sorte capitale, interessi moratori e anatocistici e di risarcimento del danno ex art. 6 con vittoria di spese e spettanze professionali;
c) dichiarare l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito condannando l'Attrice al risarcimento del danno 96 cpc oltre che al pagamento di spese e compensi professionali;
d) in via subordinata ridurre il credito vantato da da € 56.651,42 ad € 46.078,77 ovvero Parte_4 sino alla concorrenza della diversa somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio, assolvendo per l'effetto l'Ente convenuto dall'obbligo di pagamento della maggior somma pretesa;
e) rigettare ex art.3 D.Lgs n.231/02 l'avversa pretesa di cui al punto I b) delle premesse assolvendo l'Ente convenuto dal pagamento degli interessi moratori e per l'effetto di quelli anatocistici ovvero, in via subordinata, rigettare comunque l'avversa pretesa in quanto infondata per le ragioni sopra meglio esposte ovvero, in via ulteriormente subordinata, rideterminare l'avversa pretesa sulla residua sorte capitale (€ 46.078,77,32) ovvero su quella diversa che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio;
f) rigettare ex artt. 3 e 6 D.Lgs 231/02,
l'avversa pretesa di cui al punto I c) delle premesse assolvendo l'Ente convenuto dal relativo pagamento ovvero in via subordinata rigettare comunque l'avversa pretesa in quanto infondata per le motivazioni sopra meglio esposte ovvero, in via ulteriormente subordinata, rideterminare l'avversa pretesa sulla sola sorte capitale portate dalle fatture Telecom non risultando alcuna espressa deroga all'art. 1263 c.c. negli atti di cessione HE Comm spa. g) rigettare la domanda di risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs 231/02 in quanto infondata per le ragioni sopra meglio esposte
h) rigettare l'avversa domanda di risarcimento del danno ex art. 2041 c.c. in quanto improponibile ex art. 2042 c.c. e in ogni caso infondata;
ovvero, in via subordinata, determinare l'importo del risarcimento sulla base della minor somma che risultasse dovuta all'esito del presente giudizio”, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Integrato il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione celebrata il 28 settembre 2022, è stata accolta la richiesta avanzata dai procuratori delle parti di concessione di un rinvio per trattative in corso con
3 salvezza dei diritti di prima udienza, con conseguente rinvio della causa all'udienza del 23 novembre 2022, in occasione della quale l'allora titolare del fascicolo ha assunto riserva, poi sciolta con ordinanza del 1 febbraio 2023, che ha rigettato la richiesta di riunione avanzata da parte convenuta, concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c. con decorrenza a far data dal 15 febbraio 2023 e rinviato al 7 giugno 2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Senonché, in data 13 marzo 2023, i procuratori delle parti, rappresentando che “
2. nelle more, con esclusione delle sole domande di risarcimento del danno ex art. 6 e di refusione delle spese di lite, le parti hanno inteso definire in via negoziata il presente contenzioso concordando un piano di rientro la cui ultima rata scadrà il 30.06.2023; 3. in forza del suddetto accordo, le parti si sono impegnate a chiedere congiuntamente la revoca della suddetta ordinanza e la concessione di nuovi termini ex art. 183 c.p.c. con decorrenza dal 30.06.2023”, hanno congiuntamente chiesto la revoca dell'ordinanza del 1 febbraio 2023
e la concessione di nuovi termini ex art. 183, co. VI c.p.c., richiesta che è stata accolta dall'allora titolare del procedimento, che, con provvedimento emesso il 15 marzo 2023, ha revocato la precedente ordinanza e rinviato la causa all'udienza del 25 ottobre 2023 per la valutazione delle richieste istruttorie.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed il precedente titolare l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 2024, differita dallo scrivente magistrato (divenuto titolare del fascicolo nel gennaio 2024) all'udienza dell'8 settembre 2025, con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Alla predetta udienza, il Tribunale, verificata la regolare comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta ad entrambi i procuratori delle parti costituite e rilevato, ciononostante, l'avvenuto deposito di note di trattazione scritta sostitutive d'udienza soltanto ad opera di parte convenuta, la quale ha insistito “per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella prima memoria 183 comma 6 c.p.c. depositata il 31.07.2023, che sono da intendersi integralmente riportate e ritrascritte”, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Anzitutto, deve essere evidenziato che il con la propria CP_1 memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. tempestivamente depositata in data 31 luglio 2023, ha precisato le conclusioni in precedenza rassegnate, chiedendo al Tribunale di “- dichiarare l'inammissibilità della nuova domanda di condanna dell'Ente al pagamento degli interessi, da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento, sulla somma richiesta ex art. 6 D. Lgs
231/02 e s.m. - nel merito, dichiarare l'intervenuta cessazione delle materia del contendere relativamente ai crediti definiti stragiudizialmente dalle parti (sorte capitale, NDI, interessi di mora e anatocistici) e rigettare del tutto l'ultima residua domanda risarcitoria avversaria ex art.6 in quanto infondata ovvero, in via subordinata, previa declaratoria di sussistenza dell'esimente di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 6 D.Lgs 231/02, rigettare in ogni caso l'avversa pretesa risarcitoria, assolvendo in entrambi i casi l'Ente convenuto dal relativo pagamento, con vittoria di spese e spettanze professionali.”.
La esposta precisazione delle conclusioni in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. si spiega in ragione del fatto che le parti, in corso di causa, hanno raggiunto un accordo transattivo, concordando un piano di rientro concernente tutti gli importi oggetto della pretesa attorea, fatta eccezione per le somme richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e per le spese di lite dell'odierno procedimento, il quale, quindi, avrebbe dovuto essere proseguito esclusivamente per la valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria ex art. 6 e per la regolamentazione delle spese di lite.
L'intervenuto accordo tra le parti nei predetti termini è confermato non soltanto dalla nota congiunta del 13 marzo 2023 con cui i procuratori delle parti, come già anticipato, hanno notiziato l'Ufficio della circostanza che, nelle more del giudizio, “con esclusione delle sole domande di risarcimento del danno ex art. 6 e di refusione delle spese di lite, le parti hanno inteso definire in via negoziata il presente contenzioso concordando un piano di rientro la cui ultima rata scadrà il
30.06.2023” (cfr. nota congiunta depositata nel fascicolo telematico in data 13 marzo 2023 dall'Avv. Andrea AV LD e dall'Avv. Carlotta Di Febo), ma anche proprio dalla esplicita “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
PARZIALE AL CREDITO OGGETTO DELLA DOMANDA RELATIVO AL
GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI TERAMO – NRG. 591/2021- BFF
5 , a firma del Dott. (procuratore Controparte_2 Parte_3 di parte attrice), che è stata versata in atti sia da parte convenuta che da parte attrice, con la rispettiva memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c. (entrambe depositate il 31 luglio 2023).
In particolare, mediante la predetta dichiarazione datata 27 luglio 2023,
in persona del procuratore dott. Parte_2 [...]
, dopo aver premesso che (i) “In relazione al giudizio pendente avanti al Pt_3
Tribunale di Teramo, nrg. 591/2021 (n.d.r.: 2022) pendente tra e il Parte_1
– udienza 25.10.2023 - le parti in data 27.02.2023 hanno CP_1 stipulato un accordo transattivo che ha riguardato i seguenti importi: € 56.651,42 per sorte capitale, interessi moratori ex art. 2 e 5 Dlgs 231/02 dalle singole scadenze sino al soddisfo, interessi anatocistici;
”, (ii) “Nell'accordo transattivo le parti concordavano (punto F) che lo stesso non avrebbe riguardato le somme richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 Dlgs. 231/02 come novellato dal Dlgs n. 192/12 nonché le spese legali del giudizio in corso (cfr. punto f) accordo “F. Dopo una lunga trattativa, le parti si sono determinate a definire in via transattiva le pendenze relative alle somme richieste a titolo di Capitale, di NDI, di Interessi di Mora e Pt_5
Anatocistici di cui alla premessa sub C) lett. da a) a d), lasciando invece fuori dal Part presente accordo le somme richieste da a titolo risarcitorio ex art. 6 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 di cui al punto C lett. e) nonché a titolo Part di spese legali di cui al punto C lett. f), somme per il cui integrale pagamento proseguirà i relativi giudizi già incardinato solo dopo l'esecuzione integrale del presente accordo)”, (iii) “Il giudizio recante nrg. 591/2021 (n.d.r.: 2022) proseguirà quindi per le richieste a titolo di risarcimento ex art. 6 Dlgs. 231/02 come novellato dal Dlgs n. 192/12 relativamente alle fatture oggetto della sorte capitale, gli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alle fatture tardivamente pagate (n.d.r.: su cui si tornerà a breve) nonché le spese legali del giudizio in corso”, (iv) “Il ha “onorato nei CP_1 termini previsto l'accordo transattivo”, ha espressamente rinunciato
“parzialmente al credito oggetto della domanda di giudizio nrg. 591/2021 (n.d.r.:
2022) relativamente ai seguenti importi così come espressamente previsto al punto 8) della transazione “(cfr. punto 8. Con l'esatto e integrale adempimento del presente Part accordo, non avrà più nulla a che pretendere nei confronto dell'Ente a titolo di sorte capitale, NDI, interessi di mora e anatocistici. Fanno espressa eccezione,
6 Part naturalmente, le somme richieste da a titolo risarcitorio ex art. 6 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 di cui alla lett. C) lett. e nonché a titolo Part di spese legali di cui alla lett. C) lett. f somme per il cui integrale pagamento proseguirà i relativi giudizi)”: • € 56.651,42 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; • € 699,64 per interessi moratori maturati sulle fatture indicate sub. doc. 2, “determinato nella misura degli interessi legali di mora” ex art. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e calcolati sino al sino al 31.01.2022, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata di cui al punto (i) dal 01.02.2022 sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” degli art. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione”.
Pertanto, il Tribunale, alla luce dell'accordo transattivo tra le parti ed onorato dal convenuto (il quale, come espressamente riconosciuto CP_1
Part da ha “correttamente adempiuto il piano rateale”), non può che dichiarare la intervenuta cessazione delle materia del contendere relativamente ai crediti definiti stragiudizialmente dalle parti a titolo di sorte capitale, interessi di mora ed interessi anatocistici.
Peraltro, deve essere sottolineato che, dal contenuto sia della dichiarazione di rinuncia parziale al credito sopra citata che dalla memoria attorea n. I ex art. 183, co. VI c.p.c., si evince che l'unica somma che non è oggetto dell'accordo transattivo concerne, al netto delle spese di lite del presente giudizio, l'importo - richiesto in citazione per € 15.280,00 - a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n.
192/2012, da ciò derivando, pertanto, la inammissibilità della domanda Part rassegnata da nella rispettiva memoria (tempestivamente depositata il 31 luglio 2023) n. I ex art. 183, co. VI c.p.c., siccome nuova, di condanna del al pagamento (in aggiunta a “€ 15.280,00 per le somme dovute CP_1
a titolo risarcitorio ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/02, come novellato dal D.Lgs. n. 192/12 per ciascuna fattura tardivamente pagata in sorte capitale) anche degli “interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alle tardivamente fatture”, ossia degli interessi sulla somma richiesta
7 ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002.
Quindi, con riguardo alla domanda attorea di condanna del CP_1 convenuto al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 (che viene scrutinata al netto di quella, come visto inammissibile, concernente gli interessi su tale somma), il Tribunale osserva quanto segue. Part In particolare, con l'atto di citazione, richiamando l'art. 6 del d.lgs.
n. 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, ha invocato il proprio
“diritto al pagamento dell'importo di € 15.280,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio”, importo ottenuto moltiplicando la somma di “€ 40,00 per il numero di fatture costituenti la sorte capitale insoluta” (cfr. p. 8 citazione).
Sul punto, il ha osservato che “Le ulteriori pretese a titolo CP_1 CP_1 di interessi moratori e di risarcimento del danno ex art. 6 D. Lgs 231/02 risultano infondate per violazione rispettivamente dell'art. 3,6 D.lgs 231/02. Come si avrà modo di provare in corso di giudizio, a causa dell'emergenza sanitaria, rispetto all'anno
2019, nel biennio 2020-2021 il Comune ha subito una drastica contrazione CP_1
degli accertamenti tributari, pari a circa un milione di euro, con conseguente impossibilità di adempiere alcune delle obbligazioni assunte non rientranti nel novero dei servizi essenziali”, aggiungendo che, nell'ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta l'esimente della causa di forza maggiore, le avverse pretese a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 risultano in ogni caso infondate per indeterminatezza della domanda e conseguente violazione del diritto di difesa e per l'abnormità dell'indennizzo a fronte del valore delle singole fatture.
Ebbene, la domanda in esame non può essere accolta: infatti parte attrice si è limitata a quantificare in € 15.280,00 la somma dovuta dal CP_1 ai sensi del citato art. 6, senza peraltro neppure quantificare le fatture
[...]
(inizialmente rimaste) insolute, le quali, considerato l'importo di € 40,00 dovuto per ciascuna fattura, per l'effetto, dovrebbero corrispondere, procedendo con il calcolo matematico “inverso”, a n. 382 (€ 15.280,00 : € 40,00).
Senonché, parte attrice, avrebbe dovuto, in qualità di ei qui dicit, quanto meno enumerare le fatture insolute onde consentire il calcolo aritmetico di cui sopra, mentre, al contrario, si è limitata a versare in atti, mediante la propria memoria istruttoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c., “- copia delle fatture HE (doc.
8 9); - esiti e invii fatture HE (doc. 10); - copia fatture (doc. 11); - copia fatture CP_3 xml (doc. 12); - esiti e invii fatture (doc. 13); - copia documentazione CP_3 CP_3 contrattuale condizioni di fornitura HE e copia invio (doc. 14)”, documenti questi tutti corrispondenti ad altrettante cartelle, contenenti al loro interno una mole massiccia di documenti, così indebitamente rimettendo all'Ufficio il compito di verificare se tale documentazione corrisponda proprio alle n. 382 fatture
(che giustificherebbero la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 15.280,00), da ciò derivando la reiezione della domanda in commento per estrema indeterminatezza.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sulla base (almeno in parte) del canone della soccombenza virtuale, ritiene il Tribunale che l'esito complessivo della controversia giustifichi la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 591/2022 tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere fra le parti in relazione alle domande attoree relativamente ai crediti a titolo di sorte capitale, interessi di mora e anatocistici;
2. RIGETTA la domanda attorea di condanna del ai sensi CP_1 dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012;
3. DICHIARA inammissibile la domanda attorea di condanna del CP_1 del pagamento degli interessi al tasso legale sulla somma richiesta
[...] ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n. 192/2012;
4. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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