CASS
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL BR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere BR GIORDANO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 2045 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: GIORDANO BR Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. SE NO impugna l'ordinanza della Corte di appello di Salerno con la quale, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., viene dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dello stesso avverso la sentenza emessa in absentia il giorno 08/09/2023 dal Tribunale in composizione monocratica di Vallo della Lucania. 2. Con un primo motivo di impugnativa il ricorrente prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto sussiste un difetto di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all'art. 89, d.lgs. n. 150 del 2020 e all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost. prospettando anche una conseguente questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza, e del giusto Processo. Ritiene la difesa che, attesa la rilevanza costituzionale del diritto all'impugnazione, il nuovo assetto normativo riguardante l'inammissibilità dell'appello introdotto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in tema di requisiti di forma dell'impugnazione, neghi un'effettiva parità tra le parti in materia di impugnazione perché svuota il diritto di difesa tecnica proprio nel momento cruciale dell'impugnazione dell'esito del giudizio. 3. Ritiene la difesa che l'assetto normativo del comma 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen. sia irragionevole anche sotto il profilo del diritto intertemporale e che ciò violi il diritto d difesa. , 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio rileva innanzitutto che l'inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello di Salerno è compiutamente e ragionevolmente motivata sulla mancanza sia dello specifico mandato ad impugnare sia dell'espressa elezione di domicilio richiesta dalla norma dell'art. 581, 1-quater, cod. proc. pen.. Pertanto, l'inammissibilità è fondata, attesa l'assenza nel corso dell'intero giudizio da parte dell'imputato, sulla mancanza di entrambi i requisiti previsti dalla norma. 1 fr 2. Gli argomenti difensivi non tengono conto che il regime di inammissibilità previsto dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., è volto sostanzialmente anche a garantire l'imputato per consentirgli, proprio in relazione alla sua assenza dal processo, di poter avere contezza in modo compiuto della motivazione della sentenza di condanna e di concentrare la sua volontà di impugnare in relazione sia all'elezione di domicilio richiesta dalla norma sia ad uno specifico mandato ad impugnare per proseguire nell'iter processuale. Il requisito di una consapevole volontà di impugnare e la certezza di attualizzare l'elezione di domicilio per una corretta e celere notifica del giudizio d'appello, non solo non limita il diritto di difesa ma lo rende più concreto, effettivo, attuale e consapevole della condanna e della determinazione di impugnare. 3. Si tratta di un regime che palesemente non presenta alcun attrito con i principi costituzionali che sono stati citati dalla difesa e in particolare con il diritto di difesa che non viene inciso nemmeno indirettamente dalla necessità di un requisito di forma che concentra la volontà di continuare nel percorso processuale accedendo al secondo grado di giudizio e richiedendo anche una precisa formazione della volontà da parte dell'imputato condannato in primo grado. 4. Non si rilevano, altresì, dubbi di legittimità costituzionale sull'effettività del diritto di difesa e sul contraddittorio previsto quale pilastro centrale del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 111 cost. La regola dei requisiti formali per accedere all'ulteriore grado di giudizio non limita il diritto al contraddittorio ma anzi consenteA che ciò avvenga con consapevole volontà da parte del soggetto nei cui confronti si è proceduto in absentia. Pertanto, i profili lamentati dalla difesa appaiono esposti in termini aspecifici e insufficienti per aggredire la correttezza della motivazione impugnata, peraltro perfettamente coerente con la lettera e la ratio della norma e del nuovo sistema di impugnazione. 5. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In mancanza di argomentazioni utili nella memoria di parte civile, il Collegio ritiene di non disporre nulla sulle relative spese della parte civile. 2 `.7 ammende., -? T Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Il consigliere estensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 2045 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: GIORDANO BR Data Udienza: 15/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. SE NO impugna l'ordinanza della Corte di appello di Salerno con la quale, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., viene dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dello stesso avverso la sentenza emessa in absentia il giorno 08/09/2023 dal Tribunale in composizione monocratica di Vallo della Lucania. 2. Con un primo motivo di impugnativa il ricorrente prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto sussiste un difetto di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui all'art. 89, d.lgs. n. 150 del 2020 e all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 cost. prospettando anche una conseguente questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale, presunzione di non colpevolezza, e del giusto Processo. Ritiene la difesa che, attesa la rilevanza costituzionale del diritto all'impugnazione, il nuovo assetto normativo riguardante l'inammissibilità dell'appello introdotto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in tema di requisiti di forma dell'impugnazione, neghi un'effettiva parità tra le parti in materia di impugnazione perché svuota il diritto di difesa tecnica proprio nel momento cruciale dell'impugnazione dell'esito del giudizio. 3. Ritiene la difesa che l'assetto normativo del comma 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen. sia irragionevole anche sotto il profilo del diritto intertemporale e che ciò violi il diritto d difesa. , 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Collegio rileva innanzitutto che l'inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello di Salerno è compiutamente e ragionevolmente motivata sulla mancanza sia dello specifico mandato ad impugnare sia dell'espressa elezione di domicilio richiesta dalla norma dell'art. 581, 1-quater, cod. proc. pen.. Pertanto, l'inammissibilità è fondata, attesa l'assenza nel corso dell'intero giudizio da parte dell'imputato, sulla mancanza di entrambi i requisiti previsti dalla norma. 1 fr 2. Gli argomenti difensivi non tengono conto che il regime di inammissibilità previsto dal comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., è volto sostanzialmente anche a garantire l'imputato per consentirgli, proprio in relazione alla sua assenza dal processo, di poter avere contezza in modo compiuto della motivazione della sentenza di condanna e di concentrare la sua volontà di impugnare in relazione sia all'elezione di domicilio richiesta dalla norma sia ad uno specifico mandato ad impugnare per proseguire nell'iter processuale. Il requisito di una consapevole volontà di impugnare e la certezza di attualizzare l'elezione di domicilio per una corretta e celere notifica del giudizio d'appello, non solo non limita il diritto di difesa ma lo rende più concreto, effettivo, attuale e consapevole della condanna e della determinazione di impugnare. 3. Si tratta di un regime che palesemente non presenta alcun attrito con i principi costituzionali che sono stati citati dalla difesa e in particolare con il diritto di difesa che non viene inciso nemmeno indirettamente dalla necessità di un requisito di forma che concentra la volontà di continuare nel percorso processuale accedendo al secondo grado di giudizio e richiedendo anche una precisa formazione della volontà da parte dell'imputato condannato in primo grado. 4. Non si rilevano, altresì, dubbi di legittimità costituzionale sull'effettività del diritto di difesa e sul contraddittorio previsto quale pilastro centrale del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 111 cost. La regola dei requisiti formali per accedere all'ulteriore grado di giudizio non limita il diritto al contraddittorio ma anzi consenteA che ciò avvenga con consapevole volontà da parte del soggetto nei cui confronti si è proceduto in absentia. Pertanto, i profili lamentati dalla difesa appaiono esposti in termini aspecifici e insufficienti per aggredire la correttezza della motivazione impugnata, peraltro perfettamente coerente con la lettera e la ratio della norma e del nuovo sistema di impugnazione. 5. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In mancanza di argomentazioni utili nella memoria di parte civile, il Collegio ritiene di non disporre nulla sulle relative spese della parte civile. 2 `.7 ammende., -? T Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Il consigliere estensore