Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 12/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI
APPELLO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere Dott. Roberto RIZZI Consigliere Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 61663 del registro di segreteria proposto da TO IA (c.f. [...]), nato a MP il 12 ottobre 1959, rappresentato e difeso dall’avv. Michele IN (c.f. [...]), con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
avv.robustini@certmail-cnf.it contro
Procura generale presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t. e Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Molise in persona del Procuratore regionale p.t.
e nei confronti di:
SENT. 32/2026 US IN IO, nato a [...] il [...] e
(c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Scarano (c.f. [...]), con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
scaranoavvstefano@pec.giuffre.it e con elezione di domicilio fisico in Roma alla via Albalonga n. 7, presso e nello studio dell’avv. Clementino Palmiero DI SA ZI (c.f. [...]), nata a [...]
il 12 gennaio 1963, rappresentata e difesa dall'avv. LV Di AR (c.f.
[...]), con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: salvatore.dipardo@legalmail.it)
avverso la sentenza parziale della Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n.
65/2023, depositata il 6 dicembre 2023 e la sentenza della medesima Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. 17/2024, depositata il 22 maggio 2024.
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, la Presidente relatrice Acanfora, l’avv. Giovanni Battista Mario Pinna, delegato dall’avv. IN, per l’LA e, in rappresentanza della Procura generale, la v.p.g. Chiara Vetro.
Esaminati l’appello e tutti gli atti e documenti di causa.
FATTO
Con atto di citazione depositato il 20 aprile 2023, la Procura regionale conveniva in giudizio i sigg. MM AM, NC OS RO e IA Di AR per chiederne la condanna al pagamento, in favore dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio, della somma complessiva di euro 34.956,29 (oltre rivalutazione, interessi e spese), a titolo di danno patrimoniale derivante dalla illegittima corresponsione di emolumenti stipendiali ai medesimi, a seguito di istruttoria avviata dalla denuncia datata 24 luglio 2020 del Sindaco del Comune di Castropignano con la quale quest’ultimo segnalava che “nell’ambito delle operazioni di insediamento dei nuovi organi dell’Unione […] si riscontravano delle anomalie sulla contabilità finanziaria dell’Ente”.
Il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio era stato sciolto con decreto del Ministro dell’Interno in data 21 luglio 2017, con il conseguente insediamento di un Commissario di nomina prefettizia che aveva costituito rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, in attuazione degli art.1, c.557, della l.n.311/2004 e dell’art.92, c.1, del d.lgs. n.267/2000, con i convenuti in giudizio, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018, e precisamente:
- AM, dipendente a tempo parziale del Comune di Colli a Volturno
(IS), incarico di Responsabile del servizio finanziario, con inquadramento nella categoria D3, posizione economica D6;
- RO, dipendente a tempo parziale del Comune di Ceprano (FR), incarico di Responsabile del servizio tecnico, con inquadramento nella categoria D, posizione economica D3;
- Di AR, dipendente a tempo pieno del Comune di Pietracupa, (CB) incarico di gestione della segreteria amministrativa, con inquadramento nella categoria c, posizione economica C3.
I rapporti di lavoro dipendente erano costituiti per n.6 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro presso l’ente di provenienza, con applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.
Sulla base di quanto accertato nella relazione conclusiva dell’attività ispettiva delegata alla Guardia di Finanza (nota acquisita la prot.n.6 del 3 gennaio 2023), e della documentazione acquisita la Procura regionale quantificava il danno subito dall’Unione dei Comuni nel differenziale tra quanto erogato ai predetti dipendenti e quanto loro spettante, tenuto conto del riproporzionamento in base alle ore di lavoro part-time prestate, ammontante complessivamente ad euro 34.956,28 (euro 22.461,41 per AM; euro 11.346,79 per RO ed euro 1.148,09 per Di AR).
Il nocumento erariale è stato contestato in via principale, a titolo doloso, per l’intero, al sig. AM, essendo a lui intestata la funzione di determinare e liquidare i compensi secundum legem, quindi avendo sottoscritto le relative distinte di retribuzione, mentre ai sig.ri RO e Di AR in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, entro il limite degli importi eccedentari da ciascuno percepiti.
Con la sentenza parziale n. 65/2023 la Sezione giurisdizionale molisana –
previa reiezione dell’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dalla Di AR e di quella preliminare di nullità della citazione, posta sotto distinti profili, dal RO e dal AM - ha respinto la domanda avanzata della Procura territoriale nei confronti dei sig.ri Di AR e RO, affermando che costoro non potessero ritenersi responsabili delle indebite erogazioni in loro favore, in quanto la quantificazione della retribuzione risultante dai relativi cedolini stipendiali non era una incombenza di loro competenza. Inoltre, ha rilevato che “la consistenza dello scarto retributivo e le modalità dell’erogazione (le somme di cui hanno avuto percezione erano al netto degli oneri, in rate trimestrali) erano tali che acquisire consapevolezza dell’esubero avrebbe richiesto uno sforzo di diligenza superiore a quella media, da loro esigibile. Né la richiesta dei cedolini paga potrebbe dirsi rientrante in tale dovere di diligenza, atteso che di regola la consegna obbligatoria dei suddetti documenti è posta a garanzia di un diritto del lavoratore, anziché di un suo dovere” (pag.19).
Contestualmente, ha disposto, con separata ordinanza (n.14/2023), la prosecuzione del giudizio nei confronti del sig. AM, previo espletamento di alcuni incombenti istruttori giudicati funzionali sia alla più compiuta definizione del trattamento effettivamente spettante ai soggetti coinvolti, sia all’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali legati ai contratti contestati. In particolare, è stato onerato l’INPS di quantificare la retribuzione dovuta per gli incarichi de quibus e, quindi, le maggiori somme corrisposte rispetto ad essa: ciò, sulla base dei documenti disponibili nonché di quelli prodotti dal Presidente dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio
(prospetti stipendiali e mandati di pagamento, sia degli stipendi che dei versamenti, fiscali e contributivi, inerenti alle retribuzioni oggetto di causa) e dall’Agenzia delle Entrate (ammontare e date dei versamenti delle ritenute fiscali), in assolvimento dei concomitanti adempimenti istruttori posti a loro carico con la medesima ordinanza.
L’INPS - Direzione provinciale di MP - ha dato esecuzione all’incombente depositando una relazione datata 8 marzo 2024 in cui ha conclusivamente quantificato le somme retributive erogate e non spettanti nei seguenti importi:
- AM: euro 22.589,35 lordo - euro 16.704,60 netto;
- RO: euro 11.378,01 lordo - euro 8.492,20 netto;
- Di AR: euro 1.147,39 lordo; euro 987,09 netto.
Ha anche osservato che “dalle verifiche effettuate relative agli adempimenti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato oggetto della presente consulenza tecnica, si è rilevato che non sono state trasmesse al Ministero del Lavoro le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro instaurati tra l’Unione dei Comuni Medio Sannio e i lavoratori Di AR, RO e AM. A tal proposito si evidenzia che in realtà dalla consultazione della banca dati non risulta alcuna comunicazione UN trasmessa dall’Unione dei Comuni, in qualità di datore di lavoro, né per i rapporti di lavoro subordinato né per eventuali altri rapporti di collaborazione instaurati nel corso del tempo, anche con altri soggetti (cfr.
allegato 1). La ricerca del soggetto è stata effettuata sia utilizzando il codice fiscale dell’ente che la sua partita IVA e ha prodotto il medesimo risultato.
Per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali, per i lavoratori Di AR, RO e AM per il periodo considerato, parimenti non risulta l’adempimento dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio sia degli obblighi informativi, tramite la prevista denuncia mensile analitica (cfr. allegato 2),
che degli obblighi di versamento delle somme relative alla contribuzione che avrebbe dovuto essere denunciata (cfr. allegato 3)”.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di MP – ha riscontrato l’ordinanza con nota in cui ha comunicato che per l’anno di imposta 2018 non risultano trasmesse certificazioni uniche dall’Unione dei Comuni del Medio Sannio per emolumenti corrisposti ai sigg. AM, RO e Di AR.
Con comunicazione pec in data 26 dicembre 2023, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio ha trasmesso n. 8 ricevute di regolazione contabile e n. 12 ricevute di addebito per altrettanti pagamenti in favore dei sig.ri AM, Di AR e RO.
Con la sentenza definitiva n.17/2024 la Sezione giurisdizionale molisana ha accolto la domanda del requirente e condannato il AM al pagamento della somma di euro 26.183,89, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore dell’Unione dei Comuni del Medio Sannio.
Nella sentenza si afferma che ”La ricostruzione aritmetica dei maggiori esborsi per cui è causa è stata difficoltata dall’inesatta ed irregolare esecuzione degli adempimenti di legge in materia di lavoro dipendente. La responsabilità di tali irregolarità è da attribuire alla condotta dell’odierno convenuto, che non solo non ha assolto gli obblighi contributivi e fiscali legati ai rapporti di lavoro per cui è causa, ma ha omesso financo le comunicazioni obbligatorie di assunzione e proroga (v., in proposito, relazione conclusiva dell’Inps). Inoltre, egli ha gestito le restanti formalità, inerenti all’erogazione dei compensi, sulla base di una qualificazione contrattuale consapevolmente difforme dalle pur chiare indicazioni contenute nelle determine commissariali di conferimento degli incarichi, sulle quali lui stesso aveva espresso il visto di regolarità tecnica e contabile ed una delle quali lo riguardava personalmente.
Infatti, le citate determinazioni stabilivano la costituzione di rapporti di lavoro dipendente subordinato a tempo determinato e parziale, mentre sia i mandati di pagamento sia le distinte annuali di retribuzione fanno riferimento a rapporti di collaborazione esterna in forma coordinata e continuativa (v.
l’all. 7 all’annotazione G.d.F., doc. 5 della citazione). È incontestato che tutti i su menzionati adempimenti, sia quelli omessi sia quelli irregolarmente eseguiti, erano connessi al suo ruolo di Responsabile del servizio finanziario.
Ne deriva che non solo l’asserita indeterminatezza di cui egli si duole
(comunque evitata, nel presente giudizio, dall’attività istruttoria del pubblico ministero), ma anche il maggior esborso conseguente all’omesso proporzionamento dei compensi sono la conseguenza di anomalie addebitabili alla sua condotta dolosamente orientata al mancato rispetto dell’assetto contrattuale divisato nelle determine” (pagg.18-19); ed ancora
“Non sono meritevoli di accoglimento, in proposito, le argomentazioni proposte dal convenuto nella propria memoria in data 17/4/2024, successivamente al deposito della relazione conclusiva dell’Inps. Egli asserisce, in particolare, che “in difetto dell’analisi delle singole voci di cui si compongono i compensi oggetto di contestazione il AM, di fatto, è pressochè impossibilitato ad orientare le proprie ragioni con grave vulnus del proprio diritto di difesa”.In disparte le sopra ricordate cause della mancata specificazione delle voci dei compensi pagati, che come detto sono attribuibili alla sua responsabilità, vi è che l’invocata analisi di tali singole voci non modifica comunque l’entità degli emolumenti già concretamente erogati, mentre è rilevante (ed è perspicuamente esposto nella c.t.u.) il dettaglio di quelli legittimamente erogabili, sui quali è stato parametrato il danno.
Peraltro, non risultano presentate dal convenuto osservazioni idonee a confutare tecnicamente gli assunti della relazione del c.t.u., né nella fase dell’accertamento peritale a ciò deputata, né nella memoria successiva”
(pag.20).
In ordine al quantum, il Collegio di prime cure nel premettere che “ritiene validi i criteri di computo adottati dall’Istituto previdenziale e ne condivide gli esiti, in particolare approvando l’esclusione dai compensi erogabili dell’indennità di risultato”, indica l’importo di condanna, pari ad euro 26.183,89 nel differenziale tra le somme erogate a titolo di retribuzioni nette, non essendo stati assolti dall’ente gli oneri fiscali e contributivi, (euro 37.473,24) e quanto legittimamente spettante ai dipendenti (euro 11.289,35),
maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Il sig. AM ha impugnato entrambe le sentenze, con atto depositato in data 16 luglio 2024, ritualmente notificato, esponendo le seguenti doglianze, che si sintetizzano ed elencano con la seguente numerazione per chiarezza di lettura.
1. Violazione dell’art.101, comma 3, c.g.c.
L’LA sostiene che sia la sentenza parziale n.65/2023 che la sentenza definitiva n.17/2024 non hanno delibato in merito alla argomentazione proposta in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, che è dirimente, riferita ad argomentazioni di natura giuridica che escludono – nel caso de qua – l’applicabilità del riproporzionamento degli emolumenti retributivi e avalla la bontà dell’operato amministrativo a suo tempo da lui posto in essere ovvero: mancata regolamentazione dei trattamenti accessori nei contratti decentrati ( richiama l’ordinanza della Corte di cassazione n.28140 del 5 novembre 2018); mancata graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate, così come prevede l’art. 8, comma II del CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999 e, allo stesso modo, anche i contratti collettivi successivi:
Pertanto, afferma che non sussiste alcuna prova del connotato doloso della condotta ascrittagli nella vicenda, consistente nell’avere scientemente violato la normativa vigente in materia.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.86, comma 2, lett.c) del d.lgs.
n.174/2016 Contesta il capo della sentenza parziale in cui si è affermato che: “Parimenti da disattendere, infine, sono le censure con le quali il sig. IA ha sostenuto la pregiudiziale eccezione di nullità della citazione per ritenuta genericità ed indeterminatezza, lamentando con ciò di essere stato pressochè impossibilitato ad orientare le proprie ragioni con grave vulnus del proprio diritto di difesa. Egli asserisce che “A pag. 16 dell’atto di citazione si afferma che la retribuzione di risultato era fissata in €. 800,00 per il primo trimestre ed €. 1.000,00 per i successivi trimestri. In realtà se si leggono i decreti di nomina prodotti dal Procuratore le cifre anzidette non si riferiscono alla retribuzione di risultato bensì alla retribuzione di posizione, il che rende nulla la relativa contestazione per genericità e/o indeterminatezza”.
L’affermazione non è esatta, giacché la lettura delle delibere commissariali e dei relativi decreti (rispettivamente alle pp. 10, 23, 26 e 29 del file pdf all. 5 al doc. 5 dell’atto di citazione) rende evidente che gli emolumenti previsti a titolo di indennità di risultato erano proprio quelli indicati in citazione. Per giunta, il convenuto vorrebbe attribuire valore sostanziale a ciò che avrebbe potuto essere, al più, un refuso che non avrebbe comunque compromesso la possibilità di comprendere il senso della censura attorea né l’ammontare delle somme contestate” (pagg.16/17).
Sostiene al riguardo l’LA che “E’ lo stesso giudicante ad aver percepito che l’atto di citazione sia affetto da un refuso ma quel refuso sta a significare che la citazione difetta di un elemento che non può essere relegato in un ruolo di mero dato formale; altrimenti opinando si perverrebbe al paradosso antigiuridico che qualsiasi refuso potrebbe compromettere la linea difensiva dell’incolpato”
3.Erronea motivazione - difetto di istruttoria Contesta il capo della sentenza parziale in cui si afferma che “Per le stesse ragioni, l’aver denominato “cedolone annuale delle retribuzioni” ciò che il convenuto precisa invece essere una “distinta di retribuzione” non ha comunque menomato il suo diritto di difesa, essendo rilevante a tale fine che il documento, comunque denominato, rendesse ostensive la descrizione e l’ammontare degli emolumenti corrisposti” (pag.18).
Sostiene che “La tesi non è condivisibile perché la mera ostensione di una distinta di retribuzione è inidonea a rendere intelligibili i criteri adottati per la quantificazione del supposto danno, atteso che il cd. cedolone e/o il cedolino paga si compongono di una serie di voci analitiche (stipendio tabellare, tfs, retribuzione di posizione, ferie, imposte, ecc…) che non è dato rinvenire nella distinta prodotta dalla Procura”, anche in questo caso con grave vulnus del diritto di difesa.
3. Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Erronea presupposizione e travisamento dei fatti.
L’LA censura il capo della sentenza parziale con cui si sono assolti gli altri convenuti in giudizio, sigg. RO e Di AR.
Con particolare riferimento al sig. RO fa presente che era inquadrato nella medesima categoria “D”, era titolare di posizione organizzativa e i suoi decreti di nomina – sempre al pari dell’LA – prevedevano il riproporzionamento degli emolumenti retributivi. Pertanto, sostiene che “è davvero singolare ed illogico aver potuto affermare che per lui “acquisire consapevolezza dell’esubero avrebbe richiesto uno sforzo di diligenza superiore a quella media, da loro esigibile. Atteso che le somme percepite dall’Arch. RO – asseritamente erogate in eccesso – ammontano a diverse migliaia di euro (€. 11.346,79 nell’atto di citazione) è impossibile ma perlomeno irragionevole che possa essergli sfuggito di aver incassato somme asseritamente non riproporzionate a quello che era previsto nei suoi decreti di nomina e di attribuzione di responsabilità.”
Sostiene altresì che le somme incassate dagli altri soggetti (RO e Di AR) non possono essere a lui imputate a titolo di condanna restitutoria - nel denegato caso di rigetto del presente gravame - perché di quelle somme si sono personalmente arricchiti i medesimi.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art.1 c.1. della l.n.20/1994insussistenza del dolo o colpa grave – omesso esame delle difese –
Impugna il capo della sentenza definitiva n.17/2024 in cui si è affermato il connotato doloso della condotta tenuta nella vicenda, rilevando che “la mancata propedeutica regolamentazione dei trattamenti accessori e la mancata graduazione della retribuzione di posizione sono elementi a sfavore del lavoratore che escludono ed elidono qualsiasi forma di dolo ipotizzata dalla procura a carico del AM. La questione è estremamente rilevante perché tutti questi elementi, di cui è stato omesso l’esame, sono senz’altro scriminanti della condotta serbata dal AM e sono tali da ricondurre il tutto nei canoni di una condotta ispirata dalla perfetta buona fede e/o scusabilità tale da escludere qualsiasi forma di responsabilità dolosa a suo carico oppure, al massimo, di confinarla nella colpa lieve, non punibile ex art.1, comma 1, l.n.20/1994” (pag.11 appello).
5. Violazione dell’art.95 c.2, del d.lgs. n.174/2016 - difetto di istruttoria e illogicità manifesta -
Censura la sentenza definitiva per avere recepito in toto la espletata c.t.u., in mancanza dei cedolini-paga, così difettando di istruttoria e logicità in quanto
“L’analisi delle singole voci stipendiali contenute nei cedolini paga
(insussistenti) era oltremodo necessaria e non altrimenti surrogabile in astratto e/o con riferimento al CCNL di categoria, perché solo e soltanto all’esito della consultazione delle singole voci di cui si compone la busta paga
(cd. cedolino paga) avrebbe potuto essere effettuato un giudizio che propendesse o meno per l’attivazione di verifiche in sede di potenziale danno erariale” (pag.13 appello).
Il sig. AM conclusivamente ha rassegnato le seguenti domande: “ in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione
(introduttivo del giudizio di primo grado) per genericità e/o indeterminatezza e/o per violazione dell’art. 86 c. II, lett. c) del D. Lgs. n. 174/2016; nel merito:
rigettare la richiesta di condanna proposta dalla Procura Regionale siccome infondata e/o inammissibile e, per l’effetto, assolvere e/o prosciogliere MM AM; in subordine, esercitare il potere riduttivo, sia in ragione della mancata regolamentazione dei trattamenti accessori e della mancata graduazione della retribuzione di posizione e sia sulla base delle giustificazioni e dei ricalcoli effettuati dal AM nella fase dell’invito a rendere deduzioni (doc. n. 9 allegato alla citazione della Procura); in estremo gradato subordine: escludere la responsabilità principale ipotizzata a carico del AM e tenere distinte e separate le eventuali condanne ponendole pro quota a carico di ciascun convenuto. Con vittoria delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
La Procura generale ha depositato in data 10 giugno 2025 il parere conclusionale deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame in quanto ripropongono in sostanza gli argomenti difensivi prospettati nel giudizio di primo grado e non si confrontano con le risultanze dell’istruttoria disposta dalla Sezione territoriale che ha pienamente confermato l’impianto accusatorio delineato dall’organo requirente, (mentre quella parziale si è limitata a respingere le eccezioni pregiudiziali e ad assolvere gli altri convenuti) di talchè la sentenza definitiva ha disposto la condanna per dolo dell’LA. Sostiene che “le asserite ragioni giustificative dei maggiori esborsi sono state esplicitamente disattese dall’intero percorso motivazionale del giudice, nel quale si è posto in rilievo come gli esiti degli incombenti istruttori e della CTU affidata all’INPS, avessero nitidamente accertato la violazione dei vigenti criteri di quantificazione dei compensi per gli incarichi contestati, a tempo determinato ed orario parziale, come declinati in particolare nell’art. 17, comma 6 del CCNL 2016-2018 Comparto EE.LL.”.
“La mancata declinazione delle voci stipendiali retribuite negli atti acquisiti è imputabile alla specifica responsabilità dell’LA medesimo, il quale anche sotto tale profilo ha palesemente violato le disposizioni vigenti di carattere legislativo e contrattuale”.
Quanto alla invocata “disparità di trattamento” rispetto al RO e alla Di AR, rileva che costoro non avevano la responsabilità delle attività di determinazione e liquidazione delle retribuzioni degli incarichi, che gravava specificamente sull’LA quale parte integrante delle funzioni di Responsabile del servizio finanziario.
Conclusivamente, ha chiesto la reiezione del gravame, con condanna dell’LA alle spese del grado.
Il sig. NC OS RO si è costituito in giudizio, col patrocinio dell’avv. Stefano Scarano, depositando una memoria in data 11 giugno 2025 in cui ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame in quanto sostiene che la statuizione della sua assoluzione ( e della Di AR)
risiede nella assenza di nesso eziologico e della stessa condotta contestata, quali requisiti e presupposti essenziali della contestata responsabilità amministrativa, statuizione questa passata in giudicato e comunque non censurata dall’LA.
Nel merito, ha ribadito che, come statuito dal Collegio di prime cure, manca qualsivoglia sua responsabilità nella vicenda in quanto non era in grado di verificare la – presunta – eccessività della retribuzione corrisposta in quanto allo stesso non veniva consegnato il “cedolino stipendiale” e quindi, pur verificando gli accrediti che gli venivano fatti dall’Unione di Comuni a titolo di retribuzione, non era in grado di percepirne l’esosità, tenuto conto anche del loro modesto ammontare. Infine, e per completezza, quanto alla quantificazione del danno fatta in primo grado dalla Procura attrice, ne ha contestato l’erroneità in quanto, come esposto fin dal primo grado, il danno deve essere quantificato in ragione di quanto in concreto ed effettivamente pagato dall’Unione e non sulla base di elementi meramente teorici ricostruiti a posteriori.
In conclusione, il sig. RO ha chiesto che il gravame del sig. AM venga respinto e venga confermata la sentenza parziale che ha disposto la sua assoluzione; in via gradata, che venga ridotto il danno a sé imputabile in esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del grado.
La sig.ra IA Di AR si è costituita in giudizio, col patrocinio dell’avv.
LV Di AR, depositando una memoria in data 11 giugno 2025 in cui ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire in quanto sostiene che l’LA non conseguirebbe alcun vantaggio e/o utilità pratica dalla riforma delle sentenze, poiché l’ipotesi di responsabilità contabile ipotizzata a suo carico così come a carico del sig.
RO, è esclusivamente di tipo sussidiario. Pertanto, qualora la sig.ra Di AR e il sig. RO dovessero essere ritenuti responsabili per le condotte tenute nell’espletamento della propria attività lavorativa presso l’Unione dei comuni del Medio Sannio, ciò non muterebbe né il loro grado di responsabilità, né l’aggravio posto a scapito del sig. AM.
Nel merito, ha chiesto che la sentenza parziale assolutoria venga integralmente confermata stante la mancanza di colpa grave della condotta tenuta nella vicenda; infine, nella denegata ipotesi in cui dovesse, in qualche modo, ritenersi responsabile per il danno cagionato all’Amministrazione, ha chiesto la necessaria ripartizione della somma in contestazione, in ammontare ridotto e al netto delle trattenute, così come ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito; ha chiesto inoltre che si tenga conto dei “vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata”, a seguito della presunta condotta illecita del proprio dipendente, in base al disposto di cui all’art. 1-bis, l. n. 20 del 1994 s.m.i.
La sig.ra Di AR ha poi rilevato l’infondatezza delle deduzioni dell’LA secondo cui il giudice di prime cure avrebbe errato nel differenziare la propria posizione rispetto a quella degli altri convenuti nel giudizio di prime cure, essendo il sig. AM l’unico soggetto cui competevano gli adempimenti di legge in materia di lavoro dipendente.
Conclusivamente la sig.ra Di AR ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto inammissibile ed infondato, con condanna alle spese di lite.
Il giudizio, già iscritto nel ruolo di udienza del 1° luglio 2025 è stato rinviato all’odierna udienza ai sensi e per gli effetti dell’art.196 c.g.c.
L’ordinanza di rinvio risulta notificata all’avv. IN a mezzo pec in data 17 luglio 2025.
Nella pubblica udienza odierna, l’avv. Pinna si è riportato integralmente all’atto d’appello di cui ha chiesto l’accoglimento. La v.p.g. Vetro, con riferimento alla prima doglianza lamentata dalla controparte in ordine all’omesso esame delle difese di merito avverso la sentenza non definitiva, ha sottolineato come la stessa sia infondata, avendo la sentenza de qua preso posizione soltanto sulle preliminari di rito e sull’assoluzione degli altri due soggetti, senza alcuna statuizione di merito in relazione alla posizione dell’odierno LA. Relativamente all’asserito difetto di istruttoria, ha evidenziato come, oltre alla presenza di un costrutto probatorio molto saldo dato dalle dichiarazioni di regolazione contabile e dalle ricevute di addebito riferite ai pagamenti effettuati in favore del AM, sia successivamente intervenuto anche il riscontro da parte dell’INPS alla richiesta istruttoria. Ha sottolineato come la pretestuosità dell’asserita violazione del diritto di difesa sia denotata dal fatto che, sin dalla fase preprocessuale, quindi in sede di deposito di documentazione dopo l’audizione in risposta all’invito a dedurre, il AM avesse fatto pervenire ben due prospetti di calcolo alternativi:
cosa che sarebbe stata, ovviamente, impossibile qualora vi fosse stata la lamentata mancata comprensione dell’addebito. Passando alle censure mosse alla sentenza definitiva, ha evidenziato, con riferimento all’elemento soggettivo, come il numero delle violazioni perpetrate – riguardanti non soltanto la violazione delle norme, sia di legge che di contrattazione decentrata, ma anche il mancato adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, nonché l’aver inquadrato rapporti che dovevano essere di lavoro dipendente subordinato a tempo determinato e parziale come collaborazioni esterne in forma coordinata e continuativa - denoti una pervicace volontà e intenzionalità della condotta. Con riguardo alla disamina delle censure mosse in sede di costituzione da Di AR e da RO, che sostanzialmente si equivalgono, in ordine ai profili di inammissibilità del gravame, ha sottolineato come non appaia condivisibile l’impostazione seguita dalla Di AR in quanto il AM, nel suo appello, contesta proprio la responsabilità per dolo che la Procura muove nei suoi confronti e conclude lamentando che la condanna si sarebbe dovuta estendere anche agli altri due convenuti che hanno incassato le somme in esubero oggetto di contestazione.
Ad avviso del requirente, quindi, un qualche interesse all’appello sussisterebbe ma lo stesso è da ritenersi infondato nel merito per la ragione che la responsabilità delle attività di determinazione e liquidazione delle retribuzioni degli incarichi gravava specificamente sull’LA quale parte integrante delle funzioni di Responsabile del servizio finanziario: cedevole è, pertanto, anche l’invocata disparità di trattamento. Per il resto si è riportata all’atto scritto.
Chiusa la discussione, la causa è, quindi, passata in decisione.
DIRITTO
Motivo n.1 Il sig. AM eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art.101, comma 3, c.g.c., in quanto sostiene che sia la sentenza parziale n.65/2023 che la sentenza definitiva n.17/2024 non si sono pronunciate sulla questione proposta in primo grado nella comparsa di costituzione e risposta, a suo giudizio dirimente, riferita ad argomentazioni di natura giuridica, basate sulla pronuncia della Corte di cassazione n.28140/2018 che escluderebbero – nel caso de qua – l’applicabilità del riproporzionamento degli emolumenti retributivi.
La doglianza è infondata.
L’art.101, comma 3, c.g.c., di tenore sovrapponibile all’art.112 c.p.c., sancisce il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, imponendo al giudice di rendere una pronuncia nel merito su tutte le domande e le eccezioni, coniugandosi col principio generale della domanda fissato dall’art.99 c.p.c.
In ogni caso, come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione,
“quando il giudice si pronuncia sulla domanda, rigettando in generale le doglianze senza esaminare analiticamente tutte le questioni di merito sollevate, non sussiste vizio di omessa pronuncia né di mera apparenza della motivazione, purché la decisione offra un chiaro itinerario logico giuridico”
(Cass., Sez. I , n.9216/2025 e precedenti ivi richiamati).
Premesso quanto sopra, nessun vizio di tale natura inficia la sentenza definitiva in quanto, dopo avere riportato puntualmente, nella parte in fatto,
(pagg.11-12) le difese sollevate nella memoria di costituzione in primo grado in ordine all’inapplicabilità del riproporzionamento, in ragione della “1)
mancata regolamentazione dei trattamenti accessori nella contrattazione decentrata; 2) Mancata graduazione della retribuzione di posizione”) ha poi nella parte motivazionale (pag.22) esposto chiaramente le ragioni per le quali ha ritenuto di disattenderle, richiamando testualmente il contenuto dell’art.17, comma 6, del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Locali a tenore di cui, nell’ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, “L’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa (enfasi aggiunta”).
Pertanto, il Collegio di prime cure, nella sentenza n.17/2024, non è in alcun modo incorso nel vizio di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; a maggior ragione la doglianza è infondata con riferimento alla sentenza parziale n.65/2023 in quanto, come condivisibilmente osservato dalla Procura generale, si è pronunciata soltanto sulle questioni preliminari di rito e, nel merito, sull’assoluzione degli altri due convenuti in giudizio, senza alcuna statuizione in relazione alla posizione dell’odierno LA.
Motivo n.2 Con detto motivo il sig. AM contesta, invocando l’art.86, comma 2, lett.c) del d.lgs. n.174/2016, il capo della sentenza parziale con cui il Collegio di prime cure ha respinto l’eccezione di nullità della citazione per ritenuta genericità ed indeterminatezza in quanto a pag. 16 dell’atto di citazione si afferma che la retribuzione di risultato era fissata in euro 800 per il primo trimestre 2018 ed euro 1.000 per i successivi trimestri 2018 laddove detti importi si riferirebbero alla retribuzione di posizione.
Orbene il motivo è infondato sia in fatto che in diritto.
L’art. 86 c.g.c., dopo aver elencato, al comma 2, gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di citazione, al comma 6 ne prevede la nullità “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c [individuazione e quantificazione del danno o indicazione dei criteri per la sua determinazione], ovvero se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2 lettera e)”. La lett. e) richiamata dispone che l’atto di citazione contiene “l’esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”. Ne deriva che una carenza dell’esposizione dei fatti può essere causa di nullità dell’atto di citazione solo nei casi in cui l’oggetto della domanda risulti assolutamente incerto, tanto da far ritenere che il convenuto non sia stato messo in grado di difendersi adeguatamente.
Orbene, passando alla fattispecie in esame, nella sentenza parziale si è affermato, richiamando la documentazione amministrativa allegata all’atto di citazione, che quanto indicato nell’atto di citazione (pag.16) in ordine ai predetti importi, riferiti alla retribuzione di risultato e non a quella di posizione, era assolutamente esatto. Questo Collegio rileva che quanto affermato è provato incontestabilmente: in particolare, si richiamano le deliberazioni nn.1/2018, 11/2018, 17/2018, 21/2018, adottate con i poteri della Giunta dell’Unione, ed i successivi decreti attuativi con cui il Commissario straordinario ha autorizzato la prosecuzione, per l’anno 2018 cui la vicenda si riferisce, del rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale del AM.
Il Collegio di prime cure ha rilevato che – al più - un eventuale - ma affatto ravvisato - errore materiale nell’indicazione degli importi in citazione non avrebbe in ogni caso potuto sostanziare un vizio di nullità della citazione ma solo un mero refuso.
Premesso che quindi non è fondata in fatto, in ogni caso le articolate e complete argomentazioni difensive formulate dall’odierno LA in primo grado consentono di ritenere che egli sia stato pienamente messo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine anche alla quantificazione del danno contestato di cui all’atto di citazione, depositando sin dalla fase preprocessuale, in cui ha controdedotto all’invito a dedurre, una nota cui ha allegato due prospetti di quantificazione delle sole spettanze che, a suo avviso, andavano computate a titolo di esborso dannoso (all.n.9 all’atto di citazione –
tabelle A e B) e ciò, per l’evidente chiarezza del petitum e della causa petendi dell’atto di citazione (in terminis, Sez. II app. n. 26/2025, n.167/2024; Sez. I app., n.290/2016; Sez. III app., n. 72/2019).
La doglianza va, quindi, respinta.
Motivo n.5 Con detto motivo l’LA censura, nel merito, la sentenza n.17/2024 per avere ravvisato il connotato doloso della condotta senza considerare la fondatezza delle sue difese in cui ha invocato, quale esimente, l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione con la prefata ordinanza n.28140/2018. Pertanto, sostiene che non avrebbe considerato che sulla questione del riproporzionamento incideva la interpretazione giurisprudenziale della Cassazione favorevole ai lavoratori in caso di mancata propedeutica regolamentazione dei trattamenti accessori e di mancata graduazione della retribuzione di posizione.
Orbene, anche questo motivo è infondato e va respinto.
Va anzitutto rilevato che la condotta antigiuridica imputata al sig. AM consiste nella reiterata e grave violazione di molteplici obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale istauratosi con l’Unione dei Comuni a seguito del conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo.
Invero, come ampiamente provato in primo grado, sia a seguito dell’attività istruttoria svolta in relazione alla vicenda dal p.m. contabile che a seguito dei riscontri dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate alla ordinanza istruttoria pronunciata dal Collegio di prime cure, il sig. AM, in particolare: non ha trasmesso le certificazioni uniche per emolumenti corrisposti, non ha trasmesso la dichiarazione dei sostituti d’imposta, non ha adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e alla denuncia mensile, non ha provveduto alla trasmissione al Ministero del Lavoro delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro.
Con riferimento all’elemento soggettivo, va senz’altro confermato quello doloso, che, secondo la granitica giurisprudenza contabile (vd. per tutte Sez.
II app. n.306/2022 e precedenti ivi citati) si sostanzia nella consapevole violazione di obblighi e doveri scaturenti dal rapporto di impiego o di servizio con la p.a., unitamente alla prevedibilità degli effetti da essa derivanti in termini di pregiudizio pubblico, anche in termini di quindi di accettazione del rischio del loro verificarsi. Giova al riguardo precisare che la novella recata dall’art.21 del d.l. n.76/2020, conv. dalla l.n.120/2020, (che ha aggiunto all'art.
1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 l'alinea “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”), in disparte ogni questione interpretativa della stessa, non trova applicazione in questo giudizio ratione temporis in quanto norma di natura sostanziale (in terminis, Corte conti, Sez. II app. n. 118/2024 con i precedenti ivi citati, n.137/2025).
In sostanza, il AM, nel violare coscientemente i plurimi doveri di servizio che derivavano dall’assunzione dell’incarico in relazione alla gestione amministrativa e finanziaria dei rapporti di lavoro dipendente e quindi sottoscrivendo ordinativi di pagamento di somme senza, tra l’altro, neanche la redazione dei cedolini-paga, ha intenzionalmente tenuto una condotta dalla quale era prevedibile che derivassero conseguente dannose in termini di erogazione, in favore di sé e degli altri due dipendenti, di emolumenti maggiori di quelli spettanti, causando un danno all’Unione dei Comuni pari all’importo complessivo degli stessi, compresi quindi quelli di cui hanno beneficiato gli altri due dipendenti.
Il connotato doloso della condotta, secondo la granitica giurisprudenza contabile costituisce condizione ostativa all’accoglimento della richiesta, peraltro formulata in termini assolutamente generici, di esercizio del potere riduttivo, ex art.52, comma 2, T.U. n.1214/1934 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), in quanto “trattasi di istituto finalizzato a ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa” (tra le più recenti, Sez.II app.n.54/2024, n.48/2024, n.11/2024, n.240/2023, n.32/2023, n.306/2022).
Motivo n.4 L’LA AM è stata contestata la responsabilità a titolo doloso in via principale, dunque per l’intero danno accertato, mentre agli altri due convenuti una responsabilità in via sussidiaria per colpa grave, in linea con la pacifica giurisprudenza (ex multis Sezioni riunite n. 4/1999, Sez. II app.n.44/2025 che richiama Sez. app. Sicilia n.27/2024). Come a suo tempo affermato in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite, con i commi 1 quater e 1 quinquies della l.n.20/1994, aggiunti dall’art. 3 del d.l. n. 543/1996, conv.
dalla l.n.639/1996, (“se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”: in tal caso, “i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono solidalmente responsabili”) il legislatore ha accentuato la necessità che siano tenute distinte le posizioni dei singoli soggetti che hanno concorso alla produzione del danno, sia sotto il profilo della diversa rilevanza dell’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della realizzazione del credito che attiene più propriamente alla fase esecutiva,
“essendo evidente che non possono essere messi (e non vengono messi) sullo stesso piano soggetti che siano autori di condotte tanto differentemente valutate e “sanzionate”; ” La diversa efficienza causale che va riconosciuta alla partecipazione di chi agisce con dolo, comprensivamente inteso, e che è stata specificamente sanzionata con la norma innanzi richiamata, nonché il differente peso che è stato attribuito alla obbligazione che fa carico all’autore che abbia tenuto un comportamento doloso, inquadrati in una disciplina che collega al risarcimento del pregiudizio erariale fini di carattere pubblicistico, debitamente sottolineati dalla giurisprudenza non soltanto contabile, richiedono anche la differenziazione delle modalità realizzative del ripristino del patrimonio pubblico offeso. Nell’ipotesi di concorso nella produzione dell’evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose, “la ratio della disciplina vigente, alla luce delle nuove norme, richieda una graduazione progressiva della azione satisfattiva dell’erario anche per meglio raggiungere quelle finalità superiori, connesse con il perseguimento delle responsabilità
(art. 97 Cost.): ciò è possibile realizzare al momento della esecuzione delle sentenze di condanna attraverso un ben preciso ordine di escussione legato alla efficienza causale delle condotte e all’intensità dell’elemento soggettivo”.
Tanto precisato, dalla conferma del connotato doloso della responsabilità accertata in prime cure in via principale al AM in relazione alla violazione dei doveri di servizio che la specifica posizione ricoperta di Responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo gli imponeva (motivo n.4) e all’assoluzione, con sentenza passata ormai in giudicato, dei sigg. RO e Di AR convenuti in giudizio in via sussidiaria, consegue l’evidente infondatezza della doglianza di disparità di trattamento sollevata con detto motivo.
Motivo n.3 e motivo n.6 Il sig. AM contesta (motivo n.2) il capo della sentenza parziale
(pag.18) in cui si afferma che “Per le stesse ragioni, l’aver denominato
“cedolone annuale delle retribuzioni” ciò che il convenuto precisa invece essere una “distinta di retribuzione” non ha comunque menomato il suo diritto di difesa, essendo rilevante a tale fine che il documento, comunque denominato, rendesse ostensive la descrizione e l’ammontare degli emolumenti corrisposti.” Inoltre, censura la sentenza definitiva per avere recepito in toto la espletata c.t.u., in mancanza dei cedolini-paga, così difettando di istruttoria e logicità (motivo n.6).
Orbene, trattasi di doglianze destituite di fondamento giuridico in quanto la locuzione richiamata a pag. 11 dell’atto di citazione (con riferimento al doc.5all.7 trasmesso dalla Guardia di Finanza all’esito dell’attività istruttoria svolta)
per indicare i prospetti contenenti gli emolumenti liquidati è assolutamente irrilevante ai fini della quantificazione del danno che è stata effettuata all’esito di una ulteriore, approfondita, fase istruttoria disposta dal Collegio di prime cure resasi necessaria per la mancanza di tutta la documentazione amministrativa concernente i rapporti di lavoro dei tre dipendenti, mancanza imputabile, come detto, esclusivamente alla condotta dolosa dello stesso LA AM - il quale ha lamentato invece – nella sostanza contra se - l’omessa produzione da parte dell’Unione dei Comuni i cedolini-paga contenenti il dettaglio delle singole voci retributive -.
La sentenza ha aderito alle conclusioni della meticolosa attività svolta dai funzionari ispettivi della Direzione provinciale di MP che hanno confrontato gli importi dei pagamenti erogati, come risultanti dalle “distinte retribuzione netta” con quelli spettanti (formati dalle voci stipendio tabellare, retribuzione di posizione, indennità di comparto, indennità vacanza contrattuale, elemento perequativo, tredicesima mensilità, esclusa la retribuzione di risultato), sulla base della normativa contenuta nel CCNL del comparto Funzioni locali, vigente nel periodo di cui è causa, (triennio 20162018, sottoscritto il 21 maggio 2018) sia lordi che netti. Nel contempo ha congruamente motivato in ordine alle ragioni per cui non ha ritenuto condivisibili le argomentazioni illustrate dal AM nella memoria prodotta dopo il deposito della relazione conclusiva dell’INPS.
In particolare, ha ritenuto del tutto condivisibilmente applicabile- in ordine alla difesa secondo cui il ricalcolo della retribuzione di posizione comunque avrebbe violato la disposizione che prevede un importo minimo (euro 5.000)
della retribuzione di posizione, (precisamente l’ art.15 CCNL 21 maggio 2018) - l’art.17, comma 6, dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, recante disposizioni particolari sul conferimento di posizioni organizzative in caso di personale utilizzato a tempo parziale (anche) presso Unioni di comuni
(di cui sopra si è detto -motivo n.1).
A ciò aggiungasi che un ulteriore elemento dirimente è che nelle deliberazioni commissariali di conferimento degli incarichi (e nei successivi decreti commissariali) era espressamente previsto che la misura della retribuzione di posizione (e qualora dovuta, della retribuzione di risultato) era “da riproporzionare in base alla durata dell’incarico medesimo e all’orario di lavoro (enfasi aggiunta)”; pertanto, il AM era obbligato a darne puntuale applicazione.
Quanto poi alla mancata regolamentazione in sede di contrattazione decentrata dei trattamenti accessori, giova solo precisare che l’ordinanza della Corte di cassazione n.28140 del 2018 invocata dall’LA, comunque, in disparte ogni altra valutazione, si riferisce ad un diverso comparto di contrattazione nazionale (enti pubblici non economici).
In conclusione, anche i motivi n.2 e n.6 vanno respinti.
Per i suesposti motivi l’appello è respinto e per l’effetto integralmente confermate la sentenza parziale della Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. 65/2023, depositata il 6 dicembre 2023 e la sentenza della medesima Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n. 17/2024, depositata il 22 maggio 2024.
Restano assorbite, per il principio della “ragione più liquida” (per tutte Cass.
Sez. Un. n.9936/2014, n.24172/2025; Corte conti, Sez. II app.n.157/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dai sigg. Di AR e RO.
Alla soccombenza segue la condanna dell’LA alle spese di questo grado di giudizio, nell’importo che si liquida nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
-respinge l’appello;
- condanna l’LA alle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 192,00 (CENTONOVANTADUE/00).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE-estensore dott.ssa Daniela Acanfora f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il SENT. 32/2026 12 FEBBRAIO 2026 p. Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 32/2026 Il Funzionario Preposto UC NC