Provvedimento: […] La formula "nei casi più gravi" è stata usata più volte in leggi speciali (es.: art. 2, primo comma, del D.Lg.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159; art. 1 del D.Lg.Lgt. 10 maggio 1945, n. 234; art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 66; artt. 77, lett. a, 78, lett. a, e 79, lett. a, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; artt. 53, lett. a, 54, lett. a, 55, lett. a, 56, lett. a, e 57, lett. a, del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302; art. 12, secondo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; adde, artt. 1 e 2 del D.L. 11 febbraio 1948, n. 50, che, per altro, consentono al giudice di aggiungere la pena dell'ammenda a quella dell'arresto, sia pure senza fare espressa menzione della gravità del caso).
Leggi di più...- sent. 131/70. assegno bancario e circolare·
- contestazione del fatto·
- limitata discrezionalita' attribuita al giudice·
- effettiva salvaguardia del diritto di difesa·
- violazione del principio della riserva assoluta di legge in materia penale·
- r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116·
- sanzioni penali·
- insussistenza·
- applicazione della pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria "nei casi piu' gravi"·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.