Art. 8.
Salve le piu' favorevoli decorrenze gia' disposte in base alle norme di legge vigenti, le immissioni nei singoli profili professionali, attribuite a far tempo dal 1 gennaio 1979 e che saranno attribuite fino ai 31 dicembre 1981 in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni di cui al quart'ultimo comma dell' articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , sono riportate, sia agli effetti economici che giuridici, al 1 gennaio o al 10 luglio dello stesso anno o dell'anno successivo, secondo che la relativa vacanza si sia verificata o si verifichi entro il secondo semestre dell'anno precedente o il primo semestre dello stesso anno.
Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano superato o supereranno gli accertamenti professionali, relativi allo stesso periodo, previsti dall'articolo 10 della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
L'applicazione delle disposizioni di cui ai due cormi precedenti e' subordinata al possesso, da parte degli interessati, alla data di decorrenza dell'immissione nel nuovo profilo professionale, dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso interno o all'accertamento processionale.
A parita' di decorrenza sono applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538 .
Ai fini della valutazione delle anzianita' previste per i passaggi di categoria mediante accertamento professionale sono utili le anzianita' maturate nelle qualifiche che, ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , hanno dato titolo all'inquadramento in profili della stessa categoria nonche' quelle maturate in profili corrispondenti della stessa categoria.
E' conseguentemente soppresso il primo periodo del quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Con effetto dal 1 gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento per il profilo di ispettore capo aggiunto anche coloro che hanno comunque maturato cinque anni di anzianita' nei profili di ispettore e ispettore principale.
Con effetto dal 1 gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento professionale per il passaggio al profilo di ispettore principale anche i dipendenti appartenenti ai profili professionali della quinta categoria, previsti dal quadro n. 5, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , i quali posseggano sei anni di anzianita' di carriera, ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della quarta categoria.
Gli accertamenti professionali previsti dall'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e gli inquadramenti nel profilo di tecnico previsti dall'articolo 8 della legge stessa sono effettuati nell'ambito delle singole circoscrizioni compartimentali, con graduatorie di impianto e con graduatorie compartimentali, secondo quanto stabilito nei singoli decreti ministeriali con i quali, ai sensi del citato articolo 10, sono banditi gli accertamenti stessi o sono state fissate le modalita' di inquadramento al profilo di tecnico.
Le modalita' per la composizione delle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio di professionalita' ai fini del passaggio di categoria previsto dall' articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli accertamenti professionali per i profili di ispettore, ispettore principale e ispettore capo aggiunto sono banditi distintamente per servizio e specializzazione professionale. Per i profili di ispettore ed ispettore principale, ove esigenze aziendali lo giustifichino, per ciascuna specializzazione potranno essere stabiliti, nel bando di concorso, programmi di esame differenziati a scelta del candidato, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Salve le piu' favorevoli decorrenze gia' disposte in base alle norme di legge vigenti, le immissioni nei singoli profili professionali, attribuite a far tempo dal 1 gennaio 1979 e che saranno attribuite fino ai 31 dicembre 1981 in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni di cui al quart'ultimo comma dell' articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , sono riportate, sia agli effetti economici che giuridici, al 1 gennaio o al 10 luglio dello stesso anno o dell'anno successivo, secondo che la relativa vacanza si sia verificata o si verifichi entro il secondo semestre dell'anno precedente o il primo semestre dello stesso anno.
Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano superato o supereranno gli accertamenti professionali, relativi allo stesso periodo, previsti dall'articolo 10 della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
L'applicazione delle disposizioni di cui ai due cormi precedenti e' subordinata al possesso, da parte degli interessati, alla data di decorrenza dell'immissione nel nuovo profilo professionale, dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso interno o all'accertamento processionale.
A parita' di decorrenza sono applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538 .
Ai fini della valutazione delle anzianita' previste per i passaggi di categoria mediante accertamento professionale sono utili le anzianita' maturate nelle qualifiche che, ai sensi dell' articolo 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , hanno dato titolo all'inquadramento in profili della stessa categoria nonche' quelle maturate in profili corrispondenti della stessa categoria.
E' conseguentemente soppresso il primo periodo del quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Con effetto dal 1 gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento per il profilo di ispettore capo aggiunto anche coloro che hanno comunque maturato cinque anni di anzianita' nei profili di ispettore e ispettore principale.
Con effetto dal 1 gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento professionale per il passaggio al profilo di ispettore principale anche i dipendenti appartenenti ai profili professionali della quinta categoria, previsti dal quadro n. 5, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 , i quali posseggano sei anni di anzianita' di carriera, ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della quarta categoria.
Gli accertamenti professionali previsti dall'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1979, n. 42 , e gli inquadramenti nel profilo di tecnico previsti dall'articolo 8 della legge stessa sono effettuati nell'ambito delle singole circoscrizioni compartimentali, con graduatorie di impianto e con graduatorie compartimentali, secondo quanto stabilito nei singoli decreti ministeriali con i quali, ai sensi del citato articolo 10, sono banditi gli accertamenti stessi o sono state fissate le modalita' di inquadramento al profilo di tecnico.
Le modalita' per la composizione delle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio di professionalita' ai fini del passaggio di categoria previsto dall' articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Gli accertamenti professionali per i profili di ispettore, ispettore principale e ispettore capo aggiunto sono banditi distintamente per servizio e specializzazione professionale. Per i profili di ispettore ed ispettore principale, ove esigenze aziendali lo giustifichino, per ciascuna specializzazione potranno essere stabiliti, nel bando di concorso, programmi di esame differenziati a scelta del candidato, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.