Art. 1.
Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4 , con riferimento all' articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279 , sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.
Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4 , con riferimento all' articolo 1, lettera g), della legge 3 aprile 1955, n. 279 , sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.