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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1993 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il GOP, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1993/2024 R.G.
Promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi residenti in [...], VIA C.F._2
TRESINARO n. 5, rappresentati e difesi, giusta delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv.to Roberto Morelli (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv.to Luca Parrillo (C.F. ) del Foro di Modena, C.F._4 presso lo Studio dei quali, sito in 41122 Modena (MO), Via Morandi n. 34, eleggono domicilio;
OPPONENTI
contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, procuratrice di rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
, con Studio in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: C.F._5
e fax n. 090 9435200) congiuntamente Email_1 pagina 2 di 8 e disgiuntamente all'Avv. Andrea Aloi (C.F. ) (pec: C.F._6
e fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle Email_2 liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al Persona_1
n. 38070 Rep., n. 14435 Racc. (all. 3), ed elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia (RE), Via Sessi, 2 – 42121, presso e nello studio dell'Avv. Simone
Sacco;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
3/4/2025.
PREMESSE DI FATTO
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 489/2024con cui questo Tribunale aveva intimato ai medesimi di pagare, in favore della procuratrice di CP_1 CP_2
la somma di € 17.386,36, oltre interessi e spese legali, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Reggio Emilia,
In via preliminare: non concedersi, laddove richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi in premessa esposti;
Nel merito: Dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo di cui al procedimento monitorio n. 1124/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 12/04/2024 e notificato a mezzo servizio postale in data 08/05/2024, e conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa.
Nel merito, in via subordinata: Per le ragioni esposte in narrativa, ridurre la somma di cui all'opposto decreto ingiuntivo, limitandone l'importo a quella somma che verrà ritenuta dovuta e provata come per legge o di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. “
A fondamento dell'opposizione proposta gli attori hanno assunto 1) la mancata prova della cessione del credito con conseguente carenza di pagina 3 di 8 legittimazione attiva della 2) hanno contestato Controparte_2
l'ammontare del credito vantato dalla convenuta.
Costituendosi in giudizio la Fire S.r.l. ha assunto l'infondatezza , in fatto e in diritto, delle difese attoree, chiedendo pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del
D.I. n. 489/24 del 15/04/2024, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento n. R.G. 1124/24, per carenza di prova scritta dell'opposizione proposta e, comunque, non di pronta soluzione.
2) Nel merito, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il D.I. n.
489/24 opposto.
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
4) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge.”
Depositate le memorie previste ex art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non risultando formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
3/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta sotto il profilo assorbente della carenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
Nell'atto di citazione gli opponenti lamentano, che la convenuta opposta si è limitata a produrre la Gazzetta Ufficiale nella quale si fa riferimento alla cessione in blocco dei crediti derivati da rapporti di “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il
pagina 4 di 8 01/01/1988 ed il 30/07/2020” (doc. 2 opposta) e che non è stato prodotto, nonostante le contestazioni degli opponenti, il contratto di cessione essendo il doc. 6 opposta una mera proposta di cessione crediti che ha CP_2 inviato al Banco di Sardegna S.p.A. e alla BPER Banca S.p.A. e che avrebbe dovuto essere sottoscritta dalla banca per accettazione;
senza che di ciò sia stato però fornita la prova.
In conformità al disposto ex art. 2967 c.c. la parte che si afferma cessionaria del credito ha l'onere di offrire la prova della relativa cessione e, in particolare, della inclusione del credito, per cui agisce, nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla medesima.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821) (Cass. ordinanza 6.2.2024, n. 3405).
pagina 5 di 8 “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.(…)(cfr. Cass. n. 5478/2024).
Dunque, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario unicamente dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non – nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva – dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Ciò premesso, nel caso in esame la convenuta - opposta si è limitata a produrre copia della Gazzetta Ufficiale del 28.12.2020 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in favore di di un Controparte_2 portafoglio di crediti di BPER Banca, senza dare prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa, a tanto non essendo sufficiente l'elencazione delle tipologie di crediti, oggetto di cessione, contenuta nel predetto avviso.
Non vi è pertanto chiara evidenza della inclusione del credito oggetto di causa tra quelli compravenduti e, dunque, difettando la prova della titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta-opposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in pagina 6 di 8 concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- ACCOGLIE l'opposizione;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 489/2024 emesso il 12/4/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia;
- CONDANNA parte opposta al pagamento, a favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in € 2.658,50 di cui € 2.540,00 per onorari ed €
118,50 per spese oltre accessori di legge.
- OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita o respinta.
Così deciso in Reggio Emilia il 23/9/2025.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il GOP, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1993/2024 R.G.
Promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi residenti in [...], VIA C.F._2
TRESINARO n. 5, rappresentati e difesi, giusta delega stesa in calce al presente atto, dall'Avv.to Roberto Morelli (C.F. ) e C.F._3 dall'Avv.to Luca Parrillo (C.F. ) del Foro di Modena, C.F._4 presso lo Studio dei quali, sito in 41122 Modena (MO), Via Morandi n. 34, eleggono domicilio;
OPPONENTI
contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, procuratrice di rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
, con Studio in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: C.F._5
e fax n. 090 9435200) congiuntamente Email_1 pagina 2 di 8 e disgiuntamente all'Avv. Andrea Aloi (C.F. ) (pec: C.F._6
e fax n. 090 9435200), giusta procura generale alle Email_2 liti, autenticata nella firma dal notaio da Messina il 3.03.2021 al Persona_1
n. 38070 Rep., n. 14435 Racc. (all. 3), ed elettivamente domiciliata in Reggio
Emilia (RE), Via Sessi, 2 – 42121, presso e nello studio dell'Avv. Simone
Sacco;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
3/4/2025.
PREMESSE DI FATTO
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 489/2024con cui questo Tribunale aveva intimato ai medesimi di pagare, in favore della procuratrice di CP_1 CP_2
la somma di € 17.386,36, oltre interessi e spese legali, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Reggio Emilia,
In via preliminare: non concedersi, laddove richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi in premessa esposti;
Nel merito: Dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo di cui al procedimento monitorio n. 1124/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 12/04/2024 e notificato a mezzo servizio postale in data 08/05/2024, e conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa.
Nel merito, in via subordinata: Per le ragioni esposte in narrativa, ridurre la somma di cui all'opposto decreto ingiuntivo, limitandone l'importo a quella somma che verrà ritenuta dovuta e provata come per legge o di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. “
A fondamento dell'opposizione proposta gli attori hanno assunto 1) la mancata prova della cessione del credito con conseguente carenza di pagina 3 di 8 legittimazione attiva della 2) hanno contestato Controparte_2
l'ammontare del credito vantato dalla convenuta.
Costituendosi in giudizio la Fire S.r.l. ha assunto l'infondatezza , in fatto e in diritto, delle difese attoree, chiedendo pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del
D.I. n. 489/24 del 15/04/2024, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento n. R.G. 1124/24, per carenza di prova scritta dell'opposizione proposta e, comunque, non di pronta soluzione.
2) Nel merito, ritenere e dichiarare infondate e inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il D.I. n.
489/24 opposto.
3) In subordine, nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, condannare gli opponenti al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa.
4) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con riserva di precisare e/o modificare le domande, articolare mezzi istruttori nel concedendo termine di legge.”
Depositate le memorie previste ex art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non risultando formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
3/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta sotto il profilo assorbente della carenza di prova della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta.
Nell'atto di citazione gli opponenti lamentano, che la convenuta opposta si è limitata a produrre la Gazzetta Ufficiale nella quale si fa riferimento alla cessione in blocco dei crediti derivati da rapporti di “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il
pagina 4 di 8 01/01/1988 ed il 30/07/2020” (doc. 2 opposta) e che non è stato prodotto, nonostante le contestazioni degli opponenti, il contratto di cessione essendo il doc. 6 opposta una mera proposta di cessione crediti che ha CP_2 inviato al Banco di Sardegna S.p.A. e alla BPER Banca S.p.A. e che avrebbe dovuto essere sottoscritta dalla banca per accettazione;
senza che di ciò sia stato però fornita la prova.
In conformità al disposto ex art. 2967 c.c. la parte che si afferma cessionaria del credito ha l'onere di offrire la prova della relativa cessione e, in particolare, della inclusione del credito, per cui agisce, nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla medesima.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass.,
05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821) (Cass. ordinanza 6.2.2024, n. 3405).
pagina 5 di 8 “Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.(…)(cfr. Cass. n. 5478/2024).
Dunque, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera il cessionario unicamente dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti, ma non – nel caso in cui esso proceda ad azionare giudizialmente il credito e venga dalla controparte contestata la sua legittimazione attiva – dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui agisce sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Ciò premesso, nel caso in esame la convenuta - opposta si è limitata a produrre copia della Gazzetta Ufficiale del 28.12.2020 nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione, in favore di di un Controparte_2 portafoglio di crediti di BPER Banca, senza dare prova della cessione dello specifico credito oggetto di causa, a tanto non essendo sufficiente l'elencazione delle tipologie di crediti, oggetto di cessione, contenuta nel predetto avviso.
Non vi è pertanto chiara evidenza della inclusione del credito oggetto di causa tra quelli compravenduti e, dunque, difettando la prova della titolarità del credito per cui è lite in capo alla convenuta-opposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in pagina 6 di 8 concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- ACCOGLIE l'opposizione;
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 489/2024 emesso il 12/4/2024 dal
Tribunale di Reggio Emilia;
- CONDANNA parte opposta al pagamento, a favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in € 2.658,50 di cui € 2.540,00 per onorari ed €
118,50 per spese oltre accessori di legge.
- OGNI altra istanza, eccezione, domanda e questione assorbita o respinta.
Così deciso in Reggio Emilia il 23/9/2025.
IL GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 7 di 8
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