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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 8 ottobre 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1381/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Salerno alla vi G. Negri n. 5 presso lo studio dell'avv. Parte_1
IO RT che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NA SA e con lo stesso elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Cesare Battisti n. 50
, giusta procura a margine della memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto : pagamento spettanze retributive Conclusioni rassegnate alla presente udienza : Sono comparsi i procuratori delle parti i quali discutono la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , depositato in data 8 marzo 2025 , la ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della , con sede in Salerno alla via Laspro 40/42, ex Controparte_2 art. 2112 c.c. dal settembre 2010, in maniera irregolare fino al 2014, e poi in virtù di una successione di contratti di lavoro a tempo indeterminato part time al 50%, fino al 30.01.2023, con qualifica
“operaio p.t.” e mansioni di “parrucchiera” inquadrata nel livello 3 del CCNL Acconciatura ed
Estetica; che a seguito di conciliazione, in data 19/06/2018, veniva stipulato un ultimo contratto part time, articolato su n. 20 ore settimanali, in virtù del quale la sig.ra risultava assicurata per Pt_1 sole quattro ore al giorno;
che in realtà la lavoratrice, dall'assunzione e fino al marzo 2022, avrebbe osservato un orario di lavoro effettivo maggiore rispetto a quello contrattuale senza percepire la giusta retribuzione;
che, in particolare , la ricorrente avrebbe sempre lavorato per dieci ore giornaliere dal martedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, o dalle ore 15.00 alle ore 20.00, espletando numerose ore di lavoro supplementare e straordinario, anche festivo, mai retribuite;
che , pertanto , avrebbe di fatto osservato un orario di lavoro a tempo pieno con conseguente diritto all'accertamento dell'avvenuta trasformazione del rapporto da part time in full time ed al pagamento delle relative differenze retributive;
che in seguito, dal marzo 2022, avrebbe lavorato per effettive quattro ore giornaliere, così come da contratto di lavoro. La ricorrente dichiara ancora di aver percepito la retribuzione mensile di Euro 800,00 e , pertanto , impugnava tutte le buste - paga ricevute (Cassazione
24/06/98 n. 6267), non essendo veritiere le cifre e le voci retributive in esse riportate e percepite;
dichiarava inoltre che durante l'intero rapporto di lavoro avrebbe goduto soltanto una settimane di ferie all'anno senza percepire la relativa indennità sostituiva e che non avrebbe mai percepito le mensile aggiuntive nella misura dovuta;
che pertanto ,
, con lettera del 30.01.2023, comunicava le proprie dimissioni per giusta causa e lamentava il mancato pagamento di differenze retributive, ferie e festività, 13.ma mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, nonché la mancata copertura assicurativa e previdenIAle per le effettive ore di lavoro espletate per tutta la durata del rapporto;
che le dimissioni per giusta causa venivano inoltre confermate a mezzo denuncia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno ed inoltrate telematicamente su portale del Ministero del Lavoro;
che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro , rimaneva creditrice del pagamento del TFR, oltre che di differenze retributive, ferie e festività, 13.ma mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, nonché la mancata copertura assicurativa e previdenIAle per le effettive ore di lavoro espletate per il periodo 18/06/2018 –
28/02/2023 Tanto esposto e ritenendo di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, in applicazione del precetto di cui all'art. 36 Cost. e con riferimento al potere di determinazione giudiIAle ex art. 2099 c.c. e segg. ed artt. 2120-21 c.c. e segg.,
L. 297/82 ed art. 2109 c.c.. ed invocata l'applicazione in via diretta e/o parametrica del
[...]
, con riferimento al trattamento economico-normativo previsto per le Controparte_3 mansioni di “parrucchiera” inquadrata nel livello 3, adiva il tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro , rassegnando le seguenti conclusioni :
1) accogliere il presente ricorso, e pertanto accertare e dichiarare l'espletamento da parte della ricorrente di un orario di lavoro a tempo pieno, per il periodo 19/02/2009 – 28/02/2022, e di conseguenza la trasformazione del rapporto a tempo parIAle in rapporto a tempo pieno per il periodo suindicato;
2) quindi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere le relative differenze retributive invocate in relazione all'intero periodo di lavoro, 19/06/2018 – 31/01/2023, per tutti gli istituti contrattuali e condannare, pertanto, in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_4 corrispondere alla sig.ra la somma invocata di Euro 46.283,45, per differenze Parte_1 retributive, 13.ma mensilità, lavoro straordinario, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso e TFR residuo, ovvero di quelle somme maggiori o minori che
S.V. vorrà accertare e determinare, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi legali da calcolare ai sensi dell'art. 429 c.p.c., secondo il meccanismo stabilito dalla Cassazione a
S.U. nella sentenza n. 38/2001, dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo soddisfo;
3) inoltre, in conseguenza dell'accertamento del reale orario di lavoro osservato, condannare la
[...]
nella persona del legale rapp.te p.t, al versamento degli importi dovuti a titolo di contributi CP_2 assistenIAli e previdenIAli per le maggiori ore di lavoro effettuate dalla ricorrente;
4) con la condanna, infine, della soccombente al rimborso delle spese processuali da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario, con clausola legale, diritti ed onorari.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva la società convenuta evidenIAndo innanzitutto di essere stata posta in liquidazione a causa dei problemi economici, eccepiva la inammissibilità della domanda per tutto il periodo coperto dalle conciliazioni sindacali e comunque la infondatezza di tutte le pretese anche per il periodo successivo e concludeva quindi per il rigetto dell'avversa domanda con rivalsa delle spese di lite .
Fallito il tentativo di conciliazione della lite , la causa veniva istruita con prova testimoniale .
Terminata l'istruttoria , all'udienza del 8 ottobre 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale
**********
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della domanda di cui al punto 1) delle conclusioni .
Si legge , infatti , in tale capo della domanda:” accertare e dichiarare l'espletamento da parte della ricorrente di un orario di lavoro a tempo pieno, per il periodo 19/02/2009 – 28/02/2022, e di conseguenza la trasformazione del rapporto a tempo parIAle in rapporto a tempo pieno per il periodo suindicato”.
Tale conclusione, tuttavia , è in contrato con quanto dichiarato nei due verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale , nei quali la ricorrente definiva in via conciliativa ogni possibile pretesa fino a tutto il 18.6.2018 .
E' noto che ai sensi dell'art. 2113, comma primo, c.c.,“Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409, Codice di procedura civile, non sono valide”. La rinuncia è un atto unilaterale recettizio con cui un soggetto manifesta la volontà di dismettere diritti soggettivi;
la transazione, invece, è un contratto tipico “(..) col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965 c.c.). L'oggetto delle rinunce e delle transazioni in esame è certo ed
è costituito dai “diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (art. 2113, comma primo, c.c.).
Per evitare l'eventuale impugnazione delle rinunce e delle transazioni e rendere la conciliazione, per così dire, “valida ab origine” o “tombale”, il datore di lavoro e il lavoratore possono stipulare il verbale di conciliazione in una delle c.d. “sedi protette” di cui all'art. 2113, comma quarto, c.c., ovvero: • in sede giudiIAle (art. 185 c.p.c.); • in sede amministrativa (artt. 410 e 411 c.p.c.); • in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); • innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato (art. 412-quater c.p.c.);
• presso le sedi di certificazione (art. 31, comma tredicesimo, legge n. 183/2010). In tutti i casi indicati la posizione del lavoratore è tutelata dall'intervento di un soggetto terzo, che garantisce l'assenza di un condizionamento della volontà del medesimo lavoratore.
Questo non si significa che la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta ne garantisca sempre l'inoppugnabilità atteso che le rinunce e le transazioni contenute in un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale possono essere impugnate laddove il lavoratore non abbia beneficiato di effettiva assistenza da parte dell'organizzazione sindacale e la conciliazione non si sia svolta nelle sedi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Tuttavia nel caso de quo difetta proprio la domanda espressa di caducazione della conciliazione , né questo Giudicante potrebbe d'ufficio caducare l'atto stante il limite del principio della domanda consacrato dall'art. 112 c.p.c. a tenore del quale “ll giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Detto principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. E se è vero che può escludersi un vincolo dalla formulazione letterale delle domande, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanIAle per individuare i limiti della pronuncia richiesta ,è vero anche che ciò presuppone sempre che una domanda sia stata posta in modo espresso. Insomma il Giudice può anche non attenersi alle espressioni utilizzate dalla parte ma soltanto per tracciare i confini, l'ampiezza della domanda da questi posta non per crearla ex novo quando questa manchi. Diversamente il Giudice realizzerebbe una pregiudizievole estensione del "thema probandum" e del “thema decidendum” e altererebbe la parità delle parti nel processo. E ciò tanto più nel rito del lavoro ove opera un rigido meccanismo di preclusioni che impone di definire sin dall'inizio le questioni giuridiche da affrontare e le circostanze di fatto da accertare attraverso l'istruttoria dibattimentale senza piena libertà per le parti di elaborare e modificare le proprie domande e difese fino alla fine del giudizio in prossimità della decisione ma con onere per queste di elaborare la propria strategia processuale in limine litis, sin dall'inizio della causa, poche modifiche potendo apportare nel corso di essa. Più precisamente ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono soltanto modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o
"petitum", neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito) (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6728/2019).
Come affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 14/05/2018, n. 11631), nel rito del lavoro, l'esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell'interpretazione della domanda, la valutazione complessiva dell'atto; ove, tuttavia, difetti una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso stesso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, espressamente e senza condizioni circoscritte, il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112
c.p.c., pronunciarsi in difformità.
Nella specie , dunque , mancando una specifica domanda di annullamento dei verbali di conciliazione
, non è più possibile mettere in discussione quanto già fatto oggetto di rinuncia in sede conciliativa e quindi la richiesta di accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dall'anno 2009 , in contrasto con quanto risultante dalle intese conciliative , va sicuramente dichiarata inammissibile
.
D'altra parte , che la ricorrente fosse pienamente consapevole di non poter vantare alcuna pretesa per il periodo coperto dalle conciliazioni sindacali , appare evidente dalla domanda di condanna dalla stessa formulata al capo 2) delle conclusioni , atteso che la stessa si limita a rivendicare differenze retributive per il solo periodo successivo al 18 giugno 2018 .
Ciò premesso , non rimane a questo punto che verificare se la ricorrente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa con modalità diverse da quelle denunciate dal datore di lavoro .
La stragrande maggioranza delle somme rivendicate in ricorso , infatti , attengono alla remunerazione di ore di lavoro superiori a quelle registrate nei prospetti paga . In particolare , la ricorrente asserisce che , nonostante la formalizzazione del part- time per 20 ore settimanali , ella avrebbe invece prestato la propria attività lavorativa per 10 ore al giorno e per cinque giorni alla settimana , sicchè rivendica una retribuzione rapportata ad un orario di lavoro a tempo pieno , oltre alle maggiorazioni per lavoro straordinario , con una differenza da lei maturata per complessivi € . 40.672,00 .
Sennonché , a parere del giudicante , la prova espletata nel corso del giudizio non è idonea a supportare le affermazioni attoree sopra riportate .
A tale riguardo, è, infatti, bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per il maggior lavoro svolto , fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario contrattuale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenIAli. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo l'effettiva consistenza del lavoro svolto , senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro a tempo pieno, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la richiesta retribuzione del lavoro a tempo pieno asseritamente svolto presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente concordato e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario .
Tanto premesso, le risultanze istruttorie in atti non possono valere a dimostrare né che la ricorrente abbia lavorato per 50 ore settimanali , né che abbia lavorato costantemente per un orario comunque superiore a quello risultante dai prospetti paga .
Nel corso dell'istruttoria , infatti , sono state escusse due testimoni , le cui dichiarazioni , tuttavia , risultano o eccessivamente generiche o addirittura contraddittorie tra loro e con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente .
Si fa riferimento , in particolare, alle ragioni , che avrebbero determinato la conoscenza , da parte dei testi , dei fatti oggetto di causa .
La teste , infatti , riferisce : “ per anni la ricorrente mi ha dato un passaggio a Testimone_1
Salerno per recarmi da MI suocera che vive a via Roma. Partivamo da Vietri sul mare alle ore 8,00
e mi lasciava a via Roma per proseguire e andare al lavoro … preciso che oltre a farmi un passaggio alle ore 8,00 , quando scendeva , mi riprendeva anche quando rientrava a Vietri alle ore 13,00/13,05.
..Mi capitava di tornare spesso a MI suocera anche id pomeriggio e in tali occasioni prendevo un passaggio dalla MI amica alle ore 15,00 ….”
Sennonché , sentita in merito alle stesse circostanze , la teste , nipote della ricorrente Testimone_2
, dichiara : Posso riferire dell'attività lavorativa svolta da MI IA perché , avendo frequentato
l'istituto alberghiero di Salerno , MI IA mi dava un passaggio sia all'entrata che all'uscita di scuola
. Io mi sono diplomata nell'anno 2020 ed ho frequentato l'Istituto di Salerno negli ultimi tre anni ….
Posso dire che in uno di questi tre anni , veniva con noi anche una delle gemelle ( figlia della ricorrente nata nel 2002 n.d.r.) perché frequentava la MI stessa scuola e ciò fino al marzo 2020 perché poi la scuola è stata chiusa per il ID . Oltre noi due , nessun altra persona veniva in macchina con MI IA . Non ricordo che MI IA desse un passaggio ad altre persone . Mia IA mi lasciava nei pressi della scuola intorno alle ore 8,00 atteso che io avevo come orario di ingresso le ore 8,10.. Al ritorno MI IA mi ripassava a prendere intorno alle ore 13,10 . In quale occasione , inoltre , mi capitava di tornare nuovamente a Salerno di pomeriggio insieme a MI IA quando avevo necessità di effettuare qualche intervento sui capelli …. Quando sono tornata di pomeriggio , siamo ripartite da Vietri alle ore 14,30 … arrivavamo alla parruccheria intorno alle ore 15,00/15,10 ….”
Si è preferito riportare pedissequamente le dichiarazioni testimoniali proprio per evidenIAre le contraddittorietà delle stesse . La teste , infatti , riferisce di essersi recata tutti i giorni a Tes_1
Salerno insieme alla ricorrente partendo da Vietri sul Mare alle ore 8,00 . Ebbene già tale dichiarazione sembra smentire quanto affermato dalla ricorrente circa la necessità di trovarsi al lavoro già alle ore 8,00 . Se è vero , come afferma la teste , che occorrevano oltre trenta minuti per Tes_2 raggiungere via Laspro da Vietri sul mare e ciò in orario non trafficato come le tre del pomeriggio , tanto più un tempo grosso modo simile , se non superiore , sarebbe occorso di mattina , la qual cosa comporta che la ricorrente non poteva trovarsi al lavoro prima delle ore 8,30/8,40 .
Ma se è vero che la ricorrente dava un passaggio alla signora tutte le mattine alle ore 8,00 , Tes_1 come è possibile che alla stessa ora ella si trovasse già a Salerno per accompagnare la figlia e la nipote a scuola ? A ciò si aggiunga che la teste nega che in macchina al mattino ci fossero altre Tes_2 persone , la qual cosa ovviamente genera dubbi sull'attendibilità di entrambi i testimoni .
Ma i dubbi non finiscono qui . Entrambe le testimoni , infatti , riferiscono che nelle giornate di venerdì
e sabato non avrebbero mai utilizzato al ritorno alle ore 13,00 il passaggio da parte della ricorrente perché questa avrebbe effettuato un orario di lavoro continuato . Tale circostanza , infatti , è negata dalla stessa ricorrente , la quale , nel riferire degli orari di lavoro osservati , afferma che avrebbe sempre lavorato , dal martedì al sabato , osservando la pausa dalle ore 13,00 alle ore 15,00 .
Per la verità , al punto d) del ricorso , così come nell'articolazione della prova testimoniale , la ricorrente utilizza la congiunzione disgiuntiva “ o” tra l'orario mattutino e quello pomeridiano , con ciò significando che avrebbe lavorato o di mattina o di pomeriggio e se la scrivente ha comunque consentito l'espletamento della prova sull'orario a tempo pieno è soltanto perché comunque in premessa la ricorrente afferma di aver lavorato dieci ore al giorno .
In ogni caso , quello che si vuole sottolineare è che , a parte le imprecisioni sopra evidenIAte , nessuna delle testimoni può riferire dell'orario a tempo pieno svolto dalla ricorrente nel periodo sopra indicato
. Dobbiamo ribadire , infatti , che la prova testimoniale attiene al solo periodo successivo al giugno
2018 e , tra l'altro , entrambi i testimoni riferiscono di non essersi più recate a Salerno insieme alla ricorrente con l'insorgere del ID , sicchè i fatti narrati dovrebbero essersi verificati in un arco temporale di meno di due anni . Ma , si ripete , la contraddittorietà delle dichiarazioni , oltre alla sporadicità delle visite pomeridiane dell'esercizio commerciale da parte delle testimoni , non consentono di ritenere provata l'attività svolta dalla ricorrente secondo le modalità riferire in ricorso
.
Questo non significa che la ricorrente svolgesse effettivamente un orario lavorativo di sole 20 ore settimanali , ma unicamente che non sono stati raccolti elementi probatori tali da consentire di affermare l'esistenza di un credito in favore della ricorrente per i titoli sopra detti . La stessa ricorrente , infatti , riferisce che , a prescindere da quanto risultante dai prospetti paga e quanto accreditato sul suo conto a mezzo bonifico , avrebbe invece percepito , almeno fino al mese di marzo
2022 , l'importo mensile di € 800,00 , importo che non può ritenersi , alla luce delle scarne acquisizioni testimoniali raccolte , insufficiente a remunerare la concreta attività lavorativa svolta .
Si vuole dire , in sostanza , che quant'anche la ricorrente avesse prestato la propria attività lavorativa per l'intera giornata , non avendo prova che tale maggior lavoro sia stato svolto in maniera continuativa e per l'intero periodo dedotto , dobbiamo concludere che la retribuzione percepita sia stata comunque remunerativa dell'attività svolta .
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, possiamo allora riconoscere in favore della ricorrente le sole differenze sulla tredicesima mensilità , sulle ferie non godute e sul trattamento di fine rapporto
.
Dalla documentazione in atti , infatti , emerge che la ricorrente ha fruito effettivamente delle ferie per una sola settimana a cavallo di ferragosto , che a percepito la tredicesima in misura ridotta e rapportata alle sole retribuzioni indicate in busta paga e che nulla ha percepito a titolo di t.f.r.
La società resistente va dunque condannata al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 della somma di € 2.149,00 a titolo di differenza sulla tredicesima mensilità ; € 2.100,00 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 2.776,00 a titolo di trattamento di fine rapporto .
Nulla invece può essere riconosciuto in favore della lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva del preavviso .
Come noto , nelle dimissioni per giusta causa il rapporto si risolve per effetto di un illecito comportamento datoriale che , precludendo ogni possibilità di prosecuzione del rapporto , obbliga il lavoratore alla risoluzione del contratto . Ma , nella specie , le dimissioni in tronco della lavoratrice non trovano alcun giustificazione . E' la stessa ricorrente , infatti , a riferire che , almeno a partire dal mese di marzo 2022 , ella avrebbe osservato l'orario contrattualmente stabilito percependo la relativa retribuzione , sicchè non si comprende quale inadempimento così grave avrebbe posto in essere il datore di lavoro tanto da determinare il recesso in tronco dal rapporto di lavoro . Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , a pagare in favore della ricorrente la somma netta di
[...]
€ 7.025,00 , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna la società resistente , come rappresentata , al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.695,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 8 ottobre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio