TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona della giudice dott.ssa Paola Condorelli ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile iscritta al n. 21232/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROLINA Parte_1 C.F._1
LAURA CIGOGNINI e dell'avv. ELENA CARLINI, elettivamente domiciliata in CORSO
VENEZIA, 61, MILANO, presso il difensore avv. CAROLINA LAURA CIGOGNINI;
attrice
contro
, (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MARCO P.IVA_1
AMEDEO RUGEN, elettivamente domiciliato in VIA SALVEMINI, 6 PERO, presso il difensore avv. MARCO AMEDEO RUGEN;
convenuta
Oggetto: appalto d'opera – recesso – restituzione prezzo – risarcimento danni
Sulle conclusioni precisate dall'attore all'udienza del 21.01.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/05/2023 ha convenuto Parte_1
dinanzi al Tribunale di Milano chiedendo di “accertare e dichiarare il grave Parte_2
inadempimento dell'impresa in relazione alle obbligazioni contrattuali già assunte nei CP_1
confronti della sig.ra e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del Parte_1
recesso di quest'ultima dal contratto di appalto del 22.09.2022; - condannare la convenuta
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra pari a Parte_2 Pt_1
complessivi € 19.278,41 come specificata in atto, ovvero della diversa somma maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa se del caso da liquidarsi anche equitativamente
dal Giudice ex art. 1226 c.c.”.
La società convenuta si è costituita, contestando le avverse deduzioni e chiedendo l'integrale rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti prodotti dall'attrice ed è stata quindi rimessa in decisione all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 21/1/2025.
Le domande svolte dall'attrice sono parzialmente fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti che di seguito si illustrano.
Attraverso la produzione del contratto di appalto sottoscritto dalle parti il 04.04.2022 (doc. 1
citazione), ha provato di aver concluso con un contratto Parte_1 Parte_2
avente ad oggetto l'obbligo della convenuta di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell'attrice (committente) a fronte del prezzo di euro 27.320,00 pattuito a corpo, da pagare per il 50% da parte del committente e per la restante metà mediante il cd
“cessione del credito” al collaudo opere e consegna.
L'attrice ha documentato – ed è invero pacifico – di aver corrisposto alla convenuta la somma di euro 9.015,60 a titolo di acconto sulle opere oggetto dell'appalto ed euro 6.039,00 per l'acquisto di materiali necessari per la ristrutturazione.
2 Dalle allegazioni delle parti risulta che, iniziati e poi sospesi i lavori – su istanza della committente per ragioni di natura burocratica – una volta ripresa l'esecuzione delle opere,
l'appaltatrice abbia proceduto con ritardo (in ragione di pretesi ulteriori impegni lavorativi frattanto assunti con altri soggetti) e non sia riuscita a completare le opere entro il termine rinegoziato tra le parti (cfr. doc. 7 citazione) per il 20/10/2022.
Ciò posto, appare utile rammentare che, in tema di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio di diritto secondo il quale “In tema di appalto, qualora il
committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua
facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per
condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale
evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale
per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali
previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera,
l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella
speciale”. (Cass. Sez. 2, 08/01/2024, n. 421).
La Suprema Corte, con tale recente pronuncia, ha chiarito che, con riguardo al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l'esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell'appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l'appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell'ultimazione dell'opera) e può
essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. Ne
consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale dell'appaltante, senza necessità di indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento,
le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del
3 danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
Pertanto, al committente che manifesta la sua volontà di recedere è preclusa la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, ivi compreso l'inadempimento riconducibile a difetti della parte di opera già ultimata, poiché il rapporto è
ormai venuto meno per altro titolo, ossia a seguito del recesso.
I giudici di legittimità hanno, poi, precisato che la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall'inadempimento dell'assuntore, chiarendo che, piuttosto, dei danni subiti dall'appaltante per pregresse inadempienze dell'appaltatore si può tenere conto in sede di liquidazione dell'indennizzo spettante all'assuntore, all'esito del recesso esercitato dall'appaltante: il committente può fare valere tali danni allo scopo di ottenere una proporzionale riduzione dell'indennizzo da questi dovuto, anche se li conosceva al momento del recesso.
In sostanza, è stato ribadito il condivisibile principio di diritto già affermato da diversi precedenti giurisprudenziali, in ossequio al quale l'esercizio del diritto di recesso riservato al committente non priva il recedente del diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'appaltatore sia già incorso al momento del recesso, anche ove esso sia imputabile a difformità o vizi dell'opera.
Giova, inoltre precisare, tenuto conto delle difese sollevate dalla convenuta in ordine al mancato invio di alcuna diffida ai sensi dell'art. 1662 c.c., che, secondo quanto opinato dalla
Suprema Corte, la proponibilità della domanda di risarcimento danni da parte del committente, in caso di inadempimento dell'appaltatore in corso d'opera, non è ostacolata dal mancato esperimento dello speciale rimedio previsto dall'art. 1662, secondo comma, c.c., in ordine alle obbligazioni dell'appaltatore in corso di attuazione, trattandosi di norma che
4 prevede non già un onere, ma una facoltà, il cui esercizio è esclusivamente finalizzato a provocare l'automatica risoluzione del rapporto conseguente all'inutile decorso del termine fissato con la diffida a regolarizzare le opere già eseguite.
Da ciò discende che il mancato esercizio di tale facoltà non impedisce, una volta operato il recesso, la proposizione della domanda risarcitoria per l'inadempimento già verificatosi
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003), essendo invocabile la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l'opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.
Ebbene, dalle comunicazioni intercorse tra le parti e versate nel fascicolo processuale emerge che l'odierna attrice ha comunicato la propria volontà di recedere dal contratto di appalto con in data 2.11.2022 a mezzo dei propri procuratori, come già Parte_2
anticipato dalla stessa in data 21.10.2022 (doc. 8 bis e 9 citazione), in ragione della Pt_1
sopravvenuta sfiducia dell'attrice nell'impresa appaltatrice, che alla data suddetta non aveva ancora ultimato le opere appaltate.
ha, quindi, chiesto, innanzitutto, la restituzione della somma di euro 4.483,37 Parte_1
– pari alla differenza tra quanto già pagato a titolo di acconto per le lavorazioni, ovverosia euro 9.015,60, e la quantificazione delle opere come accertata dal geom. ovvero euro CP_2
3.810,00, oltre iva.
Con riferimento a tali somme deve essere accolta la domanda attorea, da riqualificarsi come domanda di restituzione delle somme corrisposte in ragione del contratto dal quale la committente è receduta e non quale domanda risarcitoria.
Peraltro, quanto alla contestazione di parte convenuta in ordine alla quantificazione dei lavori eseguiti, deve osservarsi che la sulla quale incombeva l'onere di dimostrare Parte_2
di aver eseguito opere per un maggiore importo, si è limitata ad allegare genericamente il
5 maggior valore dei lavori realizzati e il fatto che la fatturazione e i pagamenti erano avvenuti a fronte dell'emissione dei relativi SAL indispensabili ad accedere alle agevolazioni fiscali,
senza però produrre alcuna documentazione, né dedurre alcuna prova a sostegno delle proprie allegazioni.
Pertanto, nessun maggiore indennizzo, da detrarsi dalle somme precedentemente corrisposte e oggetto della domanda restitutoria è stato provato e può essere riconosciuto in favore della convenuta, che – del resto – sul punto non ha formulato né domanda, né eccezione di compensazione, né, comunque, alcuna eccezione riconvenzionale.
È, del pari, incontestato che ha ricevuto la somma di euro 6.039,00 per l'acquisto di CP_1
materiali necessari alla ristrutturazione, senza però corrispondere tale prezzo ai fornitori e, in relazione a tali somme, nella propria comparsa di costituzione e risposta ha Parte_2
affermato che “non è mai stata intenzione di trattenere definitivamente l'importo di €., CP_1
che la convenuta offre banco iudicis di restituire all'attrice” (pag. 13 comparsa); così
ammettendo, in sostanza, la debenza di tali somme, in relazione alle quali l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in data 29/5/2024 con la quale la convenuta è stata condannata alla restituzione in favore dell'attrice deve, dunque, essere confermata.
L ha, infine, allegato di aver patito in conseguenza dell'inadempimento di Pt_1 Parte_2
ulteriori danni, di cui chiede il risarcimento, segnatamente l'attrice ha dedotto di aver
[...]
sostenuto (inutilmente) diversi costi e spese quali: - fuoriuscita dell'idraulico del condominio per lo svuotamento dell'impianto idraulico condominiale direttamente connesso al ritardo nell'esecuzione dei lavori, sostenendo un esborso di euro 424,00 (doc. 21 e 21 bis) - IMU per euro 318,00 (doc. 22) bollette enel per il periodo, sebbene non fosse possibile fruire dell'immobile (complessivi euro 251,64 doc 23); - costo del geometra (euro 512,40 CP_2
doc. 24) e costo Arch (euro 650,00 doc. 25), il tutto per complessivi euro 2.156,04. Per_1
6 In ordine a tali voci risarcitorie, le uniche che è possibile riconoscere a titolo di danno emergente cagionato dall'inadempimento dell'appaltatrice sono quelle afferenti all'opera professionale svolta dal geom. e all'arch. , mentre non sono stati allegati né CP_2 Per_1
provati elementi atti a far ritenere che gli altri asseriti danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'appaltatrice, come necessario a mente dell'art. 1223 c.c..
Altresì meritevole di rigetto è la domanda di condanna al risarcimento del danno costituito dall'aver la potuto godere dell'utilizzo dell'immobile soltanto con sei mesi di ritardo, in Pt_1
relazione al quale l'attrice chiede corrispondersi l'ammontare di euro 6.600,00, senza però
aver adeguatamente provato né che questi sei mesi di ritardo – successivi al momento in cui si è verificato il recesso della committente dal contratto – siano effettivamente imputabili all'inadempimento dell'appaltatrice (la quale, peraltro, aveva proposto di completare l'opera e corrispondere le somme pattuite a titolo di penale per il ritardo), né che l'importo quantificato dall'attrice sia congruo.
Sul punto, deve evidenziarsi l'insufficienza delle allegazioni e della documentazione prodotta dall'attrice (la pagina relativa a un singolo annuncio immobiliare, sub doc. 27).
Giova rammentare, inoltre, che, secondo la prevalente giurisprudenza, gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio (Cass. Sez. 1, 15/02/2017, n. 4028) e che, in tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso. (Cass. Sez. 1,
05/08/2019, n. 20883).
7 Ciò posto, nel caso di specie, sulla somma di euro 1.162,40 dovuta a titolo risarcitorio sono dovuti gli interessi compensativi con decorrenza dalla domanda, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del credito di valore in credito di valuta.
Sulla somma di euro 10.522,37, dovuta a titolo restitutorio, sono invece dovuti gli interessi al tasso legale dalla caducazione del titolo, a seguito del recesso, al soddisfo.
Pertanto, a seguito del recesso dal contratto di appalto e in ragione dell'inadempimento occorso antecedentemente all'esercizio del recesso da parte della committente, la convenuta va condannata a restituire all'attrice la somma di euro 10.522,37 (detratta Parte_2
quella già corrisposta in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa) maggiorata degli interessi al tasso legale dal 25/10/2022 sino al saldo e a pagare a titolo di risarcimento del danno l'ulteriore somma di euro 1.162,40, oltre interessi compensativi dalla domanda e interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Infine, in base al principio della soccombenza, la società convenuta va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con atto di citazione notificato il 24/05/2023, contrariis reiectis, così provvede:
- dichiara la legittimità del recesso ex art. 1671 c.c. operato da dal Parte_1
contratto di appalto con Parte_2
- conferma l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in data 29/5/2024;
- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 4.483,37 Parte_2
maggiorata degli interessi al tasso legale dal 25/10/2022 sino al saldo;
8 - condanna a corrispondere all'attrice gli interessi al tasso legale sulla Parte_2
somma di euro 6.600,00 dal 25/10/2022 sino al saldo;
- condanna la convenuta a pagare all'attrice a titolo di risarcimento danni Parte_2
la somma di euro 1.162,40, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in Parte_2
complessivi euro 145,50 per esborsi ed euro 4.227,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20/2/2025.
La Giudice
Paola Condorelli
9