Accoglimento
Sentenza 27 febbraio 2026
Decreto cautelare 12 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01561/2026REG.PROV.COLL.
N. 08495/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8495 del 2025, proposto da
Curatela Ente Autonomo Fiere di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NE CA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio eletto presso lo studio IA UN in Roma, via Sabotino n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, Sezione Seconda, 4 luglio 2025, n. 1178, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NE CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il Cons. IO MA e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Spataro e, in delega dell'avv. Massimiliano Manna, l'avv. IA Pungì;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in trattazione, la Curatela Fallimentare dell’Ente Autonomo Fiere di Cosenza chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, sede di Catanzaro, Sezione Seconda, 4 luglio 2025, n. 1178, che ha respinto il ricorso per l’esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale amministrativo, 12 giugno 2013, n. 651.
1.1. - L’appellante, nel ricostruire le vicende che hanno preceduto la sentenza appellata, riferisce che il Commissario dell’Ente Fiere di Cosenza, con atto di diffida del 20 dicembre 2011, intimava alla NE CA di provvedere, tra l’altro, alla erogazione del contributo annuo di lire 300.000.000, come previsto dalle leggi regionali, indispensabile per lo svolgimento della propria attività e per retribuire il personale dipendente. Nell’inerzia dell’amministrazione regionale, l’Ente Fiere notificava il ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo, chiedendo al Tribunale amministrativo regionale per la CA di ordinare alla NE di provvedere sull’istanza. In pendenza del ricorso la NE, con nota del 6 settembre 2012, rigettava le richieste dell’Ente Fiere (impugnata con motivi aggiunti).
1.2. - Con la citata sentenza n. 651 del 2013, passata in giudicato, il T.A.R. per la CA accoglieva i motivi aggiunti con i quali l’Ente denunciava l’inerzia della NE, che avrebbe omesso di adempiere alle proprie funzioni, con riferimento in specie all’obbligo di contribuzione derivante dalla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (il cui art. 28, quarto comma, stabilisce: «Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10, in conformità alle norme contenute nell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell'Ente Autonomo Fiere di Cosenza in servizio alla data d'inizio della Gestione Commissariale Straordinaria Regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l'attuazione della presente norma» ); dalla legge regionale n. 13 del 1986 (il cui art. 4 prevede che: «La NE partecipa alla formazione del capitale di fondazione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio CA con la somma di L. 100.000.000 ed alle spese di funzionamento con il contributo annuo di L. 300.000.000. Il contributo annuale alle spese di funzionamento a carico del Comune di Reggio CA sarà stabilito dal Consiglio comunale» ) estensibile anche ai dipendenti dell’Ente Fiere di Cosenza; e per effetto della deliberazione n. 21 del 2008, adottata dal Commissario straordinario dell'Ente Fiere di Cosenza in conformità all'art. 3, comma 13, della legge regionale 13 giugno 2008, n. l5 (secondo cui: «Al fine di contribuire alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio all'Ente Autonomo Fiere di Cosenza e per l'attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è autorizzata, per l'esercizio .finanziario 2008, la spesa di euro 300.000,00 allocata all'UPB 2.2.03.02 (capitola 22030206) della stato di previsione della spesa del bilancio medesimo» ); nonché, dell’art. 44 della legge della NE CA n. 47 del 2011, che disponeva un contributo regionale straordinario di euro 150.000,00 « [a] l fine di consentire la copertura di una parte delle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza» . Pertanto, conclude la sentenza, «alla luce del quadro normativo di riferimento, la NE CA è tenuta ad esercitare i propri poteri-doveri, legislativamente previsti, ai fini del corretto funzionamento dell’Ente Fiera di Cosenza, secondo la propria discrezionalità amministrativa, in coerenza con l’art. 97 Cost.» .
1.3. - Alla sentenza da ultimo richiamata hanno fatto seguito diversi contenziosi con i quali l’Ente Fiere di Cosenza, come anche i dipendenti, hanno cercato di ottenere l’esecuzione della sentenza del T.a.r. per la CA n. 651 del 2013 da parte della NE CA.
Fra questi, con sentenza n. 1511 del 2016, il T.a.r. per la CA accoglieva il ricorso proposto dai dipendenti dell’Ente Fiere, in particolare rilevando come «la NE CA, pur impegnatasi a corrispondere all’Ente fiera di Cosenza un contributo pluriennale costante di lire 300.000.000 per spese di funzionamento, con decorrenza dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, materialmente, di questo contributo, si è limitata a versare solamente la somma di euro 300.000,00, attingendo dalle risorse messe a disposizione dall’art. 3, comma 13, della legge regionale 13 giugno 2008 n. 15» ). La sentenza è stata peraltro successivamente riformata con sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 4561/2023, per difetto della legittimazione ad agire dei dipendenti dell’Ente Fiere.
1.4. - Nelle more delle vicende descritte è intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Cosenza del 21 gennaio 2015, n. 8, che ha dichiarato il fallimento dell’Ente Autonomo Fiere di Cosenza.
1.5. - Il Curatore del fallimento ha quindi proposto un nuovo ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tar per la CA (Catanzaro), n. 651 del 2013, respinto dal medesimo Tribunale amministrativo in base alla considerazione che il provvedimento adottato dalla NE CA (decreto dirigenziale del 20 novembre 2013, n. 15676) «costituisc [e] expressis verbis l’atto con cui la NE CA ha dato esecuzione alla pronuncia di questo Tribunale. Esso non viola il giudicato, né lo elude: in effetti, l’amministrazione regionale ha nuovamente valutato, secondo la propria discrezionalità amministrativa, la questione inerente all’erogabilità del contributo richiesto. D’altra parte, ritualmente impugnato con l’ordinaria azione di annullamento dall’Ente Autonomo Fiere di Cosenza e dai suoi dipendenti, il provvedimento si è consolidato a seguito dell’estinzione del giudizio ex latere dell’Ente e la sua declaratoria di inammissibilità quanto alla posizione dei dipendenti. Non vi è, quindi, ulteriore spazio per chiedere l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, avendo l’amministrazione provveduto» . In particolare, nel predetto decreto dirigenziale si afferma che – in ottemperanza alla sentenza n. 651 del 2013 - dovendo «riesaminare, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, la fattispecie relativa alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo previsto dall’art. 44 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47» , l’erogazione sarebbe preclusa dalla mancata contestuale compartecipazione alle spese, per la quota loro spettante, da parte dei soci fondatori ed in particolare dell’amministrazione provinciale di Cosenza, del Comune di Cosenza e del Comune di Rende, compartecipazione alla quale la citata legge regionale subordina l’erogazione del contributo.
Secondo il primo giudice, sulla premessa che la sentenza da eseguire ha imposto alla NE CA unicamente di «esercitare i propri poteri-doveri, legislativamente previsti, ai fini del corretto funzionamento dell’Ente Fiera di Cosenza, secondo la propria discrezionalità amministrativa, in coerenza con l’art. 97 Cost.» , il provvedimento regionale sopra richiamato costituirebbe piena attuazione del giudicato.
2. - Con il ricorso in appello, l’Ente Fiere chiede la riforma della sentenza per la erronea ricostruzione degli effetti del giudicato derivante dalla sentenza del T.a.r. per la CA n. 651 del 2013. Si sostiene, infatti, che il motivo accolto con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione (dedotto con i motivi aggiunti) non era limitato alla mancata erogazione del contributo straordinario previsto dall’art. 44 della legge regionale calabra n. 47 del 2011, ma contestava anche la mancata erogazione dei diversi contributi finanziari riconosciuti in favore dell’Ente Fiere di Cosenza dalle altre leggi regionali. In particolare la sentenza di cui si chiede l’esecuzione avrebbe integralmente accolto la doglianza formulata con i motivi aggiunti per l’inadempimento degli obblighi o doveri gravanti sulla NE CA per come stabiliti, in particolare, dall’art. 28, comma 4 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, e dalle altre norme sopra richiamate. Il citato art. 44 della legge regionale n. 47/2011 avrebbe previsto unicamente un contributo straordinario che si sarebbe aggiunto all’obbligo di contribuzione pluriennale costante, che – ad avviso dell’Ente appellante – rappresenterebbe il punto centrale della questione. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il decreto dirigenziale n. 15676/2013 della NE CA, considerando il solo contributo straordinario disposto dal citato art. 44 della legge regionale n. 47/2011, non costituirebbe esecuzione della sentenza n. 651/2013; così come non rileverebbe il fatto che il decreto regionale in questione si sia consolidato a seguito dell’estinzione del giudizio di impugnazione del predetto decreto proposto dall’Ente Fiere di Cosenza.
3. - Resiste in giudizio la NE CA, eccependo l’inammissibilità dell’appello nonché del ricorso di primo grado e insistendo, nel merito, per le ragioni fatte proprie dalla sentenza appellata.
Eccepisce in particolare il ne bis in idem in quanto l’ottemperanza alla sentenza n. 651/2013 sarebbe stata oggetto di un precedente ricorso proposto sulla scorta degli identici specifici motivi e definito con le sentenze del T.A.R. per la CA (Catanzaro) n. 879/2014 e n. 1511/2016 (questa, come già segnalato, successivamente riformata in appello con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4561/2023). In particolare, secondo la NE, il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 651/2013 si sarebbe concluso con la citata sentenza del T.A.R. CA n. 879/2014, che aveva disposto il passaggio al rito ordinario con riguardo all’impugnazione del decreto dirigenziale regionale n. 13 del 4.11.2013 (di rigetto dell’istanza di erogazione del contributo ex art. 44 della l.r. n.47 del 2011). Il capo della sentenza relativo alla conversione del rito, non essendo stato impugnato, sarebbe coperto da giudicato.
Eccepisce anche la prescrizione ai sensi dell’art. 114, primo comma, del codice del processo amministrativo, essendo decorsi oltre dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (depositata in data 12 giugno 2013, mentre il ricorso per l’ottemperanza definito con la sentenza appellata è stato notificato solo in data 16 maggio 2024).
4. - Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - L’appello è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
6. - Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di rito formulate dalla NE appellata.
Esse vanno respinte.
6.1. - L’eccezione di ne bis in idem va respinta in quanto il primo giudizio di ottemperanza proposto con ricorso in primo grado R.G. n. 1502/2013 (notificato il 6 novembre 2013, cui hanno fatto seguito due motivi aggiunti del 17 gennaio 2014 e dell’11 dicembre 2014) si è concluso con le due sentenze del T.a.r. Catanzaro sopra citate (peraltro la prima – la n. 879/2014 - si è limitata alla conversione del rito, nulla disponendo quanto al merito). Come accennato, la sentenza che ha deciso nel merito (accogliendo il ricorso: T.a.r. Catanzaro n. 1511/2016) è stata annullata senza rinvio con sentenza di questa Sezione n. 4561/2023 per l’inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione del difetto di legittimazione ad agire dei dipendenti dell’Ente Fiere (che non avevano titolo ad agire in surrogatoria dopo che l’Ente Fiere, anch’esso proponente il ricorso per l’ottemperanza, era stato dichiarato fallito e la curatela fallimentare non aveva ritenuto di riassumere il giudizio dopo l’interruzione). Tuttavia, quanto alla posizione dell’Ente Fiere, l’estinzione del giudizio di ottemperanza proposto con R.G. n. 1502/2013 non ha pregiudicato la possibilità di proporre un nuovo giudizio, posto che, ai sensi dell’art. 310 del codice di procedura civile, «l’estinzione del processo non estingue l’azione» (purché la riproposizione dell’azione intervenga prima della prescrizione del diritto azionato, come avvenuto nel caso di specie).
6.2. - Anche l’eccezione di prescrizione è infondata (oltre che inammissibile perché, trattandosi di eccezione di parte, doveva essere riproposta dall’appellato nella memoria di costituzione entro trenta giorni dalla notifica dell’appello: art. 101, secondo comma, c.p.a., termine dimezzato ex art. 87 c.p.a., termine non rispettato dalla NE appellata) perché i dieci anni del termine prescrizionale di cui all’art. 114, primo comma, c.p.a., decorrono dai motivi aggiunti notificati (nell’ambito del primo giudizio di ottemperanza proposto col ricorso di primo grado RG. n. 1502/2013) in data 11 dicembre 2024, da considerare come (ultimo) atto interruttivo della prescrizione.
7. - Nel merito, occorre muovere dalla ricostruzione degli effetti conformativi del giudicato amministrativo formatosi a seguito della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (T.a.r. CA, sede di Catanzaro, 12 giugno 2013, n. 651). Come affermato dal medesimo Tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 1511 del 2016, pronunciata – come si è già veduto - in un precedente giudizio di esecuzione della medesima sentenza n. 651/2013, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione «ha fatto presente come l’art. 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 abbia esteso al personale dipendente dell’Ente autonomo fiere di Cosenza le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986 n. 13, inerente all’Ente autonomo fiera di Reggio CA ed in particolare l’art. 4, che prevede un contributo regionale annuo di lire 300.000.000, per spese di funzionamento. Successivamente, l’art. 3, comma 13, della legge regionale 13 giugno 2008 n.15, ha disposto che “al fine di contribuire alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio all’Ente autonomo fiere di Cosenza e per l’attuazione dell’art. 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 300.000,00 allocata all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030206) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo”» . Poiché «la NE CA, pur impegnatasi a corrispondere all’Ente fiera di Cosenza un contributo pluriennale costante di lire 300.000.000 per spese di funzionamento, con decorrenza dell’entrata in vigore dell’art. 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, materialmente, di questo contributo, si è limitata a versare solamente la somma di euro 300.000,00, attingendo dalle risorse messe a disposizione dall’art. 3, comma 13, della legge regionale 13 giugno 2008 n. 15. Sotto questo profilo, il disposto della sentenza 12 giugno 2013 n. 651 appare quindi violato ed il ricorso dev’essere accolto» .
8. - La sentenza da ultimo citata, anche se ha solo un valore conoscitivo, essendo stata riformata in appello per difetto di legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti (sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4561/2023) va condivisa nei suoi contenuti sostanziali. Come anche dedotto dall’appellante, il giudicato di cui alla sentenza n. 651/2013 si è formato sull’accoglimento del motivo con il quale l’Ente Autonomo Fiere di Cosenza pretendeva l’erogazione dei contributi regionali attribuiti da varie leggi regionali. Per cui – pur escluso il contributo straordinario ai sensi dell’art. 44 della legge regionale n. 47 del 2011, il cui diniego è divenuto definitivo dopo il decreto dirigenziale del 20 novembre 2013, n. 15676 – la NE CA, in esecuzione del giudicato, è tenuta comunque al versamento del contributo pluriennale di euro 154.937,22 (corrispondenti a 300.000.000 di lire) previsto dall’art. 28, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, con decorrenza dall’entrata in vigore della medesima legge e fino al 2015, anno in cui l’Ente Fiere è stato dichiarato fallito, detratta la somma di euro 300.000,00, già versata.
9. - In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, previa riforma della sentenza appellata, la NE CA va condannata all’esecuzione della sentenza T.a.r. CA, sede di Catanzaro, 12 giugno 2013, n. 651, come sopra precisato, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero (se antecedente) dalla notifica della presente sentenza. Per il caso in cui l’inadempimento persista oltre il predetto termine, è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, che, in sostituzione dell’amministrazione regionale, su istanza della Curatela dell’Ente Fiere di Cosenza, procederà al pagamento di quanto dovuto entro i successivi 30 (trenta giorni). Per lo svolgimento dell’attività, al commissario ad acta è attribuito il compenso di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), posto a carico della NE CA.
10. - La disciplina delle spese giudiziali per il doppio grado segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, previa riforma della sentenza appellata, condanna la NE CA all’esecuzione della sentenza T.a.r. CA, sede di Catanzaro, 12 giugno 2013, n. 651, mediante il pagamento a favore dell’appellante del contributo annuale di euro 154.937,22, per gli anni dal 2007 al 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, detratta la somma di euro 300.000,00, già versata. A tale adempimento la NE CA dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ovvero (se antecedente) dalla notifica della presente sentenza.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega, che in sostituzione dell’amministrazione regionale, su istanza della Curatela dell’Ente Fiere di Cosenza, procederà al pagamento di quanto dovuto entro i successivi 30 (trenta giorni). Al commissario ad acta è attribuito il compenso di euro 3.000,00 (tremila/00), posto a carico della NE CA.
Condanna la NE CA al pagamento delle spese giudiziali in favore dell’appellante che liquida, per il doppio grado di giudizio, in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NG, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
IO MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MA | NC NG |
IL SEGRETARIO