Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1950, n. 66
Articolo 1Articolo 3
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1 aprile 1950
Art. 2.
Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravita', alla pena pecuniaria, e' aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi.
Entrata in vigore il 1 aprile 1950
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