TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. N. 9656/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9656/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Fabio TAIANI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Salerno alla Via Rafastia 4 attrice-opponente contro
(C.F. ), nella qualità di procuratore Controparte_1 C.F._3
legale di se stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Piave n.1, presso lo studio dell'Avv. E. De Vita, convenuto-opposto OGGETTO: opposizione ad atto di precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 16.12.2020, interponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto in rinnovazione notificatole dall'Avv. in Controparte_1
data 09.12.2020, per l'importo di € 1.789,97, oltre interessi, spese di notifica e successive occorrende, formato in forza della sentenza n. 434/2019 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 01/02/2019. Eccepiva, in particolare, l'invalidità dell'atto che opponeva, in quanto non preceduto dalla notifica del supposto atto esecutivo, “non essendogli mai stata notificata”, a suo dire, “nessuna sentenza, né tantomeno nessun titolo esecutivo”. Chiedeva, quindi:
“-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
-Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia del precetto notificato con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
Si costituiva, con comparsa del 05.01.2021, l'opposto, eccependo, in via preliminare, avuto riguardo al valore della controversia, l'incompetenza per valore del Giudice adito, rientrando la stessa nella competenza per valore del Giudice di Pace;
nel merito, rappresentava che il precetto in rinnovazione opposto era stato preceduto da regolare notifica del titolo giudiziario (segnatamente sentenza n. 434/2019 pubblicata il 01.02.2019,
a definizione del giudizio RG. n. 5281/2018, rep n. 677/2019 del 4.02.2019, munita di formula esecutiva in data 12.02.2019), notificato per compiuta giacenza (mancato ritiro entro 10 gg. successivi dall'avviso) presso l'Ufficio Postale di Tramonti in data 19.02.2019.
Concludeva, pertanto, come di seguito: “In via preliminare si chiede di non accordare alcuna tutela cautelare, per la palese improcedibilità nonché infondatezza della opposizione. In ogni caso, previa dichiarazione di incompetenza per valore per i motivi sopra dedotti, in ogni caso rigettare l'opposizione, provvedendo sulle spese di giudizio, con relativa condanna, ai sensi di legge”.
La causa proseguiva con istruzione documentale, nell'ambito della quale le parti provvedevano a depositare e scambiare le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, in occasione delle quali (segnatamente nella memoria secondo termine) parte opponente evidenziava, in merito alla mancata notifica del titolo antecedentemente al precetto che opponeva, che la stessa fosse “stata effettuata alla Via Sclavo n°1, anziché alla Via Sclavo n°44
- Fraz. Gete di Tramonti ove risiedeva all'epoca la Sig. . L'opponente, come si evince dallo Parte_1
stato di famiglia che si allega alla presente memorie, ha trasferito la residenza alla Via Sclavo n°1 solo in data 25/10/2019 e pertanto alla data del 19/02/2019 risiedeva al civico n°44”.
La causa perveniva, dunque, all'udienza dell'11.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione alle parti di termine per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, nelle quali la parte opposta (con memoria del 28.02.2025), versava in atti copia del verbale di rilascio dell'immobile insistente al civico 44.
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione dell'azione in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale").
Calando il suesposto principio nel caso di specie, si ritiene di poter direttamente rilevare la nullità del precetto opposto, per mancata prova della notifica del titolo esecutivo che lo regge, non prima, però, di aver dato preliminarmente atto della ammissibilità di detta domanda in riferimento alla tempistica della sua proposizione. Ed infatti, tenuto conto che detta doglianza rientri nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume viziato, si rileva come essa sia qui scrutinabile perché tempestivamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica del precetto (09.12.2020) ed a quella dell'atto che ha incardinato il presente giudizio
(16.12.2020)
In apertura, mette conto evidenziare che l'avvio dell'esecuzione forzata deve essere preceduto dalla notificazione degli atti prodromici, titolo esecutivo (munito di formula esecutiva quando richiesto) e precetto. Una volta che il titolo esecutivo è stato notificato non occorre, per regola generale, un'ulteriore notificazione, né quando il creditore rinuncia al precetto, né quando il precetto perda efficacia per mancato inizio dell'esecuzione (art. 481 c.p.c.), né in caso di caducazione dell'intimazione per accoglimento dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (quest'ultima affermazione richiede, però, una precisazione: se il precetto è stato annullato per omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo, occorre evidentemente procedere ad una nuova notifica - giusta Cass. 7026/1999, la quale statuisce che, con riferimento ad un'opposizione agli atti esecutivi proposta relativamente alla regolarità formale del titolo esecutivo o della sua notificazione, la rinnovazione della notificazione del titolo determina la cessazione della materia del contendere). Dunque, da tanto emerge, per quanto qui interessa, che qualora venga rinnovata l'intimazione non occorre procedere ad un'ulteriore notificazione del titolo esecutivo - fermo restando che il nuovo atto di precetto dovrà specificare la data di notifica del titolo eseguita precedentemente (art. 480, comma 2, c.p.c.).
Se il titolo esecutivo non è stato preventivamente notificato l'atto di precetto (anche in rinnovazione) è nullo: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1096/21 depositata il 21 gennaio ha infatti chiarito come “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”.
Invero, la opponente ha qui lamentato di essere venuta a conoscenza della esistenza della sentenza sottesa al precetto in rinnovazione solo con la notifica di questo. Sebbene dal carteggio in atti risulti che l'odierna opponente sia stata regolarmente costituita nel giudizio conclusosi con l'emanazione della sentenza in parola, anche col patrocinio del medesimo difensore che qui la difende (cfr. sentenza in atti) - per cui non può certo dirsi ignara di quel giudizio e di ogni provvedimento ad esso relativo -, emerge la irritualità della notificazione antecedentemente a quella del precetto che qui ci occupa.
Sul punto il Tribunale rileva come l'avviso di ricevimento del relativo plico non rechi alcuna attestazione dell'agente notificatore, sia circa la temporanea irreperibilità all'indirizzo indicato, del destinatario, sia circa l'assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell'atto per suo conto, ovvero, l'eventuale rifiuto alla ricezione da parte di quest'ultimi.
Ebbene, la Suprema Corte, con pronuncia del 05/08/2021, n. 22333, ha stabilito che il mancato reperimento od il rifiuto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario o degli altri soggetti alternativamente indicati dall'art. 139 c.p.c., nell'ordine tassativamente ivi indicato, deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, quale unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo né essere dimostrata aliunde né desunta, implicitamente, dalla tipologia di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. Infatti, nel procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'impossibilità di consegnare l'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte dallo stesso codice di rito, rappresenta l'ineludibile presupposto per il legittimo ricorso ai successivi adempimenti - deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell'immobile, invio di notizia con raccomandata
- idonei a far sì che la notifica possa perfezionarsi per irreperibilità temporanea del destinatario.
Ed ancora, secondo Cass. civ., sez. VI, 26 ottobre 2017, n. 25489, l'art. 139 c.p.c. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (in senso conf., cfr. Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2010, n. 2266; Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15755). La notificazione dell'atto con il rito degli irreperibili - atteso il minore grado di conoscenza legale che essa è idonea, in tesi, ad assicurare - ha carattere eccezionale ed è, quindi, subordinata alla concreta situazione di irreperibilità del destinatario dell'atto, che consegue all'impossibilità di eseguirne la consegna «a mani» del medesimo notificando, ovvero, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente, ed in sequenza tassativa indicati nell'art. 139 c.p.c., vale a dire ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Trattasi di un principio consolidato da tempo (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1995, n.1387), tanto che al riguardo, si è infatti affermato che il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8214), sulla cui scorta, si è quindi ritenuta la nullità della notificazione eseguita nelle mani del portiere o del vicino di casa (Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2013,
n.22151) quando la relazione dell'incaricato della notifica non contenga l'indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., che ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale (Cass. civ., sez. VI. 9 gennaio 2013, n. 371;
Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2010, n.19417; Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1998, n.4739).
Tale impossibilità - di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni come in precedenza indicati - deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma della notificazione disposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Conseguentemente, la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. esige che nella relata redatta dal pubblico ufficiale notificatore – nella fattispecie il messo comunale – debbano essere formalmente indicate tutte le attività concretamente espletate dal medesimo notificatore a pena di nullità, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c. in concreto adottata (Cass. civ., sez. trib. 27 maggio 2011 n. 11713; Cass. civ., sez. trib., 17 novembre 2000, n.14890; Cass. civ., sez. I,
4 aprile 1998, n. 3497; Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1996, n. 8071; Cass. civ., sez. I, 9 agosto 1996, n. 7309).
L'omissione (anche solo) di uno di tali adempimenti, nella specie, ha reso nulla la notificazione de qua (cfr. Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2011 n. 11713, cit.).
A tanto discende l'accoglimento della domanda spiegata da , cui consegue la Parte_1
pronunzia di inefficacia dell'atto di precetto opposto.
In punto di spese di causa, il rilievo ex officio della questione risolutiva della controversia, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 9656/2020, promossa da
contro
AVV. Parte_1 CP_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa CP_1
domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone: - accoglie la opposizione , per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di precetto in rinnovazione notificatole da in data 09.12.2020; Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, 7.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9656/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Fabio TAIANI Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._2
Salerno alla Via Rafastia 4 attrice-opponente contro
(C.F. ), nella qualità di procuratore Controparte_1 C.F._3
legale di se stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Piave n.1, presso lo studio dell'Avv. E. De Vita, convenuto-opposto OGGETTO: opposizione ad atto di precetto
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 16.12.2020, interponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto in rinnovazione notificatole dall'Avv. in Controparte_1
data 09.12.2020, per l'importo di € 1.789,97, oltre interessi, spese di notifica e successive occorrende, formato in forza della sentenza n. 434/2019 resa dal Tribunale di Salerno, pubblicata il 01/02/2019. Eccepiva, in particolare, l'invalidità dell'atto che opponeva, in quanto non preceduto dalla notifica del supposto atto esecutivo, “non essendogli mai stata notificata”, a suo dire, “nessuna sentenza, né tantomeno nessun titolo esecutivo”. Chiedeva, quindi:
“-in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
-Nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto in forza del titolo azionato per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia del precetto notificato con vittoria di spese, diritti ed onorari;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
Si costituiva, con comparsa del 05.01.2021, l'opposto, eccependo, in via preliminare, avuto riguardo al valore della controversia, l'incompetenza per valore del Giudice adito, rientrando la stessa nella competenza per valore del Giudice di Pace;
nel merito, rappresentava che il precetto in rinnovazione opposto era stato preceduto da regolare notifica del titolo giudiziario (segnatamente sentenza n. 434/2019 pubblicata il 01.02.2019,
a definizione del giudizio RG. n. 5281/2018, rep n. 677/2019 del 4.02.2019, munita di formula esecutiva in data 12.02.2019), notificato per compiuta giacenza (mancato ritiro entro 10 gg. successivi dall'avviso) presso l'Ufficio Postale di Tramonti in data 19.02.2019.
Concludeva, pertanto, come di seguito: “In via preliminare si chiede di non accordare alcuna tutela cautelare, per la palese improcedibilità nonché infondatezza della opposizione. In ogni caso, previa dichiarazione di incompetenza per valore per i motivi sopra dedotti, in ogni caso rigettare l'opposizione, provvedendo sulle spese di giudizio, con relativa condanna, ai sensi di legge”.
La causa proseguiva con istruzione documentale, nell'ambito della quale le parti provvedevano a depositare e scambiare le autorizzate memorie ex art. 183 VI comma cpc, in occasione delle quali (segnatamente nella memoria secondo termine) parte opponente evidenziava, in merito alla mancata notifica del titolo antecedentemente al precetto che opponeva, che la stessa fosse “stata effettuata alla Via Sclavo n°1, anziché alla Via Sclavo n°44
- Fraz. Gete di Tramonti ove risiedeva all'epoca la Sig. . L'opponente, come si evince dallo Parte_1
stato di famiglia che si allega alla presente memorie, ha trasferito la residenza alla Via Sclavo n°1 solo in data 25/10/2019 e pertanto alla data del 19/02/2019 risiedeva al civico n°44”.
La causa perveniva, dunque, all'udienza dell'11.12.2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il G.I. assegnava la causa a sentenza, con concessione alle parti di termine per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, nelle quali la parte opposta (con memoria del 28.02.2025), versava in atti copia del verbale di rilascio dell'immobile insistente al civico 44.
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, il Tribunale ritiene di poter procedere alla delibazione dell'azione in omaggio alla regola di giudizio della cd. “ragione più liquida”. Si osserva sul punto che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, anche costituzionalizzate, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.
Cass. 8.5.2014, n. 9931, secondo cui "in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale").
Calando il suesposto principio nel caso di specie, si ritiene di poter direttamente rilevare la nullità del precetto opposto, per mancata prova della notifica del titolo esecutivo che lo regge, non prima, però, di aver dato preliminarmente atto della ammissibilità di detta domanda in riferimento alla tempistica della sua proposizione. Ed infatti, tenuto conto che detta doglianza rientri nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto che si assume viziato, si rileva come essa sia qui scrutinabile perché tempestivamente proposta, avuto riguardo alla data di notifica del precetto (09.12.2020) ed a quella dell'atto che ha incardinato il presente giudizio
(16.12.2020)
In apertura, mette conto evidenziare che l'avvio dell'esecuzione forzata deve essere preceduto dalla notificazione degli atti prodromici, titolo esecutivo (munito di formula esecutiva quando richiesto) e precetto. Una volta che il titolo esecutivo è stato notificato non occorre, per regola generale, un'ulteriore notificazione, né quando il creditore rinuncia al precetto, né quando il precetto perda efficacia per mancato inizio dell'esecuzione (art. 481 c.p.c.), né in caso di caducazione dell'intimazione per accoglimento dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (quest'ultima affermazione richiede, però, una precisazione: se il precetto è stato annullato per omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo, occorre evidentemente procedere ad una nuova notifica - giusta Cass. 7026/1999, la quale statuisce che, con riferimento ad un'opposizione agli atti esecutivi proposta relativamente alla regolarità formale del titolo esecutivo o della sua notificazione, la rinnovazione della notificazione del titolo determina la cessazione della materia del contendere). Dunque, da tanto emerge, per quanto qui interessa, che qualora venga rinnovata l'intimazione non occorre procedere ad un'ulteriore notificazione del titolo esecutivo - fermo restando che il nuovo atto di precetto dovrà specificare la data di notifica del titolo eseguita precedentemente (art. 480, comma 2, c.p.c.).
Se il titolo esecutivo non è stato preventivamente notificato l'atto di precetto (anche in rinnovazione) è nullo: la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1096/21 depositata il 21 gennaio ha infatti chiarito come “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”.
Invero, la opponente ha qui lamentato di essere venuta a conoscenza della esistenza della sentenza sottesa al precetto in rinnovazione solo con la notifica di questo. Sebbene dal carteggio in atti risulti che l'odierna opponente sia stata regolarmente costituita nel giudizio conclusosi con l'emanazione della sentenza in parola, anche col patrocinio del medesimo difensore che qui la difende (cfr. sentenza in atti) - per cui non può certo dirsi ignara di quel giudizio e di ogni provvedimento ad esso relativo -, emerge la irritualità della notificazione antecedentemente a quella del precetto che qui ci occupa.
Sul punto il Tribunale rileva come l'avviso di ricevimento del relativo plico non rechi alcuna attestazione dell'agente notificatore, sia circa la temporanea irreperibilità all'indirizzo indicato, del destinatario, sia circa l'assenza di soggetti abilitati a ricevere la copia dell'atto per suo conto, ovvero, l'eventuale rifiuto alla ricezione da parte di quest'ultimi.
Ebbene, la Suprema Corte, con pronuncia del 05/08/2021, n. 22333, ha stabilito che il mancato reperimento od il rifiuto alla ricezione dell'atto da parte del destinatario o degli altri soggetti alternativamente indicati dall'art. 139 c.p.c., nell'ordine tassativamente ivi indicato, deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, quale unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo né essere dimostrata aliunde né desunta, implicitamente, dalla tipologia di notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. Infatti, nel procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'impossibilità di consegnare l'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte dallo stesso codice di rito, rappresenta l'ineludibile presupposto per il legittimo ricorso ai successivi adempimenti - deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell'immobile, invio di notizia con raccomandata
- idonei a far sì che la notifica possa perfezionarsi per irreperibilità temporanea del destinatario.
Ed ancora, secondo Cass. civ., sez. VI, 26 ottobre 2017, n. 25489, l'art. 139 c.p.c. nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (in senso conf., cfr. Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2010, n. 2266; Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2004, n. 15755). La notificazione dell'atto con il rito degli irreperibili - atteso il minore grado di conoscenza legale che essa è idonea, in tesi, ad assicurare - ha carattere eccezionale ed è, quindi, subordinata alla concreta situazione di irreperibilità del destinatario dell'atto, che consegue all'impossibilità di eseguirne la consegna «a mani» del medesimo notificando, ovvero, in caso di sua assenza dalla casa di abitazione o dal luogo di lavoro, ai soggetti alternativamente, ed in sequenza tassativa indicati nell'art. 139 c.p.c., vale a dire ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. Trattasi di un principio consolidato da tempo (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 1995, n.1387), tanto che al riguardo, si è infatti affermato che il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8214), sulla cui scorta, si è quindi ritenuta la nullità della notificazione eseguita nelle mani del portiere o del vicino di casa (Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2013,
n.22151) quando la relazione dell'incaricato della notifica non contenga l'indicazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., che ne stabilisce tassativamente la successione preferenziale (Cass. civ., sez. VI. 9 gennaio 2013, n. 371;
Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2010, n.19417; Cass. civ., sez. I, 11 maggio 1998, n.4739).
Tale impossibilità - di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni come in precedenza indicati - deve inoltre risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma della notificazione disposta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Conseguentemente, la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. esige che nella relata redatta dal pubblico ufficiale notificatore – nella fattispecie il messo comunale – debbano essere formalmente indicate tutte le attività concretamente espletate dal medesimo notificatore a pena di nullità, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 c.p.c. in concreto adottata (Cass. civ., sez. trib. 27 maggio 2011 n. 11713; Cass. civ., sez. trib., 17 novembre 2000, n.14890; Cass. civ., sez. I,
4 aprile 1998, n. 3497; Cass. civ., sez. I, 4 settembre 1996, n. 8071; Cass. civ., sez. I, 9 agosto 1996, n. 7309).
L'omissione (anche solo) di uno di tali adempimenti, nella specie, ha reso nulla la notificazione de qua (cfr. Cass. civ., sez. trib., 27 maggio 2011 n. 11713, cit.).
A tanto discende l'accoglimento della domanda spiegata da , cui consegue la Parte_1
pronunzia di inefficacia dell'atto di precetto opposto.
In punto di spese di causa, il rilievo ex officio della questione risolutiva della controversia, ne giustifica la compensazione integrale tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 9656/2020, promossa da
contro
AVV. Parte_1 CP_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa CP_1
domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone: - accoglie la opposizione , per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di precetto in rinnovazione notificatole da in data 09.12.2020; Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno, 7.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO