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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/09/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5196 del R.G. 2023, ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Riso Maria Parte_1
Immacolata, come da mandato in atti,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sbiroli Sabrina, Controparte_1
1 come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 10.09.2011 con
, dalla cui unione era nato il figlio il 26.06.2015, Controparte_1 Per_1
chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al marito, esponendo che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento vessatorio di quest'ultimo, il quale non aveva perso mai occasione per aggredirla anche alla presenza del figlio;
riferiva che, stanca di tale sudditanza psicologica, aveva deciso di sporgere formale denuncia nei confronti del marito, cui aveva fatto seguito l'apertura di un procedimento a suo carico presso la Procura di Rimini;
aggiungeva che, costretta a lasciare la residenza coniugale in Morciano di Romagna, aveva fatto rientro in
Taranto, ove aveva trovato l'aiuto dei genitori ed il sostegno di un centro antiviolenza;
insisteva quindi perché fosse disposto l'affido esclusivo del figlio in suo favore, sottolineando di aver incardinato un parallelo giudizio presso il Tribunale per i minorenni di Taranto al fine di dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale del marito, reo di essersi disinteressato delle esigenze di vita del figlio e di aver violato costantemente
2 gli obblighi di assistenza morale e materiale di cui all'art 147 c.c.; evidenziata la florida condizione economica e patrimoniale del resistente e, di contro, il proprio stato di indigenza, chiedeva infine al Tribunale di onerare il resistente al pagamento di un assegno mensile di euro 1.300,00 euro complessivi, di cui euro 500,00 a titolo di assegno per il suo mantenimento ed euro 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
Con comparsa depositata in data 23.02.2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore, il quale insisteva per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e perché si disponesse l'intervento dei servizi sociali e del consultorio familiare.
Con atto del 14.02.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava ordinanza del 04.12.2023 con la quale il Tribunale per i minorenni di Taranto,
chiamato a decidere in ordine alla sospensione della responsabilità genitoriale del , aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore CP_1
di codesto Tribunale.
All'udienza del 23.02.2024, il Giudice delegato disponeva provvisoriamente l'affido esclusivo del minore alla madre e la corresponsione da parte Per_1
del di un assegno di euro 350,00 mensili quale contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, affidando altresì il nucleo familiare ai servizi sociali competenti al fine di “stemperare l'acredine esistente tra le parti, agevolando
al contempo l'esercizio di visita da parte del padre”.
Con comparsa depositata in data 3.12.2024, si costitutiva in giudizio
, il quale contestava in fatto ed in diritto le deduzioni Controparte_1
spiegate in ricorso dalla ricorrente;
in particolare, riferiva di aver lasciato il proprio lavoro e di essersi trasferito in Taranto al fine di occuparsi
3 proficuamente del figlio;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie ed insisteva la nomina di un mediatore familiare ex art. 473 bis.10
c.p.c. al fine di meglio tutelare l'interesse del figlio minore.
Acquisite le informative richieste, con provvedimento del 03.02.2025, il
Giudice delegato rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c..
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda di addebito della separazione formulata dalla difesa attrice ha ricevuto sufficiente riscontro dagli atti processuali, l'esame dei quali dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stato il comportamento del a determinare la rottura del rapporto di reciproca fiducia che CP_1
sta alla base del vincolo coniugale e vanificato irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Non può a tal fine non sottolinearsi la gravità della condotta tenuta dal convenuto, il quale si è reso responsabile nel corso del matrimonio di reiterati comportamenti violenti nei confronti della moglie, ampiamente documentati dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto
Procuratore in data 30.03.2023, che ha dato origine al procedimento penale a carico del presso il Tribunale di Taranto, tutt'ora pendente (R.G. CP_1
5399/22).
La a causa della vessazioni subite, ha dovuto tra l'altro ricorrere al Pt_1
sostegno di un centro antiviolenza in Taranto,
Alla luce di tali emergenze processuali, non può sussistere dubbio alcuno sulla addebitabilità della separazione al convenuto, dovendo ritenersi
4 superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Deve invece rigettarsi la domanda di addebito formulata dal nei CP_1
confronti della non avendo egli provato, né ha chiesto di provare, i Pt_1
fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Quanto agli aspetti accessori della separazione, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Per_1
Ed infatti, il , sottraendosi all'obbligo di mantenimento, ha fatto CP_1
mancare il supporto materiale necessario alla crescita e allo sviluppo del figlio minore, costringendo la priva di occupazione lavorativa, a ricorrere Pt_1
al sostegno economico offertole dalla famiglia di origine.
Va a tal proposito sottolineato che, così come emerge dalle informative pervenute dai servizi sociali del Comune di Taranto, il si è CP_1
dimostrato poco collaborativo anche con riferimento alla possibilità di concordare un calendario di incontri con il figlio relativamente al periodo estivo (vedi relazione servizi sociali del 16.9.2024).
Il protrarsi del disinteresse del padre nei confronti del figlio, giustifica ampiamente, allo stato, la deroga al principio della bigenitorialità,
legittimando, per la sua gravità, l'affido esclusivo del minore alla madre.
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronunzia, in considerazione dell'assenza di documentazione attestante la condizione economico-
reddituale attuale del resistente, dell'età del minore e delle esigenze di vita ad egli presuntivamente riferibili, ritiene congruo il Collegio confermare anche in questa sede in euro 350,00 l'assegno mensile che il verserà alla CP_1
ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle
5 spese straordinarie ed all'intero assegno unico.
Per quanto riguarda, infine, l'esercizio di visita, atteso il rientro del CP_1
in Emilia Romagna per ragioni lavorative (vedi comparsa conclusionale del
31.03.2025), e la sua volontà di frequentare il figlio compatibilmente con i propri impegni, si ritiene necessario disporre il proseguimento della attività
di sostegno dei servizi sociali già incaricati, al fine di individuare le modalità
più congrue alla fattispecie in esame e favorire il regime di frequentazione del minore con il padre da espletarsi in forma protetta.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 14.11.1982, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Taranto il 10.09.2011, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 103, parte II, serie A, anno 2011, addebitando la separazione al
; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito formulata dal;
CP_1
3) affida il minore in via esclusiva alla madre;
Persona_2
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore;
oltre alla rivalutazione Istat;
oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico;
5) affida l'intero nucleo familiare ai Servizi Sociali del Comune di Taranto,
affinché gli stessi favoriscano l'esercizio del diritto di visita del padre nei
6 confronti del minore da espletarsi in forma protetta;
6) invita i predetti Servizi a relazionare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Taranto nel caso in cui ravvisino l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore;
7) spese compensate.
Così deciso in Taranto il 25.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5196 del R.G. 2023, ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Riso Maria Parte_1
Immacolata, come da mandato in atti,
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Sbiroli Sabrina, Controparte_1
1 come da mandato in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 10.09.2011 con
, dalla cui unione era nato il figlio il 26.06.2015, Controparte_1 Per_1
chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al marito, esponendo che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile a causa del comportamento vessatorio di quest'ultimo, il quale non aveva perso mai occasione per aggredirla anche alla presenza del figlio;
riferiva che, stanca di tale sudditanza psicologica, aveva deciso di sporgere formale denuncia nei confronti del marito, cui aveva fatto seguito l'apertura di un procedimento a suo carico presso la Procura di Rimini;
aggiungeva che, costretta a lasciare la residenza coniugale in Morciano di Romagna, aveva fatto rientro in
Taranto, ove aveva trovato l'aiuto dei genitori ed il sostegno di un centro antiviolenza;
insisteva quindi perché fosse disposto l'affido esclusivo del figlio in suo favore, sottolineando di aver incardinato un parallelo giudizio presso il Tribunale per i minorenni di Taranto al fine di dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale del marito, reo di essersi disinteressato delle esigenze di vita del figlio e di aver violato costantemente
2 gli obblighi di assistenza morale e materiale di cui all'art 147 c.c.; evidenziata la florida condizione economica e patrimoniale del resistente e, di contro, il proprio stato di indigenza, chiedeva infine al Tribunale di onerare il resistente al pagamento di un assegno mensile di euro 1.300,00 euro complessivi, di cui euro 500,00 a titolo di assegno per il suo mantenimento ed euro 500,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore . Per_1
Con comparsa depositata in data 23.02.2024, si costituiva in giudizio il curatore speciale del minore, il quale insisteva per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni e perché si disponesse l'intervento dei servizi sociali e del consultorio familiare.
Con atto del 14.02.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava ordinanza del 04.12.2023 con la quale il Tribunale per i minorenni di Taranto,
chiamato a decidere in ordine alla sospensione della responsabilità genitoriale del , aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore CP_1
di codesto Tribunale.
All'udienza del 23.02.2024, il Giudice delegato disponeva provvisoriamente l'affido esclusivo del minore alla madre e la corresponsione da parte Per_1
del di un assegno di euro 350,00 mensili quale contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, affidando altresì il nucleo familiare ai servizi sociali competenti al fine di “stemperare l'acredine esistente tra le parti, agevolando
al contempo l'esercizio di visita da parte del padre”.
Con comparsa depositata in data 3.12.2024, si costitutiva in giudizio
, il quale contestava in fatto ed in diritto le deduzioni Controparte_1
spiegate in ricorso dalla ricorrente;
in particolare, riferiva di aver lasciato il proprio lavoro e di essersi trasferito in Taranto al fine di occuparsi
3 proficuamente del figlio;
chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie ed insisteva la nomina di un mediatore familiare ex art. 473 bis.10
c.p.c. al fine di meglio tutelare l'interesse del figlio minore.
Acquisite le informative richieste, con provvedimento del 03.02.2025, il
Giudice delegato rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 473 bis.28 c.p.c..
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che la domanda di addebito della separazione formulata dalla difesa attrice ha ricevuto sufficiente riscontro dagli atti processuali, l'esame dei quali dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come sia stato il comportamento del a determinare la rottura del rapporto di reciproca fiducia che CP_1
sta alla base del vincolo coniugale e vanificato irreparabilmente ogni possibilità di prosecuzione della vita in comune.
Non può a tal fine non sottolinearsi la gravità della condotta tenuta dal convenuto, il quale si è reso responsabile nel corso del matrimonio di reiterati comportamenti violenti nei confronti della moglie, ampiamente documentati dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto
Procuratore in data 30.03.2023, che ha dato origine al procedimento penale a carico del presso il Tribunale di Taranto, tutt'ora pendente (R.G. CP_1
5399/22).
La a causa della vessazioni subite, ha dovuto tra l'altro ricorrere al Pt_1
sostegno di un centro antiviolenza in Taranto,
Alla luce di tali emergenze processuali, non può sussistere dubbio alcuno sulla addebitabilità della separazione al convenuto, dovendo ritenersi
4 superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Deve invece rigettarsi la domanda di addebito formulata dal nei CP_1
confronti della non avendo egli provato, né ha chiesto di provare, i Pt_1
fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Quanto agli aspetti accessori della separazione, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Per_1
Ed infatti, il , sottraendosi all'obbligo di mantenimento, ha fatto CP_1
mancare il supporto materiale necessario alla crescita e allo sviluppo del figlio minore, costringendo la priva di occupazione lavorativa, a ricorrere Pt_1
al sostegno economico offertole dalla famiglia di origine.
Va a tal proposito sottolineato che, così come emerge dalle informative pervenute dai servizi sociali del Comune di Taranto, il si è CP_1
dimostrato poco collaborativo anche con riferimento alla possibilità di concordare un calendario di incontri con il figlio relativamente al periodo estivo (vedi relazione servizi sociali del 16.9.2024).
Il protrarsi del disinteresse del padre nei confronti del figlio, giustifica ampiamente, allo stato, la deroga al principio della bigenitorialità,
legittimando, per la sua gravità, l'affido esclusivo del minore alla madre.
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronunzia, in considerazione dell'assenza di documentazione attestante la condizione economico-
reddituale attuale del resistente, dell'età del minore e delle esigenze di vita ad egli presuntivamente riferibili, ritiene congruo il Collegio confermare anche in questa sede in euro 350,00 l'assegno mensile che il verserà alla CP_1
ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle
5 spese straordinarie ed all'intero assegno unico.
Per quanto riguarda, infine, l'esercizio di visita, atteso il rientro del CP_1
in Emilia Romagna per ragioni lavorative (vedi comparsa conclusionale del
31.03.2025), e la sua volontà di frequentare il figlio compatibilmente con i propri impegni, si ritiene necessario disporre il proseguimento della attività
di sostegno dei servizi sociali già incaricati, al fine di individuare le modalità
più congrue alla fattispecie in esame e favorire il regime di frequentazione del minore con il padre da espletarsi in forma protetta.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 14.11.1982, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Taranto il 10.09.2011, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 103, parte II, serie A, anno 2011, addebitando la separazione al
; CP_1
2) rigetta la domanda di addebito formulata dal;
CP_1
3) affida il minore in via esclusiva alla madre;
Persona_2
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore;
oltre alla rivalutazione Istat;
oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico;
5) affida l'intero nucleo familiare ai Servizi Sociali del Comune di Taranto,
affinché gli stessi favoriscano l'esercizio del diritto di visita del padre nei
6 confronti del minore da espletarsi in forma protetta;
6) invita i predetti Servizi a relazionare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Taranto nel caso in cui ravvisino l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore;
7) spese compensate.
Così deciso in Taranto il 25.7.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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