Decreto cautelare 4 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Decreto cautelare 2 gennaio 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Vivenda S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7DF016DF1, rappresentata e difesa dall’avvocato Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Comune di Manduria e la Centrale Unica di Committenza presso l’unione dei Comuni Montedoro, tutti non costituiti in giudizio;
nei confronti
- della società Ristor Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
per l’annullamento
- della Determinazione Reg. Gen. n. 2982 del 30.09.2025 del Comune di Manduria (TA), avente ad oggetto la gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio “servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2025/2026 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 - 2029/2030 del Comune di Manduria. CUI: 80009070733202500001 - CIG B7DF016DF1 aggiudicazione definitiva” ;
- nonché della proposta di aggiudicazione in favore della società Ristor Plus S.r.l., di tutti i verbali di gara, della determinazione di avvio del soccorso istruttorio in favore della aggiudicataria, della valutazione dei documenti ricevuti e della ammissione della predetta impresa di cui al verbale n. 2;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi il bando, il disciplinare ed il capitolato nonché la determina di indizione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione in favore della parte ricorrente per tutta la durata dell’appalto prevista dagli atti di gara;
> con l’atto di motivi aggiunti del 23 ottobre 2025 per l’annullamento:
- del provvedimento di affidamento diretto di data ed estremi non noti, in favore della controinteressata ex art. 76 d.lgs. n. 36 del 2023 di cui alla nota del 23.10.2025 (prot. n. 0057736) ad oggetto “Comunicazione affidamento contratto ponte di 41 giorni in attesa della pronuncia del TAR Lecce sulla procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica del comune di Manduria - anni scolastici 2025/26 - 2026/27 - 2027/28 - 2028/2029, 2029/2030, indetta dal Comune di Manduria”.
> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Vivenda s.p.a. il 20 dicembre 2025, per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale r.g. n. 3484 del 06.11.2025, depositata in giudizio in data 11.11.2025, avente ad oggetto “ Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - 2028/2029 - 2029/2030 del comune di Manduria, CUI: 80009070733202500001 - B7DF016DF1 - determinazione n. 2982 del 30.09.2025: chiusura subprocedimento di verifica anomalia offerta e conferma aggiudicazione” , del verbale di gara n. 5 del 21.10.2025, degli atti del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché degli atti già gravati;
> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società Vivenda s.p.a. il 30 dicembre 2025, per l’annullamento:
- della nota prot. 0077567 del 30.12.2025 a mezzo della quale l’amministrazione resistente ha comunicato l’avvenuta stipulazione del contratto con la controinteressata, nonché per l’annullamento di tutti gli atti già gravati e per tutte le domande già formulate.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Ristor Plus S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 il dott. AS LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1040 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 03.10.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, della Determinazione Reg. Gen. N. 2982 del 30.09.2025 del Comune di Manduria (TA), avente ad oggetto la gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, in un unico lotto, per l’affidamento del servizio “servizio di refezione scolastica – anni scolastici 2025/2026 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 – 2029/2030 del Comune di Manduria. CUI: 80009070733202500001 – CIG: B7DF016DF1 aggiudicazione definitiva”, nonché della proposta di aggiudicazione in favore della società Ristor Plus S.r.L., di tutti i verbali di gara, della determinazione di avvio del soccorso istruttorio in favore della aggiudicataria, della valutazione dei documenti ricevuti e della ammissione della predetta impresa di cui al verbale n. 2, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi il bando, il disciplinare ed il capitolato nonché la determina di indizione, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e per il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione in favore della parte ricorrente per tutta la durata dell’appalto prevista dagli atti di gara; nonché l’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a, all’offerta tecnica della prima classificata in versione integrale”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente ha formulato quattro doglianze: con la prima censura, quest’ultima si duole della mancata esclusione della società controinteressata (odierna aggiudicataria) per aver la stessa omesso la produzione del patto di integrità, del protocollo di legalità e del codice di comportamento – debitamente sottoscritti – come richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 3 del Disciplinare di gara; con la seconda censura, la parte ricorrente si duole della mancata sottoposizione dell’offerta dell’aggiudicataria alla valutazione di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 in palese violazione dell’art. 12.2 del disciplinare di gara nonché della mancata effettuazione della verifica sul costo della manodopera in quanto l’aggiudicataria – pur proponendo un aumento del monte ore settimanale – avrebbe dichiarato il medesimo costo stimato dalla stazione appaltante pari ad euro 1.144.392,60; con la terza censura, la parte ricorrente si lamenta della violazione degli artt. 17, commi 8 e 9, e 18 del d.lgs. n. 36/2023, stante l’insussistenza – nella specie – dei presupposti per l’esecuzione d’urgenza; in via espressamente subordinata, con la quarta ed ultima censura, la parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, stante la mancata previsione nella lex specialis del maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Inoltre, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente ha, altresì, impugnato ex art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 la decisione in ordine al parziale oscuramento dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
2 . Con il decreto presidenziale n. 452 del 04.10.2025, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche con conseguente sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati.
3. Sempre in data 04.10.2025, si è costituita – con atto di mero stile – la società controinteressata.
4. Con ricorso incidentale, notificato e depositato in data 10.10.2025, a sua volta, la società controinteressata ha impugnato ex art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 la decisione di parziale oscuramento dell’offerta tecnica della parte ricorrente.
5. In data 17.10.2025, la società controinteressata ha depositata una memoria nella quale ha insistito per l’inammissibilità/infondatezza di tutte e quattro le doglianze del ricorso introduttivo.
6. All’esito dell’udienza camerale del 20.10.2025, con l’ordinanza n. 486 (pubblicata in data 21.10.2025), il Collegio ha disposto la sospensione degli atti impugnati e – stante la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente – ha chiesto una documentata relazione a chiarimenti redatta dalla Stazione appaltante volta a fornire delucidazioni in ordine alla portata applicativa dell’art.12.2 del disciplinare di gara e sull’effettuazione della valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, concedendo un termine perentorio di 15 giorni per il deposito della stessa, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza (intervenuta in data 21.10.2025) ovvero, qualora antecedente, dalla notificazione della medesima ordinanza ad opera della parte ricorrente. Sempre, all’esito della predetta udienza, il Tribunale, con la sentenza n. 1407 del 23.10.2025, ha accolto la domanda per l’ostensione senza oscuramento dell’offerta tecnica della società controinteressata proposta dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 23.10.2025, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di affidamento diretto di data ed estremi non noti, in favore della parte controinteressata ex art. 76 d.lgs. 36 del 2023 di cui alla nota del 23.10.2025 (prot. n. 0057736), stante la palese nullità della stessa per elusione/violazione del giudicato cautelare di cui all’ordinanza n. 486/2025 del Tribunale.
8. Con il decreto presidenziale n. 499 del 25.10.2025, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente.
9. Con memoria depositata in data 24.10.2025, la società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti stante la natura di atto endoprocedimentale della nota con gli stessi impugnata.
10. All’esito dell’udienza camerale del 03.11.2025, il Collegio ha pronunciato la sentenza n. 1460 del 05.11.2025 con cui ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a. del ricorso incidentale ex art. 36, comma 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 proposto dalla società controinteressata.
11. In data 11.11.2025, la società controinteressata ha depositato in giudizio la valutazione di non anomalia dell’offerta ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 effettuata in corso di causa con riguardo all’offerta dell’aggiudicataria e la contestuale determinazione di conferma dell’aggiudicazione in favore della parte controinteressata.
12. Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 09.12.2025 e depositato in data 20.12.2025, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento della determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 3484 del 06.11.2025 con cui è stato chiuso il subprocedimento di anomalia ed è stata confermata l’aggiudicazione in favore della parte controinteressata, andando ad integrare le doglianze già formulate nel ricorso introduttivo con una censura volta a contestare l’attendibilità della valutazione di anomalia operata dalla Stazione appaltante.
13. Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 30.12.2025, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. 0077567 del 30.12.2025 a mezzo della quale l’Amministrazione resistente ha comunicato l’avvenuta stipulazione del contratto con la società controinteressata ove ha lamentato la violazione del termine di stand still sostanziale di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 36 del 2023, nonché ha domandato l’annullamento della Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 3484 del 6.11.2025 di conferma dell’aggiudicazione in relazione alla quale ha riproposto le doglianze già formulate nei precedenti ricorsi.
14. Con memoria depositata in data 30.12.2025, la società controinteressata ha insistito per l’inammissibilità/rigetto della doglianza formulata negli ultimi motivi aggiunti con riguardo alla violazione del termine di stand still sostanziale.
15. Con decreto presidenziale n. 1 del 02.01.2026, è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla parte ricorrente.
16. In data 10.01.2026, la società controinteressata ha depositato una memoria con cui – con articolate difese – ha insistito per l’improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti e per l’inammissibilità/rigetto dei restanti ricorsi avversari.
17. All’udienza pubblica del 13.04.2026, il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale che la parte dallo stesso difesa ha avuto conoscenza del provvedimento di conferma datato 06.11.2025 – impugnato con i secondi motivi aggiunti e con i terzi motivi aggiunti – in data 11.11.2025; dopo la discussione, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa su questioni rilevate d’ufficio dal Collegio con riguardo al ricorso introduttivo (ossia l’improcedibilità dello stesso) e al terzo ricorso per motivi aggiunti (inammissibilità dello stesso con riguardo all’annullamento della nota di comunicazione non avente natura provvedimentale; e irricevibilità dei motivi del ricorso originario riproposti solo con tale ricorso notificato il 30.12.2025 a fronte del provvedimento di conferma impugnato conosciuto in data 11.11.2025), la causa è stata trattenuta in decisione.
18. Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per le ragioni di seguito esposte.
18.1. Com’è noto, secondo l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso improcedibile “ quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”.
18.2. La sopravvenuta carenza d’interesse si configura, tra le altre ipotesi, quando quest’ultimo viene meno perché “ sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato ” (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, sentenza n. 12736/2022; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Bolzano, 14/02/2023, sentenza n. 36)
18.3. In altri termini, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, ma costituisca espressione della funzione amministrativa (conferma in senso proprio), l’adozione del nuovo atto comporta la pronuncia d’improcedibilità del giudizio, trasferendosi l’interesse della parte ricorrente dall’annullamento dell’atto già impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento – confermativo, nell’esito, di quello precedente – all’annullamento di quest’ultimo.
18.4. Ebbene, nella specie è evidente come – a fronte della determinazione reg. gen. n. 3484 del 06.11.2025 (depositata in giudizio in data 11.11.2025) con cui è stato aperto il sub-procedimento volto alla valutazione dell’anomalia dell’offerta ex art. 110 del d.lgs. n. n. 36 del 2023 ed è stata confermata l’aggiudicazione in capo alla società controinteressata, a seguito di una integrazione istruttoria del seggio di gara (come da verbale integrativo approvato) – l’interesse della parte ricorrente all’annullamento dell’originaria determinazione di aggiudicazione reg. gen. n. 2982 del 30.09.2025 sia venuto meno e lo stesso si sia trasferito sulla determinazione di conferma in senso proprio reg. gen. n. 3484 del 06.11.2025 succitata, impugnata con motivi aggiunti impropri notificati in data 09.12.2025 e depositati in data 20.12.2025.
18.5. Di qui l’improcedibilità dell’originario ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ex l’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.
19. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 23.10.2025, lo stesso deve ritenersi inammissibile posto che ha ad oggetto un atto non avente natura provvedimentale, bensì meramente interlocutorio ( rectius , la nota del 23.10.2025 prot. n. 0057736 con cui – come precisato nel ricorso per motivi aggiunti a pagina 4 – la stazione appaltante si è limitata ad annunciare la volontà di affidare il servizio alla controinteressata a far data dal 27.10.2025, e tanto in pretesa applicazione dell’art. 76 del d.lgs. 36 del 2023).
19.1. In questo senso, giova rammentare che “sono inammissibili i motivi aggiunti, allorquando: - siano proposti avverso atti aventi natura non provvedimentale, bensì soltanto interlocutoria e, quindi, privi di portata lesiva per la situazione giuridica azionata dalla parte ricorrente (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10 giugno 2015, n. 1578; TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 settembre 2015, n. 11081; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2015, n. 5588; sez. III, 5 dicembre 2016, n. 5616; 6 marzo 2017, n. 1303; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 2 settembre 2016, n. 1618; 4 novembre 2016, n. 2026; sez. II, 27 agosto 2018, n. 2018); - non abbiano per oggetto atti nuovi né motivi fondati su circostanze che non siano conoscibili in precedenza, ma si risolvano in una mera riproposizione dell’originaria impugnazione, arricchita da ulteriori doglianze (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 20 aprile 2016, n. 381); - siano rivolti ad atti endoprocedimentali, non dotati di autonoma lesività, onde strumentalmente dedurre motivi “dimenticati” nel ricorso introduttivo e così dilatare il thema decidendum in violazione del prescritto termine decadenziale (cfr. TAR Marche, Ancona, 5 giugno 2015, n. 472); - non siano giustificati da una nuova produzione documentale in causa o dalla tardiva conoscenza di vizi del provvedimento che non sia stato possibile alla parte ricorrente acquisire con la normale diligenza al momento dell’atto introduttivo, la loro proposizione altrimenti traducendosi in un mezzo per eludere e frustrare la regola del termine decadenziale di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 481; sez. III, 11 luglio 2018, n. 4237); - non siano finalizzati a impugnare i medesimi atti già gravati col mezzo introduttivo per profili emersi solo a seguito della conoscenza di circostanze ab origine ignote per causa non imputabile alla parte ricorrente ovvero a impugnare provvedimenti sopravvenuti e connessi con quelli già sub iudice, censurabili per vizi propri o a titolo di illegittimità derivata (cfr. TAR Marche, Ancona, 23 luglio 2014, n. 715)” (cfr. ex multis, T.A.R. Salerno Campania sez. II, 25/07/2019, (ud. 19/12/2018- dep. 25/07/2019) – sentenza n. 1420) .
19.2. Di qui l’inammissibilità – anche alla luce della suindicata giurisprudenza – del predetto ricorso per motivi aggiunti stante l’evidente natura non provvedimentale, ma soltanto interlocutoria e quindi l’assenza di portata lesiva dell’impugnata nota per la situazione giuridica azionata dalla parte ricorrente.
20. Ciò chiarito occorre ora passare ad analizzare il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 09.12.2025 e depositato in data 20.12.2025, avverso la determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 3484 del 06.11.2025 (depositata in giudizio in data 11.11.2025 dalla società controinteressata e conosciuta in pari data dalla parte ricorrente come indicato a verbale all’udienza del 13.04.2026) con cui è stato chiuso il subprocedimento di anomalia ed è stata confermata l’aggiudicazione in favore della parte controinteressata.
20.1 Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato, mentre il terzo ricorso per motivi aggiunti è anzitutto in parte irricevibile con riguardo ai motivi riproposti tardivamente avverso il provvedimento di conferma e già oggetto del ricorso introduttivo divenuto improcedibile; in secondo luogo, è in parte inammissibile quanto alla domanda di annullamento della nota avente natura non provvedimentale, bensì interlocutoria prot. 0077567 del 30.12.2025 (a mezzo della quale l’Amministrazione intimata ha comunicato l’avvenuta stipulazione del contratto con la controinteressata) e comunque in parte va respinto, per le ragioni che di seguito esporranno.
20.2 Per chiarezza e linearità espositiva, occorre partire dal terzo ricorso per motivi aggiunti con cui vengono riproposti i motivi originari delineati nel ricorso introduttivo (denominati A1, A2, A3 e B5) nonché l’unico motivo delineato con il secondo ricorso per motivi aggiunti (denominato A4) e poi viene proposto un ulteriore motivo di ricorso nuovo (denominato 7A) con cui viene contestata – in sintesi – la violazione del c.d. stand still sostanziale di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023.
20.3. Anzitutto, il ricorso è inammissibile con riguardo alla domanda di annullamento della nota prot. 0077567 del 30.12.2025, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata ha comunicato l’avvenuta stipulazione del contratto con la controinteressata.
20.4. Trattasi, infatti, di una nota non avente natura provvedimentale e com’è noto “sono inammissibili i motivi aggiunti, allorquando: - siano proposti avverso atti aventi natura non provvedimentale, bensì soltanto interlocutoria e, quindi, privi di portata lesiva per la situazione giuridica azionata dalla parte ricorrente (cfr., ex multis, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 10 giugno 2015, n. 1578; TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 settembre 2015, n. 11081; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2015, n. 5588; sez. III, 5 dicembre 2016, n. 5616; 6 marzo 2017, n. 1303; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 2 settembre 2016, n. 1618; 4 novembre 2016, n. 2026; sez. II, 27 agosto 2018, n. 2018) .
21. Ciò chiarito, occorre ora passare ad analizzare le censure già formulate con il ricorso introduttivo e denominate A1, A2, A3 (solo alla fine si esaminerà la censura B5 in quanto espressamente subordinata cfr. sull’ordine di esame dei motivi e delle questioni: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 5 del 2015) per poi esaminare la censura A.4. (già proposta con i secondi motivi aggiunti) nonché la censura autonoma proposta solo con i terzi motivi aggiunti e denominata 7°.
Preliminarmente, vista la dichiarazione di cui al verbale dell’udienza del 13.04.2026 con cui il difensore della parte ricorrente ha affermato che quest’ultima ha conosciuto il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione in data 11.11.2025 (al momento del deposito in giudizio), il Collegio evidenzia come tutti i motivi (A.1, A.2, A.3 e B.5) del ricorso introduttivo riproposti espressamente solo con il terzo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 30.12.2025 sono tardivi e, pertanto, tale ultimo atto per motivi aggiunti va dichiarato in parte irricevibile. Ad ogni modo si procederà comunque, di seguito, ad esaminare le relative doglianze.
21.1. Con la censura A.1. del terzo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente si duole della mancata esclusione della società controinteressata (odierna aggiudicataria) per aver la stessa omesso la produzione del patto di integrità, del protocollo di legalità e del codice di comportamento – debitamente sottoscritti – come richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 3 del Disciplinare di gara.
21.1.1. La censura, oltre ad essere tardiva per le ragioni già evidenziate, è infondata.
21.1.2. L’art. 3 del disciplinare di gara – rubricato “Condizioni di partecipazione” –, per quanto qui rileva, sancisce espressamente che “ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 è prevista, a pena di esclusione, l’accettazione dell’allegato protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto (vds. allegato 5) È, altresì, prevista, sempre a pena di esclusione, l’espressa accettazione degli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità (vds. allegato 4) unita all’impegno, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza. Ciascun concorrente deve inoltre dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal comportamento specifico del Comune di Manduria (vds. allegato 6), impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto” (cfr. doc. 2 della parte ricorrente a pagina 10).
21.1.3. La norma, tuttavia, non impone, come sostenuto dalla parte ricorrente, la produzione della copia del protocollo di legalità, del patto di integrità e del codice di comportamento debitamente sottoscritti dal concorrente, all’atto della partecipazione a pena di esclusione, bensì, semplicemente, la necessaria accettazione dei medesimi.
21.1.4. Ancora, l’art. 9 del disciplinare di gara – denominato contenuto della “busta amministrativa” , contempla, infatti, esclusivamente l’obbligo di produzione della domanda di partecipazione, non prevedendo in alcun modo l’obbligatoria produzione del “protocollo di legalità” , del “patto di integrità” né del “codice di comportamento” , debitamente sottoscritti dall’operatore economico.
21.1.5. Anzi, la predetta disposizione normativa si limita a precisare che “nell’istanza di partecipazione il concorrente dovrà, altresì: 4. accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto; 5. accettare gli obblighi derivanti dall’allegato patto di integrità e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza; 6. dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal vigente codice di comportamento del Comune di Manduria (allegato 6) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto …”.
21.1.6. In proposito, occorre ribadire l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “nelle procedure di gara (ma il principio è applicabile mutatis mutandis anche alle procedure lato sensu concorsuali), ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis , vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato, ma ciò va fatto nel senso più favorevole al concorrente e non (come nel caso di specie) deteriore; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione e la tutela dell’affidamento degli interessati (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 15/04/2025 , n. 3253)” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 11/06/2025, (ud. 05/06/2025- dep. 11/06/2025) – sentenza n. 5066).
21.1.7. Ebbene, nel caso di specie, dalla mera lettura del disciplinare di gara emerge come il dettato normativo sia chiarissimo e non vi siano margini di ambiguità. In sostanza, per quanto qui rileva, gli unici obblighi previsti a pena di esclusione dalla lex specialis consistono nell’accettazione espressa del “protocollo di legalità” , del “patto di integrità” e del “codice di comportamento” contenuta nell’ambito della domanda di partecipazione, senza la necessità di alcuna ulteriore produzione documentale.
E come dimostrato in atti e non specificamente contestato dalla parte ricorrente (e pertanto, da ritenersi provato ex art. 64, comma 2, c.p.a.), l’aggiudicataria – odierna controinteressata –, nella specie, nella domanda di partecipazione, ai punti 4, 5 e 6 ha reso la dichiarazione di accettazione del patto di integrità, del patto di legalità e del codice di comportamento (cfr. doc. 5 della parte ricorrente – verbale del 12.09.2025 –).
Peraltro, va ribadito che, anche in presenza di un testo non univoco (circostanza che qui non rileva), alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, avrebbe certamente prevalso – nel caso in esame – il principio del favor partecipationis.
21.1.8. Ancora, in proposito, va qui richiamato un caso del tutto sovrapponibile al presente ove il Tribunale ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che non ha escluso l’operatore economico ed ha operato il soccorso istruttorio (cfr. ex multis , T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 24/04/2024, (ud. 14/02/2024, dep. 24/04/2024), sentenza n. 301).
In particolare, il Tribunale amministrativo regionale, dopo aver richiamato il chiaro dettato normativo del disciplinare di gara – conforme a quello del caso in esame – ha precisato, con motivazione condivisibile, quanto segue: “ già l’Anac, nella Delibera n. 1374 del 21 dicembre 2016 ha avuto modo di chiarire, alla luce del codice degli appalti del 2016, in uno con la legittimità della prescrizione, a pena di esclusione, dell’accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, tra cui gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità, altresì che “la carenza della dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente possono essere considerate “essenziali” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice, in quanto indispensabili per la partecipazione alla gara. Tali carenze e/o irregolarità possono considerarsi, inoltre, regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma 9, con applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in quanto: 1) il riferimento ivi contenuto anche agli “elementi” e non solo alle dichiarazioni, consente di riferire l’istituto del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara; 2) si tratta di elementi che non afferiscono all’offerta tecnica ed economica (espressamente escluse dall’ambito di applicazione dell’istituto).” Come puntualizzato poi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., V, 26 aprile 2021, n. 3373) è assorbente il rilievo che l’impresa partecipante abbia dichiarato espressamente, nel modello recante le dichiarazioni integrative al Dgue, di accettare il patto di integrità, in quanto la causa di esclusione è prevista dal disciplinare appunto per il caso di mancata “accettazione” delle clausole contenute in tale patto, non anche per la mancata allegazione del patto sottoscritto. Allorquando non sia in discussione la mancata accettazione delle clausole del patto di integrità, come richiesto dal disciplinare di gara, la mera mancata allegazione del documento “patto di integrità” sottoscritto dall’operatore economico non può costituire motivo di esclusione dalla gara, ben potendo lo stesso costituire, tutt’al più, oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (cfr. Tar Abruzzo, I, 12 luglio 2018, n. 294; Tar Reggio Calabria, I, 2 febbraio 2024, n. 87). Ebbene, nel caso in esame, non solo l’aggiudicataria aveva dichiarato nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante “di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa del disciplinare di gara”, ma all’esito del soccorso istruttorio, del tutto legittimamente effettuato dall’amministrazione, è stato acquisito il documento contenente il patto di integrità sottoscritto dall’aggiudicataria con firma digitale del 6 aprile 2023 (come da verbale n. 7 del 25 settembre 2023)” (cfr. ex multis , T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 24/04/2024, (ud. 14/02/2024, dep. 24/04/2024), sentenza n. 301).
21.1.9. Dunque, alla luce delle predette considerazioni, correttamente la stazione appaltante – anziché escludere l’aggiudicataria – ha attivato “il c.d. soccorso istruttorio integrativo-completivo” di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023.
Da ultimo, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il Collegio precisa che tale disposizione normativa ( rectius , l’art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2023) richiede espressamente che il documento abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte solo con riguardo alla produzione postuma della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo negli RTI. E ciò poiché il legislatore ha voluto occuparsi distintamente delle ipotesi in cui la formazione del documento configuri essa stessa un elemento latamente ‘sostanziale’ , non essendo possibile in assenza di tale atto presumere il rispetto della prescrizione imposta a pena di esclusione, che è rappresentata proprio dall’esistenza di un vincolo (giuridico) assunto esclusivamente con il perfezionamento del documento (secondo uno schema legale assimilabile a quello tradizionalmente civilistico della forma ad substantiam ). Diversamente negli altri casi (come in quelli di cui al predetto motivo ossia relativi al protocollo di legalità, al patto di integrità e al codice di comportamento), che sono i casi più ricorrenti – cui si riferisce la prima parte della lett. a) –, invece, il documento costituisce essenzialmente un ‘mezzo di prova’ del possesso di determinate capacità, o è ancor prima l’atto che contiene le dichiarazioni (di scienza o di volontà) dell’operatore economico circa la situazione a sé riferibile, poiché l’elemento formale (il documento) attesta o dimostra un elemento sostanziale (la realtà extra-procedurale) che preesiste all’atto stesso. Ne consegue che, tale ultimo documento non deve necessariamente avere data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
Di qui – anche sotto tale profilo – l’irrilevanza della censura della parte ricorrente ove osserva che i due documenti prodotti in sede di soccorso istruttorio recano una firma apposta in data successiva a quella di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
21.1.10. Ciò chiarito, la predetta doglianza – per come formulata –, oltre ad essere irricevibile, deve ritenersi infondata.
21.2. Con la censura A.2. del terzo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente si duole della mancata sottoposizione dell’offerta dell’aggiudicataria alla valutazione di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 in palese violazione dell’art. 12.2 del disciplinare di gara nonché della mancata effettuazione della verifica sul costo della manodopera in quanto l’aggiudicataria – pur proponendo un aumento del monte ore settimanale – avrebbe dichiarato il medesimo costo stimato dalla stazione appaltante pari ad euro 1.144.392,60.
21.2.1. La doglianza, oltre ad essere tardiva per le ragioni già evidenziate, è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte – per come formulata – infondata.
21.2.2. Orbene, nel caso di specie, la valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria – di cui la parte ricorrente, con la predetta censura, lamenta l’omissione – è stata effettuata dalla stazione appaltante in corso di causa (cfr. determinazione n. 3484 del 2025 depositata in data 11.11.2025 dalla società controinteressata) ed impugnata dalla parte ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.12.2025 e depositato in data 20.12.2025.
21.2.3. Di qui la sopravvenuta carenza di interesse – sotto tale profilo – della predetta doglianza.
21.2.4. Quanto alla parte di censura relativa alla mancata implementazione dei costi di manodopera, a fronte dell’offerta di aumento del monte ore, la stessa – per come formulata e in base alla documentazione depositata in atti – è infondata.
21.2.5. Invero, come emerge ex actis (cfr. doc. 2 della società controinteressata depositato in data 17.10.2025), l’aggiudicataria – nell’ambito della propria offerta economica –, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, ha proposto un aumento del costo della manodopera di euro 300.000,00 rispetto a quanto previsto dalla stazione appaltante negli atti indittivi della procedura di gara.
21.2.6. Più precisamente, la società controinteressata – a fronte di un costo della manodopera stimato dall’Amministrazione in € 1.144.392,60 – ha dichiarato un costo della manodopera pari ad € 1.444.392,60 (cfr. doc. 2 offerta economica della società controinteressata depositato in data 17.10.2025).
21.2.7. Di qui l’infondatezza – per come formulato, sotto tale profilo – del suddetto motivo di ricorso.
21.3. Con la censura A3 del terzo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente fa valere l’illegittimità dell’originario provvedimento di aggiudicazione – poi in realtà superato dal provvedimento di conferma in senso proprio datato 06.11.2025 e depositato in giudizio in data 11.11.2025 – laddove dispone l’esecuzione in via anticipata d’urgenza del servizio oggetto dell’appalto in violazione dell’art. 17, commi 8 e 9, e dell’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023.
21.3.1. La doglianza, oltre ad essere tardiva per le ragioni già evidenziate, è stata rinunciata espressamente e comunque è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che l’originario provvedimento di aggiudicazione è stato – come già precisato – superato dalla nuova determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 3484 del 06.11.2025 che non reca più la predetta clausola di esecuzione in via anticipata d’urgenza.
21.3.2. Di qui l’evidente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della predetta doglianza.
21.4. Con la censura A4 del terzo ricorso per motivi aggiunti, letta unitamente all’unica doglianza delineata nel secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato in data 09.12.2025 e depositato in data 20.12.2025), la parte ricorrente, da un lato, si duole dell’illegittimità del provvedimento n. 3484 del 06.11.2025 laddove ribadisce che in base all’art. 12.2 del disciplinare di gara l’offerta dell’aggiudicataria non doveva essere assoggettata a valutazione di anomalia (A.4.a.) e, dall’altro lato, censura il provvedimento impugnato stante l’inattendibilità della valutazione di anomalia operata dalla Stazione appaltante (A.4.b.).
21.4.1. Quanto alla prima parte della suddetta censura (denominata A.4.a), è evidente come, nella specie, essendo poi stato attivato il sub-procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, in relazione ad essa sia venuto meno l’interesse all’esame e, pertanto, sotto tale profilo, sia parzialmente improcedibile.
21.4.2. Quanto, invece, alla seconda parte della predetta doglianza (denominata A.4.b), con cui la parte ricorrente si duole dell’inattendibilità della valutazione di anomalia operata dalla Stazione appaltante, la stessa – per come formulata – deve ritenersi infondata.
21.4.3. Anzitutto, va individuato l’esatto perimetro entro il quale è consentito il sindacato di legittimità di provvedimenti come quelli su cui si controverte caratterizzati da ampi margini di discrezionalità.
21.4.4. Com’è noto, il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta è funzionale alla verifica delle condizioni di serietà ed attendibilità dell’offerta e di affidabilità dell’impresa che, in caso di aggiudicazione, deve eseguire l’appalto, considerato l’equilibrio che deve sempre sussistere tra una proposta competitiva e un’adeguata remunerabilità, al fine di scongiurare che l’affidamento di una commessa, che non consenta un ragionevole ritorno economico, esponga la stazione appaltante al rischio di un’irregolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto a valle della procedura di evidenza pubblica o, peggio, alla sua interruzione a causa dell’impossibilità per l’aggiudicataria di farvi fronte.
21.4.5. Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis , anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabili in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050). Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la giurisprudenza ha stabilito che “la valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764)” (Consiglio di Stato, sezione V, 14 marzo 2023, n. 3811). La valutazione della congruità dell’offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (Consiglio di Stato, sezione V, 28 marzo 2023, n. 3196, sezione III, 28 ottobre 2022, n. 9312), in maniera da valorizzare nell’insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall’operatore economico, poiché “questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell’offerta è se quest’ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all’amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437): risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa)” ( ex multis , Consiglio di Stato, sezione V, 14 aprile 2023, n. 3857).
21.4.6. Inoltre, occorre rammentare – con riguardo al caso di specie – che “l’obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell’offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n. 6209/2020 cit.; 24/02/2020, n. 1347)” (Consiglio di Stato, sezione III, 28 dicembre 2020, sentenza n. 8442; in terminis , Consiglio di Stato, sezione III, 14 ottobre 2020, sentenza n. 6209).
21.4.7. Da ultimo, va precisato come la giurisprudenza abbia anche stabilito che, “qualora la stazione appaltante concluda favorevolmente il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità dell’offerta positivamente valutata ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata, non potendo la parte ricorrente limitarsi ad imputare genericamente all’aggiudicataria di aver omesso giustificazioni non richieste né reputate necessarie dalla stazione appaltante” (cfr . ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784; id., 21 ottobre 2024, n. 8436; id., 15 settembre 2023, n. 8356).
21.4.8. Così ricostruite le coordinate ermeneutiche in materia, occorre ora passare alla disamina delle censure veicolate con il motivo in esame.
21.4.9 Anzitutto, la parte ricorrente si limita a dedurre genericamente la complessiva inattendibilità dell’offerta inferita dalla disamina delle giustificazioni e contesta in primis il costo stimato dei pasti evidenziando come lo stesso si discosti dai parametri di cui alla relazione di accompagnamento CAM.
Nondimeno, ritiene il Collegio che il richiamo operato dalla parte ricorrente non comporti una valenza decisiva ai fini dell’accoglimento del motivo, giacché i valori della relazione non sono in alcun modo vincolanti, potendo, al più, indurre la stazione appaltante ad un ulteriore approfondimento in contraddittorio per verificare la concreta congruità dell’offerta (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. III - 12/12/2025, sentenza n. 9833), che, tuttavia, in questo caso l’Amministrazione intimata non ha ritenuto necessario in considerazione della complessiva affidabilità dell’offerta della società controinteressata, cha ha dimostrato la possibilità di poter fare leva su economie di scala, sulla propria presenza sul territorio e sulla conseguente possibilità di ottimizzare le spese di gestione, delle condizioni favorevoli che riesce ad ottenere nel mercato di riferimento delle materie prime e della logistica di cui dispone per ottimizzare i tempi e i procedimenti di consegna (cfr. docc. da 1-7 depositati dalla società controinteressata in data 10.01.2026). In particolare, è attendibile – benché opinabile – la valutazione operata dalla stazione appaltante in ordine all’abbattimento dei costi derivanti dal numero di commesse per servizi di ristorazione effettuate sul territorio e dalla conseguente fitta rete di rapporti con i fornitori (cfr. doc. 6: elenco delle commesse depositato dalla società controinteressata in data 10.01.2026), nonché dai dati relativi ai prezzi (sovrapponibili) individuati nei contratti stipulati con le Amministrazioni sul territorio tra cui la stessa Amministrazione intimata (cfr. doc. 7 depositato dalla società controinteressata in data 10.01.2026) e dall’acquisto del centro cottura (cfr. doc. 5: contratto di acquisto depositato dalla società controinteressata in data 10.01.2026) e dall’abbattimento dei costi energetici dovuti all’installazione dei pannelli solari (fatto non specificamente contestato dalla controparte e pertanto da ritenersi provato ex art. 64, comma 2, c.p.a.) e dall’uso di una ampia percentuale di prodotti biologici e a km “0” (come emerge dalla stessa offerta tecnica) (tali circostanze sono in linea, peraltro, con la compensazione dell’incremento dei costi previsto dalla stessa relazione di accompagnamento CAM – a pagina 22 – che, lo si ribadisce, non è vincolante).
21.4.10. Anche la censura relativa alla asserita sottostima del costo del materiale di consumo, alla luce delle considerazioni suesposte in ordine alla fitta rete di relazione per servizi equivalenti comprovata dall’elenco delle commesse prodotto in atti (cfr. doc. 6: elenco delle commesse depositato dalla società controinteressata in data 10.01.2026) che gli consente di trarre prezzi competitivi, nonché dal preventivo depositato in data 10.01.2026 che individua quale prezzo unitario proprio quello indicato dalla società aggiudicataria e pari ad euro 0,0100 (cfr. doc. 3 depositato in data 10.01.2026 e datato 31.10.2025), deve ritenersi infondato.
21.4.11. Ciò posto, anche la doglianza relativa all’asserita sottostima della quota di ammortamento per gli automezzi a noleggio, alla luce delle considerazioni suesposte in ordine alla fitta rete di relazione per servizi equivalenti comprovata dall’elenco delle commesse prodotto in atti (cfr. doc. 6: elenco delle commesse depositato dalla società controinteressata in data 10.01.2026) che gli consente di trarre prezzi competitivi, nonché dal preventivo depositato in data 10.01.2026 che risulta in linea con le giustificazioni rese in sede di sub-procedimento per la valutazione dell’anomalia dell’offerta (cfr. doc. 4 depositato in data 10.01.2026), se si tiene conto del fatto che i predetti automezzi sono utilizzati per più commesse nel medesimo territorio (come precisato dalla parte controinteressata nella memoria di replica del 02.04.2026), risulta destituita di fondamento.
21.4.12. Quanto poi alla censura relativa alla sottostima del costo delle utenze e delle spese di locazione, alla luce delle giustificazioni fornite dalla società controinteressata in ordine all’installazione dei pannelli fotovoltaici (come individuati nell’offerta tecnica) con conseguente abbattimento dei costi dell’energia; in ordine all’acquisto del centro cottura che elimina le spese di locazione (cfr. doc. 5 depositato in data 10.01.2026: contratto di compravendita stipulato in data 07.08.2025); nonché in ordine alle economie di scala realizzate con l’accentramento di tutte le produzioni – anche per altre commesse – nell’unico centro cottura acquistato e all’elevato coefficiente energetico delle attrezzature impiegate, la stessa deve ritenersi priva di fondamento.
21.4.13. Quanto alla doglianza con cui la parte ricorrente sostiene che dal computo delle spese generali sarebbero state pretermesse le spese per la stipula del contratto che ammonterebbero a non meno di euro 10.318,68, la stessa risulta smentita dal costo effettivamente sostenuto per la stipula del predetto negozio giuridico che è pari ad euro €. 4.753,61, di cui: €. 200,00 per l’imposta di registro; €. 250,00 per l’imposta di bollo; €. 4.303,61 per diritti di segreteria (circostanza fattuale non specificamente contestata dalla controparte e, pertanto, da ritenersi provata ex art. 64, co 2, del codice del processo amministrativo).
21.4.14 In sintesi, la parte ricorrente non ha comprovato manifeste illogicità, arbitrarietà o irragionevolezze in grado di supportare la conclusione dell’inattendibilità del giudizio di non anomalia dell’offerta – valutazione quest’ultima connotata da discrezionalità tecnica – e pertanto la determinazione finale dell’Amministrazione, benché opinabile deve ritenersi attendibile con conseguente infondatezza – allo stato degli atti – della doglianza A.4.b.
21.5. Con la censura 7A del terzo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente si duole – in sostanza – della violazione del termine di 32 giorni (denominato “stand still sostanziale” ) di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale – a parere della stessa – non sarebbe mai decorso non essendo mai stata effettuata ad opera della stazione appaltante la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione.
21.5.1. La censura – per come formulata e sulla base delle risultanze in atti – è infondata.
21.5.2. Com’è noto, l’art. 121, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo richiede, ai fini della dichiarazione di inefficacia del contratto, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio stabilito dall’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (già art. 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), le seguenti due ulteriori condizioni: - che la violazione “ abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto ”; - che tale violazione, “ aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento ”.
21.5.3. Dunque, anzitutto la violazione dello stand still – concernendo una fase successiva rispetto alla gara – non potrebbe di per sé sola ripercuotersi negativamente sull’antecedente provvedimento di aggiudicazione, ma occorrerebbe altresì un vizio proprio dell’aggiudicazione.
21.5.4. Ma soprattutto (e ciò è evidenziato dal primo dei presupposti elencati dall’art. 121, comma 1, lett. c), del c.p.a.), la relativa violazione deve aver privato la parte ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipulazione del contratto.
21.5.5. La ratio dei termini dilatori di stand still previsti dall’art. 18 ai commi 3 e 4 del d.lgs. n, 36 del 2023, infatti, è quella di garantire l’effettiva tutela giurisdizionale degli operatori economici terzi non aggiudicatari che si ritengono pregiudicati dall’esito della procedura.
21.5.6. Nondimeno, nella specie, benché il primo termine di stand still sostanziale non sia iniziato a decorrere non essendo stata effettuata la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione come richiesto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, risulta ex actis che la parte ricorrente ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.12.2025 – non assistito dall’istanza cautelare –, il provvedimento di conferma in senso proprio dell’aggiudicazione in data antecedente alla stipulazione del contratto intervenuta in data 19.12.2025, come confermato dalla stessa parte ricorrente nel terzo ricorso per motivi aggiunti a pagina 6.
21.5.7. Di qui l’insussistenza del primo dei presupposti richiesti dall’art. 121, co. 1, lett. c), del c.p.a. per attribuire rilevanza alla predetta inosservanza.
21.5.8. Peraltro, nella specie, come si vedrà in base alla disamina anche dell’ultima doglianza – espressamente subordinata – difetta anche il secondo presupposto richiesto dalla predetta diposizione normativa, rectius il concorso di vizi propri dell’aggiudicazione.
21.5.9. Com’è noto, infatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la mera violazione della clausola di stand still , senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 10/02/2025, (ud. 05/02/2025- dep. 10/02/2025) – sentenza n. 284; Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, sentenza n. 4087; Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2022, sentenza n. 9995; T.A.R. Lecce, Sez. III, 3 marzo 2023, sentenza n. 312; T.A.R. Campania - Napoli, Sezione V, 05/01/2022, sentenza n. 78; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047).
21.5.10. Di qui l’infondatezza anche della predetta censura.
21.6. Quanto alla censura denominata B5 nell’ambito del terzo ricorso per motivi aggiunti e proposta in via espressamente subordinata, con la stessa la parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, stante la mancata previsione nella lex specialis del maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
21.6.1. La censura, oltre ad essere tardiva per le ragioni già evidenziate, anche sulla base delle risultanze documentali (cfr. doc. 8 depositato il 17.10.2025 dalla società controinteressata ossia il certificato UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere – posseduto dalla stessa – per il periodo 2024-2027), è inammissibile per difetto di interesse.
21.6.2. Com’è noto, l’art. 108, al comma 7, ultimo inciso, del d.ls. n. 36 del 2023, come modificato dall’art. 6, comma 2- bis , D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, dispone: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
In base al succitato art. 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, letto in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del d.p.c.m. 29 aprile 2022), infatti, soltanto la certificazione della parità di genere ivi prevista (ossia la certificazione UNI/PdR 125:2022) è in grado “di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
21.6.3. Ne consegue che, la mancata previsione nella lex specialis dei criteri premianti incidenti sulla valutazione delle offerte degli operatori con riferimento alla promozione della parità di genere, determinando una evidente violazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr. T.a.r. Puglia (Lecce) – sezione seconda, sentenza n. 1013/2025), ne imporrebbe l’annullamento.
21.6.4. Nondimeno, com’è noto, la giurisprudenza amministrativa – con osservazioni che il Collegio non può che condividere – ha precisato che “l’interesse strumentale è meritevole di tutela in sede giurisdizionale tutte le volte in cui le censure dedotte ed accoglibili non escludano ex ante una rinnovazione della selezione con esito favorevole al ricorrente” (cfr. ex multis , T.A.R. Lombardia sez. IV - Milano, 10/06/2016, sentenza n. 1179; Consiglio di Stato, Sez. III, 28.3.2014, sentenza n. 1498, e Sez. III, 13.3.2012, sentenza n. 1409, che ha confermato T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 1871/2010).
21.6.5. Ebbene, nel caso di specie, emergere ex ante (grazie alla prova del possesso da parte dell’aggiudicataria della certificazione UNI/PdR 125:2022 cfr. doc. 8 depositato il 17.10.2025 dalla società controinteressata) come la fondatezza della censura in esame – con conseguente rinnovazione della procedura di gara – non potrebbe produrre in alcun modo un esito favorevole per la parte ricorrente. La società controinteressata – odierna aggiudicataria – infatti conseguirebbe comunque il punteggio incrementale e quindi non muterebbe il vantaggio sul piano dei punteggi dalla stessa conseguito. Peraltro, la parte ricorrente non ha mai comprovato nel presente giudizio il possesso della medesima certificazione necessaria per conseguire il punteggio premiale.
21.6.6. Di qui l’inammissibilità della predetta ultima doglianza.
22. In conclusione, sulla base delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto e il terzo ricorso per motivi aggiunti è in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte va respinto per le ragioni sopra esposte.
23. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della società controinteressata; mentre nulla sulle spese in favore dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
2) dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
3) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;
4) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte lo respinge;
5) condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte controinteressata, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;
6) Nulla sulle spese di lite con riguardo all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
TO MA, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario
AS LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LG | TO MA |
IL SEGRETARIO