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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6033/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 773/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 6033/2025, Ricorrente_1, quale procuratore di se stesso, in qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, SO.G.E.T. SpA, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2291/2025 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 6645,60 al netto della ritenuta d'acconto, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Si è costituita la SO.G.E.T. rappresentando che in data 10/09/2025 avrebbe provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza (€ 5330,00 – al netto della ritenuta d'acconto e dell'IVA – essendo una partita di giro fra l'Avvocato e la società sua assistita) operando una compensazione tra la predetta somma e la somma di € 4147,80 (al lordo della ritenuta d'acconto) che l'Avv. Ricorrente_1 dovrebbe restituire a SOGET in forza dell'accoglimento dell'appello di quest'ultima (sent. n. 2726/23) avverso la sentenza n. 4906/22 che aveva condannato la scrivente alle spese di giudizio. La somma residuale di € 1182,20 a favore dell'Avv. Ricorrente_1 è stata versata a mezzo bonifico bancario, di cui ha prodotto contabile.
Posizione illustrata nuovamente con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va rilevato come i conteggi forniti dalla SOGET non siano stati contestati e che il versamento di Euro 1182,20 risulta essere il residuo corretto a fronte del credito di Euro 5330,00 e delal compensazione con il debito di Euro 4147,80.
Va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le vicende sopra esposte legittimano la compensazione delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese e competenze compensate.
Napoli 04 novembre 2025 Il giudice unico
AL MO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MONTAGNA ALFREDO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 6033/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Relativo a:
- sentenza n. 773/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso registrato con R. G. n 6033/2025, Ricorrente_1, quale procuratore di se stesso, in qualità di difensore anticipatario del contribuente originariamente ricorrente, rilevato che risultava scaduto il termine entro il quale era previsto l'adempimento a carico dell'ente impositore, SO.G.E.T. SpA, richiedeva la ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, degli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2291/2025 di questa Corte di Giustizia di II grado della Campania.
Vista la comunicazione, a cura della segreteria della commissione, ai soggetti obbligati a provvedere.
Rilevato che il ricorrente ha fissato la propria domanda in E 6645,60 al netto della ritenuta d'acconto, richiedendo altresì la liquidazione delle spese e competenze del presente giudizio,
Si è costituita la SO.G.E.T. rappresentando che in data 10/09/2025 avrebbe provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza oggetto di giudizio di ottemperanza (€ 5330,00 – al netto della ritenuta d'acconto e dell'IVA – essendo una partita di giro fra l'Avvocato e la società sua assistita) operando una compensazione tra la predetta somma e la somma di € 4147,80 (al lordo della ritenuta d'acconto) che l'Avv. Ricorrente_1 dovrebbe restituire a SOGET in forza dell'accoglimento dell'appello di quest'ultima (sent. n. 2726/23) avverso la sentenza n. 4906/22 che aveva condannato la scrivente alle spese di giudizio. La somma residuale di € 1182,20 a favore dell'Avv. Ricorrente_1 è stata versata a mezzo bonifico bancario, di cui ha prodotto contabile.
Posizione illustrata nuovamente con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va rilevato come i conteggi forniti dalla SOGET non siano stati contestati e che il versamento di Euro 1182,20 risulta essere il residuo corretto a fronte del credito di Euro 5330,00 e delal compensazione con il debito di Euro 4147,80.
Va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le vicende sopra esposte legittimano la compensazione delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Spese e competenze compensate.
Napoli 04 novembre 2025 Il giudice unico
AL MO