TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 602
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  • Rigettato
    Mancata esclusione della controinteressata per omessa produzione del patto di integrità, protocollo di legalità e codice di comportamento

    La censura è infondata in quanto il disciplinare di gara richiedeva l'accettazione di tali documenti, non la loro produzione. La controinteressata ha reso tale accettazione nella domanda di partecipazione. Inoltre, anche in caso di mancata produzione, sarebbe stato possibile il soccorso istruttorio.

  • Improcedibile
    Mancata sottoposizione dell'offerta dell'aggiudicataria alla valutazione di anomalia

    La valutazione di anomalia è stata effettuata in corso di causa e impugnata con motivi aggiunti, rendendo la doglianza improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La parte relativa al costo della manodopera è infondata, poiché l'aggiudicataria ha proposto un aumento del costo della manodopera rispetto a quanto stimato dalla stazione appaltante.

  • Improcedibile
    Esecuzione d'urgenza in violazione degli artt. 17, commi 8 e 9, e 18 del d.lgs. n. 36/2023

    La doglianza è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'originario provvedimento di aggiudicazione è stato superato da un provvedimento di conferma che non contiene più la clausola di esecuzione anticipata d'urgenza.

  • Inammissibile
    Mancata previsione nella lex specialis del maggior punteggio per la parità di genere

    La censura è inammissibile per difetto di interesse, poiché, anche in caso di rinnovazione della procedura, l'aggiudicataria possiede già la certificazione per la parità di genere, ottenendo comunque il punteggio incrementale. La ricorrente non ha comprovato il possesso della medesima certificazione.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto non provvedimentale

    Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile poiché impugna un atto non avente natura provvedimentale, ma meramente interlocutorio, privo di portata lesiva autonoma.

  • Rigettato
    Inattendibilità della valutazione di anomalia dell'offerta

    La valutazione di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifeste. La ricorrente non ha fornito elementi specifici a sostegno delle proprie doglianze. L'Amministrazione ha adeguatamente motivato la non anomalia dell'offerta, considerando economie di scala, condizioni di mercato favorevoli e ottimizzazione dei costi.

  • Rigettato
    Violazione del termine di stand still sostanziale

    La censura è infondata. La violazione dello stand still non può di per sé comportare l'inefficacia del contratto se non sussistono vizi propri dell'aggiudicazione e se la violazione non ha impedito la presentazione del ricorso prima della stipula. In questo caso, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di conferma prima della stipula del contratto, venendo meno il presupposto richiesto dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 602
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 602
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo