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20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
Art. 2252-ter. (( (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento) )) (( .
1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento. ))
1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento. ))
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/01/2021, n. 103Provvedimento: […] 1.2. Deduce che, avendo maturato tutti i gradi (aliquote) di anzianità nel grado di Maresciallo, trovi applicazione in suo confronto il novellato art. 2252 ter del Codice dell'Ordinamento Militare, secondo cui " I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili […], i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente […]”.Leggi di più...
- art. 1325 bis D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
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- compensazione delle spese di lite·
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- art. 2252 ter Codice dell'Ordinamento Militare·
- criteri di valutazione per qualifica·
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- rapporto informativo