Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
Il titolare di una autorizzazione di pubblica sicurezza deve svolgere l'attività autorizzata assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui la stessa deve essere esercitata, potendo peraltro avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze; ne consegue che la circostanza che un dipendente sia colto ad esercitare mansioni rientranti nell'oggetto dell'attività autorizzata non equivale a configurare automaticamente il reato di cui all'art. 4 Legge n. 401 del 1989, dovendosi, in concreto, accertare se il titolare dell'autorizzazione era, al momento del fatto, presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo e, in caso di assenza, se questa era o meno temporanea. (Fattispecie di agenzia per la raccolta di scommesse, nella quale il dipendente del titolare dell'autorizzazione veniva sorpreso dalla PG a raccogliere, nel locale aziendale, le giocate del privati avventori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2016, n. 12814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12814 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
128 14/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.n. 132, Renato Grillo - Presidente - sez. CC 26/01/2016- Enrico Manzon R.G.N. 32717/2015 Mauro Mocci Vito Di Nicola Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino nei confronti di AN CE, nato ad [...] il [...] Di IZ Ausilio, nato ad [...] il [...] avverso la ordinanza del 17-06-2015 del tribunale della di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Deleyale che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito per il ricorrente . RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 28 maggio 2015 per il reato di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 1989. 2. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente ha sollevato un unico motivo di impugnazione denunciando la violazione e l'erronea interpretazione dell'articolo 8 Tulps in relazione all'articolo 88 Tulps. Assume il ricorrente che il tribunale ha annullato il provvedimento oggetto di riesame sul rilievo che CE AN fosse munito dell'autorizzazione di legge . per svolgere l'attività di raccolta delle scommesse su giochi autorizzati dallo Stato e che il Di IZ, sorpreso dalla polizia giudiziaria all'interno del locale aziendale a raccogliere le giocate dei privati avventori, non fosse altro che un dipendente del primo, con la conseguenza che quest'ultimo non dovesse essere munito delle autorizzazioni già regolarmente rilasciate in capo al datore di lavoro van per l'esercizio dell'attività di raccolta. Obietta il ricorrente che il tribunale, in tal modo, avrebbe disatteso la disposizione di cui all'articolo 8 Tulps secondo la quale "le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione". Ad avviso del pubblico ministero ricorrente la ratio della disciplina in questione tende ad assicurare che tutti i soggetti impegnati nell'esercizio di particolari attività sottoposte al controllo di polizia devono possedere i requisiti minimi di professionalità e moralità che il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps di fatto assicura, con la conseguenza che 1 sussisterebbe, nel caso di specie, la violazione denunciata perché ogni contraria soluzione finirebbe con il porsi in contrasto insanabile con i principi cardine regolanti la materia delle autorizzazioni, quale quello secondo cui le licenze di esercizio pubblico, salve le condizioni particolari stabiliti dalla legge, devono essere negate a tutti coloro i quali hanno riportato alcuna delle condanne previste dagli articoli 11 e 92 R.D. 18 giugno 1931, n. 733. Né peraltro l'interpretazione propugnata, con il ricorso, sarebbe in contrasto con il principio che tutela la libertà di impresa, impedendo al titolare della licenza di avvalersi di dipendenti con evidente comprensibile appesantimento di procedure ed oneri che finirebbero per avere effetti paralizzanti. 2 Sostiene il ricorrente che, nel caso di specie ossia nell'ambito della gestione delle agenzie di scommesse, è solo necessario che il titolare delle autorizzazioni svolga personalmente le mansioni tipiche e connaturate al gioco (raccolta delle giocate, inserimento delle stesse e informatica, rilascio di ricevute, erogazione delle vincite eccetera) mentre può ovviamente avvalersi di dipendenti per il personale addetto a mansioni accessorie o meramente manuali del tutto atipiche rispetto a quella che costituisce il core business dell'attività, in quanto per siffatte incombenze non è richiesta alcuna autorizzazione di polizia. Avendo il tribunale sostanzialmente accertato che il dipendente svolgeva, in assenza di autorizzazione, le mansioni tipiche relative all'esercizio dell'attività autorizzata in capo al terzo, il provvedimento sarebbe stato emesso in violazione l'articolo 8 Tulps. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. ven 2. Il ricorrente fornisce un'interpretazione dell'art. 8 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (d'ora in poi, Tulps) non condivisibile perché contraria al tenore letterale ed alla ratio della disposizione richiamata con il motivo di ricorso. Secondo quanto previsto dall'art. 8 Tulps, le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere trasmesse, né dare luogo a rapporti di rappresentanza salvi casi espressamente previsti dalla legge. Quindi, il carattere personale delle autorizzazioni, ossia la loro concedibilità ad personam, comporta l'intrasmissibilità delle medesime ed il divieto di rappresentanza salvi casi espressamente previsti dalla legge (articoli 8,32, 86 Tulps). Nel caso in esame, come si evince dal ricorso stesso (pag. 2), CE AN aveva ricevuto dal Questore di Avellino la licenza ex art. 88 Tulps potendo esercitare l'attività anche a mezzo di IA AN e VI GN, suoi rappresentanti, mentre il Di IZ era esclusivamente un dipendente e non rappresentate di CE AN. Il riferimento nell'art. 8 Tulps alla "rappresentanza" implica il rinvio alle norme di diritto privato che regolano l'istituto (riferimenti possono essere rintracciati negli artt. 1387 seguenti del codice civile, che disciplinano il rapporto di rappresentanza, negli artt. 1704 e seguenti, relativi al mandato, artt. 2222 ss., relativi al contratto di prestazione d'opera, nonché negli artt. 2203 e ss. che disciplinano la figura del rappresentante (institore) nell'ambito di un'impresa commerciale). 3 Il rappresentante Tulps è dunque equiparabile ad un procuratore che agisce f in nome e per conto del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, sostituendolo stabilmente e dovendo perciò possedere i prescritti requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione, tant'è che la sua nomina è soggetta all'approvazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 8, comma 2, Tulps). Perciò, la rappresentanza, quando ammessa, si traduce nella sostituzione del rappresentante al rappresentato nello svolgimento di un'attività che quest'ultimo, per motivi diversi, non può esercitare (per la pluralità dei luoghi nei quali l'attività deve essere svolta e, quindi per l'impossibilità materiale di poter essere presente contemporaneamente in luoghi diversi;
per assenza non .. momentanea). Ne consegue che quando il titolare dell'autorizzazione sia in grado di svolgere ordinariamente l'attività, assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui l'attività stessa deve essere esercitata, non deve ricorrere all'istituto della rappresentanza e, in caso di assenza temporanea dovuta a ven comuni esigenze, può avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione. Scrutinando situazioni analoghe, in tale senso, si sono espresse, in passato, alcune circolari emanate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli interni (circolari, rispettivamente, n. 2567 del 10 marzo 2006 e n. 557/PAS.16646.12000.A(17)A del 31 gennaio 2006). Dal contenuto di esse si evince la necessità che il soggetto gestore di un esercizio pubblico garantisca la presenza effettiva e concreta nel luogo di esercizio dell'attività richiedendosi, in caso di assenza prolungata del titolare o del legale rappresentante o, ancora, del delegato della società, la nomina di un rappresentante, ai sensi dell'art. 8 Tulps, al fine di sostituirlo. Nel diverso caso in cui l'assenza non assume il carattere della stabilità, ma si tratti di un'assenza momentanea, motivata da esigenze comuni, il titolare o il legale rappresentante o il delegato della società non debbono necessariamente nominare un loro rappresentante, ma si ritiene sufficiente che la conduzione venga affidata ad un soggetto preposto o ad un dipendente, fermo restando che, quando l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà procedere alla nomina del rappresentante, suo alter ego (o, se ritiene, di un secondo rappresentante, come nel caso in esame). E' di tutta evidenza che il fatto di avvalersi dell'opera di dipendenti impone al titolare l'obbligo di sorvegliare su quanto avviene nei luoghi in cui l'esercizio dell'attività è autorizzato e, se a ciò egli non provvede, si esporrà alla revoca dell'autorizzazione o risponderà, ex art. 40 cpv., cod. pen. o, se del caso, ex art. 110 cod. pen., delle inosservanze alle prescrizioni, costituenti reato, commesse materialmente dai dipendenti, fermo restando che destinatario delle norme relative alla gestione degli esercizi pubblici, dettate dagli artt. 86 e 110 Tulps è il titolare della licenza o autorizzazione amministrativa. Questi, pertanto, fino a quando non sia stato autorizzato alla gestione per rappresentanza (ai sensi dell'art. 8 Tulps) resta obbligato ad osservare tutte le prescrizioni imposte dall'autorità di polizia o dalle leggi ed a farle osservare dai suoi dipendenti (Sez. 6, n. 8336 del 03/07/1972, Sapone, Rv. 122641).
3. Non è dunque fondato l'assunto del ricorrente secondo il quale il solo fatto che un dipendente eserciti mansioni che rientrano nell'oggetto dell'attività autorizzata (core business dell'azienda) equivalga ad esercizio dell'attività in difetto dell'autorizzazione di polizia. Piuttosto, in tali casi, va accertato, perché possa ritenersi fondato il ragionamento ed evitare le elusioni normative che giustamente preoccupano il ricorrente, se il titolare dell'autorizzazione sia o meno presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo, in modo che esclusivamente nei suoi confronti sia imputabile lo svolgimento dell'attività, o, in caso di assenza, se la stessa sia o meno temporanea. In mancanza di tali accertamenti, attesa la natura non controversa del Di IZ quale dipendente di CE ND, il ricorso deve ritenersi infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 26/01/2016 ✓ President Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Renato To devere DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 30 MAR 2016 IL CANCELLERE Luana Mariani 5