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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6750 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4626/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo ARni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 4626/2019 promossa da
, CF , nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale sui figli minori e , in qualità di Persona_1 Persona_2
eredi di deceduto il 29-01-2011 Persona_3
, CF , CP_1 C.F._2
, CF , Parte_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Amedeo Bassi e Matilde Bassi
APPELLANTI nei confronti di
, part. iva e codice fiscale , già , CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Cappuccio;
APPELLATA
E DI pagina 1 di 11 GIÀ Controparte_4 Controparte_5
, C.F. , E PER
[...] P.IVA_2 Controparte_6
C.F.: , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.
[...] P.IVA_3
MASSIMILIANO CESARE,
ER IA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1713/2019, pubblicata in data 12.06.2019, il Tribunale di Santa
AR UA TE rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2009 proposta dai garanti della società tali , Parte_3 Persona_3
e , decreto emesso in loro danno, ed in favore di CP_1 Parte_2
, per l'importo complessivo di € 214.080,48 ingiunto a titolo di Controparte_3
saldo passivo di conto corrente bancario con apertura di credito (per €
82.098,07) e per la esposizione debitoria di mutuo concesso ad essa società
(per € 129.413,84).
In particolare, con detta sentenza il primo giudice, nel confermare e dichiarare esecutivo il decreto opposto, disattendeva, per le dettagliate ragioni ivi espresse cui si rinvia, tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti ovvero: illegittimità del recesso operato dalla banca, effetto esdebitatorio derivante dal concordato preventivo e giudicato formatosi a seguito di tale procedura, nullità delle fideiussioni o delle singole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale
BI del 2003 dichiarato illegittimo dalla BA d'TA con delibera del 2005 estinzione della fideiussione ex artt. 1956 e art. 1957 cc, invalidità delle fideiussioni ex art. 1938 cc, inesistenza del credito dei fideiussori per motivi pagina 2 di 11 attinenti al rapporto principale ovvero usurarietà degli interessi, anatocismo, illegittimità della commissione di massimo scoperto e spese di gestione del conto,.
Con atto di appello ritualmente notificato a controparte i garanti e CP_1
, nonchè , quale esercente la potestà genitoriale Parte_2 Parte_1
sui figli minori e divenuti eredi del terzo garante Persona_1 Persona_2
deceduto , censuravano la sentenza di primo grado Persona_3
deducendo, attraverso sette motivi di impugnazione, errori interpretativi e valutativi del primo giudice nell'esame dei fatti ed atti di causa e riproponendo sostanzialmente le medesime eccezioni, innanzi sinteticamente esposte, già sollevate in sede di opposizione e disattese dal Tribunale.
Riproponevano inoltre ex art. 346 cpc la questione da essi sollevata, dichiarata assorbita dal primo giudice, relativa alla natura a loro dire di fideiussione e non di “contratto autonomo” della garanzia da essi prestata.
Concludevano per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza del
Tribunale, con ridetermiazione del saldo finale, previo espletamento di CTU contabile.
Si costituiva la , succeduta a a seguito di CP_2 Controparte_3
acquisizione del suo compendio aziendale comprendente il portafoglio dei crediti a sofferenza, la quale chiedeva, per le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente, quale cessionaria del credito e successore ex art. 111 cpc di , la CP_2 Controparte_4
(GIÀ , e per essa
[...] Controparte_5
la mandataria , che si riportava alle difese già Controparte_6
espletate in giudizio dalla cedente ed alle conclusioni da essa rassegnate.
pagina 3 di 11 Nel corso del giudizio di appello veniva disposta ed espletata CTU, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati ex art. 190 cpc.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appello è totalmente infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Va preliminarmente affrontata, in quanto avente carattere pregiudiziale, la questione, ritenuta assorbita dal primo giudice e sulla quale quindi questi non si
è pronunciato, della natura della garanzia prestata dagli opponenti/appellanti, ovvero se essa vada qualificata come fideiussione (omnibus) o come “contratto autonomo di garanzia”.
Ritiene questo Collegio che essa si configuri senza dubbio come “contratto autonomo di garanzia” in quanto, a prescindere dall'elemento indiziario costituito dalla clausola di pagamento a prima richiesta non determinante in quanto di per sé interpretabile anche come clausola di “solve et repete” compatibile con la fideiussione ordinaria, depone in modo chiaro ed univoco per la autonomia causale e funzionale dell'obbligazione in oggetto ed esclusione della accessorietà con il debito principale, la espressa esclusione della possibilità per i garanti della possibilità di opporre alla banca creditrice le eccezioni opponibili dal debitore principale, con deroga espressa all'art. 1945 cc (vedi art. 7 del contratto di garanzia del 23.04.2008, in atti). A ciò si aggiunga, quale ulteriore indice della assenza del vincolo di accessorietà e del carattere autonomo delle obbligazioni, che l'art. 6 del contratto di garanzia in esame stabilisce espressamente che i diritti della banca verso i garanti restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato.
pagina 4 di 11 Dall'accertata natura e funzione di “Contratto autonomo di garanzia” consegue in primo luogo la infondatezza del primo motivo di censura degli appellanti relativo alla illegittimità del recesso dei contratti bancari in questione operata da trattasi infatti chiaramente di eccezione relativa al rapporto principale tra CP_3
banca e debitore che, come tale, sarebbe in astratto sollevabile soltanto dai fideiussori in senso stretto ex art. 1945 cc, ma non può essere invocata nel caso di specie dagli opponenti/appellanti in quanto, come sopra illustrato, garanti autonomi.
Ragionamento analogo vale anche in relazione al secondo motivo di impugnativa concernente l'asserita esdebitazione a seguito del concordato preventivo nei confronti dei fideiussori e di giudicato che si sarebbe formato a seguito di tale concordato. Anche in questo caso, a prescindere dalla loro infondatezza nel merito, in ordine alla quale ad abundantiam si condividono pienamente le puntuali ed esaurienti valutazioni espresse in sentenza dal
Tribunale (vedi pag. 6 e 7 della sentenza), si tratta infatti comunque di eccezioni che attengono al rapporto principale tra la banca creditrice e la debitrice
[...]
e che quindi non possono essere sollevate dai garanti autonomi Parte_4
(odierni appellanti).
Ugualmente infondato, sempre a causa della natura di contratto autonomo della garanzia prestata dagli opponenti/appellanti, si appalesa il terzo motivo di gravame sulla asserita nullità della fideiussione o delle singole clausole contrattuali riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale BI del 2003.
Nel caso in esame, infatti, il contratto non risulta essere una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia, per cui esula da quello che è il campo di accertamento e di operatività della delibera della BA d'TA del 2005, relativa per l'appunto alla diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus. La fattispecie di cui è causa è del tutto differente e non rientra quindi in quella considerata illegittima da detto Istituto con la delibera del 2005 (in pagina 5 di 11 quanto riproduttiva di clausole di cui all'intesa anticoncorrenziale BI del 2003), per cui non può trovare applicazione per le sue clausole la sanzione di nullità discendente della legge 287/1990.
Ad abundantiam e per completezza di esposizione va, in ogni caso, osservato che sarebbe stato onere degli appellanti dimostrare, attraverso la produzione dell'accordo BI del 2003, la esatta corrispondenza delle clausole del contratto di garanzia da essi stipulato che si assumono nulle con quelle dell'intesa anticoncorrenziale BI, laddove invece tale accordo non risulta prodotto per cui non è stata fornita la prova di tale identicità delle clausole.
Ancora vi è da dire che, trattandosi di contratto di garanzia concluso dagli appellanti nell'aprile del 2008, ovvero a distanza di circa tre anni dalla intervenuta delibera della BA di TA (del 2005) e di circa cinque anni dall'intesa BI (del 2003), e non potendosi di certo ritenere che detta intesa anticoncorrenziale possa aver continuato ad operare per un tempo indefinito successivamente alla decisione della BA d'TA, era quindi onere degli appellanti dimostrare che detto accordo BI fosse ancora applicato in quel periodo da un significativo numero di istituti di credito alla clientela e che quindi la accettazione di tali clausole ritenute nulle non fosse il frutto di una libera ed autonoma contrattazione tra le parti ma conseguenza della imposizione al contraente debole di detto patto anticoncorrenziale tra banche.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli appellanti, neppure attraverso idonei elementi indiziari quali ad esempio la produzione di un certo numero di contratti di fideiussione stipulati nello stesso periodo da altre banche che pedissequamente riproducessero le clausole dell'accordo BI di cui si invoca la nullità ex art. 1419 cc per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990 (art. 2, comma 2 lett. a) e comma 3 di detta legge, in combinato con l' art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
pagina 6 di 11 Da quanto innanzi esposto consegue pertanto anche la validità ed efficacia della clausola, già sopra menzionata, di rinuncia da parte dei garanti ai termini di cui all'art. 1957 cc, clausola legittimamente inserita all'art. 6 del contratto autonomo di garanzia di cui è causa.
Per analoghe ragioni va rigettato perché infondato anche il quarto motivo di gravame con il quale si deduce la estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1956 cc.
Si tratta, infatti, di norma applicabile alla sola fideiussione in senso proprio
(ovvero caratterizzata dal requisito della accessorietà), e dunque incompatibile con le clausole innanzi esaminate di cui all'art. 7 del contratto di garanzia oggetto di causa che attribuiscono al creditore garantito il potere di esigere dal garante il pagamento immediato “ a semplice richiesta” e “senza eccezioni” salvo che riguardino il rapporto garante/ creditore beneficiario, clausole che per il loro contenuto, come sopra illustrato, connotano il contratto autonomo di garanzia al quale detta norma non può dunque estendersi (vedi tra le altre
Cass. n. 10486/2004).
Ad abundantiam, per completezza di esposizione, va rilevato che anche se tale disposizione di legge (art. 1956 cc) si ritenesse astrattamente applicabile al contratto di garanzia di cui è causa, in ogni caso, nel caso di specie non ricorrerebbe la fattispecie in essa prevista.
Difatti, come correttamente rilevato nel merito dal primo giudice (vedi pag. 7 della sentenza del Tribunale), difetterebbe nel caso di specie sia il requisito oggettivo che quello soggettivo richiesto dall'art. 1956 cc, non avendo i garanti/appellanti specificamente allegato e provato, come era loro onere, né un sopravvenuto aggravamento/deterioramento delle condizioni economiche del debitore rispetto al momento della concessione della garanzia nonché la concessione di un ulteriore fido successivamente a tale aggravamento (requisito oggettivo), né la consapevolezza da parte del creditore del peggioramento della pagina 7 di 11 situazione economica complessiva del debitore rispetto a quelle esistenti al momento della instaurazione del rapporto – requisito soggettivo - (vedi Cass. n.
10870/2005, n. 2524/2006 etc.).
Infondato e da respingere si rivela, ancora, il quinto motivo di gravame con il quale gli appellanti denunciano la invalidità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1938 cc.
Confermando infatti quanto sul punto statuito dal primo giudice (vedi pag. 7 e 8 della sentenza del Tribunale) va rilevato che, nel caso di specie, la garanzia omnibus datata 23.04.2008, regolarmente sottoscritta dai garanti
[...]
, e , prestata anche per le obbligazioni Per_3 CP_1 Parte_2
future del debitore principale verso la banca (acquisita in atti in copia), prevede espressamente l'importo massimo garantito indicato in € 495.000,00 e risulta dunque rispettosa del disposto dell'art. 1938 cc. Inoltre, contrariamente a quanto genericamente asserito dagli appellanti, a fronte della sottoscrizione dell'atto di garanzia da parte dei sopra indicati garanti, non emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che detto tetto massimo sia stato fissato unilateralmente dalla banca, né l'asserita sproporzione di tale tetto massimo garantito rispetto alla entità del credito è prevista dalla legge come causa di nullità della garanzia prestata.
Passando al sesto motivo di gravame, con cui gli istanti censurano la statuizione del Tribunale di esclusione della sussistenza di tassi usurari nulli ex art. 1815 cc, con riferimento al contratto di conto corrente e apertura di credito e l'accertamento della legittimità dell'anatocismo praticato dalla banca, anch'esso
è infondato e va rigettato.
Per quanto concerne il primo profilo, va rilevato che dalla CTU contabile disposta in grado di appello, - le cui conclusioni ritiene questo Collegio di condividere e far proprie, per la completezza, precisione e correttezza degli accertamenti, conteggi e valutazioni compiuti dall'ausiliario del giudice, nonché
pagina 8 di 11 per la congruenza di tali verifiche con gli atti di causa e la documentazione prodotta in giudizio - è inequivocabilmente emersa l'assenza di una usura originaria in relazione ai tassi di interesse applicati ai contratti bancari in questione con riferimento alle condizioni economiche espressamente pattuite e sottoscritte dal debitore con il contratto datato Parte_4
18.04.2008 prodotto in copia in atti. Da detta CTU risulta altresì la assenza di qualsivoglia usura sopravvenuta in relazione ai tassi di interesse applicati dalla banca nei successivi periodi di durata del rapporto e fino al momento del recesso della banca dallo stesso (vedi CTU pagg. 7, 8 e 9).
In merito poi alla denunciata illegittimità dell'anatocismo praticato dalla banca
(nella specie capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), come correttamente rilevato anche su questo punto dal primo giudice, nel caso di specie non si configura alcuna nullità per violazione dell'art. 1283 cc.
Difatti nella lettera di apertura di conto corrente datata 18.04.2008, debitamente sottoscritta dal debitore e disciplinante anche l'apertura Parte_4
di credito collegata, prodotta in copia in atti, tra le condizioni economiche è espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con condizione di reciprocità.
Pertanto, trattandosi di contratto concluso successivamente alla data di entrata in vigore (01.07.2000) della delibera CICR del 09.02.2000 adottata in forza dell'art. 25 comma 3 D.lgs 342/1999, che consente la capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi purchè vi sia la previsione di pari periodicità, la capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca nel corso del rapporto deve ritenersi pienamente valida e legittima.
Trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, gli appellanti/garanti non possono far valere nullità relative al rapporto fondamentale tra società debitrice e banca creditrice che non derivino da pagina 9 di 11 contrarietà a norme imperative o causa illecita (quali quelle sopra esaminate e disattese di usurarietà e capitalizzazione degli interessi).
Pertanto, vanno respinte le residuali eccezioni di nullità sollevate dai garanti relative alla Commissione di massimo scoperto e alle altre commissioni e spese di gestione dei conti bancari per indeterminatezza o mancanza di pattuizione scritta, non trattandosi di ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative o per causa illecita.
Quanto, infine, al settimo ed ultimo motivo di gravame col quale si censura l'illegittimo rigetto della richiesta istruttoria di CTU da parte del Tribunale, esso risulta assorbito e superato per le motivazioni innanzi articolate, avendo questo
Collegio disposto in grado di appello CTU sia pure nei limiti e per le ragioni di cui sopra.
Al rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la condanna degli appellanti al pagamento, in favore della appellata e della interventrice , CP_2 Controparte_7
delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.000 ad € 260.000), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolta da ciascuna delle parti vittoriose (fasi di studio ed introduttiva per e di studio e decisione per CP_2 [...]
l'importo medio tabellarmente previsto. Controparte_7
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti soccombenti hanno l'obbligo di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza “de quo” n. 1713/2019, pubblicata in data 12.06.2019, emessa dal Tribunale di Santa AR UA
TE, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) Condanna gli appellanti , , , CP_1 Parte_2 Parte_1
quest'ultima nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori e (quali eredi di ), in solido tra Persona_1 Persona_2 Persona_3
loro, al pagamento delle spese processuali del grado di appello che liquida in favore dell'appellata in € 4.888,00 per compensi professionali CP_2
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi oltre Iva e Cpa, ed in favore dell'interventrice Controparte_4
e per essa della mandataria in €
[...] Controparte_6
8.080,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti soccombenti sopra indicati di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 09.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo ARni
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo ARni Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 4626/2019 promossa da
, CF , nella qualità di esercente la Parte_1 C.F._1
potestà genitoriale sui figli minori e , in qualità di Persona_1 Persona_2
eredi di deceduto il 29-01-2011 Persona_3
, CF , CP_1 C.F._2
, CF , Parte_2 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Amedeo Bassi e Matilde Bassi
APPELLANTI nei confronti di
, part. iva e codice fiscale , già , CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Cappuccio;
APPELLATA
E DI pagina 1 di 11 GIÀ Controparte_4 Controparte_5
, C.F. , E PER
[...] P.IVA_2 Controparte_6
C.F.: , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.
[...] P.IVA_3
MASSIMILIANO CESARE,
ER IA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1713/2019, pubblicata in data 12.06.2019, il Tribunale di Santa
AR UA TE rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 197/2009 proposta dai garanti della società tali , Parte_3 Persona_3
e , decreto emesso in loro danno, ed in favore di CP_1 Parte_2
, per l'importo complessivo di € 214.080,48 ingiunto a titolo di Controparte_3
saldo passivo di conto corrente bancario con apertura di credito (per €
82.098,07) e per la esposizione debitoria di mutuo concesso ad essa società
(per € 129.413,84).
In particolare, con detta sentenza il primo giudice, nel confermare e dichiarare esecutivo il decreto opposto, disattendeva, per le dettagliate ragioni ivi espresse cui si rinvia, tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti ovvero: illegittimità del recesso operato dalla banca, effetto esdebitatorio derivante dal concordato preventivo e giudicato formatosi a seguito di tale procedura, nullità delle fideiussioni o delle singole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale
BI del 2003 dichiarato illegittimo dalla BA d'TA con delibera del 2005 estinzione della fideiussione ex artt. 1956 e art. 1957 cc, invalidità delle fideiussioni ex art. 1938 cc, inesistenza del credito dei fideiussori per motivi pagina 2 di 11 attinenti al rapporto principale ovvero usurarietà degli interessi, anatocismo, illegittimità della commissione di massimo scoperto e spese di gestione del conto,.
Con atto di appello ritualmente notificato a controparte i garanti e CP_1
, nonchè , quale esercente la potestà genitoriale Parte_2 Parte_1
sui figli minori e divenuti eredi del terzo garante Persona_1 Persona_2
deceduto , censuravano la sentenza di primo grado Persona_3
deducendo, attraverso sette motivi di impugnazione, errori interpretativi e valutativi del primo giudice nell'esame dei fatti ed atti di causa e riproponendo sostanzialmente le medesime eccezioni, innanzi sinteticamente esposte, già sollevate in sede di opposizione e disattese dal Tribunale.
Riproponevano inoltre ex art. 346 cpc la questione da essi sollevata, dichiarata assorbita dal primo giudice, relativa alla natura a loro dire di fideiussione e non di “contratto autonomo” della garanzia da essi prestata.
Concludevano per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza del
Tribunale, con ridetermiazione del saldo finale, previo espletamento di CTU contabile.
Si costituiva la , succeduta a a seguito di CP_2 Controparte_3
acquisizione del suo compendio aziendale comprendente il portafoglio dei crediti a sofferenza, la quale chiedeva, per le ragioni espresse nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
Nel corso del giudizio interveniva volontariamente, quale cessionaria del credito e successore ex art. 111 cpc di , la CP_2 Controparte_4
(GIÀ , e per essa
[...] Controparte_5
la mandataria , che si riportava alle difese già Controparte_6
espletate in giudizio dalla cedente ed alle conclusioni da essa rassegnate.
pagina 3 di 11 Nel corso del giudizio di appello veniva disposta ed espletata CTU, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati ex art. 190 cpc.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
L'appello è totalmente infondato e va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Va preliminarmente affrontata, in quanto avente carattere pregiudiziale, la questione, ritenuta assorbita dal primo giudice e sulla quale quindi questi non si
è pronunciato, della natura della garanzia prestata dagli opponenti/appellanti, ovvero se essa vada qualificata come fideiussione (omnibus) o come “contratto autonomo di garanzia”.
Ritiene questo Collegio che essa si configuri senza dubbio come “contratto autonomo di garanzia” in quanto, a prescindere dall'elemento indiziario costituito dalla clausola di pagamento a prima richiesta non determinante in quanto di per sé interpretabile anche come clausola di “solve et repete” compatibile con la fideiussione ordinaria, depone in modo chiaro ed univoco per la autonomia causale e funzionale dell'obbligazione in oggetto ed esclusione della accessorietà con il debito principale, la espressa esclusione della possibilità per i garanti della possibilità di opporre alla banca creditrice le eccezioni opponibili dal debitore principale, con deroga espressa all'art. 1945 cc (vedi art. 7 del contratto di garanzia del 23.04.2008, in atti). A ciò si aggiunga, quale ulteriore indice della assenza del vincolo di accessorietà e del carattere autonomo delle obbligazioni, che l'art. 6 del contratto di garanzia in esame stabilisce espressamente che i diritti della banca verso i garanti restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato.
pagina 4 di 11 Dall'accertata natura e funzione di “Contratto autonomo di garanzia” consegue in primo luogo la infondatezza del primo motivo di censura degli appellanti relativo alla illegittimità del recesso dei contratti bancari in questione operata da trattasi infatti chiaramente di eccezione relativa al rapporto principale tra CP_3
banca e debitore che, come tale, sarebbe in astratto sollevabile soltanto dai fideiussori in senso stretto ex art. 1945 cc, ma non può essere invocata nel caso di specie dagli opponenti/appellanti in quanto, come sopra illustrato, garanti autonomi.
Ragionamento analogo vale anche in relazione al secondo motivo di impugnativa concernente l'asserita esdebitazione a seguito del concordato preventivo nei confronti dei fideiussori e di giudicato che si sarebbe formato a seguito di tale concordato. Anche in questo caso, a prescindere dalla loro infondatezza nel merito, in ordine alla quale ad abundantiam si condividono pienamente le puntuali ed esaurienti valutazioni espresse in sentenza dal
Tribunale (vedi pag. 6 e 7 della sentenza), si tratta infatti comunque di eccezioni che attengono al rapporto principale tra la banca creditrice e la debitrice
[...]
e che quindi non possono essere sollevate dai garanti autonomi Parte_4
(odierni appellanti).
Ugualmente infondato, sempre a causa della natura di contratto autonomo della garanzia prestata dagli opponenti/appellanti, si appalesa il terzo motivo di gravame sulla asserita nullità della fideiussione o delle singole clausole contrattuali riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale BI del 2003.
Nel caso in esame, infatti, il contratto non risulta essere una fideiussione, bensì un contratto autonomo di garanzia, per cui esula da quello che è il campo di accertamento e di operatività della delibera della BA d'TA del 2005, relativa per l'appunto alla diversa tipologia contrattuale della fideiussione omnibus. La fattispecie di cui è causa è del tutto differente e non rientra quindi in quella considerata illegittima da detto Istituto con la delibera del 2005 (in pagina 5 di 11 quanto riproduttiva di clausole di cui all'intesa anticoncorrenziale BI del 2003), per cui non può trovare applicazione per le sue clausole la sanzione di nullità discendente della legge 287/1990.
Ad abundantiam e per completezza di esposizione va, in ogni caso, osservato che sarebbe stato onere degli appellanti dimostrare, attraverso la produzione dell'accordo BI del 2003, la esatta corrispondenza delle clausole del contratto di garanzia da essi stipulato che si assumono nulle con quelle dell'intesa anticoncorrenziale BI, laddove invece tale accordo non risulta prodotto per cui non è stata fornita la prova di tale identicità delle clausole.
Ancora vi è da dire che, trattandosi di contratto di garanzia concluso dagli appellanti nell'aprile del 2008, ovvero a distanza di circa tre anni dalla intervenuta delibera della BA di TA (del 2005) e di circa cinque anni dall'intesa BI (del 2003), e non potendosi di certo ritenere che detta intesa anticoncorrenziale possa aver continuato ad operare per un tempo indefinito successivamente alla decisione della BA d'TA, era quindi onere degli appellanti dimostrare che detto accordo BI fosse ancora applicato in quel periodo da un significativo numero di istituti di credito alla clientela e che quindi la accettazione di tali clausole ritenute nulle non fosse il frutto di una libera ed autonoma contrattazione tra le parti ma conseguenza della imposizione al contraente debole di detto patto anticoncorrenziale tra banche.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita dagli appellanti, neppure attraverso idonei elementi indiziari quali ad esempio la produzione di un certo numero di contratti di fideiussione stipulati nello stesso periodo da altre banche che pedissequamente riproducessero le clausole dell'accordo BI di cui si invoca la nullità ex art. 1419 cc per violazione della disciplina anticoncorrenziale di cui alla L. n. 287 del 1990 (art. 2, comma 2 lett. a) e comma 3 di detta legge, in combinato con l' art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).
pagina 6 di 11 Da quanto innanzi esposto consegue pertanto anche la validità ed efficacia della clausola, già sopra menzionata, di rinuncia da parte dei garanti ai termini di cui all'art. 1957 cc, clausola legittimamente inserita all'art. 6 del contratto autonomo di garanzia di cui è causa.
Per analoghe ragioni va rigettato perché infondato anche il quarto motivo di gravame con il quale si deduce la estinzione delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1956 cc.
Si tratta, infatti, di norma applicabile alla sola fideiussione in senso proprio
(ovvero caratterizzata dal requisito della accessorietà), e dunque incompatibile con le clausole innanzi esaminate di cui all'art. 7 del contratto di garanzia oggetto di causa che attribuiscono al creditore garantito il potere di esigere dal garante il pagamento immediato “ a semplice richiesta” e “senza eccezioni” salvo che riguardino il rapporto garante/ creditore beneficiario, clausole che per il loro contenuto, come sopra illustrato, connotano il contratto autonomo di garanzia al quale detta norma non può dunque estendersi (vedi tra le altre
Cass. n. 10486/2004).
Ad abundantiam, per completezza di esposizione, va rilevato che anche se tale disposizione di legge (art. 1956 cc) si ritenesse astrattamente applicabile al contratto di garanzia di cui è causa, in ogni caso, nel caso di specie non ricorrerebbe la fattispecie in essa prevista.
Difatti, come correttamente rilevato nel merito dal primo giudice (vedi pag. 7 della sentenza del Tribunale), difetterebbe nel caso di specie sia il requisito oggettivo che quello soggettivo richiesto dall'art. 1956 cc, non avendo i garanti/appellanti specificamente allegato e provato, come era loro onere, né un sopravvenuto aggravamento/deterioramento delle condizioni economiche del debitore rispetto al momento della concessione della garanzia nonché la concessione di un ulteriore fido successivamente a tale aggravamento (requisito oggettivo), né la consapevolezza da parte del creditore del peggioramento della pagina 7 di 11 situazione economica complessiva del debitore rispetto a quelle esistenti al momento della instaurazione del rapporto – requisito soggettivo - (vedi Cass. n.
10870/2005, n. 2524/2006 etc.).
Infondato e da respingere si rivela, ancora, il quinto motivo di gravame con il quale gli appellanti denunciano la invalidità delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1938 cc.
Confermando infatti quanto sul punto statuito dal primo giudice (vedi pag. 7 e 8 della sentenza del Tribunale) va rilevato che, nel caso di specie, la garanzia omnibus datata 23.04.2008, regolarmente sottoscritta dai garanti
[...]
, e , prestata anche per le obbligazioni Per_3 CP_1 Parte_2
future del debitore principale verso la banca (acquisita in atti in copia), prevede espressamente l'importo massimo garantito indicato in € 495.000,00 e risulta dunque rispettosa del disposto dell'art. 1938 cc. Inoltre, contrariamente a quanto genericamente asserito dagli appellanti, a fronte della sottoscrizione dell'atto di garanzia da parte dei sopra indicati garanti, non emerge alcun elemento dal quale possa desumersi che detto tetto massimo sia stato fissato unilateralmente dalla banca, né l'asserita sproporzione di tale tetto massimo garantito rispetto alla entità del credito è prevista dalla legge come causa di nullità della garanzia prestata.
Passando al sesto motivo di gravame, con cui gli istanti censurano la statuizione del Tribunale di esclusione della sussistenza di tassi usurari nulli ex art. 1815 cc, con riferimento al contratto di conto corrente e apertura di credito e l'accertamento della legittimità dell'anatocismo praticato dalla banca, anch'esso
è infondato e va rigettato.
Per quanto concerne il primo profilo, va rilevato che dalla CTU contabile disposta in grado di appello, - le cui conclusioni ritiene questo Collegio di condividere e far proprie, per la completezza, precisione e correttezza degli accertamenti, conteggi e valutazioni compiuti dall'ausiliario del giudice, nonché
pagina 8 di 11 per la congruenza di tali verifiche con gli atti di causa e la documentazione prodotta in giudizio - è inequivocabilmente emersa l'assenza di una usura originaria in relazione ai tassi di interesse applicati ai contratti bancari in questione con riferimento alle condizioni economiche espressamente pattuite e sottoscritte dal debitore con il contratto datato Parte_4
18.04.2008 prodotto in copia in atti. Da detta CTU risulta altresì la assenza di qualsivoglia usura sopravvenuta in relazione ai tassi di interesse applicati dalla banca nei successivi periodi di durata del rapporto e fino al momento del recesso della banca dallo stesso (vedi CTU pagg. 7, 8 e 9).
In merito poi alla denunciata illegittimità dell'anatocismo praticato dalla banca
(nella specie capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), come correttamente rilevato anche su questo punto dal primo giudice, nel caso di specie non si configura alcuna nullità per violazione dell'art. 1283 cc.
Difatti nella lettera di apertura di conto corrente datata 18.04.2008, debitamente sottoscritta dal debitore e disciplinante anche l'apertura Parte_4
di credito collegata, prodotta in copia in atti, tra le condizioni economiche è espressamente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con condizione di reciprocità.
Pertanto, trattandosi di contratto concluso successivamente alla data di entrata in vigore (01.07.2000) della delibera CICR del 09.02.2000 adottata in forza dell'art. 25 comma 3 D.lgs 342/1999, che consente la capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi purchè vi sia la previsione di pari periodicità, la capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca nel corso del rapporto deve ritenersi pienamente valida e legittima.
Trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, gli appellanti/garanti non possono far valere nullità relative al rapporto fondamentale tra società debitrice e banca creditrice che non derivino da pagina 9 di 11 contrarietà a norme imperative o causa illecita (quali quelle sopra esaminate e disattese di usurarietà e capitalizzazione degli interessi).
Pertanto, vanno respinte le residuali eccezioni di nullità sollevate dai garanti relative alla Commissione di massimo scoperto e alle altre commissioni e spese di gestione dei conti bancari per indeterminatezza o mancanza di pattuizione scritta, non trattandosi di ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative o per causa illecita.
Quanto, infine, al settimo ed ultimo motivo di gravame col quale si censura l'illegittimo rigetto della richiesta istruttoria di CTU da parte del Tribunale, esso risulta assorbito e superato per le motivazioni innanzi articolate, avendo questo
Collegio disposto in grado di appello CTU sia pure nei limiti e per le ragioni di cui sopra.
Al rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc, la condanna degli appellanti al pagamento, in favore della appellata e della interventrice , CP_2 Controparte_7
delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.000 ad € 260.000), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolta da ciascuna delle parti vittoriose (fasi di studio ed introduttiva per e di studio e decisione per CP_2 [...]
l'importo medio tabellarmente previsto. Controparte_7
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti soccombenti hanno l'obbligo di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza “de quo” n. 1713/2019, pubblicata in data 12.06.2019, emessa dal Tribunale di Santa AR UA
TE, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) Condanna gli appellanti , , , CP_1 Parte_2 Parte_1
quest'ultima nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori e (quali eredi di ), in solido tra Persona_1 Persona_2 Persona_3
loro, al pagamento delle spese processuali del grado di appello che liquida in favore dell'appellata in € 4.888,00 per compensi professionali CP_2
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi oltre Iva e Cpa, ed in favore dell'interventrice Controparte_4
e per essa della mandataria in €
[...] Controparte_6
8.080,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti soccombenti sopra indicati di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 09.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo ARni
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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