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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13268/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CANCELLIER ENRICO Parte_1 P.IVA_1
opponente contro
(c.f. ), con l'avv. BASSO ERACLIO Controparte_1 P.IVA_2
opposto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
Nel merito: accertato e dichiarato che una parte considerevole della prestazione è stata in ogni caso svolta (almeno le prime due fasi per intero) e che il ha poi eseguito i lavori, proprio sulla CP_1
base del progetto discusso con e con i tecnici da essa selezionati, per l'effetto revocare il Parte_1
decreto ingiuntivo. Nel merito in subordine: accertato e dichiarato che una parte considerevole della prestazione è stata in ogni caso svolta (almeno le prime due fasi per intero) e che il ha poi CP_1
eseguito i lavori, proprio sulla base del progetto discusso con e con i tecnici da essa Parte_1
selezionati, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e stabilire il minor credito vantato dal
. Spese rifuse. CP_1
pagina 1 di 5 Conclusioni dell'opposto:
Nel merito
Rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto.
Sempre nel merito, in subordine:
In ogni caso, condannare al pagamento della somma di €. 33.000,00, oltre interessi Parte_1
moratori dalla risoluzione del contratto del 11.08.2022 all'effettivo saldo.
Sempre nel merito, in ulteriore subordine:
In ogni caso, accertato il grave inadempimento contrattuale dell'opponente ex art. 1453 c.c., dichiarare risolto il contratto sottoscritto dalle parti in data 14.03.2022 e conseguentemente condannare la società alla restituzione in favore del Condominio opposto della Parte_1
somma di €.33.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio interamente rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 4.8.23 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento senza Parte_1
dilazione, in favore del della somma di € 33.000,00 oltre ad interessi e Controparte_1
spese monitorie, versata dal in esecuzione di un incarico per lo studio di fattibilità degli CP_1
interventi per l'accesso ai bonus fiscali.
Assumeva il Condominio, in particolare, di aver conferito con contratto del 14.3.22 alla
[...]
incarico per l'analisi di fattibilità degli interventi necessari per l'accesso ai bonus fiscali, Parte_2
con impegno di quest'ultima a consegnare tutta la documentazione necessaria in tre fasi con scadenze essenziali al 28.2.22, 30.5.22 e 30.7.22; di aver versato la complessiva somma di € 33.000,00; di aver contestato a in data 11.8.22 l'avvenuta risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei Parte_1
suddetti termini e comunque per il mancato espletamento di alcuna attività, chiedendo la restituzione dell'importo versato;
di aver ricevuto risposta di con la quale l'appaltatrice riconosceva Parte_1
l'avvenuta risoluzione ed il proprio debito restitutorio.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione dell'8.9.23, ritualmente notificato, proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il provvedimento monitorio, deducendo la non essenzialità dei termini pattuiti per la consegna della documentazione, l'espletamento delle attività indicate per le prime due fasi e, in parte, per la terza, l'esecuzione dei lavori da parte del sulla base del progetto redatto da CP_1
e dai tecnici da questa incaricati. Parte_1
Concludeva, pertanto, l'opponente per la revoca del decreto opposto o, in subordine, per l'accertamento del debito restitutorio in somma non superiore ad un terzo di quella ricevuta, in ragione dell'attività espletata.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, ribadendo la mancata esecuzione da parte dell'appaltatrice di alcuna attività riconducibile all'incarico conferito.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa, istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali, è stata discussa all'udienza dell'1.12.25 ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata. non sembra sostanzialmente contestare l'avvenuta risoluzione del rapporto, deducendo Parte_1
invece di aver svolto gran parte delle attività previste nel contratto e di avere diritto, pertanto, a trattenere almeno per i due terzi l'importo già corrisposto dalla committente.
Tale assunto, peraltro, avuto riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio in materia contrattuale, non può dirsi adeguatamente dimostrato.
Le testimonianze sembrano fornire qualche indizio di riscontro per ritenere che abbia svolto Parte_1
alcune attività inerenti e/o connesse alle prestazioni indicate contrattualmente.
ha riferito, con riferimento alla prima fase, che “ha eseguito lo studio di Testimone_1 Parte_1
fattibilità dell'intervento dal punto di vista fiscale, mentre io ho verificato le caratteristiche dell'immobile e la conformità tra lo stato dei luoghi e le pratiche edilizie”, precisando inoltre che la pagina 3 di 5 propria attività sarebbe stata svolta nel gennaio-febbraio 2022 e di aver ricevuto dall'opponente, per tale titolo, un compenso di € 5.000,00.
Il teste , invece, ha dichiarato di essere stato incaricato da di eseguire un Tes_2 Parte_1
sopralluogo presso l'immobile per verificare i possibili interventi per far acquistare all'edificio due classi energetiche.
Peraltro, si osserva con valore dirimente, il contratto sottoscritto tra le parti (all. 1 fascicolo monitorio), dopo aver descritto le specifiche attività collegate alle singole fasi, prevede espressamente che le suddette fasi, per le quali vengono indicati dei termini per la consegna della documentazione, “si considerano ultimate solamente con la consegna alla committente della relativa documentazione”.
Nel caso, invece, non consta alcuna prova documentale od offerta di altra prova relativa alla consegna alla committente della documentazione relativa ad una o più fasi del progetto, sicché anche laddove si ritenga dimostrato, in ragione delle dichiarazioni testimoniali sopra riferite, che abbia svolto Parte_1
una qualche attività inerente lo studio di fattibilità degli interventi, tale attività dovrebbe ritenersi meramente propedeutica/preparatoria a quella nella quale più propriamente si concretizza la prestazione dedotta contrattualmente (la consegna della documentazione).
Del resto, si osserva sotto altro profilo, anche la PEC di del 12.8.22 (all. 8 fascicolo Parte_1
monitorio) sembra confermare che la risoluzione del rapporto avrebbe comportato, per l'opponente,
l'integrale obbligo restitutorio. La suddetta PEC, invero, inviata in risposta alla missiva del giorno precedente con la quale l'amministratore del Condominio comunicava la risoluzione del contratto intimando la restituzione della somma versata, precisava che, laddove i condomini non avessero ritenuto soddisfacente la prospettata sostituzione del General Contractor (da a EnelX), Parte_1
avrebbe accettato la risoluzione del contratto e per il caso avrebbe trovato una soluzione per Parte_1
la restituzione di quanto versato.
L'opposizione va, per l'effetto, respinta ed il decreto ingiuntivo integralmente confermato.
pagina 4 di 5 Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che si liquidano in
€ 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 19 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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