Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
La rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come rapina aggravata, la minaccia avanzata da due uomini, che a bordo di una autovettura con la vittima, di sesso femminile, in luogo isolato, chiedevano a quest'ultima la consegna di una somma di denaro).
Commentari • 3
- 1. La struttura del reato di estorsioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2020
Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
Leggi di più… - 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 44954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44954 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO TO - Presidente - del 17/10/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2303
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 7638/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TO, nato il [...];
SU SE, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 26.4.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Nicola Lettieri, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 28 maggio 2009 dal GUP presso il Tribunale della medesima città, di condanna di AR NO e SU SE per il delitto di estorsione aggravata perché, in concorso tra loro, con minacce consistite nel pronunciare all'indirizzo della persona offesa, EL ZZ ST, la frase "o me li dai o me li dai" costringevano quest'ultima a consegnare la somma di Euro 3000 procurandosi così un ingiusto profitto con pari danno della persona offesa.
Ricorrono per cassazione, assistiti da due difensori, gli imputati presentando congiuntamente due ricorsi.
Nel primo, a firma dell'avvocato Giacomo Iaria, si svolgono i seguenti motivi.
In primo luogo, Violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p. per la errata qualificazione del fatto, affermandosi che nel caso di specie la condotta, per come descritta, avrebbe dovuto essere qualificata di rapina giacché non vi sarebbe stata una scelta della persona offesa in ordine alla consegna della somma di denaro richiesto dagli odierni imputati bensì di una condotta priva di alternative concretamente praticabili.
Con un secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, segnalandosi come il SU si fosse limitato ad accompagnare la persona offesa dal coimputato: il che integrerebbe sicuramente una fattispecie di concorso ma non anche l'applicata aggravante. Con un terzo motivo si contesta la ricorrenza della circostanza della minorata difesa, stigmatizzando in tal senso di illogicità la motivazione resa dalla corte di appello la quale non ha effettivamente verificato la sussistenza di tale minorazione, non curandosi di accertare se nel luogo in cui gli imputati si erano appartati con la persona offesa vi fosse o meno la presenza di altre persone a cui poter chiedere aiuto.
3. Con il ricorso presentato a firma degli avvocati Giacomo Iaria e Francesco Calabrese si adducono violazione di legge e vizio di motivazione per essere il giudizio sulla penale responsabilità fondato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, la quale avrebbe presentato anche versioni differenti dell'accaduto, peraltro mai supportate da riscontri esterni. Tanto si afferma in particolare con riguardo alla insussistenza delle minacce, rappresentando anche che la persona offesa piuttosto che esservi costretta, si sarebbe convinta ad effettuare un prestito al AR, al quale era stata legata sentimentalmente.
In ordine al trattamento sanzionatorio si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo sia il giudizio di comparazione delle circostanze sia alla dosimetria della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell'estorsione emergono elementi della coartazione e della consegna ma non del totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente dalla volontà dell'estorsore - (Cass. sez. 2, 19.1.2012, n. 14880). La stessa descrizione della condotta per come ricostruita dei giudici di merito, ossia che gli odierni imputati, a bordo di una autovettura con la vittima, di sesso femminile, in luogo isolato chiesero con minaccia di ricevere una somma di denaro, esclude evidentemente una seppur limitata possibilità della vittima di determinarsi diversamente dal soggiacere alla richiesta. Trattasi dunque di rapina e non di estorsione. La doglianza relativa alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite è invece infondata. La corte territoriale ha infatti fatto corretta applicazione dell'avviso di legittimità secondo cui in tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena (Cass. sez. 6, 21.10.10., n. 41359). La Corte territoriale ha infatti rilevato, da pagina 2 e seguenti della sentenza impugnata, che entrambi gli imputati erano presenti nella automobile con la persona offesa quando il AR pronunciò le frasi minacciose, e che il RA cercò a sua volta di convincerla ad adempiere alle richieste dell'altro imputato.
Inoltre, premesso che la circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 c.p., n. 5) è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa (Cass. sez. 1, 24.11.2010, n. 1319), anche la doglianza sollevata al riguardo nel ricorso è infondata, avendo la corte di appello precisato come il reato sia stato consumato ai danni di una persona di sesso femminile, sola, da parte di due soggetti di sesso maschile (vedi in particolare pagina 16 del della sentenza impugnata).
Venendo agli ulteriori motivi, deve osservarsi quanto segue. Con particolare riguardo alle risultanze della testimonianza resa dalla parte offesa - su cui si imperniano le più rilevanti censure in tema di ricostruzione dei fatti di reato - deve osservarsi, in primo luogo, che le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell'imputato, purché siano sottoposte ad un attento controllo circa la loro attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di ricorsi esterni (Cass., sez. 2, 20.9.11, n. 43307). Il che è avvenuto nel caso di specie, come emerge dalla accurata motivazione resa a riguardo nelle pagine da 1 a 15 della sentenza impugnata, in cui non soltanto si esplicitano le logiche ragioni sulla attendibilità del racconto fornito dalla persona offesa nonostante talune discrasie tra la versione iniziale e la versione successiva dello stesso (potendosi giustificare le stesse con la ritrosia provata la donna a riconoscere il pregresso rapporto sentimentale con il AR), ma si adducono a decisivo riscontro il contenuto della intercettazioni ambientali in cui gli odierni imputati, convocati presso gli uffici della polizia, discutono del fatto e cercano di concordare una alternativa versione tuttavia non suffragata da nessun elemento esterno;
successivamente decidono di avvalersi della facoltà di non rispondere e infine ammettono taluni decisivi elementi della vicenda: ossia la consegna del denaro, pur affermando il AR che si sarebbe trattato di un regalo e invece il coimputato che si sarebbe trattato di un prestito (con ciò sconfessandosi a vicenda). Sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, e sul giudizio di comparazione delle circostanze deve rilevarsi che il giudice d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando - come nel caso di specie - il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la sussistenza di precedenti penali, la prognosi negativa sulla personalità degli imputati e la proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto commesso.
2. Consegue che il fatto deve essere qualificato come rapina aggravata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuova determinazione della pena. Nel resto, i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come rapina aggravata rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuova determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013