Sentenza 22 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2020, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto GE CL, quale socio unico e amministratore della società CRISTAL COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto l'importo del saldo di cassa, non rinvenuto dalla curatela, effettuato ingiustificati prelievi, omesso di contabilizzare l'incasso di alcune fatture;
con l'aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta, e della recidiva reiterata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle predette aggravanti,Lera stat4 condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie fallimentari, per la durata di dieci anni.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione GE CL, con il ministero del difensore abilitato, il quale svolge due motivi deducendo violazione di legge, e correlato vizio della motivazione, con riferimento all'art. 37 cod. pen., censurando la decisione impugnata nella parte relativa alla determinazione della durata della pena accessoria prevista dalla legge fallimentare, erroneamente individuata in anni dieci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al punto della decisione relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie.
2. La Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod.pen. con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, dichiarando la illegittimità dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia determina l' illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo. L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie;
giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Il criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci anni), ma indicata solo nel massimo, è quello declinato dalle Sezioni Unite, secondo cui "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen."(Sez. U -, n. 28910 del 28/02/2019 Rv. 276286).
3. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen. , dall'annullamento con rinvio circoscritto al predetto punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quelli oggetto di annullamento, e quindi, nella specie: responsabilità per i fatti per i quali vi è stata condanna, e pene accessorie diverse da quelle previste dall'art. 216 u.c. l.f..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 , ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma, 23 settembre 2019 Il C