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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
678/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. E. Di Prinzio (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia bilaterale, rachipatia lombare e sindrome
De Quervain bilaterale”, insistenti su postumi lavorativi già riconosciuti, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività lavorativa, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto CP_1
assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito: a) ritenere
e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “ipoacusia bilaterale, rachipatia lombare e sindrome De Quervain bilaterale”, con danno biologico complessivo pari al 12% (2% per ipoacusia, 6% per rachipatia e 4% per sindrome De Quervain), conseguentemente;
b) previa unificazione dei postumi invalidanti a riconoscersi in sede giudiziale con quelli già precedentemente riconosciuti in via amministrativa, con grado di inabilità complessivo pari al 14%, ritenere e dichiarare sussistenti in capo all'odierno ricorrente i requisiti utili alla ammissione al trattamento indennitario per malattia professionale, essendo esso ricorrente gravato da menomazioni – di origine professionale – quantificabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i., nella complessiva misura del 25%; conseguentemente In via principale: c) condannare l'
[...]
a corrispondere in favore Controparte_1
di esso ricorrente il trattamento economico (costituzione di rendita) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
In via gradata: d) condannare l'
[...]
a corrispondere in Controparte_1 CP_1
Pag. 2 di 14 favore di esso condannare l' Controparte_1
( a corrispondere in favore di esso ricorrente il
[...] CP_1
e s.m.i., corrispondente Controparte_2
al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni
Pag. 3 di 14 incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla
Pag. 4 di 14 produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra talune delle patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_1
circostanze che il ricorrente, dal gennaio 2018 al dicembre 2022, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta operante nel settore ittico, Controparte_3
come addetto alla coltivazione di mitili in mare, svolgendo mansioni concretatesi nella preparazione delle “calze” per la coltivazione di mitili, procedendo al taglio
Pag. 5 di 14 manuale delle reti tubolari, per un numero di 2000 reti lunghe 2,5 metri per turno lavorativo, al recupero ad allo spostamento periodico delle colonie di mitili, all'insacchettamento ed alla cucitura manuale delle reti di mitili da commercializzare, per un numero di 400 sacchi da 10 chilogrammi ciascuno per pescata, al trasporto ed allo stoccaggio delle reti di mitili presso il magazzino aziendale, alla selezione dei mitili con macchina vagliatrice vibrante ed dell'insacchettamento dei mitili in sacchi da 10 chilogrammi per la vendita, movimentando manualmente oltre 20000 chili di mitili per giorno lavorativo, oltre che occupandosi della manutenzione del motore e del rimessaggio del natante da pesca, con utilizzo di attrezzi manuali, quali pinze, giraviti ed attrezzi vibranti, in merito riferendo che “… Lo so in quanto collega di lavoro, durante tutto il periodo indicato. Ho iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta ” nel 2000, se mal non ricordo e fino al 2024… La produzione di CP_3
20.000 kg è riferita ad un turno lavorativo da un minimo di cinque persone ad un massimo di sette, su un natante… Lo so perché ognuno di noi si occupa anche della manutenzione…”
Il secondo teste di parte ricorrente, inoltre, ha confermato le Testimone_2
circostanze che il ricorrente, dal maggio 1997 al maggio 1999, ha lavorato alle dipendenze della Società Honda Italia S.p.A. sita nella zona industriale di Atessa, con mansioni di saldatore addetto alla preparazione dei telai per motocicli, mentre, dal dicembre 1999 al maggio 2008, ha lavorato alle dipendenze della . CP_4 CP_5
e della , sempre nello stesso stabilimento sito nella zona
[...] Controparte_6
industriale di Atessa, con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei telai per autoveicoli, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti
(saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali
(martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40
Pag. 6 di 14 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati
(saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, ove, dal giugno 2008 al maggio 2009, ha lavorato alle dipendenze della CP_7
. , nello stabilimento sito nella zona industriale di Atessa,
[...] Controparte_8
con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei telai per furgoni, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti (saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali (martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati (saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, mentre, dal giugno 2009 al luglio 2011 ha lavorato alle dipendenze della ditta Verlicchi, con sede nella zona industriale di
Casoli, sempre con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei pezzi per motoveicoli, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti
(saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali
(martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati
(saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, di poi, dal luglio 2011 all'aprile 2013, ha lavorato alle dipendenze della nello stabilimento sito nella zona Controparte_9
industriale di Atessa, sempre con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei pezzi per attrezzature fitness, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti (saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali (martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40
Pag. 7 di 14 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati
(saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, all'uopo riferendo che “… Noi andavamo insieme con la macchina per dividere le spese del trasporto: lui andava alla Honda ed io presso altra ditta. So che lui faceva il saldatore… Sì, è vero, precisamente dei furgoni. Andavamo a lavorare insieme e lavoravamo in postazioni diverse ma, a volte, nelle stesse postazioni. Ad ogni modo, anche quando lavoravamo nelle postazioni diverse, ci vedevamo ed io vedevo quali pezzi prelevava. Questi pezzi arrivavano a pesare anche venti, trenta, quaranta chili… Lo so perché l'azienda ha cambiato nome… Come sopra, altra denominazione sociale della stessa azienda… o so perché, come ho detto, ho lavorato con lui e ho vissuto con lui questi cambi di denominazione sociale;
anche se poi, i proprietari erano sempre gli stessi… Aggiungo che a volta lavorava lui ed anche io anche di sabato e di domenica – qualche volta – per preparare i pezzi per non far fermare la produzione della ”. CP_10
Infine, il terzo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_3
circostanze che il ricorrente, dal gennaio 1980 all'ottobre 1989 ha lavorato alle dipendenze di diverse ditte ed aziende del settore ittico (ditta Altre Forme di
D'NI & Smargiassi, ditta AI e NU snc, ditta Sorgini Paola, ditta Mare
Azzurro di Smargiassi & C, ditta ME LA & C.), sempre operando come lavoratore marittimo, addetto alla pesca delle vongole in mare, occupandosi del ritiro della rete a strascico per la pesca sul fondale marino, dello scarico della rete sul ponte della barca, della selezione, con macchina vagliatrice vibrante e dell'insacchettamento dei mitili in sacchi da 10 chilogrammi ciascuno, movimentando manualmente oltre 2000 chili di vongole per ogni pescata, oltre che dello scarico manuale dei sacchi di vongole e del loro caricamento sul camion, nonché della manutenzione del motore e del rimessaggio del natante da pesca, con
Pag. 8 di 14 utilizzo di attrezzi manuali, quali pinze, giraviti ed attrezzi vibranti, attività che implicavano il continuo sollevamento di pesi ed il continuo impegno delle spalle e delle braccia, con assunzione di posture incongrue durante le fasi di insacchettamento dei mitili e molluschi, con utilizzo di attrezzi manuali e vibranti e con esposizione a fonti di rumore, costituite dal motore diesel della barca e dal motore elettrico del vagliatore delle vongole, mentre, dal maggio 1995 all'aprile 1997 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta tornado ad Controparte_11
operare come lavoratore marittimo, addetto alla pesca delle vongole in mare, occupandosi del ritiro della rete a strascico, dello scarico sul ponte della barca, della selezione, insacchettamento scarico e carico dei sacchi di mitili, della manutenzione e del rimessaggio del natante, in merito riferendo che “… Lo so in quanto abbiamo lavorato insieme presso la ditta D'NI & Smargiassi, per cinque-sei anni…
Queste attività gliele ho viste fare quando lavoravamo insieme… si tratta della fase più dura, poiché il carico e lo scarico si fa tutto a mano… gliel'ho visto fare, lo facevamo tutti, perché tutti dovevamo saper fare tutto… Stiamo parlando della Snc della quale ero socio insieme ai miei fratelli. In questo periodo, è stato un mio dipendente a tutti gli effetti”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa, in quanto colleghi di lavoro del ricorrente durante tutto il periodo lavorativo per cui è causa, a seconda dei diversi datori di lavoro, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità analiticamente indicate in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo.
Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco
Pag. 9 di 14 della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Fa eccezione la dedotta patologia dell'ipoacusia, atteso che parte ricorrente ho solo genericamente allegato l'uso di attrezzature, in tesi, provocanti rumori, ma non è stata fornita idonea prova circa le tempistiche di sottoposizione, l'eventuale utilizzo in locali chiusi per un prolungato periodo di tempo, il superamento di limiti qualificanti l'eziologia da sordità da rumore.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le attività di operaio presso aziende ittiche e metalmeccaniche, come risulta dall'anamnesi lavorativa, sono essenzialmente manuali con movimenti ripetitivi e sistematici che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico. Le mansioni di operaio addetto alla pesca e lavorazione dei mitili, occupandosi del ritiro della rete a strascico per la pesca sul fondale marino, dello scarico della rete sul ponte della barca e dell'insacchettamento dei mitili, movimentando manualmente i sacchi, della manutenzione del motore e del rimessaggio del natante da pesca, con utilizzo di attrezzi manuali, comportavano sollevamento di pesi ed impegno di forza, con assunzione di posture incongrue. Orbene tutte le suddette attività, sono di entità e durata, compatibile con un ruolo nel determinismo della rachipatia e della sindrome di De Quervain, per cui può essere soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, così come è soddisfatto
Pag. 10 di 14 il criterio cronologico-temporale necessario al riconoscimento del nesso causale, il
ha sempre svolto il lavoro di operaio presso aziende ittiche e Pt_1
metalmeccaniche. A parere dello scrivente, pertanto, la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni anche in condizioni ergonomiche sfavorevoli e ripetute nel corso della pluriennale attività di operaio presso aziende ittiche e metalmeccaniche, ha portato allo sviluppo delle tecnopatie in rapporto concausale con il lavoro. Le posture incongrue, l'utilizzo di strumenti vibranti, la movimentazione dei carichi, la ripetitività del gesto, l'impegno di forza e la reiterazione nel tempo di queste condizioni sono presenti nelle attività del ricorrente, sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato. Il tutto, fatta eccezione per l'ipoacusia.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale delle patologie cui il ricorrente è affetto, ad eccezione della ipoacusia.
Pag. 11 di 14 Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso, tenuto conto delle plurime affezioni tecnopatiche dedotte ed accertate – eccezion fatta per l'ipoacusia – nonché considerato i già sussistenti ed accertati postumi lavorativi, è stato calcolato nella misura complessiva del 20%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 20%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, giusta il riconoscimento dell'eziologia professionale di due delle patologie invocate in giudizio, fatta eccezione, dunque, per l'ipoacusia, giustifica la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, mentre la residua parte deve essere posta a carico di parte resistente. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 12 di 14 Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 20%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua parte, che liquida in € 3.160,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Pag. 13 di 14 Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
678/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. E. Di Prinzio (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “ipoacusia bilaterale, rachipatia lombare e sindrome
De Quervain bilaterale”, insistenti su postumi lavorativi già riconosciuti, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività lavorativa, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto CP_1
assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito: a) ritenere
e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “ipoacusia bilaterale, rachipatia lombare e sindrome De Quervain bilaterale”, con danno biologico complessivo pari al 12% (2% per ipoacusia, 6% per rachipatia e 4% per sindrome De Quervain), conseguentemente;
b) previa unificazione dei postumi invalidanti a riconoscersi in sede giudiziale con quelli già precedentemente riconosciuti in via amministrativa, con grado di inabilità complessivo pari al 14%, ritenere e dichiarare sussistenti in capo all'odierno ricorrente i requisiti utili alla ammissione al trattamento indennitario per malattia professionale, essendo esso ricorrente gravato da menomazioni – di origine professionale – quantificabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i., nella complessiva misura del 25%; conseguentemente In via principale: c) condannare l'
[...]
a corrispondere in favore Controparte_1
di esso ricorrente il trattamento economico (costituzione di rendita) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
In via gradata: d) condannare l'
[...]
a corrispondere in Controparte_1 CP_1
Pag. 2 di 14 favore di esso condannare l' Controparte_1
( a corrispondere in favore di esso ricorrente il
[...] CP_1
e s.m.i., corrispondente Controparte_2
al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di CP_1
spese di giudizio.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni
Pag. 3 di 14 incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla
Pag. 4 di 14 produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra talune delle patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_1
circostanze che il ricorrente, dal gennaio 2018 al dicembre 2022, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta operante nel settore ittico, Controparte_3
come addetto alla coltivazione di mitili in mare, svolgendo mansioni concretatesi nella preparazione delle “calze” per la coltivazione di mitili, procedendo al taglio
Pag. 5 di 14 manuale delle reti tubolari, per un numero di 2000 reti lunghe 2,5 metri per turno lavorativo, al recupero ad allo spostamento periodico delle colonie di mitili, all'insacchettamento ed alla cucitura manuale delle reti di mitili da commercializzare, per un numero di 400 sacchi da 10 chilogrammi ciascuno per pescata, al trasporto ed allo stoccaggio delle reti di mitili presso il magazzino aziendale, alla selezione dei mitili con macchina vagliatrice vibrante ed dell'insacchettamento dei mitili in sacchi da 10 chilogrammi per la vendita, movimentando manualmente oltre 20000 chili di mitili per giorno lavorativo, oltre che occupandosi della manutenzione del motore e del rimessaggio del natante da pesca, con utilizzo di attrezzi manuali, quali pinze, giraviti ed attrezzi vibranti, in merito riferendo che “… Lo so in quanto collega di lavoro, durante tutto il periodo indicato. Ho iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta ” nel 2000, se mal non ricordo e fino al 2024… La produzione di CP_3
20.000 kg è riferita ad un turno lavorativo da un minimo di cinque persone ad un massimo di sette, su un natante… Lo so perché ognuno di noi si occupa anche della manutenzione…”
Il secondo teste di parte ricorrente, inoltre, ha confermato le Testimone_2
circostanze che il ricorrente, dal maggio 1997 al maggio 1999, ha lavorato alle dipendenze della Società Honda Italia S.p.A. sita nella zona industriale di Atessa, con mansioni di saldatore addetto alla preparazione dei telai per motocicli, mentre, dal dicembre 1999 al maggio 2008, ha lavorato alle dipendenze della . CP_4 CP_5
e della , sempre nello stesso stabilimento sito nella zona
[...] Controparte_6
industriale di Atessa, con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei telai per autoveicoli, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti
(saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali
(martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40
Pag. 6 di 14 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati
(saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, ove, dal giugno 2008 al maggio 2009, ha lavorato alle dipendenze della CP_7
. , nello stabilimento sito nella zona industriale di Atessa,
[...] Controparte_8
con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei telai per furgoni, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti (saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali (martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati (saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, mentre, dal giugno 2009 al luglio 2011 ha lavorato alle dipendenze della ditta Verlicchi, con sede nella zona industriale di
Casoli, sempre con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei pezzi per motoveicoli, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti
(saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali
(martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati
(saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, di poi, dal luglio 2011 all'aprile 2013, ha lavorato alle dipendenze della nello stabilimento sito nella zona Controparte_9
industriale di Atessa, sempre con mansioni di saldatore, addetto alla preparazione dei pezzi per attrezzature fitness, utilizzando, per turni di lavoro di 8 ore al giorno, attrezzi vibranti (saldatrice a filo continuo, mola elettrica, trapano, smerigliatrice) e manuali (martello), ha assunto posture prone o piegate, ha sollevato pezzi metallici da assemblare e pezzi finiti, aventi un peso da pochi chilogrammi e fino a 30-40
Pag. 7 di 14 chilogrammi, è stato esposto alle fonti di rumore prodotte dagli attrezzi adoperati
(saldatrice, trapano, mola) oltre che ai rumori del capannone industriale nel quale ha lavorato, all'uopo riferendo che “… Noi andavamo insieme con la macchina per dividere le spese del trasporto: lui andava alla Honda ed io presso altra ditta. So che lui faceva il saldatore… Sì, è vero, precisamente dei furgoni. Andavamo a lavorare insieme e lavoravamo in postazioni diverse ma, a volte, nelle stesse postazioni. Ad ogni modo, anche quando lavoravamo nelle postazioni diverse, ci vedevamo ed io vedevo quali pezzi prelevava. Questi pezzi arrivavano a pesare anche venti, trenta, quaranta chili… Lo so perché l'azienda ha cambiato nome… Come sopra, altra denominazione sociale della stessa azienda… o so perché, come ho detto, ho lavorato con lui e ho vissuto con lui questi cambi di denominazione sociale;
anche se poi, i proprietari erano sempre gli stessi… Aggiungo che a volta lavorava lui ed anche io anche di sabato e di domenica – qualche volta – per preparare i pezzi per non far fermare la produzione della ”. CP_10
Infine, il terzo teste di parte ricorrente, , ha confermato le Testimone_3
circostanze che il ricorrente, dal gennaio 1980 all'ottobre 1989 ha lavorato alle dipendenze di diverse ditte ed aziende del settore ittico (ditta Altre Forme di
D'NI & Smargiassi, ditta AI e NU snc, ditta Sorgini Paola, ditta Mare
Azzurro di Smargiassi & C, ditta ME LA & C.), sempre operando come lavoratore marittimo, addetto alla pesca delle vongole in mare, occupandosi del ritiro della rete a strascico per la pesca sul fondale marino, dello scarico della rete sul ponte della barca, della selezione, con macchina vagliatrice vibrante e dell'insacchettamento dei mitili in sacchi da 10 chilogrammi ciascuno, movimentando manualmente oltre 2000 chili di vongole per ogni pescata, oltre che dello scarico manuale dei sacchi di vongole e del loro caricamento sul camion, nonché della manutenzione del motore e del rimessaggio del natante da pesca, con
Pag. 8 di 14 utilizzo di attrezzi manuali, quali pinze, giraviti ed attrezzi vibranti, attività che implicavano il continuo sollevamento di pesi ed il continuo impegno delle spalle e delle braccia, con assunzione di posture incongrue durante le fasi di insacchettamento dei mitili e molluschi, con utilizzo di attrezzi manuali e vibranti e con esposizione a fonti di rumore, costituite dal motore diesel della barca e dal motore elettrico del vagliatore delle vongole, mentre, dal maggio 1995 all'aprile 1997 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta tornado ad Controparte_11
operare come lavoratore marittimo, addetto alla pesca delle vongole in mare, occupandosi del ritiro della rete a strascico, dello scarico sul ponte della barca, della selezione, insacchettamento scarico e carico dei sacchi di mitili, della manutenzione e del rimessaggio del natante, in merito riferendo che “… Lo so in quanto abbiamo lavorato insieme presso la ditta D'NI & Smargiassi, per cinque-sei anni…
Queste attività gliele ho viste fare quando lavoravamo insieme… si tratta della fase più dura, poiché il carico e lo scarico si fa tutto a mano… gliel'ho visto fare, lo facevamo tutti, perché tutti dovevamo saper fare tutto… Stiamo parlando della Snc della quale ero socio insieme ai miei fratelli. In questo periodo, è stato un mio dipendente a tutti gli effetti”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa, in quanto colleghi di lavoro del ricorrente durante tutto il periodo lavorativo per cui è causa, a seconda dei diversi datori di lavoro, con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, con modalità analiticamente indicate in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti altrettanto specificati, come riferite dai testi medesimo.
Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per diverse ore della giornata e per l'intero arco
Pag. 9 di 14 della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Fa eccezione la dedotta patologia dell'ipoacusia, atteso che parte ricorrente ho solo genericamente allegato l'uso di attrezzature, in tesi, provocanti rumori, ma non è stata fornita idonea prova circa le tempistiche di sottoposizione, l'eventuale utilizzo in locali chiusi per un prolungato periodo di tempo, il superamento di limiti qualificanti l'eziologia da sordità da rumore.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le attività di operaio presso aziende ittiche e metalmeccaniche, come risulta dall'anamnesi lavorativa, sono essenzialmente manuali con movimenti ripetitivi e sistematici che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico. Le mansioni di operaio addetto alla pesca e lavorazione dei mitili, occupandosi del ritiro della rete a strascico per la pesca sul fondale marino, dello scarico della rete sul ponte della barca e dell'insacchettamento dei mitili, movimentando manualmente i sacchi, della manutenzione del motore e del rimessaggio del natante da pesca, con utilizzo di attrezzi manuali, comportavano sollevamento di pesi ed impegno di forza, con assunzione di posture incongrue. Orbene tutte le suddette attività, sono di entità e durata, compatibile con un ruolo nel determinismo della rachipatia e della sindrome di De Quervain, per cui può essere soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale, così come è soddisfatto
Pag. 10 di 14 il criterio cronologico-temporale necessario al riconoscimento del nesso causale, il
ha sempre svolto il lavoro di operaio presso aziende ittiche e Pt_1
metalmeccaniche. A parere dello scrivente, pertanto, la movimentazione manuale dei carichi, l'esposizione a vibrazioni anche in condizioni ergonomiche sfavorevoli e ripetute nel corso della pluriennale attività di operaio presso aziende ittiche e metalmeccaniche, ha portato allo sviluppo delle tecnopatie in rapporto concausale con il lavoro. Le posture incongrue, l'utilizzo di strumenti vibranti, la movimentazione dei carichi, la ripetitività del gesto, l'impegno di forza e la reiterazione nel tempo di queste condizioni sono presenti nelle attività del ricorrente, sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia…”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, la patologia per cui è causa, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotta e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato. Il tutto, fatta eccezione per l'ipoacusia.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale delle patologie cui il ricorrente è affetto, ad eccezione della ipoacusia.
Pag. 11 di 14 Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso, tenuto conto delle plurime affezioni tecnopatiche dedotte ed accertate – eccezion fatta per l'ipoacusia – nonché considerato i già sussistenti ed accertati postumi lavorativi, è stato calcolato nella misura complessiva del 20%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 20%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, giusta il riconoscimento dell'eziologia professionale di due delle patologie invocate in giudizio, fatta eccezione, dunque, per l'ipoacusia, giustifica la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, mentre la residua parte deve essere posta a carico di parte resistente. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pag. 12 di 14 Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 20%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della residua parte, che liquida in € 3.160,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Pag. 13 di 14 Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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