CASS
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2025, n. 18647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18647 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO KL nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della statuizione di correzione impugnata e disporsi il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto;
l'avv. Mauro Pontini, per DO DO, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18647 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 15/04/2025 Ritenuto in fatto 1. L'imputato DO DO ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza del 09/12/2024, con la quale il Tribunale di Piacenza ha applicato allo stesso una pena sospesa con non menzione per più reati in materia di sostanze stupefacenti. Con successivi provvedimenti (del 07/01/2025, del 08/01/2025 e, da ultimo, del 17/01/2025) il giudice ha poi disposto plurime correzioni, tra le quali, con l'ultimo dei richiamati provvedimenti, anche quella , con la quale ha disposto la confisca dell'auto targata ETY938YA di proprietà del DO, dapprima oggetto dei disposti dissequestro e restituzione. 2. La impugnazione è stata affidata a un motivo unico, con il quale la difesa ha dedotto violazione di-~ e erronea applicazione della legge, quanto al provvedimento di correzione della sentenza di patteggiamento, con il quale è stata disposta la confisca del veicolo già sequestrato al DO e successivamente restituito, giusto provvedimento a verbale del 09/12/2024, osservando la difesa che, solo per mero refuso, sarebbe stato ivi indicato, quale soggetto a favore del quale era stata disposta la restituzione, il coimputato SH, il tenore del provvedimento di restituzione del mezzo risultando chiaramente intelligibile. Quanto, poi, al ricorso allo strumento della correzione dell'errore materiale, la difesa ha denunciato i vizi suindicati, avuto riguardo alle norme di cui agli artt. 205 co. 1 e 236 cod. pen. e 73 co. 4 e 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che, durante lo svolgimento dell'udienza, a seguito di espressa richiesta della difesa, lo stesso giudice aveva disposto la restituzione del mezzo per venir meno delle ragioni di mantenimento del vincolo, provvedimento poi confermato nel dispositivo di sentenza. Di talché, la successiva correzione non sarebbe consentita, la confisca dovendo essere disposta con la stessa sentenza, fatto salvo eventuale incidente di esecuzione, dopo il passaggio in giudicato, la correzione avendo determinato una modificazione essenziale della sentenza, come tale non consentita dalla legge. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia Giorgio, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione e il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto. 4. La difesa del DO ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a spiegare. 2. Intanto, occorre ricostruire i passaggi processuali anche alla stregua delle allegazioni difensive (verbale dell'udienza del 09/12/2024, esitata nella decisione oggetto dell'intervento correttivo censurato). Nella specie, infatti, il veicolo summenzionato è stato oggetto di un 2 ;f2 provvedimento restitutorio motivato dal venir meno delle ragioni per il mantenimento del vincolo, reso nel corso dell'udienza a seguito di apposita istanza difensiva (del tutto logica apparendo la spiegazione dell'evidente refuso contenuto in detto verbale, laddove detta restituzione è stata disposta nei confronti dell'imputato SH, nonostante l'istanza fosse stata riferita al DO, la difesa dello SH avendo peraltro chiesto solo la restituzione di un cellulare, disposta nella stessa sede). Nel dispositivo della sentenza resa alla stessa udienza, in coerenza con tali passaggi processuali, il giudice, una volta richiamati gli artt. 240, cod. pen., 85 co. 3 e 87 co. 4, d.P.R. n. 309/1990, ha disposto il dissequestro e la restituzione dell'autovettura e la confisca del denaro - con incameramento da parte dello Stato - della droga e delle armi, con distruzione di esse. La sentenza è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi (uno inerente all'indicazione del numero del fascicolo processuale, un altro riguardante l'omessa condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di altri co-imputati, infine, quello in questa sede censurato, avente a oggetto la confisca dell'autovettura che era stata dissequestrata). Nessuna indicazione è, tuttavia, in essa rinvenibile quanto al titolo della disposta confisca, atteso che il richiamo all'art. 240 cod. pen. nulla chiarisce, laddove il richiamo agli artt. 85, co. 3 e 87 co. 4, d.P.R. n. 309/1990 è del tutto eccentrico, riferendosi entrambi alla sostanza stupefacente. 3. Ciò posto, il motivo è fondato. Deve convenirsi con la difesa e con lo stesso Procuratore generale, laddove hanno stigmatizzato la circostanza che l'intervento correttivo giudiziale ha sostanzialmente determinato una modifica essenziale della sentenza, disponendo non già una misura di sicurezza prevista dalla legge in via obbligatoria (quanto alla natura della confisca non emergendo neppure indicazioni utili in sentenza) e frutto di eventuale dimenticanza del giudice, ma addirittura,s_o_vyeAo t , in senso sfavorevole all'imputato, una decisione di segno esattamente opposto, contenuta nella sentenza e nel provvedimento adottato, con parere favorevole del pubblico ministero, nel corso dell'udienza, del tutto coerente con il dispositivo oggetto dell'intervento correttivo. Peraltro, pur essendo stato affermato che la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (Sez. 3, n 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 - 01, in fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.; n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01, in fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M. Rv. 283772 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità), si è di contro rilevata l'abnormità di un provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. 3 proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01; n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 1, in ipotesi di confisca obbligatoria, nella quale si è richiamato il disposto dell'art. 676 codd. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatori;
Sez. 4, n. 6588 del 01/02/2023, Grassi, Rv. 284156 - 01, in cui il principio è stato ribadito nel caso di omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione, fattispecie in tema di sospensione della patente di guida;
Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 -03, in cui si è fissato il principio per il quale, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, spetta al giudice dell'esecuzione, su iniziativa del pubblico ministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'Angelo, Rv. 287510 - 01, laddove si è esclusa l'emendabilità ai sensi dell'art. 130 cod. proc pen. dell'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista ex lege, ciò integrando un errore di diritto che determina una lacuna che determina, a sua volta, ex art. 546, co. 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, essendo limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di reformatio in peius, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento). Da tale lungo excursus, emerge dunque con chiarezza, nella specie, l'irrituale ricorso alla procedura di cui all'art. 130, cod. proc. pen., avendo il giudice, non già ottemperato a una previsione ex lege obbligatoria, astrattamente possibile, sia pur nei limiti fissati dalla giurisprudenza, ma addirittura sovvertito una statuizione di favore, determinando una modifica essenziale dell'atto sul quale è intervenuto il provvedimento correttivo. 4. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione adottato il 17 gennaio 2025, con dissequestro del veicolo tg. ET938YA - già sequestrato ai danni di DO DO - e la sua restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di errore materiale del 17 gennaio 2025 limitatamente alla confisca e distruzione dell'auto targata ET938YA e dispone la restituzione del predetto veicolo all'avente diritto. Deciso il 15 aprile 2025
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta LIDIA GI, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della statuizione di correzione impugnata e disporsi il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto;
l'avv. Mauro Pontini, per DO DO, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha insistito nella richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18647 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 15/04/2025 Ritenuto in fatto 1. L'imputato DO DO ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza del 09/12/2024, con la quale il Tribunale di Piacenza ha applicato allo stesso una pena sospesa con non menzione per più reati in materia di sostanze stupefacenti. Con successivi provvedimenti (del 07/01/2025, del 08/01/2025 e, da ultimo, del 17/01/2025) il giudice ha poi disposto plurime correzioni, tra le quali, con l'ultimo dei richiamati provvedimenti, anche quella , con la quale ha disposto la confisca dell'auto targata ETY938YA di proprietà del DO, dapprima oggetto dei disposti dissequestro e restituzione. 2. La impugnazione è stata affidata a un motivo unico, con il quale la difesa ha dedotto violazione di-~ e erronea applicazione della legge, quanto al provvedimento di correzione della sentenza di patteggiamento, con il quale è stata disposta la confisca del veicolo già sequestrato al DO e successivamente restituito, giusto provvedimento a verbale del 09/12/2024, osservando la difesa che, solo per mero refuso, sarebbe stato ivi indicato, quale soggetto a favore del quale era stata disposta la restituzione, il coimputato SH, il tenore del provvedimento di restituzione del mezzo risultando chiaramente intelligibile. Quanto, poi, al ricorso allo strumento della correzione dell'errore materiale, la difesa ha denunciato i vizi suindicati, avuto riguardo alle norme di cui agli artt. 205 co. 1 e 236 cod. pen. e 73 co. 4 e 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, rilevando che, durante lo svolgimento dell'udienza, a seguito di espressa richiesta della difesa, lo stesso giudice aveva disposto la restituzione del mezzo per venir meno delle ragioni di mantenimento del vincolo, provvedimento poi confermato nel dispositivo di sentenza. Di talché, la successiva correzione non sarebbe consentita, la confisca dovendo essere disposta con la stessa sentenza, fatto salvo eventuale incidente di esecuzione, dopo il passaggio in giudicato, la correzione avendo determinato una modificazione essenziale della sentenza, come tale non consentita dalla legge. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Lidia Giorgio, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione e il dissequestro e la restituzione del veicolo all'avente diritto. 4. La difesa del DO ha depositato memoria, con la quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a spiegare. 2. Intanto, occorre ricostruire i passaggi processuali anche alla stregua delle allegazioni difensive (verbale dell'udienza del 09/12/2024, esitata nella decisione oggetto dell'intervento correttivo censurato). Nella specie, infatti, il veicolo summenzionato è stato oggetto di un 2 ;f2 provvedimento restitutorio motivato dal venir meno delle ragioni per il mantenimento del vincolo, reso nel corso dell'udienza a seguito di apposita istanza difensiva (del tutto logica apparendo la spiegazione dell'evidente refuso contenuto in detto verbale, laddove detta restituzione è stata disposta nei confronti dell'imputato SH, nonostante l'istanza fosse stata riferita al DO, la difesa dello SH avendo peraltro chiesto solo la restituzione di un cellulare, disposta nella stessa sede). Nel dispositivo della sentenza resa alla stessa udienza, in coerenza con tali passaggi processuali, il giudice, una volta richiamati gli artt. 240, cod. pen., 85 co. 3 e 87 co. 4, d.P.R. n. 309/1990, ha disposto il dissequestro e la restituzione dell'autovettura e la confisca del denaro - con incameramento da parte dello Stato - della droga e delle armi, con distruzione di esse. La sentenza è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi (uno inerente all'indicazione del numero del fascicolo processuale, un altro riguardante l'omessa condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di altri co-imputati, infine, quello in questa sede censurato, avente a oggetto la confisca dell'autovettura che era stata dissequestrata). Nessuna indicazione è, tuttavia, in essa rinvenibile quanto al titolo della disposta confisca, atteso che il richiamo all'art. 240 cod. pen. nulla chiarisce, laddove il richiamo agli artt. 85, co. 3 e 87 co. 4, d.P.R. n. 309/1990 è del tutto eccentrico, riferendosi entrambi alla sostanza stupefacente. 3. Ciò posto, il motivo è fondato. Deve convenirsi con la difesa e con lo stesso Procuratore generale, laddove hanno stigmatizzato la circostanza che l'intervento correttivo giudiziale ha sostanzialmente determinato una modifica essenziale della sentenza, disponendo non già una misura di sicurezza prevista dalla legge in via obbligatoria (quanto alla natura della confisca non emergendo neppure indicazioni utili in sentenza) e frutto di eventuale dimenticanza del giudice, ma addirittura,s_o_vyeAo t , in senso sfavorevole all'imputato, una decisione di segno esattamente opposto, contenuta nella sentenza e nel provvedimento adottato, con parere favorevole del pubblico ministero, nel corso dell'udienza, del tutto coerente con il dispositivo oggetto dell'intervento correttivo. Peraltro, pur essendo stato affermato che la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (Sez. 3, n 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 - 01, in fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.; n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 - 01, in fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.; Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, M. Rv. 283772 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità), si è di contro rilevata l'abnormità di un provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. 3 proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578 - 01; n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 1, in ipotesi di confisca obbligatoria, nella quale si è richiamato il disposto dell'art. 676 codd. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di confisca obbligatori;
Sez. 4, n. 6588 del 01/02/2023, Grassi, Rv. 284156 - 01, in cui il principio è stato ribadito nel caso di omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione, fattispecie in tema di sospensione della patente di guida;
Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 -03, in cui si è fissato il principio per il quale, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, spetta al giudice dell'esecuzione, su iniziativa del pubblico ministero, porre rimedio, a norma degli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen., alla omessa applicazione di una pena accessoria predeterminata nella durata, con procedimento da tenersi nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione l'art. 130 cod. proc. pen.; Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, dep. 2025, D'Angelo, Rv. 287510 - 01, laddove si è esclusa l'emendabilità ai sensi dell'art. 130 cod. proc pen. dell'omessa irrogazione, con il dispositivo di una sentenza di condanna, di una pena prevista ex lege, ciò integrando un errore di diritto che determina una lacuna che determina, a sua volta, ex art. 546, co. 3, cod. proc. pen., l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, la possibilità di emendare, in sede di legittimità, l'illegalità della pena, nella sua specie o nella sua quantità, essendo limitata al caso in cui l'errore sia in danno dell'imputato, stante l'insuperabilità del divieto di reformatio in peius, in fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, che, non comparendo nel dispositivo letto in udienza, era stata aggiunta solo con la correzione, disposta con la motivazione del provvedimento). Da tale lungo excursus, emerge dunque con chiarezza, nella specie, l'irrituale ricorso alla procedura di cui all'art. 130, cod. proc. pen., avendo il giudice, non già ottemperato a una previsione ex lege obbligatoria, astrattamente possibile, sia pur nei limiti fissati dalla giurisprudenza, ma addirittura sovvertito una statuizione di favore, determinando una modifica essenziale dell'atto sul quale è intervenuto il provvedimento correttivo. 4. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione adottato il 17 gennaio 2025, con dissequestro del veicolo tg. ET938YA - già sequestrato ai danni di DO DO - e la sua restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento di correzione di errore materiale del 17 gennaio 2025 limitatamente alla confisca e distruzione dell'auto targata ET938YA e dispone la restituzione del predetto veicolo all'avente diritto. Deciso il 15 aprile 2025