CASS
Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2026, n. 14702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14702 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
1 SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. IE OR nata a [...] il [...] 2. DI ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di CO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI RA;
uditi: - il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Maria Elena Gamberini, che si è riportata alla propria memoria e ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- l’avvocato Adolfo Scalfati che, nell’interesse di OR IE, si è riportato ai motivi di impugnazione e ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
l'avvocato NO LI che, nell’interesse di ST DI, ha esposto i motivi d'impugnazione, chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di CO (per quanto qui rileva), in parziale riforma della sentenza resa il 23 giugno 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro (all’esito giudizio abbreviato): Penale Sent. Sez. 5 Num. 14702 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2026 2 - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a ST DI e irrogato allo stesso la pena pecuniaria sostitutiva;
- ha confermato la prima decisione che aveva affermato la responsabilità di OR IE per i reati di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen. – capo 1) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 476, comma 2, e 479 cod. pen. – capo 2) nonché di quest’ultima e dello stesso DI per il reato di altre infedeltà del patrocinatore (art. 381 cod. pen. (capo 3), irrogando alla IE la pena sospesa di mesi dieci di reclusione. In sintesi, i due imputati, esercenti la professione di avvocato, sono stati condannati: la IE per aver falsamente autenticato le sottoscrizioni in calce alle procure alle liti a lei rilasciate da dipendenti della AL OR (capo 1) e per aver indotto in errore il Giudice civile che, in accoglimento della richiesta monitoria avanzata in forza delle dette procure apocrife, ha emesso decreto ingiuntivo (capo 2); entrambi per aver prestato congiuntamente il proprio patrocinio (il DI in maniera occulta) per parti contrapposte, ossia i dipendenti della AL e la stessa impresa, al fine di contrastare l’azione esecutiva incoata dalla Acima S.p.A. nei confronti della AL OR (assistita dal DI), nella quale la IE è intervenuta in forza di procure apocrife, avendo pure richiesto il detto provvedimento monitorio (poi opposto dalla AL OR con il ministero del DI), non nell’interesse dei dipendenti dell’impresa ma per sottrarre quest’ultima all’azione esecutiva (si è proceduto separatamente, quale concorrente nei medesimi reati, nei confronti di EL AL). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. I difensori di ST DI hanno formulato quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, dopo aver esposto le cadenze del procedimento e sottolineato che nel caso in esame non ricorre una doppia conforme (in quanto i Giudici di primo e secondo grado sono pervenuti alla medesima decisione secondo un diverso piano argomentativo), è stato denunciato il vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso che i due professionisti abbiano difeso i rispettivi assistiti in autonomia ed ha ritenuto il DI consapevole della mancata informazione verso i dipendenti dell’impresa in ordine all’instaurazione delle azioni giudiziarie. La Corte di appello avrebbe disatteso il gravame, assumendo che esso proponesse una lettura parcellizzata degli elementi in atti, senza argomentare compiutamente rispetto ai due predetti profili, omettendo di considerare che non 3 vi è la prova di obiezioni dei dipendenti rispetto alle azioni intraprese nel loro interesse e senza avere riguardo ai dati dimostrativi dell’autonomia delle stesse iniziative giudiziarie rispetto al DI. Al riguardo il ricorso ha indicato le prove dichiarative e documentali che sarebbero state pretermesse o di cui sarebbe stata sminuita la rilevanza. 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 381, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto non ricorrerebbero i presupposti dalla fattispecie come chiariti dalla giurisprudenza. Non sussisterebbe, infatti, la concreta contrapposizione tra le parti (datore di lavoro e lavoratori), aspetto non esaminato dalla decisione impugnata, i cui interessi economici convergevano;
ed anzi la Corte di appello avrebbe ravvisato un pregiudizio a carico dei lavoratori (in considerazione che era stato chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo anche per il TFR, non dovuto, così esponendoli a pregiudizio) che, tuttavia, non era concreto e attuale e non si è in effetti verificato (dato che è intervenuta una transazione – oltre che tra la AL OR e la sua creditrice Acema S.p.A. – anche tra la prima e i suoi dipendenti, che hanno ottenuto il pagamento delle retribuzioni dovute). Né sarebbe stato perseguito un fine illecito: la sentenza impugnata, oltre a mescolare in maniera illogica gli elementi costitutivi delle alternative figure di illiceità elaborate dalla giurisprudenza in relazione all’incriminazione in discorso, ha erroneamente tratto l’illiceità del fine – che, tuttavia, non può coincidere con l’abuso del processo – dalla richiesta indebita, in sede monitoria, anche del TFR. Inoltre, mancherebbe il contrasto tra le parti in quanto, se le procure rilasciate all’avvocato IE erano false e i soggetti che risultavano da lei rappresentati hanno negato di essere tali, costoro non potrebbero definirsi parti nella prospettiva dell’art. 381 cod. pen. Infine, sarebbe del tutto assente e, comunque, in violazione del precetto penale la motivazione sull’interposizione della IE rispetto al DI, quale patrocinatore dei dipendenti della AL OR, che richiederebbe non la semplice offerta di suggerimenti ma un «dominio» del secondo professionista sulla prima, la quale dovrebbe essere del tutto priva di autonomia. 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto, cui la sentenza impugnata è pervenuta sulla scorta di un iter illogico. 2.1.4. Con il quarto motivo sono stati assunti la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche. 2.2. Il difensore di OR IE ha formulato tre motivi, cui ha premesso l’esposizione dell’iter del procedimento. 4 2.2.1. Con il primo motivo ha assunto la violazione degli artt. 43, 48, 481, 479, 476, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione (in contrasto con il parametro del ragionevole dubbio) con riguardo all’attribuzione all’imputata del dolo eventuale, in particolare rispetto alla falsità delle firme in calce alle procure, fondato su elementi inidonei e valorizzati in maniera manifestamente illogica;
tanto che dapprima il Pubblico ministero aveva attribuito i falsi ex art. 48 cod. pen. unicamente a EL AL, la quale ha materialmente raccolto le firme dei dipendenti rappresentati dall’imputata; e la Corte di merito non avrebbe motivato sul contesto di assoluta urgenza in cui l’imputata ha operato (ponendo in essere atti, l’intervento e la richiesta di decreto ingiuntivo, favorevoli per i dipendenti) né sulle rassicurazioni ricevute dal collega DI, come risulta dagli elementi acquisiti (in particolare i messaggi whatsapp e le dichiarazioni della AL in sede di interrogatorio, la deposizione di CO BR, le conversazioni tra l’imputata e dipendenti, le stesse dichiarazioni di questi ultimi, alcuni dei quali le hanno conferito un nuovo mandato), oggetto di travisamento per omissione e comunque non disattesi dalla motivazione (la quale non ha neppure esposto le ragioni per cui non ha attribuito rilievo alle prove introdotte con indagini difensive). Il che inciderebbe anche sull’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 381 cod. pen. La Corte di appello si sarebbe concentrata sulla richiesta di ingiunzione anche per il TFR, non dovuto (quantunque fosse già stato paventato il licenziamento de lavoratori, poi impedito dalle norme emanate per la pandemia da Covid-19), che comunque non avrebbe inerenza con la falsità delle firme, senza considerare peraltro che nulla impediva che l’imputata ritenesse coincidenti gli interessi dei dipendenti (poi in effetti soddisfatti) e dell’impresa esecutata;
il che pure deporrebbe in senso contrario rispetto alla sussistenza del dolo eventuale (considerato peraltro che la giurisprudenza ha ritenuto lecita l’autenticazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione vergata in sua assenza, quando il professionista è ragionevolmente certo dell’autenticità). 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 381 cod. pen. e il vizio di motivazione. La difesa, oltre ad aver sottolineato che non ricorre una doppia conforme, poiché diverso è stato il piano argomentativo speso da G.u.p. e dalla Corte di merito, ha assunto che erroneamente quest’ultima avrebbe ritenuto contrapposti gli interessi dell’impresa esecutata e dei suoi dipendenti e che non sarebbe dato comprendere la ragione per cui l’ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte dei secondi (dunque, a seguito del controllo da parte di un Giudice della fondatezza della pretesa azionata) rappresenti un fine illecito;
ha evidenziato come i lavoratori abbiano tratto vantaggio, ottenendo il pagamento delle retribuzioni dovute, profilo rispetto al quale la prova sarebbe stata travisata e si sarebbe attribuito rilievo illogicamente al pagamento degli 5 onorari della IE da parte della AL (quantunque la persona assistita da un avvocato possa essere distinta dal cliente che gli corrisponde gli onorari). 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 62-bis e il vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto dedotto nei ricorsi, chiedendone il rigetto. Nell’interesse di ST DI, l’avvocato Adolfo Scalfati ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito quanto esposto nell’atto di impugnazione;
nonché memoria di replica a confutazione di quanto prospettato dal Procuratore generale. All’udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno concluso come esposto in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito esposti. 2. I motivi di impugnazione relativi al delitto di cui all’art. 381 cod. pen. (primo e secondo motivo di ricorso di ST DI;
secondo motivo di ricorso di OR IE) possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Il delitto di altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, previsto dall’art. 381 cod. pen., è un’incriminazione sussidiaria che punisce (per l’appunto, «qualora il fatto non costituisca un più grave reato»), per quel che qui rileva, «il patrocinatore o il consulente tecnico che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie» (comma 1). Si tratta, come la distinta ipotesi di cui al comma 2 (che punisce il patrocinatore o il consulente che, «dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria») e a differenza del più grave delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 cod. pen.), di un reato di mera condotta la cui sussistenza non richiede il verificarsi di un pregiudizio per gli interessi della parte assistita o rappresentata. In questa sede, nella descrizione del fatto tipico è dirimente la nozione di «parti contrarie». Ad avviso del Collegio, merita condivisione l’orientamento (condiviso ampiamente in dottrina) secondo cui tale accezione non debba essere intesta in senso meramente formale. Piuttosto, «poiché in dipendenza dell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 381 primo comma cod. pen., consistente nella tutela del normale funzionamento dell'attività giudiziaria, 6 l'ambito del precetto penale deve essere definito alla stregua della distinzione tra strumentalità del processo e interesse sostanziale dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, il reato stesso è configurabile solo quando le parti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito o quando l'oggetto e la finalità del giudizio siano tali da rappresentare formalmente e sostanzialmente interessi delle parti nella concretezza della loro conflittualità, di talché il bene giuridico protetto possa dirsi aggredito per il solo fatto che un unico patrocinatore assista parti contrarie;
diversamente, laddove il momento dialettico del processo, di norma ma non sempre necessario, sia superato dalla convergenza degli interessi verso un unico lecito fine, non è sufficiente per l'integrazione del reato la sola contrapposizione formale ed esterna delle parti, non rilevando che al conseguimento del fine comune provveda un unico patrocinatore, perché in tal caso non v'è utilizzazione strumentale del processo per scopi ad esso estranei e quindi illeciti» (Sez. 5, n. 391 del 16/10/1992 – dep. 1993, D'Ammando, Rv. 193173 – 01; conf. Sez. 6, n. 13106 del 18/05/2000 – dep. 2001, Nardi, Rv. 218462 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 856 del 14 dicembre 2004 – dep. 2005, Martire, Rv. 230877 – 01, in motivazione, che sia pure con più diretto riguardo all’ipotesi di cui all’art. 381, comma 2, cod. pen. ha fondato la sussistenza del reato nella «assunzione del patrocinio della parte portatrice di un interesse in reale conflitto con quello della parte ab origine patrocinata»). 2.2. Ciò posto, dalla sentenza impugnata si trae che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto per aver prestato congiuntamente il proprio patrocinio per parti contrapposte, ossia la AL OR (assistita dal DI) e i dipendenti della AL (formalmente assistita dalla IE ma, in realtà, per interposta persona dal DI, rimasto occulto). In particolare, la IE, quale difensore dei dipendenti, avrebbe avanzato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti dell’impresa (poi opposto dalla AL OR con il ministero del DI) e spiegato intervento nella procedura esecutiva instaurata dalla Acima S.p.A. nei confronti della AL OR (sempre assistita dal DI). E ciò per sottrarre quest’ultima all’azione esecutiva ed anzi esponendo i dipendenti a nocumento, derivante – secondo quanto esposto dalla Corte di merito – dall’indebita richiesta di maggiori somme a titolo di TFR e, dunque, dalla conseguenza soccombenza in parte qua in sede di opposizione al decreto. Consta, tuttavia, che tale nocumento – la cui sussistenza non è elemento costitutivo del delitto – non si sia prodotto;
e, quel che rileva, che la limitazione dell’azione esecutiva della Acima S.p.A., il cui credito non poteva essere soddisfatto coattivamente se non in via postergata rispetto ai crediti dei lavoratori, non può dirsi un fine che poneva in contrasto l’impresa esecutata e i propri dipendenti;
ragion cui gli interessi delle parti tutte rappresentate dal DI 7 (anche in via occulta tramite la IE) non possono dirsi in concreto divergenti. Né ad esse può attribuirsi un fine illecito comune: nell’interesse dei lavoratori è stato azionato un credito e rispetto a loro non è di certo illecita la finalità di tutelare la propria pretesa rispetto ad altri creditori dello stesso debitore (l’impresa esecutata); e non è neppure attribuibile ai lavoratori (a fortiori nel presupposto che le procure alle liti non fossero state da loro effettivamente rilasciate) la finalità dissimulatoria riferibile all’esecutata, non rilevando quindi sotto tale profilo che, come affermato dalla Corte di appello, con gli atti sottoscritti dall’avvocato IE fosse stato azionato un credito maggiore di quello effettivo. Nella ricostruzione del fatto, quindi, deve ravvisarsi il difetto di un elemento costitutivo del delitto;
e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 381 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dal DI, che è stato ritenuto responsabile soltanto di questo reato. 3. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso di OR IE, relativo ai delitti contro la fede pubblica a lei pure ascritti e, in particolare, alla sussistenza dell’elemento soggettivo. 3.1. Invero, «in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno»; e «deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero – dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa», – fermo restando che «deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto» (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018 – dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 – 02, che richiama Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138). Anche il delitto di cui all’art. 481 cod. pen., pure ascritto all’imputata è punito a titolo di dolo generico, valendo per esso il medesimo ordine di considerazioni appena esposto. Inoltre, «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la 8 funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 [cod. civ.] dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» (Sez. 3, ord. n. 18381 del 05/07/2024, Rv. 671894 – 02, che richiama tra le altre Sez. U, n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669833 - 01). 3.2. La Corte di appello ha fondato la sussistenza della coscienza e volontà (quantomeno in termini di dolo eventuale) della falsità delle firme sull’adesione della IE alla tutela degli interessi della sola impresa (indicando gli elementi dimostrativi di quest’ultima) e sulla mancanza di contatto diretto con loro all’atto del conferimento della procura alle liti. Il che non consente di ravvisare una motivazione logica e compiuta, poiché si tratta di un dato ex se non decisivo rispetto alla falsità delle sottoscrizioni dei dipendenti, ancor più in presenza della prospettazione difensiva incentrata sul poco tempo trascorso tra il momento in cui l’imputata è stata contattata dal DI e quello in cui ella ha autenticato le sottoscrizioni da compiegare ai propri atti difensivi, sulla rappresentazione alla stessa IE che i dipendenti si sarebbero presentati personalmente presso lo studio del DI per rilasciare le procure e che esse sarebbero state raccolte anche da parte della AL, sulle dichiarazioni ammissive che avrebbe reso della stessa AL e sulla condotta che avrebbe tenuto la IE allorché ha avuto contezza della falsità. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annulla nei confronti Di OR IE in relazione alle imputazioni in discorso, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso della medesima imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 381 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza nei confronti Di IE OR in relazione alle altre imputazioni a lei ascritte, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 13/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI RA AZ OS AN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere NI RA;
uditi: - il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Maria Elena Gamberini, che si è riportata alla propria memoria e ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- l’avvocato Adolfo Scalfati che, nell’interesse di OR IE, si è riportato ai motivi di impugnazione e ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
l'avvocato NO LI che, nell’interesse di ST DI, ha esposto i motivi d'impugnazione, chiedendone l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 febbraio 2025 la Corte di appello di CO (per quanto qui rileva), in parziale riforma della sentenza resa il 23 giugno 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Pesaro (all’esito giudizio abbreviato): Penale Sent. Sez. 5 Num. 14702 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/01/2026 2 - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a ST DI e irrogato allo stesso la pena pecuniaria sostitutiva;
- ha confermato la prima decisione che aveva affermato la responsabilità di OR IE per i reati di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen. – capo 1) e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 476, comma 2, e 479 cod. pen. – capo 2) nonché di quest’ultima e dello stesso DI per il reato di altre infedeltà del patrocinatore (art. 381 cod. pen. (capo 3), irrogando alla IE la pena sospesa di mesi dieci di reclusione. In sintesi, i due imputati, esercenti la professione di avvocato, sono stati condannati: la IE per aver falsamente autenticato le sottoscrizioni in calce alle procure alle liti a lei rilasciate da dipendenti della AL OR (capo 1) e per aver indotto in errore il Giudice civile che, in accoglimento della richiesta monitoria avanzata in forza delle dette procure apocrife, ha emesso decreto ingiuntivo (capo 2); entrambi per aver prestato congiuntamente il proprio patrocinio (il DI in maniera occulta) per parti contrapposte, ossia i dipendenti della AL e la stessa impresa, al fine di contrastare l’azione esecutiva incoata dalla Acima S.p.A. nei confronti della AL OR (assistita dal DI), nella quale la IE è intervenuta in forza di procure apocrife, avendo pure richiesto il detto provvedimento monitorio (poi opposto dalla AL OR con il ministero del DI), non nell’interesse dei dipendenti dell’impresa ma per sottrarre quest’ultima all’azione esecutiva (si è proceduto separatamente, quale concorrente nei medesimi reati, nei confronti di EL AL). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei predetti imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. I difensori di ST DI hanno formulato quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, dopo aver esposto le cadenze del procedimento e sottolineato che nel caso in esame non ricorre una doppia conforme (in quanto i Giudici di primo e secondo grado sono pervenuti alla medesima decisione secondo un diverso piano argomentativo), è stato denunciato il vizio della motivazione nella parte in cui ha escluso che i due professionisti abbiano difeso i rispettivi assistiti in autonomia ed ha ritenuto il DI consapevole della mancata informazione verso i dipendenti dell’impresa in ordine all’instaurazione delle azioni giudiziarie. La Corte di appello avrebbe disatteso il gravame, assumendo che esso proponesse una lettura parcellizzata degli elementi in atti, senza argomentare compiutamente rispetto ai due predetti profili, omettendo di considerare che non 3 vi è la prova di obiezioni dei dipendenti rispetto alle azioni intraprese nel loro interesse e senza avere riguardo ai dati dimostrativi dell’autonomia delle stesse iniziative giudiziarie rispetto al DI. Al riguardo il ricorso ha indicato le prove dichiarative e documentali che sarebbero state pretermesse o di cui sarebbe stata sminuita la rilevanza. 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 381, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto non ricorrerebbero i presupposti dalla fattispecie come chiariti dalla giurisprudenza. Non sussisterebbe, infatti, la concreta contrapposizione tra le parti (datore di lavoro e lavoratori), aspetto non esaminato dalla decisione impugnata, i cui interessi economici convergevano;
ed anzi la Corte di appello avrebbe ravvisato un pregiudizio a carico dei lavoratori (in considerazione che era stato chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo anche per il TFR, non dovuto, così esponendoli a pregiudizio) che, tuttavia, non era concreto e attuale e non si è in effetti verificato (dato che è intervenuta una transazione – oltre che tra la AL OR e la sua creditrice Acema S.p.A. – anche tra la prima e i suoi dipendenti, che hanno ottenuto il pagamento delle retribuzioni dovute). Né sarebbe stato perseguito un fine illecito: la sentenza impugnata, oltre a mescolare in maniera illogica gli elementi costitutivi delle alternative figure di illiceità elaborate dalla giurisprudenza in relazione all’incriminazione in discorso, ha erroneamente tratto l’illiceità del fine – che, tuttavia, non può coincidere con l’abuso del processo – dalla richiesta indebita, in sede monitoria, anche del TFR. Inoltre, mancherebbe il contrasto tra le parti in quanto, se le procure rilasciate all’avvocato IE erano false e i soggetti che risultavano da lei rappresentati hanno negato di essere tali, costoro non potrebbero definirsi parti nella prospettiva dell’art. 381 cod. pen. Infine, sarebbe del tutto assente e, comunque, in violazione del precetto penale la motivazione sull’interposizione della IE rispetto al DI, quale patrocinatore dei dipendenti della AL OR, che richiederebbe non la semplice offerta di suggerimenti ma un «dominio» del secondo professionista sulla prima, la quale dovrebbe essere del tutto priva di autonomia. 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto, cui la sentenza impugnata è pervenuta sulla scorta di un iter illogico. 2.1.4. Con il quarto motivo sono stati assunti la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche. 2.2. Il difensore di OR IE ha formulato tre motivi, cui ha premesso l’esposizione dell’iter del procedimento. 4 2.2.1. Con il primo motivo ha assunto la violazione degli artt. 43, 48, 481, 479, 476, comma 1, cod. pen. e il vizio di motivazione (in contrasto con il parametro del ragionevole dubbio) con riguardo all’attribuzione all’imputata del dolo eventuale, in particolare rispetto alla falsità delle firme in calce alle procure, fondato su elementi inidonei e valorizzati in maniera manifestamente illogica;
tanto che dapprima il Pubblico ministero aveva attribuito i falsi ex art. 48 cod. pen. unicamente a EL AL, la quale ha materialmente raccolto le firme dei dipendenti rappresentati dall’imputata; e la Corte di merito non avrebbe motivato sul contesto di assoluta urgenza in cui l’imputata ha operato (ponendo in essere atti, l’intervento e la richiesta di decreto ingiuntivo, favorevoli per i dipendenti) né sulle rassicurazioni ricevute dal collega DI, come risulta dagli elementi acquisiti (in particolare i messaggi whatsapp e le dichiarazioni della AL in sede di interrogatorio, la deposizione di CO BR, le conversazioni tra l’imputata e dipendenti, le stesse dichiarazioni di questi ultimi, alcuni dei quali le hanno conferito un nuovo mandato), oggetto di travisamento per omissione e comunque non disattesi dalla motivazione (la quale non ha neppure esposto le ragioni per cui non ha attribuito rilievo alle prove introdotte con indagini difensive). Il che inciderebbe anche sull’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 381 cod. pen. La Corte di appello si sarebbe concentrata sulla richiesta di ingiunzione anche per il TFR, non dovuto (quantunque fosse già stato paventato il licenziamento de lavoratori, poi impedito dalle norme emanate per la pandemia da Covid-19), che comunque non avrebbe inerenza con la falsità delle firme, senza considerare peraltro che nulla impediva che l’imputata ritenesse coincidenti gli interessi dei dipendenti (poi in effetti soddisfatti) e dell’impresa esecutata;
il che pure deporrebbe in senso contrario rispetto alla sussistenza del dolo eventuale (considerato peraltro che la giurisprudenza ha ritenuto lecita l’autenticazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione vergata in sua assenza, quando il professionista è ragionevolmente certo dell’autenticità). 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell’art. 381 cod. pen. e il vizio di motivazione. La difesa, oltre ad aver sottolineato che non ricorre una doppia conforme, poiché diverso è stato il piano argomentativo speso da G.u.p. e dalla Corte di merito, ha assunto che erroneamente quest’ultima avrebbe ritenuto contrapposti gli interessi dell’impresa esecutata e dei suoi dipendenti e che non sarebbe dato comprendere la ragione per cui l’ottenimento di un decreto ingiuntivo da parte dei secondi (dunque, a seguito del controllo da parte di un Giudice della fondatezza della pretesa azionata) rappresenti un fine illecito;
ha evidenziato come i lavoratori abbiano tratto vantaggio, ottenendo il pagamento delle retribuzioni dovute, profilo rispetto al quale la prova sarebbe stata travisata e si sarebbe attribuito rilievo illogicamente al pagamento degli 5 onorari della IE da parte della AL (quantunque la persona assistita da un avvocato possa essere distinta dal cliente che gli corrisponde gli onorari). 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione dell’art. 62-bis e il vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha presentato memoria con la quale ha contestato la fondatezza di quanto dedotto nei ricorsi, chiedendone il rigetto. Nell’interesse di ST DI, l’avvocato Adolfo Scalfati ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito quanto esposto nell’atto di impugnazione;
nonché memoria di replica a confutazione di quanto prospettato dal Procuratore generale. All’udienza del 13 gennaio 2026 le parti hanno concluso come esposto in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, nei termini di seguito esposti. 2. I motivi di impugnazione relativi al delitto di cui all’art. 381 cod. pen. (primo e secondo motivo di ricorso di ST DI;
secondo motivo di ricorso di OR IE) possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Il delitto di altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, previsto dall’art. 381 cod. pen., è un’incriminazione sussidiaria che punisce (per l’appunto, «qualora il fatto non costituisca un più grave reato»), per quel che qui rileva, «il patrocinatore o il consulente tecnico che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie» (comma 1). Si tratta, come la distinta ipotesi di cui al comma 2 (che punisce il patrocinatore o il consulente che, «dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria») e a differenza del più grave delitto di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 cod. pen.), di un reato di mera condotta la cui sussistenza non richiede il verificarsi di un pregiudizio per gli interessi della parte assistita o rappresentata. In questa sede, nella descrizione del fatto tipico è dirimente la nozione di «parti contrarie». Ad avviso del Collegio, merita condivisione l’orientamento (condiviso ampiamente in dottrina) secondo cui tale accezione non debba essere intesta in senso meramente formale. Piuttosto, «poiché in dipendenza dell'oggettività giuridica del reato di cui all'art. 381 primo comma cod. pen., consistente nella tutela del normale funzionamento dell'attività giudiziaria, 6 l'ambito del precetto penale deve essere definito alla stregua della distinzione tra strumentalità del processo e interesse sostanziale dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, il reato stesso è configurabile solo quando le parti apparentemente contrapposte perseguano un comune fine illecito o quando l'oggetto e la finalità del giudizio siano tali da rappresentare formalmente e sostanzialmente interessi delle parti nella concretezza della loro conflittualità, di talché il bene giuridico protetto possa dirsi aggredito per il solo fatto che un unico patrocinatore assista parti contrarie;
diversamente, laddove il momento dialettico del processo, di norma ma non sempre necessario, sia superato dalla convergenza degli interessi verso un unico lecito fine, non è sufficiente per l'integrazione del reato la sola contrapposizione formale ed esterna delle parti, non rilevando che al conseguimento del fine comune provveda un unico patrocinatore, perché in tal caso non v'è utilizzazione strumentale del processo per scopi ad esso estranei e quindi illeciti» (Sez. 5, n. 391 del 16/10/1992 – dep. 1993, D'Ammando, Rv. 193173 – 01; conf. Sez. 6, n. 13106 del 18/05/2000 – dep. 2001, Nardi, Rv. 218462 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 856 del 14 dicembre 2004 – dep. 2005, Martire, Rv. 230877 – 01, in motivazione, che sia pure con più diretto riguardo all’ipotesi di cui all’art. 381, comma 2, cod. pen. ha fondato la sussistenza del reato nella «assunzione del patrocinio della parte portatrice di un interesse in reale conflitto con quello della parte ab origine patrocinata»). 2.2. Ciò posto, dalla sentenza impugnata si trae che i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto per aver prestato congiuntamente il proprio patrocinio per parti contrapposte, ossia la AL OR (assistita dal DI) e i dipendenti della AL (formalmente assistita dalla IE ma, in realtà, per interposta persona dal DI, rimasto occulto). In particolare, la IE, quale difensore dei dipendenti, avrebbe avanzato ricorso per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti dell’impresa (poi opposto dalla AL OR con il ministero del DI) e spiegato intervento nella procedura esecutiva instaurata dalla Acima S.p.A. nei confronti della AL OR (sempre assistita dal DI). E ciò per sottrarre quest’ultima all’azione esecutiva ed anzi esponendo i dipendenti a nocumento, derivante – secondo quanto esposto dalla Corte di merito – dall’indebita richiesta di maggiori somme a titolo di TFR e, dunque, dalla conseguenza soccombenza in parte qua in sede di opposizione al decreto. Consta, tuttavia, che tale nocumento – la cui sussistenza non è elemento costitutivo del delitto – non si sia prodotto;
e, quel che rileva, che la limitazione dell’azione esecutiva della Acima S.p.A., il cui credito non poteva essere soddisfatto coattivamente se non in via postergata rispetto ai crediti dei lavoratori, non può dirsi un fine che poneva in contrasto l’impresa esecutata e i propri dipendenti;
ragion cui gli interessi delle parti tutte rappresentate dal DI 7 (anche in via occulta tramite la IE) non possono dirsi in concreto divergenti. Né ad esse può attribuirsi un fine illecito comune: nell’interesse dei lavoratori è stato azionato un credito e rispetto a loro non è di certo illecita la finalità di tutelare la propria pretesa rispetto ad altri creditori dello stesso debitore (l’impresa esecutata); e non è neppure attribuibile ai lavoratori (a fortiori nel presupposto che le procure alle liti non fossero state da loro effettivamente rilasciate) la finalità dissimulatoria riferibile all’esecutata, non rilevando quindi sotto tale profilo che, come affermato dalla Corte di appello, con gli atti sottoscritti dall’avvocato IE fosse stato azionato un credito maggiore di quello effettivo. Nella ricostruzione del fatto, quindi, deve ravvisarsi il difetto di un elemento costitutivo del delitto;
e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 381 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Restano assorbite le ulteriori censure avanzate dal DI, che è stato ritenuto responsabile soltanto di questo reato. 3. Merita accoglimento il primo motivo di ricorso di OR IE, relativo ai delitti contro la fede pubblica a lei pure ascritti e, in particolare, alla sussistenza dell’elemento soggettivo. 3.1. Invero, «in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno»; e «deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero – dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa», – fermo restando che «deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto» (Sez. 5, n. 12547 del 08/11/2018 – dep. 2019, Sirianni, Rv. 276505 – 02, che richiama Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138). Anche il delitto di cui all’art. 481 cod. pen., pure ascritto all’imputata è punito a titolo di dolo generico, valendo per esso il medesimo ordine di considerazioni appena esposto. Inoltre, «in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la 8 funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 [cod. civ.] dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» (Sez. 3, ord. n. 18381 del 05/07/2024, Rv. 671894 – 02, che richiama tra le altre Sez. U, n. 2075 del 19/01/2024, Rv. 669833 - 01). 3.2. La Corte di appello ha fondato la sussistenza della coscienza e volontà (quantomeno in termini di dolo eventuale) della falsità delle firme sull’adesione della IE alla tutela degli interessi della sola impresa (indicando gli elementi dimostrativi di quest’ultima) e sulla mancanza di contatto diretto con loro all’atto del conferimento della procura alle liti. Il che non consente di ravvisare una motivazione logica e compiuta, poiché si tratta di un dato ex se non decisivo rispetto alla falsità delle sottoscrizioni dei dipendenti, ancor più in presenza della prospettazione difensiva incentrata sul poco tempo trascorso tra il momento in cui l’imputata è stata contattata dal DI e quello in cui ella ha autenticato le sottoscrizioni da compiegare ai propri atti difensivi, sulla rappresentazione alla stessa IE che i dipendenti si sarebbero presentati personalmente presso lo studio del DI per rilasciare le procure e che esse sarebbero state raccolte anche da parte della AL, sulle dichiarazioni ammissive che avrebbe reso della stessa AL e sulla condotta che avrebbe tenuto la IE allorché ha avuto contezza della falsità. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annulla nei confronti Di OR IE in relazione alle imputazioni in discorso, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso della medesima imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 381 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Annulla la medesima sentenza nei confronti Di IE OR in relazione alle altre imputazioni a lei ascritte, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 13/01/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI RA AZ OS AN LI