Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2016, n. 12814
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Sentenza 26 gennaio 2016

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Il titolare di una autorizzazione di pubblica sicurezza deve svolgere l'attività autorizzata assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui la stessa deve essere esercitata, potendo peraltro avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze; ne consegue che la circostanza che un dipendente sia colto ad esercitare mansioni rientranti nell'oggetto dell'attività autorizzata non equivale a configurare automaticamente il reato di cui all'art. 4 Legge n. 401 del 1989, dovendosi, in concreto, accertare se il titolare dell'autorizzazione era, al momento del fatto, presente nel luogo di lavoro esercitando concretamente il potere direttivo e, in caso di assenza, se questa era o meno temporanea. (Fattispecie di agenzia per la raccolta di scommesse, nella quale il dipendente del titolare dell'autorizzazione veniva sorpreso dalla PG a raccogliere, nel locale aziendale, le giocate del privati avventori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2016, n. 12814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12814
    Data del deposito : 26 gennaio 2016

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