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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, DI
FIORILLO ANTONIETTA, DI
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 296/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20182052552 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.5481/02/22, resa dalla ex CTP di Firenze all'udienza del 13 aprile 2022, con la quale era stato accolto proposto dai ricorrenti avverso l'avviso di liquidazione sopraindicato, relativo a maggiore imposta di registro.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha formulato i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per difetto di motivazione
2) Omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso
3) Errata e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 497, L. n. 266/2005 – Inapplicabilità del prezzo valore per carenza del requisito soggettivo
Diversamente argomentando le parti appellate hanno depositato controdeduzioni e memorie aggiuntive contestando analiticamente le tesi della Agenzia (di cui meglio infra).
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
DI non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In dettaglio il Collegio ritiene che:
a) L'asserito difetto di motivazione della sentenza non sussiste in quanto il riferimento a pronunciamenti di merito e di legittimità costituisce una motivazione per relationem ammessa dall'Ordinamento;
b) L'ipotizzata inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire non opera nella fattispecie perché il pagamento da parte del coobbligato è stato fatto con espressa riserva di ripetizione. Sul punto concorda la Cassazione (cfr. sent. n.18905/23);
c) L'applicazione del criterio prezzo/valore a favore delle persone fisiche trova supporto sull'ampia rassegna giurisprudenziale (cui si rimanda) introdotta dagli appellati sia nelle controdeduzioni che nelle memorie aggiuntive.
Sul punto l'Agenzia cita una circolare di senso contrario (n.34 del 20 ottobre 2020) senza però contrapporre un quadro giurisprudenziale a sostegno.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di non aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa le spese del giudizio, in deroga al principio generale della soccombenza, l'esistenza di una specifica circolare che vincola l'operato della Agenzia e la soluzione di natura prettamente giurisprudenziale della questione integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025. Il Presidente-relatore
(AR EC)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, DI
FIORILLO ANTONIETTA, DI
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 296/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 481/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 23/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20182052552 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.5481/02/22, resa dalla ex CTP di Firenze all'udienza del 13 aprile 2022, con la quale era stato accolto proposto dai ricorrenti avverso l'avviso di liquidazione sopraindicato, relativo a maggiore imposta di registro.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha formulato i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per difetto di motivazione
2) Omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso
3) Errata e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 497, L. n. 266/2005 – Inapplicabilità del prezzo valore per carenza del requisito soggettivo
Diversamente argomentando le parti appellate hanno depositato controdeduzioni e memorie aggiuntive contestando analiticamente le tesi della Agenzia (di cui meglio infra).
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio non condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
DI non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In dettaglio il Collegio ritiene che:
a) L'asserito difetto di motivazione della sentenza non sussiste in quanto il riferimento a pronunciamenti di merito e di legittimità costituisce una motivazione per relationem ammessa dall'Ordinamento;
b) L'ipotizzata inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse ad agire non opera nella fattispecie perché il pagamento da parte del coobbligato è stato fatto con espressa riserva di ripetizione. Sul punto concorda la Cassazione (cfr. sent. n.18905/23);
c) L'applicazione del criterio prezzo/valore a favore delle persone fisiche trova supporto sull'ampia rassegna giurisprudenziale (cui si rimanda) introdotta dagli appellati sia nelle controdeduzioni che nelle memorie aggiuntive.
Sul punto l'Agenzia cita una circolare di senso contrario (n.34 del 20 ottobre 2020) senza però contrapporre un quadro giurisprudenziale a sostegno.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di non aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere respinto con conferma del pronunciamento di primo grado.
Circa le spese del giudizio, in deroga al principio generale della soccombenza, l'esistenza di una specifica circolare che vincola l'operato della Agenzia e la soluzione di natura prettamente giurisprudenziale della questione integrano le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Respinge l'Appello e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025. Il Presidente-relatore
(AR EC)