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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 822/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003137883000 TRIBUTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089615770000 TRIBUTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8210/2023 del 19.5.2023, depositata il 19.6.2023, la CGT di 1° grado di Roma ha parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'Agenzia Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003137883000, e la sottesa cartella esattoriale n. 09720160089615770000, relativa a “Irpef, Iva, Tassa automobilistica, comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno 2012 per complessivi euro 63.452,46.
Avverso la suddetta sentenza – che dato atto dell'avvenuta notifica della cartella, come dimostrata dall'allegazione di documentazione probante, ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla dedotta prescrizione, rispettivamente triennale e quinquennale, delle tasse automobilistiche e delle sanzioni e degli interessi, alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta il 2.3.2022, in relazione alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 23.1.2017, rideterminando il credito in € 47.452,68 – ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendone la riforma, stante l'avvenuta notifica a mezzo pec di atti interruttivi della prescrizione, avvenuta in data 17.10.2019.
Ha resistito il contribuente che ha chiesto il rigetto dell'appello mancando la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Dal dovizioso esame della documentazione prodotta non risultano effettuati e completati tutti gli adempimenti necessari per la notifica dell'atto interruttivo richiamato dall'Ufficio. Ed infatti se risultano provati il deposito e la pubblicazione dello stesso presso InfoCamere, manca, tuttavia, agli atti, la copia della ricevuta di ritorno della doverosa raccomandata informativa, non potendosi ritenere equipollente, né sufficiente, ai fini della correttezza e completezza dell'iter la mera dichiarazione di Società_1 di avvenuto recapito di un non ben precisato atto e secondo quali modalità.
Dal che il rigetto dell'appello. La comprovata negligenza del contribuente nell'assolvere i propri debiti erariali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, respinge l'appello dell'ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 3.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PICONE LUCIA, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 822/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 19/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229003137883000 TRIBUTI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089615770000 TRIBUTI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8210/2023 del 19.5.2023, depositata il 19.6.2023, la CGT di 1° grado di Roma ha parzialmente accolto, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto da Resistente_1 contro l'Agenzia Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229003137883000, e la sottesa cartella esattoriale n. 09720160089615770000, relativa a “Irpef, Iva, Tassa automobilistica, comprensiva di interessi e sanzioni” per l'anno 2012 per complessivi euro 63.452,46.
Avverso la suddetta sentenza – che dato atto dell'avvenuta notifica della cartella, come dimostrata dall'allegazione di documentazione probante, ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla dedotta prescrizione, rispettivamente triennale e quinquennale, delle tasse automobilistiche e delle sanzioni e degli interessi, alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta il 2.3.2022, in relazione alla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 23.1.2017, rideterminando il credito in € 47.452,68 – ha interposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendone la riforma, stante l'avvenuta notifica a mezzo pec di atti interruttivi della prescrizione, avvenuta in data 17.10.2019.
Ha resistito il contribuente che ha chiesto il rigetto dell'appello mancando la prova dell'invio della raccomandata informativa al destinatario.
Instauratosi il contraddittorio, la causa è stata chiamata all'udienza del 3 dicembre 2025 e, dopo esauriente discussione, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Dal dovizioso esame della documentazione prodotta non risultano effettuati e completati tutti gli adempimenti necessari per la notifica dell'atto interruttivo richiamato dall'Ufficio. Ed infatti se risultano provati il deposito e la pubblicazione dello stesso presso InfoCamere, manca, tuttavia, agli atti, la copia della ricevuta di ritorno della doverosa raccomandata informativa, non potendosi ritenere equipollente, né sufficiente, ai fini della correttezza e completezza dell'iter la mera dichiarazione di Società_1 di avvenuto recapito di un non ben precisato atto e secondo quali modalità.
Dal che il rigetto dell'appello. La comprovata negligenza del contribuente nell'assolvere i propri debiti erariali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La CGT di 2° grado del Lazio, definitivamente pronunziando, respinge l'appello dell'ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 3.12.2025