La data di nomina e' comunque successiva a quella conferita al maresciallo classificatosi all'ultimo posto nell'ordine di graduatoria del corso di cui all' articolo 766, concluso nell'anno. (( 3-bis. I frequentatori che superano il corso biennale sono ammessi alla frequenza di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola marescialli, al termine del quale l'anzianita' relativa viene rideterminata con decreto ministeriale sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento. 3-ter. I frequentatori che non superano il corso di perfezionamento non sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita', secondo l'ordine della graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianita' relativa.
I frequentatori che superano il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, ottengono l'anzianita' relativa che a essi sarebbe spettata se avessero superato il corso al loro turno. ))