Versione
1 settembre 1998
1 settembre 1998
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 01/12/2015, n. 3242Provvedimento: N. 02231/2014 AFFARE Numero 03242/2015 e data 01/12/2015 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 8 aprile 2015 NUMERO AFFARE 02231/2014 OGGETTO: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra RE NZ ed altri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito di cui all'art. 13, comma 1, del D.M. n. 82 del 24.9.2012 (bando di concorso) approvate ai soli fini dell'individuazione dei vincitori e non anche ai fini dell'assunzione degli idonei previo scorrimento delle stesse. LA SEZIONE Vista la relazione del 23 …Leggi di più...