CASS
Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2023, n. 42597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42597 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di MA RA, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 31/03/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Luca Cianferoni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42597 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato la ordinanza cautelare emessa in data 6 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di RA IR con la quale alla predetta è stata applicata la misura della custodia domiciliare in relazione al reato di cui al capo 3 (artt. 110, 629, comma 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 1 e 3, cod. pen. e art. 416-bis.l. cod. pen.) ritenendo insussistente la gravità i nd izia ria. 2. Avverso la ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo con unico motivo vizio di manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Premesso che non rileva la mancata identificazione della persona offesa e l'esatto ammontare della pretesa estorsiva, si censura l'omessa considerazione del contesto in cui si colloca la captazione riportata dalla ordinanza legato alla necessità che CC EL aveva di confrontarsi con AN RD, che aveva riconquistato la libertà a seguito della sua assoluzione nel processo "Provvidenza", in merito a vicende illecite e afferenti alla gestione della cosca. Dopo l'incontro tra i due, EL lo commenta con CO OS e RE SS esponendo gli argomenti di interesse mafioso trattati, tra i quali il resoconto fatto da EL al RD della vicenda avente ad oggetto il capannone - dalla quale il RD si aspettava di ricevere denaro - e le direttive date al riguardo allo stesso EL per il tramite, prima di SS e poi della moglie dello stesso RD, RA IR. Se fosse stata attività lecita, non si comprende perché il RD abbia dovuto delegarla al EL e al SS, luogotenenti della cosca IR e perché farlo tramite la moglie, non impiegandola direttamente;
né risulta essere stato realizzato alcun contratto di compravendita dal quale potersi inferire la liceità della operazione. Né, ancora, vi è motivazione in ordine alla assenza di dolo in capo alla IR, al di là della perentorietà del messaggio ("come era rimasto mio marito che si faccia"), tenuto conto della consapevolezza della donna della caratura criminale dei destinatari dell'ambasciata, SS e EL, e senza considerare il profilo della stessa MA, accorta e perfettamente conscia delle dinamiche ruotanti intorno alla cosca IR. 3. E' pervenuta memoria del P.g. a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto versato in fatto. 4. Il difensore di RA MA ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto avanza una rivalutazione del fatto secondo una prospettiva meramente ipot.etica. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria a carico della MA avendo ritenuto assente la prova della illiceità degli affari riguardanti il messaggio che la MA avrebbe veicolato a favore del SS in riferimento alla presunta volontà del RD di procedere ad una richiesta estorsiva. A tal riguardo ha rilevato che non erano stati in alcun modo chiariti li contorni della vicenda (soggetto estorto, pretesa esercitata, causa della richiesta) e la stessa entità della somma oggetto della pretesa estorsione (che pare essere di Smila e non 25mila euro) e la sua riferibilità alla vicenda del capannone. Ha inoltre osservato che non si poteva desumere la gravità indizíaria dal coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella ipotesi estorsiva in altri delitti di vario genere. 3. Deve essere ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione dell provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976); ancora, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in c:assazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo clel provvedimento impugnato(Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400),spiegandosi in motivazione che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 4. In considerazione dei richiamati parametri di legittimità, questo Collegio ritiene che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato è scevro da vizi logici e giuridici, avendo escluso l'ipotesi estorsiva per difetto dei suoi elementi costitutivi e il ricorso si palesa genericamente versato in fatto opponendo alla incensurabile valutazione negativa operata dal Tribunale quella che ritiene essere, in punto di fatto, la dirimente considerazione del contesto mafioso - designato dalla caratura criminale dei protagonisti SS e EL e dalla presunta consapevolezza di esso da parte della MA - in cui la captazione del messaggio di quest'ultima si colloca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/10/2023.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Luca Cianferoni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42597 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato la ordinanza cautelare emessa in data 6 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di RA IR con la quale alla predetta è stata applicata la misura della custodia domiciliare in relazione al reato di cui al capo 3 (artt. 110, 629, comma 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 1 e 3, cod. pen. e art. 416-bis.l. cod. pen.) ritenendo insussistente la gravità i nd izia ria. 2. Avverso la ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo con unico motivo vizio di manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Premesso che non rileva la mancata identificazione della persona offesa e l'esatto ammontare della pretesa estorsiva, si censura l'omessa considerazione del contesto in cui si colloca la captazione riportata dalla ordinanza legato alla necessità che CC EL aveva di confrontarsi con AN RD, che aveva riconquistato la libertà a seguito della sua assoluzione nel processo "Provvidenza", in merito a vicende illecite e afferenti alla gestione della cosca. Dopo l'incontro tra i due, EL lo commenta con CO OS e RE SS esponendo gli argomenti di interesse mafioso trattati, tra i quali il resoconto fatto da EL al RD della vicenda avente ad oggetto il capannone - dalla quale il RD si aspettava di ricevere denaro - e le direttive date al riguardo allo stesso EL per il tramite, prima di SS e poi della moglie dello stesso RD, RA IR. Se fosse stata attività lecita, non si comprende perché il RD abbia dovuto delegarla al EL e al SS, luogotenenti della cosca IR e perché farlo tramite la moglie, non impiegandola direttamente;
né risulta essere stato realizzato alcun contratto di compravendita dal quale potersi inferire la liceità della operazione. Né, ancora, vi è motivazione in ordine alla assenza di dolo in capo alla IR, al di là della perentorietà del messaggio ("come era rimasto mio marito che si faccia"), tenuto conto della consapevolezza della donna della caratura criminale dei destinatari dell'ambasciata, SS e EL, e senza considerare il profilo della stessa MA, accorta e perfettamente conscia delle dinamiche ruotanti intorno alla cosca IR. 3. E' pervenuta memoria del P.g. a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto versato in fatto. 4. Il difensore di RA MA ha depositato memoria a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto avanza una rivalutazione del fatto secondo una prospettiva meramente ipot.etica. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria a carico della MA avendo ritenuto assente la prova della illiceità degli affari riguardanti il messaggio che la MA avrebbe veicolato a favore del SS in riferimento alla presunta volontà del RD di procedere ad una richiesta estorsiva. A tal riguardo ha rilevato che non erano stati in alcun modo chiariti li contorni della vicenda (soggetto estorto, pretesa esercitata, causa della richiesta) e la stessa entità della somma oggetto della pretesa estorsione (che pare essere di Smila e non 25mila euro) e la sua riferibilità alla vicenda del capannone. Ha inoltre osservato che non si poteva desumere la gravità indizíaria dal coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella ipotesi estorsiva in altri delitti di vario genere. 3. Deve essere ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione dell provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976); ancora, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in c:assazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo clel provvedimento impugnato(Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400),spiegandosi in motivazione che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 4. In considerazione dei richiamati parametri di legittimità, questo Collegio ritiene che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato è scevro da vizi logici e giuridici, avendo escluso l'ipotesi estorsiva per difetto dei suoi elementi costitutivi e il ricorso si palesa genericamente versato in fatto opponendo alla incensurabile valutazione negativa operata dal Tribunale quella che ritiene essere, in punto di fatto, la dirimente considerazione del contesto mafioso - designato dalla caratura criminale dei protagonisti SS e EL e dalla presunta consapevolezza di esso da parte della MA - in cui la captazione del messaggio di quest'ultima si colloca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/10/2023.