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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8194/2025 depositato il 31/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335221 39 504 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335221 39 504 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 03.12.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 31.12.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00335221 39 504 di importo pari ad € 1.834,88, notificata il 07.10.2025, relativa ai ruoli di seguito indicati:
A) RUOLO N. 2024/000341 Tassa rifiuti anno 2006 (Ader insoluto cartella nr. 331948 del 31.10.2018);
B) RUOLO N. 2024/000134 Tassa rifiuti anno 2006 (Ader insoluto cartella nr. 317406 del 31.10.2018);
C) RUOLO N. 2024/000341 Tassa rifiuti anno 2007 (Ader insoluto cartella nr. 331949 del 31.10.2018).
La cartella è stata emessa e notificata al ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_1, deceduto il 14.02.2022, alla cui eredità, in data 06.11.2025, lo stesso ha rinunciato, con dichiarazione resa innanzi al cancelliere del Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1018-2025 R.G., in corso di trascrizione.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Carenza di legittimazione tributaria passiva;
2. Prescrizione;
3. Decadenza.
In data 02.02.2026 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di adeguati riscontri all'avvenuta rinuncia all'eredità, dovendosi considerare insufficiente quanto versato al fascicolo, e comunque la posteriorità della rinuncia alla notifica della cartella, con conseguente inopponibilità al terzo.
In ogni caso, ha argomentato la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
ATO non si è costituita. L'11.02.2026 il ricorrente ha depositato documentazione atta a comprovare l'avvenuta rinuncia all'eredità.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
Il ricorso è invero chiaramente fondato.
Come noto, secondo la disciplina codicistica dettata dagli artt. 521 e 456 c.c., l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma unicamente l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità. Solo con l'accettazione (anche tacita) dell'eredità, infatti, si produce l'acquisto della qualità di erede (Cass. n.5247/18; n. 15871/20; n.11832/22).
Incombe peraltro su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, “la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. n. 37064/22).
Di contro, in base all'articolo 521 del cod.civ., «chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato»; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente - cioè a far data dall'apertura della successione (art. 456 cod. civ.) - l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario (Cass. n. 37064/22; n. 11832/22; n. 13639/18).
Nel caso in esame, è comprovata l'avvenuta rinunzia all'eredità, senza che rilevi che la stessa ha avuto luogo solo dopo l'emissione dell'atto impo-esattivo, stante il suo effetto retroattivo.
Quanto alle spese, poichè, al momento della emissione della cartella, il ricorrente non aveva ancora formalizzato la rinunzia, appare opportuno compensare per la metà le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, con la sottesa iscrizione a ruolo.
Previa compensazione delle spese per la metà, condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge e CU se assolto.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8194/2025 depositato il 31/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335221 39 504 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335221 39 504 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 03.12.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 31.12.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00335221 39 504 di importo pari ad € 1.834,88, notificata il 07.10.2025, relativa ai ruoli di seguito indicati:
A) RUOLO N. 2024/000341 Tassa rifiuti anno 2006 (Ader insoluto cartella nr. 331948 del 31.10.2018);
B) RUOLO N. 2024/000134 Tassa rifiuti anno 2006 (Ader insoluto cartella nr. 317406 del 31.10.2018);
C) RUOLO N. 2024/000341 Tassa rifiuti anno 2007 (Ader insoluto cartella nr. 331949 del 31.10.2018).
La cartella è stata emessa e notificata al ricorrente nella qualità di erede di Nominativo_1, deceduto il 14.02.2022, alla cui eredità, in data 06.11.2025, lo stesso ha rinunciato, con dichiarazione resa innanzi al cancelliere del Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1018-2025 R.G., in corso di trascrizione.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Carenza di legittimazione tributaria passiva;
2. Prescrizione;
3. Decadenza.
In data 02.02.2026 si è costituita l'AdER che ha eccepito la carenza di adeguati riscontri all'avvenuta rinuncia all'eredità, dovendosi considerare insufficiente quanto versato al fascicolo, e comunque la posteriorità della rinuncia alla notifica della cartella, con conseguente inopponibilità al terzo.
In ogni caso, ha argomentato la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
ATO non si è costituita. L'11.02.2026 il ricorrente ha depositato documentazione atta a comprovare l'avvenuta rinuncia all'eredità.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
Il ricorso è invero chiaramente fondato.
Come noto, secondo la disciplina codicistica dettata dagli artt. 521 e 456 c.c., l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma unicamente l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità. Solo con l'accettazione (anche tacita) dell'eredità, infatti, si produce l'acquisto della qualità di erede (Cass. n.5247/18; n. 15871/20; n.11832/22).
Incombe peraltro su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, “la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. n. 37064/22).
Di contro, in base all'articolo 521 del cod.civ., «chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato»; con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente - cioè a far data dall'apertura della successione (art. 456 cod. civ.) - l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario (Cass. n. 37064/22; n. 11832/22; n. 13639/18).
Nel caso in esame, è comprovata l'avvenuta rinunzia all'eredità, senza che rilevi che la stessa ha avuto luogo solo dopo l'emissione dell'atto impo-esattivo, stante il suo effetto retroattivo.
Quanto alle spese, poichè, al momento della emissione della cartella, il ricorrente non aveva ancora formalizzato la rinunzia, appare opportuno compensare per la metà le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato, con la sottesa iscrizione a ruolo.
Previa compensazione delle spese per la metà, condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 600,00, oltre accessori come per legge e CU se assolto.