Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
ee 73106 ¿ A 0 8 54 7 / 0 2 A I E R T A M 1 . 1 3 N A T . B A L L . - B . 5 N E I A S S N I D E L . P R D 2 . . 4 / 6 8 / 1 9 6 I R A O D N E T G E E S R A S I Z T N E E 'UBBLICA ITALIANA I R A T U B R I T NOME DEL POPO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.24112.00 Cron.23560Composta dai Magistrati: Dott. ENRICO PAPA PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO CC.19.2.02 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. terremoti CONSIGLIERE Dott. NINO FICO sospensione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE imponibile ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZ N. 73406 sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 ricorrente
contro
ROSSI ANGELO, res. in Perugia via Brenta 19 intimato, non costituito avverso la sentenza n. 233.02.99 in data 10.11.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 10.11.99; 2 ви 9 8 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, .che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevato, in fatto e in diritto:
1. Ricorre 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato contro la sentenza indicata in epigrafe, per denunciare violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, di norme di diritto ed in particolare: art. 3 comma 2 bis del DL. n. 791.85 convertito con modificazioni nella Legge n. 46.86; art. 13 comma 1 Legge n. 449.97; art. 28 Legge n. 113.99. In sostanza, come chiarito dal Legislatore, le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile aggiuntivo.
2. La questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una serie di sentenze. Secondo il meditato avviso del Collegio, la tesi dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato non può esse:e condivisa. A sensi dell'art. 13 della Legge n. 449.97, le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Il principio 2 ки è stato confermato dall'art. 11 della Legge n. 28.99, la quale ha stabilito che la sospensione o il differimento dei termini di pagamento delle imposte o contributi deducibili dal reddito o che concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fanno venire meno la deducibilità delle imposte stesse, se prevista da disposizioni di legge.
3. Infine, l'art. 28 della Legge n. 133.99, intervenendo sull'interpretazione del comma 2 bis dell'art. 3 DL. n, 791.85 conv. in Legge n. 46.86 e dell'art. 13 della Legge n. 449.97, ha chiarito che le imposte sospese non costituiscono un onere deducibile>.
4. Con sentenza in data 18.4.2000 n. 4945, questa Corte ha ritenuto che, nonostante l'emanazione della norma citata per ultima, rimane in essere la doppia agevolazione, nel senso che anche dopo l'interpretazione autentica operata, l'imponibile va computato al netto dei versamenti sospesi. In altri termini, la sospensione delle imposte non costituisce una sopravvenienza attiva (prima agevolazione) ed inoltre 10 stesso importo non concorre a formare il reddito per l'esercizio successivo (seconda agevolazione) ossia va detratto dall'imponibile.
5. Più recentemente, questa Corte ha riconfermato il precedente con una serie di sentenze, talchè la giurisprudenza può dirsi des consolidata. Si vedano le sentenze nn. 8659.01, 10232.01, 10236.01, 10338.01. 6. Il ricorso va pertanto rigettato, siccome manifestamente infondato. Non essendosi la controparte costituita, non ví è luogo a pronunciare sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 gennaio 2002. IL PRESIDENTE I E R T A A M ها شده a 5 . - A . . B N L 1 T L 3 A 1 B . N L D / . 2 N S E R . 4 / 9 D 6 8 S . I P 1 I E 6 A DOTT. ENRICO PAPA E R T O D Z I N S N E A E G S R I A E T E A R I A B U T R I T IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO,DI/NUBILA тиши IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT 14 GIU. 2002- Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLERE C1 F Valdy/Ascanio |