Articolo 3 della Legge 14 dicembre 1970, n. 1088
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 gennaio 1971
Art. 3.
Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
lire 25.000, piu' lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;
lire 15.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del lavoratore assicurato.
Entrata in vigore il 24 gennaio 1971
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