CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/03/2023, n. 12331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12331 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Cesare Badolato, difensore di fiducia di ZE CO, che conclude per l'accoglimento del ricorso anche per conto dell'Avvocato Gianpiero Calabrese. RITENUTO IN FATTO 1. CO ZE, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Penale Sent. Sez. 6 Num. 12331 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 28/02/2023 Catanzaro con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. L'accusa provvisoria vede il ZE partecipe di una associazione dedita al narcotraffico (ex art. 74 D.P.R. 309/1990 in relazione al capo 173 della rubrica) ed autore di diversi reati-fine, aggravati dal fine di agevolare la confederazione 'ndranghetistica operante sul territorio cosentino (ex artt. 416-bis.1 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 187, 196, 212, 223 e 226 della rubrica). 2. Avverso tale decisione il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. L'ordinanza difetta - secondo la difesa - dell'indicazione delle esigenze cautelari che giustificano la misura disposta quanto ai reati-fine (capo 187, 196, 212, 223 e 226), nonché l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per cui si è ritenuta adeguata la misura cautelare in carcere;
censura, altresì, la parte della decisione che non ha dato conto delle specifiche esigenze cautelari in ordine ai reati fini per i quali è carente la descrizione sommaria del fatto, della data e del luogo di commissione dei reati ex art. 292 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione al capo 173 dell'imputazione provvisoria. I Giudici di merito hanno errato nel ritenere CO ZE partecipe della associazione dedita al narcotraffico detta dei "Banana" di cui al capo 173, facente capo a IG BR, difettando tutti i presupposti della fattispecie contestata. Il ricorrente premette che è stato sottoposto a misura cautelare dal 22 settembre 2015 sino alla data di esecuzione della pena, dal 2 novembre 2018 al 19 gennaio 2022. Non si rinvengono dichiarazioni - quali quelle di PA NA, di LE BR e di numerosi suoi sodali divenuti collaboratori di giustizia - che lo indichino quale partecipe della compagine associativa dedita al narcotraffico appellata "dei banana"; i propalanti lo descrivono quale sodale della diversa consorteria facente capo a LE BR, mentre il periodo in cui avrebbe svolto l'attività di spaccio per conto di BR IG è diverso rispetto a quello interessato dalla contestazione. Non emergono contatti tra il ricorrente e gli altri membri del gruppo "Banana", rifornimenti periodici di stupefacenti o rapporti di mutuo soccorso;
da nessun elemento si trae che il ZE sia legato a IG BR da particolari vincoli o sapesse che costui era il capo 2 dell'organizzazione criminale "Banana", risultando piuttosto che il ricorrente era libero di acquistare lo stupefacente, invitato a ciò dallo stesso IG BR. L'ordinanza non valuta adeguatamente le regole della criminalità organizzata cosentina secondo cui, se da un lato vietava di acquistare fuori dal "sistema", dall'altro non sussistevano regole che impedissero di vendere la sostanza stupefacente così acquistata per conto proprio. Dalle stesse intercettazioni prese in esame dal Tribunale della cautela emerge che il ricorrente tenesse per sé i proventi della vendita dello stupefacente, evenienza in contrasto con l'accusa di partecipazione all'associazione: le conversazioni intercettate tra BR e ZE, sarebbero mere lamentele di quest'ultimo circa l'operato dei propri uomini, senza che ciò implichi la sua partecipazione alla compagine associativa. 3. Con motivi nuovi trasmessi il 16 febbraio 2023 l'avvocato Badolato deduce vizi di motivazione e violazione di legge riportandosi a giurisprudenza di questa Corte che esclude la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico in ipotesi di rapporto privilegiato tra acquirente e capo dell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo si caratterizza per genericità deducendo, da un canto, l'apodittica affermazione secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alle censure poste in quella sede ex art. 292, comma 2, lett. c), e c-bis), cod. proc. pen., norma che impone al Giudice delle indagini preliminari di effettuare una autonoma valutazione, sia quanto ai gravi indizi sia quanto alle esigenze cautelari dei reati fine, d'altro canto, l'assenza di specifica contestazione. Il formulato motivo, invero, si presenta di difficile intellegibilità quanto ad oggetto della censura, visto che non consente di comprendere se lo stesso sia teso a criticare la decisione impugnata, ovvero l'ordinanza genetica, l'assenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari quanto alle ipotesi dei reati fine ovvero l'omessa motivazione del Tribunale del riesame circa la dedotta (in sede cautelare) mancante autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (anche in ordine alla "descrizione sommaria del fatto" che parrebbe richiamata dalla dedotta violazione dell'art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. di cui vi è cenno nel solo titolo della rubrica) in ordine ai soli capi 187, 196, 212, 223 e 226 (reati fine) da parte del Giudice delle indagini preliminari. 3 La pluralità di censure, solo apoditticamente rappresentate, e l'assenza di una concreta articolata critica rivolta solo genericamente all'ordinanza impugnata, rende in parte qua il ricorso inammissibile, dovendosi ribadire quanto in più occasioni affermato da questa Corte che ha avuto modo di evidenziare la inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non contengano una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (tra le tante, cfr. Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). Nondimeno, si osserva che, contrariamente a quanto enunciato dal ricorrente, il Tribunale ha reso puntuale motivazione sul vizio lamentato, rilevando (anche in quella sede) l'inammissibilità dell'eccezione dedotta per genericità e, comunque, per infondatezza, alla luce dell'adeguatamente motivata decisione cautelare da parte del Giudice delle indagini preliminari che ha suddiviso in paragrafi la decisione rendendo graficamente chiari i passaggi che hanno portato a ritenere sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari sia in ordine al reato associativo sia in ordine ai reati fine, ciò svolgendo attraverso una valutazione critica che rende palese il vaglio effettuato in forma del tutto autonomia. Il motivo si presenta, altresì, generico nella parte in cui non prende in esame come, sia il Giudice delle indagini preliminari, sia il Tribunale hanno valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo solo dopo aver analizzato i singoli reati fine, giungendo a ritenere, anche alla luce delle apprezzate intercettazioni i conversazioni, per la sussistenza (per quel che in quella sede cautelare rileva) della partecipazione del ZE al sodalizio dedito al narcotraffico. Anche il Tribunale ha dato atto dell'adeguatezza e necessità della misura rispetto ai reati-fine, facendo espresso rinvio, non solo alla presunzione ex art. 275 cod. proc. pen., ma al pericolo di reiterazione di tali delitti in ragione della loro protrazione fino a tempi recenti, dando conto della sussistenza dei complessivi indici significativi ai fini dell'applicata custodia cautelare in carcere. 3. In ordine al secondo motivo, attraverso cui il ricorrente censura la ritenuta partecipazione alla compagine dedita al narcotraffico, deve ribadirsi il principio di diritto ormai pacifico di questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle 4 risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, F.v. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3.1. Il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al ruolo di partecipe del ricorrente con particolare riferimento alla funzione di acquirente stabile e venditore attraverso singoli spacciatori di cui curava, altresì, l'"arruoia mento". L'ordinanza fa specifico riferimento alle conversazioni intercorrenti tra ZE e IG BR, ricostruendo il relativo rapporto che travalica le normali dinamiche venditore/acquirente e si risolve in un legame espressivo di relazioni più complesse e strutturate, tali da caratterizzare il vincolo associativo. Viene, infatti, dato atto di contatti sistematici tra i due, durante i quali ZE non si limitava a richiedere droga, ma risultava coinvolto in attività essenziali alla gestione della consorteria quali il reclutamento di nuovo personale, il controllo di quello già attivo e delle relative piazze di spaccio, nonché l'occultamento dello stupefacente di cui stabiliva il prezzo di vendita. Il Tribunale della cautela fa espresso rinvio al contenuto di plurime intercettazioni dal quale emergere che il ZE consegnava alla consorteria il denaro provento dalla vendita di droga, non potendosi così sostenere, come vorrebbe riduttivamente far intendere la difesa, che egli agisse in proprio tenendo per sé i guadagni. 3.2. Sotto tale aspetto, precluso risulta il tentativo del ricorrente di assegnare un significato differente o ulteriore al contenuto verbale delle intercettazioni contrapponendolo a quello dato dal Tribunale nell'attuale fase cautelare, ribadendosi come tale aspetto non possa essere sottoposto al vaglio di questa Corte se non allorché risultino esistenti elementi di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02;2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Anche il ricostruito meccanismo a mente del quale si potesse effettuare l'attività di vendita di sostanza stupefacente solo se inseriti nel "sistema", risulta funzionale alla lettura ed al conseguente significato assegnato alle intercettazioni che il ricorrente tende a ridimensionare, per mezzo di una parcellizzata analisi dei 5 singoli elementi valutati in sede di apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza allorché, unitariamente intesi, risultano tutt'altro che illogici o manchevoli. 3.3. Non inficiano le conclusioni sopra accennate i motivi aggiunti attraverso i quali la difesa pone l'accento sull'insufficienza della reiterata al:tività di acquisto e vendita del ricorrente, rilievo connotato da genericità nella parte in cui assegna alle ragioni della decisione un significato che in realtà non ha caratterizzato la valutazione dei Giudici della cautela che hanno invece preso in esame, non solo tale dato, ma lo specifico significato delle conversazioni che facevano intendere, in linea con la necessaria inclusione quale parte integrante del "sistema" del ricorrente, come costui fosse partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/02/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Cesare Badolato, difensore di fiducia di ZE CO, che conclude per l'accoglimento del ricorso anche per conto dell'Avvocato Gianpiero Calabrese. RITENUTO IN FATTO 1. CO ZE, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Penale Sent. Sez. 6 Num. 12331 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 28/02/2023 Catanzaro con cui era stata applicata al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere. L'accusa provvisoria vede il ZE partecipe di una associazione dedita al narcotraffico (ex art. 74 D.P.R. 309/1990 in relazione al capo 173 della rubrica) ed autore di diversi reati-fine, aggravati dal fine di agevolare la confederazione 'ndranghetistica operante sul territorio cosentino (ex artt. 416-bis.1 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 187, 196, 212, 223 e 226 della rubrica). 2. Avverso tale decisione il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. L'ordinanza difetta - secondo la difesa - dell'indicazione delle esigenze cautelari che giustificano la misura disposta quanto ai reati-fine (capo 187, 196, 212, 223 e 226), nonché l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per cui si è ritenuta adeguata la misura cautelare in carcere;
censura, altresì, la parte della decisione che non ha dato conto delle specifiche esigenze cautelari in ordine ai reati fini per i quali è carente la descrizione sommaria del fatto, della data e del luogo di commissione dei reati ex art. 292 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo si contesta la nullità dell'ordinanza cautelare ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione al capo 173 dell'imputazione provvisoria. I Giudici di merito hanno errato nel ritenere CO ZE partecipe della associazione dedita al narcotraffico detta dei "Banana" di cui al capo 173, facente capo a IG BR, difettando tutti i presupposti della fattispecie contestata. Il ricorrente premette che è stato sottoposto a misura cautelare dal 22 settembre 2015 sino alla data di esecuzione della pena, dal 2 novembre 2018 al 19 gennaio 2022. Non si rinvengono dichiarazioni - quali quelle di PA NA, di LE BR e di numerosi suoi sodali divenuti collaboratori di giustizia - che lo indichino quale partecipe della compagine associativa dedita al narcotraffico appellata "dei banana"; i propalanti lo descrivono quale sodale della diversa consorteria facente capo a LE BR, mentre il periodo in cui avrebbe svolto l'attività di spaccio per conto di BR IG è diverso rispetto a quello interessato dalla contestazione. Non emergono contatti tra il ricorrente e gli altri membri del gruppo "Banana", rifornimenti periodici di stupefacenti o rapporti di mutuo soccorso;
da nessun elemento si trae che il ZE sia legato a IG BR da particolari vincoli o sapesse che costui era il capo 2 dell'organizzazione criminale "Banana", risultando piuttosto che il ricorrente era libero di acquistare lo stupefacente, invitato a ciò dallo stesso IG BR. L'ordinanza non valuta adeguatamente le regole della criminalità organizzata cosentina secondo cui, se da un lato vietava di acquistare fuori dal "sistema", dall'altro non sussistevano regole che impedissero di vendere la sostanza stupefacente così acquistata per conto proprio. Dalle stesse intercettazioni prese in esame dal Tribunale della cautela emerge che il ricorrente tenesse per sé i proventi della vendita dello stupefacente, evenienza in contrasto con l'accusa di partecipazione all'associazione: le conversazioni intercettate tra BR e ZE, sarebbero mere lamentele di quest'ultimo circa l'operato dei propri uomini, senza che ciò implichi la sua partecipazione alla compagine associativa. 3. Con motivi nuovi trasmessi il 16 febbraio 2023 l'avvocato Badolato deduce vizi di motivazione e violazione di legge riportandosi a giurisprudenza di questa Corte che esclude la partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico in ipotesi di rapporto privilegiato tra acquirente e capo dell'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo si caratterizza per genericità deducendo, da un canto, l'apodittica affermazione secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in ordine alle censure poste in quella sede ex art. 292, comma 2, lett. c), e c-bis), cod. proc. pen., norma che impone al Giudice delle indagini preliminari di effettuare una autonoma valutazione, sia quanto ai gravi indizi sia quanto alle esigenze cautelari dei reati fine, d'altro canto, l'assenza di specifica contestazione. Il formulato motivo, invero, si presenta di difficile intellegibilità quanto ad oggetto della censura, visto che non consente di comprendere se lo stesso sia teso a criticare la decisione impugnata, ovvero l'ordinanza genetica, l'assenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari quanto alle ipotesi dei reati fine ovvero l'omessa motivazione del Tribunale del riesame circa la dedotta (in sede cautelare) mancante autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari (anche in ordine alla "descrizione sommaria del fatto" che parrebbe richiamata dalla dedotta violazione dell'art. 292, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. di cui vi è cenno nel solo titolo della rubrica) in ordine ai soli capi 187, 196, 212, 223 e 226 (reati fine) da parte del Giudice delle indagini preliminari. 3 La pluralità di censure, solo apoditticamente rappresentate, e l'assenza di una concreta articolata critica rivolta solo genericamente all'ordinanza impugnata, rende in parte qua il ricorso inammissibile, dovendosi ribadire quanto in più occasioni affermato da questa Corte che ha avuto modo di evidenziare la inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non contengano una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (tra le tante, cfr. Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). Nondimeno, si osserva che, contrariamente a quanto enunciato dal ricorrente, il Tribunale ha reso puntuale motivazione sul vizio lamentato, rilevando (anche in quella sede) l'inammissibilità dell'eccezione dedotta per genericità e, comunque, per infondatezza, alla luce dell'adeguatamente motivata decisione cautelare da parte del Giudice delle indagini preliminari che ha suddiviso in paragrafi la decisione rendendo graficamente chiari i passaggi che hanno portato a ritenere sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari sia in ordine al reato associativo sia in ordine ai reati fine, ciò svolgendo attraverso una valutazione critica che rende palese il vaglio effettuato in forma del tutto autonomia. Il motivo si presenta, altresì, generico nella parte in cui non prende in esame come, sia il Giudice delle indagini preliminari, sia il Tribunale hanno valutato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo solo dopo aver analizzato i singoli reati fine, giungendo a ritenere, anche alla luce delle apprezzate intercettazioni i conversazioni, per la sussistenza (per quel che in quella sede cautelare rileva) della partecipazione del ZE al sodalizio dedito al narcotraffico. Anche il Tribunale ha dato atto dell'adeguatezza e necessità della misura rispetto ai reati-fine, facendo espresso rinvio, non solo alla presunzione ex art. 275 cod. proc. pen., ma al pericolo di reiterazione di tali delitti in ragione della loro protrazione fino a tempi recenti, dando conto della sussistenza dei complessivi indici significativi ai fini dell'applicata custodia cautelare in carcere. 3. In ordine al secondo motivo, attraverso cui il ricorrente censura la ritenuta partecipazione alla compagine dedita al narcotraffico, deve ribadirsi il principio di diritto ormai pacifico di questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle 4 risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, F.v. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). 3.1. Il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al ruolo di partecipe del ricorrente con particolare riferimento alla funzione di acquirente stabile e venditore attraverso singoli spacciatori di cui curava, altresì, l'"arruoia mento". L'ordinanza fa specifico riferimento alle conversazioni intercorrenti tra ZE e IG BR, ricostruendo il relativo rapporto che travalica le normali dinamiche venditore/acquirente e si risolve in un legame espressivo di relazioni più complesse e strutturate, tali da caratterizzare il vincolo associativo. Viene, infatti, dato atto di contatti sistematici tra i due, durante i quali ZE non si limitava a richiedere droga, ma risultava coinvolto in attività essenziali alla gestione della consorteria quali il reclutamento di nuovo personale, il controllo di quello già attivo e delle relative piazze di spaccio, nonché l'occultamento dello stupefacente di cui stabiliva il prezzo di vendita. Il Tribunale della cautela fa espresso rinvio al contenuto di plurime intercettazioni dal quale emergere che il ZE consegnava alla consorteria il denaro provento dalla vendita di droga, non potendosi così sostenere, come vorrebbe riduttivamente far intendere la difesa, che egli agisse in proprio tenendo per sé i guadagni. 3.2. Sotto tale aspetto, precluso risulta il tentativo del ricorrente di assegnare un significato differente o ulteriore al contenuto verbale delle intercettazioni contrapponendolo a quello dato dal Tribunale nell'attuale fase cautelare, ribadendosi come tale aspetto non possa essere sottoposto al vaglio di questa Corte se non allorché risultino esistenti elementi di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02;2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Anche il ricostruito meccanismo a mente del quale si potesse effettuare l'attività di vendita di sostanza stupefacente solo se inseriti nel "sistema", risulta funzionale alla lettura ed al conseguente significato assegnato alle intercettazioni che il ricorrente tende a ridimensionare, per mezzo di una parcellizzata analisi dei 5 singoli elementi valutati in sede di apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza allorché, unitariamente intesi, risultano tutt'altro che illogici o manchevoli. 3.3. Non inficiano le conclusioni sopra accennate i motivi aggiunti attraverso i quali la difesa pone l'accento sull'insufficienza della reiterata al:tività di acquisto e vendita del ricorrente, rilievo connotato da genericità nella parte in cui assegna alle ragioni della decisione un significato che in realtà non ha caratterizzato la valutazione dei Giudici della cautela che hanno invece preso in esame, non solo tale dato, ma lo specifico significato delle conversazioni che facevano intendere, in linea con la necessaria inclusione quale parte integrante del "sistema" del ricorrente, come costui fosse partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28/02/2023.