Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 12/02/2026, n. 32
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Domanda di condanna per danno patrimoniale

    La Procura regionale ha contestato il danno erariale in via principale, a titolo doloso, al sig. AM, e in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, ai sigg. RO e Di AR. La Sezione giurisdizionale regionale per il Molise ha respinto la domanda nei confronti dei sigg. Di AR e RO, ritenendo che non fossero responsabili delle indebite erogazioni. Ha successivamente condannato il sig. AM al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 101, comma 3, c.g.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che il giudice ha reso una pronuncia nel merito su tutte le domande ed eccezioni, offrendo un chiaro itinerario logico-giuridico, e che la sentenza definitiva ha esposto le ragioni per cui ha disatteso le difese dell'appellante.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 86, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 174/2016 (nullità della citazione)

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, sia in fatto che in diritto, affermando che la carenza nell'esposizione dei fatti può causare nullità solo se l'oggetto della domanda risulta assolutamente incerto. Ha rilevato che l'appellante è stato messo in grado di difendersi adeguatamente, producendo prospetti di calcolo delle spettanze.

  • Rigettato
    Erronea motivazione - difetto di istruttoria (denominazione dei documenti retributivi)

    La Corte ha ritenuto la doglianza priva di fondamento giuridico, affermando che la denominazione dei documenti è irrilevante ai fini della quantificazione del danno, che è stata effettuata a seguito di approfondita istruttoria.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta (assoluzione degli altri convenuti)

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, confermando la responsabilità dolosa del sig. AM in via principale e l'assoluzione dei sigg. RO e Di AR in via sussidiaria, in quanto la responsabilità della determinazione e liquidazione delle retribuzioni gravava specificamente sull'appellante.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 della l.n. 20/1994 (insussistenza del dolo o colpa grave)

    La Corte ha confermato il connotato doloso della condotta, ritenendo provata la reiterata e grave violazione di molteplici obblighi da parte dell'appellante, inclusa la mancata trasmissione di documentazione e adempimenti fiscali e contributivi. Ha escluso l'applicabilità della novella recata dall'art. 21 del d.l. n.76/2020 per ragioni di tempus regit actum.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 95 c. 2, del d.lgs. n. 174/2016 (difetto di istruttoria e illogicità manifesta)

    La Corte ha ritenuto la doglianza priva di fondamento giuridico, affermando che la quantificazione del danno è stata effettuata all'esito di approfondita istruttoria, confrontando gli importi erogati con quelli spettanti secondo la normativa contrattuale vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 12/02/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 32
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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