Decreto cautelare 1 settembre 2025
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Siracusano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata la decadenza dall’impiego dell’interessato per pretesa nullità genetica del contratto di lavoro, in ragione della asserita carenza del requisito di cui all’art. 3, lettera g), del bando di concorso relativo all’idoneità morale, alla luce di condanne penali ritenute ostative dall’Amministrazione;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NU MI e udito per la parte ricorrente l’avv. Siracusano come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27 agosto 2025 e depositato il successivo 29 agosto, il sig. -OMISSIS-, dipendente del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato la determina dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata la sua decadenza dall’impiego per asserita carenza del requisito di cui all’art. 3, lettera g), del bando di concorso relativo all’idoneità morale, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno.
Espone in fatto il ricorrente di aver stipulato, in data -OMISSIS-, un contratto di lavoro a tempo determinato con il Comune di -OMISSIS- quale vincitore di concorso pubblico per il profilo di "Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D".
In data -OMISSIS-, presentava domanda di partecipazione al concorso indetto dal Comune di -OMISSIS- per la copertura di posti di Funzionario Tecnico. Con Determina Dirigenziale n. -OMISSIS-, veniva approvata la graduatoria e il ricorrente risultava utilmente collocato al sedicesimo posto.
Pertanto, in data -OMISSIS-, rassegnava le dimissioni volontarie dal Comune di -OMISSIS- in vista dell’imminente assunzione presso l’ente resistente e, in data -OMISSIS-, sottoscriveva il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di -OMISSIS-.
In data -OMISSIS-, gli veniva notificata la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall’impiego, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, a seguito della quale presentava, in data 10 gennaio 2025, le proprie osservazioni. Riferisce che, nelle more del procedimento, l’Amministrazione gli affidava plurimi incarichi di responsabilità, tra cui quello di Direttore dei Lavori e di Responsabile Unico del Progetto per diversi interventi.
Infine, con la determina n. -OMISSIS-, qui impugnata, il Comune di -OMISSIS- dichiarava la decadenza dall’impiego del ricorrente, in quanto ritenuto sprovvisto dei requisiti morali richiesti dal bando a causa di condanne penali a suo carico, emerse a seguito di accertamenti d’ufficio.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1. Illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 2 e 2-bis della legge n. 241 del ’90. Emanazione del provvedimento avvenuta fuori termine e conseguente danno per emanazione tardiva del provvedimento . Il provvedimento di decadenza, adottato il -OMISSIS- a fronte di un procedimento avviato il -OMISSIS-, sarebbe tardivo in quanto emanato oltre il termine di 180 giorni, in violazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dei principi di ragionevole durata del procedimento e di certezza dell'agire amministrativo. Tale ritardo, considerato doloso o quantomeno colposo, avrebbe generato un’incertezza dannosa, a fronte della conoscenza del presunto vizio da parte dell’Amministrazione sin dal -OMISSIS-.
2. Illegittimità del provvedimento emanato in eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell’atto. Manifesta contraddittorietà del provvedimento di decadenza con i precedenti provvedimenti di assegnazione incarichi. L’Amministrazione, dopo aver avviato il procedimento di decadenza, avrebbe conferito al ricorrente ben quattro incarichi di responsabilità, manifestando un comportamento contraddittorio e ingenerando un legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, in violazione dei principi di coerenza e buon andamento.
3. Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere dovuto a travisamento o erronea valutazione dei fatti. Assenza di false dichiarazioni e incertezza sulla valutazione del requisito della idoneità morale. Il ricorrente sostiene di non aver reso dichiarazioni mendaci, avendo agito in buona fede. La formulazione generica dell’art. 3, lett. g), del bando in merito al requisito dell’“idoneità morale” avrebbe creato incertezza interpretativa. A fronte di tale ambiguità e dell’impossibilità di modificare le diciture predefinite nel modulo di domanda telematico, egli avrebbe dichiarato il vero, ritenendo che le proprie condanne, di natura privata, non fossero pertinenti ai fini della partecipazione. La giurisprudenza citata dall'Amministrazione sarebbe, inoltre, inconferente.
4. Illegittimità del provvedimento emanato in violazione dell’art. 5 del bando di concorso con conseguente violazione di legge, per violazione delle lex specialis del bando. L’art. 5 del bando prevedeva che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fossero effettuati prima dell’assunzione. L’Amministrazione, invece, ha avviato i controlli solo dopo la stipula del contratto, inducendo il ricorrente a dimettersi dal suo precedente impiego e causandogli un grave danno.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro, quantificato negli stipendi non percepiti dalla data della decadenza fino al pensionamento.
Con Decreto n. 274 del 1 settembre 2025, il Presidente della Sezione ha rigettato l'istanza di misure cautelari monocratiche, ritenendo insussistente il requisito dell’estrema gravità ed urgenza e fissando la camera di consiglio per la trattazione collegiale.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato. In sintesi, la difesa dell’ente ha eccepito che: a) il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non invalida l’atto finale; b) gli incarichi conferiti nelle more non possono sanare il vizio genetico della carenza di un requisito di ammissione, la cui verifica va condotta “ex ante ”; c) il ricorrente aveva l’obbligo, in base ai principi di buona fede e leale collaborazione, di dichiarare tutte le condanne penali, anche quelle non espressamente menzionate nel modulo di domanda, per consentire all’Amministrazione la doverosa valutazione sull’idoneità morale; d) le condanne omesse (per falsità ideologica del privato in atto pubblico e maltrattamenti in famiglia) sono state motivatamente ritenute incompatibili con le funzioni da svolgere, minando il rapporto fiduciario; e) sia il bando (art. 3) sia il contratto (art. 9) prevedevano espressamente la possibilità di disporre la decadenza in qualsiasi momento, anche dopo la stipula del contratto, in caso di accertata carenza dei requisiti; f) la domanda risarcitoria è infondata, essendo il provvedimento legittimo e la perdita del precedente impiego una conseguenza della condotta omissiva del ricorrente.
Con Ordinanza n. 326 del 2 ottobre 2025, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, rilevando l’insussistenza del “fumus boni juris” . In particolare, il Tribunale ha osservato che: a) la “lex specialis” , interpretata sistematicamente, imponeva la dichiarazione di tutte le condanne potenzialmente incidenti sull’idoneità morale; b) nessuna norma impedisce l’adozione di un provvedimento oltre il termine di rito; c) l’attribuzione di incarichi nelle more non sana l’insussistenza dei requisiti generali; d) il bando e il contratto contemplavano la possibilità di accertare in qualunque tempo il difetto dei requisiti; e) il modulo telematico consentiva di indicare i precedenti penali.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo. Il provvedimento impugnato, con cui è stata disposta la decadenza dall’impiego del ricorrente, è stato adottato sul presupposto della carenza di un requisito di ammissione al concorso, accertata a seguito di dichiarazioni ritenute non veritiere. La controversia attiene, dunque, all’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione connesso alla fase genetica del rapporto di lavoro e non alla sua gestione, ricadendo nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 1221/2025; n. 851/2025), la decadenza dall’impiego comminata ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati, è espressione di una potestà pubblicistica che coesiste con il potere di licenziamento disciplinare di cui all’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, attenendo il primo alla fase di accesso all’impiego e il secondo alla gestione del rapporto già validamente instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2399/2018).
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione della “lex specialis” di gara e, in particolare, nella portata dell'obbligo dichiarativo imposto ai candidati in relazione ai precedenti penali.
L’art. 3 del bando, rubricato “Requisiti generali di ammissione” , alla lettera g) richiedeva “l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che potessero influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato” . Il successivo art. 4, nel disciplinare la compilazione della domanda online, prevedeva la dichiarazione di “non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comporta[ssero] l’interdizione da pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza” .
Il ricorrente sostiene di aver adempiuto correttamente all'obbligo dichiarativo, interpretando l'art. 4 come norma speciale e tassativa. Tale prospettazione non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Tribunale ha già aderito in casi del tutto analoghi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, n. 1221/2025), le clausole del bando di concorso devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c.), e secondo i canoni di buona fede e correttezza (art. 1366 c.c.).
La previsione dell’art. 4 non può essere letta in modo "atomistico" e isolato, ma va coordinata con il requisito sostanziale di ammissione previsto dall’art. 3, lett. g). Quest’ultimo delinea un requisito di carattere generale – l’idoneità morale e attitudinale – la cui verifica è rimessa all’Amministrazione sulla base di un giudizio che non può essere limitato a priori alle sole condanne con pena accessoria interdittiva.
La partecipazione a una procedura selettiva pubblica impone al candidato un dovere di leale collaborazione, che si traduce in un obbligo informativo esteso a tutte le circostanze rilevanti per consentire all’Amministrazione una corretta valutazione dei requisiti.
Come statuito da questa stessa Sezione in un precedente sovrapponibile:
“(…) la buona fede, che non rileva solo in occasione dell’interpretazione del contratto o di un atto, ma altresì nelle trattative (art. 1337 c.c.), in sede di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e nei rapporti di diritto pubblico tra il privato e l’Amministrazione, comporta anche il cosiddetto obbligo di informazione, il quale implica il dovere di rendere edotta la controparte di ogni circostanza che possa assumere rilievo ai fini della corretta formazione della sua volontà (provvedimentale o contrattuale). Appare, quindi, indubbio al Collegio che il ricorrente, alla luce di tale complessiva disciplina (…), fosse tenuto a dichiarare anche l’assenza o la sussistenza di condanne che potessero influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato. (…)” (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1221/2025).
L’omessa dichiarazione delle condanne penali definitive riportate (una per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in concorso e continuato, ex art. 483 c.p., e l’altra per maltrattamenti, ex art. 572 c.p.) integra pertanto una violazione di tale obbligo di lealtà e completezza. La completezza delle dichiarazioni è, infatti, “già di per sé un valore da perseguire, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione, e senz’altro è diretta a costituire ineludibile indice di serietà e di correttezza del candidato” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 9028/2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 137/2009).
3. Accertata l’omissione dichiarativa, occorre valutare la legittimità del giudizio espresso dal Comune di -OMISSIS- circa la rilevanza ostativa di tali condanne. L’Amministrazione ha ritenuto che i precedenti penali del ricorrente fossero tali da minare il requisito dell’idoneità morale e attitudinale richiesto per la figura del funzionario tecnico.
Tale valutazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi che nel caso di specie non si ravvisano. L’Amministrazione ha ampiamente e ragionevolmente motivato come i reati per cui il ricorrente è stato condannato incidano negativamente sul rapporto fiduciario che deve intercorrere con un pubblico dipendente.
In particolare, la condanna per il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) è stata ritenuta incompatibile con le funzioni di un funzionario tecnico, che possono richiedere attestazioni e asseverazioni, mentre la condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) è stata considerata, con giudizio non irragionevole, come indice di una personalità non incline al rispetto della dignità e dell'integrità della persona, qualità che sono alla base dell'etica pubblica e del rapporto di fiducia con la collettività che ogni dipendente pubblico è tenuto a garantire.
Il giudizio di inaffidabilità morale espresso dal Comune non appare, pertanto, né illogico né sproporzionato, ma frutto di un ponderato apprezzamento dei fatti, come tale insuscettibile di sindacato in questa sede.
Quanto alla dedotta tardività del provvedimento (primo motivo), è principio pacifico in giurisprudenza che il termine per la conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990 ha natura ordinatoria e non perentoria. La sua violazione non comporta, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale, ma può rilevare, al più, ai fini di una eventuale responsabilità dell'Amministrazione per danno da ritardo, la cui sussistenza, nel caso di specie, non è stata provata, avendo peraltro il ricorrente continuato a percepire la retribuzione per l’intera durata del procedimento.
In relazione all’eccesso di potere per contraddittorietà (secondo motivo), si osserva che il conferimento di incarichi nelle more del procedimento di decadenza non può sanare il vizio genetico del rapporto, né può consolidare un affidamento meritevole di tutela a fronte di una condotta dichiarativa del privato non improntata a piena lealtà. L’interesse pubblico alla corretta selezione del personale e al rispetto della “par condicio” tra i concorrenti prevale sull'eventuale affidamento ingenerato nel dipendente.
Infine, per quanto attiene alla violazione dell’art. 5 del bando (quarto motivo), si rileva che sia l’art. 3 del bando stesso, sia l’art. 9 del contratto individuale di lavoro, contemplavano espressamente la possibilità di accertare “in qualunque tempo” il difetto dei requisiti, con conseguente risoluzione del rapporto. Tale clausola, pienamente legittima, è posta a presidio dell’interesse pubblico a garantire che i rapporti di impiego siano instaurati e mantenuti solo con soggetti in possesso dei requisiti prescritti sin dall'inizio. La scelta del ricorrente di dimettersi dal precedente impiego prima della conclusione delle verifiche da parte del Comune di -OMISSIS- costituisce una libera determinazione i cui effetti pregiudizievoli non possono essere imputati all’Amministrazione, ma derivano causalmente dalla sua stessa condotta omissiva in sede di presentazione della domanda.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte. Di conseguenza, va respinta anche la domanda risarcitoria, stante la legittimità del provvedimento impugnato e l'assenza di un danno ingiusto.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di -OMISSIS-, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE LI, Presidente
NU MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU MI | LE LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.