CASS
Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2024, n. 36108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36108 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di ON IS, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 19/12/2023 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta dall'avv. Luigi Natalizia nell'interesse di NI ON nei confronti del giudice CO Bilotta nell'ambito del procedimento penale RGNR 4333/2019. 2. La ricorrente lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva anticipato il suo convincimento esprimendo in altro procedimento la seguente valutazione in merito al diniego delle generiche in favore della suocera NA ZZ: "... la circostanza che pare vi sia una operazione concertata tra le società fruitrici (dato lo stretto rapporto di parentela) Penale Sent. Sez. 3 Num. 36108 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/06/2024 induce ad escludere le attenuanti generiche". Le società in questionferano riferibili allo stesso nucleo familiare formato da NN NT, NA ZZ e essa ON, rispettivamente madre e moglie del primo. Sostiene quindi che il Giudice aveva travalicato il suo compito di valutare la specifica posizione della ZZ, indebitamente coinvolgendo anche lei. Evidenzia quindi la precognizione e il pregiudizio nonostante l'assenza di collegamento probatorio tra i due procedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Catanzaro ha ricostruito in fatto che la ON è imputata nel procedimento RGNR 4333/19 per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e che la ZZ è stata condannata dal giudice Bilotta per lo stesso reato nell'ambito del procedimento RGNR 334/20. I fatti sono comuni a entrambi i procedimenti perché scaturiti dalla stessa attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle entrate e relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ASD Emi Club. Secondo la Corte territoriale, le considerazioni espresse dal giudice Bilotti nella sentenza di condanna della ZZ non integrano le valutazioni di merito dello stesso fatto in quanto la condotta contestata alla ON riguarda fatture ulteriori e diverse rispetto a quelle emesse dalla ASD Emi Club nei confronti della ZZ né può ipotizzarsi un concorso necessario tra il reato dell'art. 2 ascritto alla ON e l'attività illecita che si assume sia stata commessa dalla società che ha emesso le fatture nei confronti della ZZ. In altri termini, il giudice Bilotti ha espresso delle valutazioni relative alla ZZ e il reato da questa commesso senza nessuna interferenza con la situazione della ON perché, seppure l'associazione sportiva abbia emesso fatture prevalentemente in favore di ditte facenti parte di un unico gruppo familiare, rimane comunque impregiudicata ogni valutazione attinente sia alla falsità delle specifiche fatture indicate nelle contestazioni mosse alla ON sia all'utilizzo delle stesse a fini fiscali. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha rilevato che non ricorre l'indebita manifestazione del proprio convincimento che presuppone che l'esternazione sia disancorata dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali in quella determinata fase. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è manifestamente illogica. La ricorrente non si è confrontata con tutti i punti del ragionamento dei Giudici di appello, il che rende il ricorso di per sé inammissibile, e si è limitata a ribadire la critica della frase sopra indicata. Si tratta tuttavia di una censura parziale perché nella sentenza di condanna il Giudice ha negato le generiche alla ZZ sulla base di ulteriori dati: la reiterazione della condotta, l'intensità del 2 Il Consigliere estensore dolo, la gravità delle condotte lesive degli interessi pubblici rilevanti. Dunque, l'ulteriore circostanza della natura concertata delle operazioni tra società riconducibili alle stesse persone legate da rapporti di parentela, per giunta, rappresentata in forma dubitativa e preceduta dal verbo "pare", è recessiva rispetto agli altri fattori. Non ricorrono dunque le ipotesi di precognizione o pregiudizio che giustifichino ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. la ricusazione del giudice Bilotti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 6 giugno 2024 Il Pres ente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta dall'avv. Luigi Natalizia nell'interesse di NI ON nei confronti del giudice CO Bilotta nell'ambito del procedimento penale RGNR 4333/2019. 2. La ricorrente lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché il Giudice aveva anticipato il suo convincimento esprimendo in altro procedimento la seguente valutazione in merito al diniego delle generiche in favore della suocera NA ZZ: "... la circostanza che pare vi sia una operazione concertata tra le società fruitrici (dato lo stretto rapporto di parentela) Penale Sent. Sez. 3 Num. 36108 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 06/06/2024 induce ad escludere le attenuanti generiche". Le società in questionferano riferibili allo stesso nucleo familiare formato da NN NT, NA ZZ e essa ON, rispettivamente madre e moglie del primo. Sostiene quindi che il Giudice aveva travalicato il suo compito di valutare la specifica posizione della ZZ, indebitamente coinvolgendo anche lei. Evidenzia quindi la precognizione e il pregiudizio nonostante l'assenza di collegamento probatorio tra i due procedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello di Catanzaro ha ricostruito in fatto che la ON è imputata nel procedimento RGNR 4333/19 per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e che la ZZ è stata condannata dal giudice Bilotta per lo stesso reato nell'ambito del procedimento RGNR 334/20. I fatti sono comuni a entrambi i procedimenti perché scaturiti dalla stessa attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle entrate e relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della ASD Emi Club. Secondo la Corte territoriale, le considerazioni espresse dal giudice Bilotti nella sentenza di condanna della ZZ non integrano le valutazioni di merito dello stesso fatto in quanto la condotta contestata alla ON riguarda fatture ulteriori e diverse rispetto a quelle emesse dalla ASD Emi Club nei confronti della ZZ né può ipotizzarsi un concorso necessario tra il reato dell'art. 2 ascritto alla ON e l'attività illecita che si assume sia stata commessa dalla società che ha emesso le fatture nei confronti della ZZ. In altri termini, il giudice Bilotti ha espresso delle valutazioni relative alla ZZ e il reato da questa commesso senza nessuna interferenza con la situazione della ON perché, seppure l'associazione sportiva abbia emesso fatture prevalentemente in favore di ditte facenti parte di un unico gruppo familiare, rimane comunque impregiudicata ogni valutazione attinente sia alla falsità delle specifiche fatture indicate nelle contestazioni mosse alla ON sia all'utilizzo delle stesse a fini fiscali. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha rilevato che non ricorre l'indebita manifestazione del proprio convincimento che presuppone che l'esternazione sia disancorata dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali in quella determinata fase. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è manifestamente illogica. La ricorrente non si è confrontata con tutti i punti del ragionamento dei Giudici di appello, il che rende il ricorso di per sé inammissibile, e si è limitata a ribadire la critica della frase sopra indicata. Si tratta tuttavia di una censura parziale perché nella sentenza di condanna il Giudice ha negato le generiche alla ZZ sulla base di ulteriori dati: la reiterazione della condotta, l'intensità del 2 Il Consigliere estensore dolo, la gravità delle condotte lesive degli interessi pubblici rilevanti. Dunque, l'ulteriore circostanza della natura concertata delle operazioni tra società riconducibili alle stesse persone legate da rapporti di parentela, per giunta, rappresentata in forma dubitativa e preceduta dal verbo "pare", è recessiva rispetto agli altri fattori. Non ricorrono dunque le ipotesi di precognizione o pregiudizio che giustifichino ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. la ricusazione del giudice Bilotti. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 6 giugno 2024 Il Pres ente