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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.3107/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada UC Presidente rel.
Dott.ssa Ardoino Valeria Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, (C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE) il 30/08/1979, residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Lercari, (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
16/05/1973, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Filippo Sguerso (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con intervento ex lege del PM
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio a GL (GE) il 28/06/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del PM
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio (n. il giorno 11.08.2011) resta affidato ad entrambi i Per_1
genitori secondo la forma condivisa, con collocazione abitativa ed anagrafica presso la madre;
3. i genitori assumeranno congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio e, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione e nel pieno rispetto delle rispettive figure genitoriali;
4. la casa familiare sita in Genova, Piazza Manin 3A resta assegnata alla
Dott.ssa , dove la stessa resterà a vivere unitamente al figlio Parte_1
ed al cane fino al trasferimento nella nuova abitazione di Per_1 Per_2 proprietà della stessa, programmato entro l'anno corrente;
5. il Dott. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo Pt_2 Per_1
il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo delle parti tenendo primariamente conto della volontà e delle esigenze del minore nonché dell'organizzazione lavorativa delle parti:
a. un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, tendenzialmente in b. corrispondenza del turno di notte della madre: la Dott.ssa si Pt_1
impegna a comunicare al marito il calendario dei turni non appena a sua conoscenza, in modo da permettere una organizzazione tempestiva tra i genitori;
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita della scuola, fino alla domenica sera dopo cena;
ù
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 c. durante le vacanze estive, un periodo di due settimane, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, sempre tenuto conto della volontà del minore;
d. durante le vacanze natalizie, un periodo di una settimana alternativamente dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e. durante le vacanze pasquali: la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
(pasquetta) alternativamente, suddividendo al 50% gli altri giorni di vacanza scolastica;
6. i compleanni di le parti si impegnano a trascorrerli tutti insieme;
Per_1
7. il Dott. , nei periodi in cui avrà con sé terrà anche il Pt_2 Per_1
cane Per_2
8. il Dott. corrisponderà alla Dott.ssa a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio (e del cane Cookie), entro il giorno Per_1
5 di ogni mese e per dodici mensilità, la somma complessiva di € 1.400,00 (con decorrenza dal mese di gennaio 2025) da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
la somma di cui sopra verrà versata direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Dott.ssa Parte_1
(Iban: [...] – Banca BPER);
9. quando la Dott.ssa lascerà la già casa familiare così da Pt_1
trasferire altrove la propria residenza unitamente al figlio, secondo quanto stabilito al precedente punto sub 4), il Dott. corrisponderà a titolo di contributo Pt_2
al mantenimento del figlio (e del cane , entro il 5 di ogni mese e Per_1 Per_2 per dodici mensilità, alla Dott.ssa la somma complessiva di € Pt_1
1.600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
la somma di cui sopra verrà versata direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Dott.ssa (Iban: IT Parte_1
64H0538701414000047057366 – Banca BPER);
10. il Dott. contribuirà altresì alle spese straordinarie necessarie Pt_2
per il figlio e per il cane Cookie nella misura pari al 67 % delle stesse;
la quota pari
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 al 33% resterà pertanto a carico della Dott..sa ; per spese straordinarie, da Pt_1 concordarsi e non, si intendono le spese di cui al documento che esprime l'orientamento della Sezione IVa del Tribunale di Genova come da verbale della riunione 15.09.2016 ex art. 47 quater O.G che si allega al presente verbale previa sottoscrizione e conseguente accettazione delle parti. La Dott.ssa si Pt_1
impegna a rendicontare le spese straordinarie sostenute in un mese entro il giorno
10 del mese successivo;
11. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
12. le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ed autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore.
Le spese della presente procedura sono compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 22, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada UC
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada UC Presidente rel.
Dott.ssa Ardoino Valeria Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, (C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE) il 30/08/1979, residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Lercari, (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._3
16/05/1973, residente in [...], ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Filippo Sguerso (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Con intervento ex lege del PM
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio a GL (GE) il 28/06/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del PM
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio (n. il giorno 11.08.2011) resta affidato ad entrambi i Per_1
genitori secondo la forma condivisa, con collocazione abitativa ed anagrafica presso la madre;
3. i genitori assumeranno congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio e, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione e nel pieno rispetto delle rispettive figure genitoriali;
4. la casa familiare sita in Genova, Piazza Manin 3A resta assegnata alla
Dott.ssa , dove la stessa resterà a vivere unitamente al figlio Parte_1
ed al cane fino al trasferimento nella nuova abitazione di Per_1 Per_2 proprietà della stessa, programmato entro l'anno corrente;
5. il Dott. potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo Pt_2 Per_1
il seguente calendario di massima, sempre derogabile su accordo delle parti tenendo primariamente conto della volontà e delle esigenze del minore nonché dell'organizzazione lavorativa delle parti:
a. un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento, dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva, tendenzialmente in b. corrispondenza del turno di notte della madre: la Dott.ssa si Pt_1
impegna a comunicare al marito il calendario dei turni non appena a sua conoscenza, in modo da permettere una organizzazione tempestiva tra i genitori;
a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita della scuola, fino alla domenica sera dopo cena;
ù
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 c. durante le vacanze estive, un periodo di due settimane, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, sempre tenuto conto della volontà del minore;
d. durante le vacanze natalizie, un periodo di una settimana alternativamente dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e. durante le vacanze pasquali: la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
(pasquetta) alternativamente, suddividendo al 50% gli altri giorni di vacanza scolastica;
6. i compleanni di le parti si impegnano a trascorrerli tutti insieme;
Per_1
7. il Dott. , nei periodi in cui avrà con sé terrà anche il Pt_2 Per_1
cane Per_2
8. il Dott. corrisponderà alla Dott.ssa a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio (e del cane Cookie), entro il giorno Per_1
5 di ogni mese e per dodici mensilità, la somma complessiva di € 1.400,00 (con decorrenza dal mese di gennaio 2025) da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
la somma di cui sopra verrà versata direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Dott.ssa Parte_1
(Iban: [...] – Banca BPER);
9. quando la Dott.ssa lascerà la già casa familiare così da Pt_1
trasferire altrove la propria residenza unitamente al figlio, secondo quanto stabilito al precedente punto sub 4), il Dott. corrisponderà a titolo di contributo Pt_2
al mantenimento del figlio (e del cane , entro il 5 di ogni mese e Per_1 Per_2 per dodici mensilità, alla Dott.ssa la somma complessiva di € Pt_1
1.600,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
la somma di cui sopra verrà versata direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Dott.ssa (Iban: IT Parte_1
64H0538701414000047057366 – Banca BPER);
10. il Dott. contribuirà altresì alle spese straordinarie necessarie Pt_2
per il figlio e per il cane Cookie nella misura pari al 67 % delle stesse;
la quota pari
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 al 33% resterà pertanto a carico della Dott..sa ; per spese straordinarie, da Pt_1 concordarsi e non, si intendono le spese di cui al documento che esprime l'orientamento della Sezione IVa del Tribunale di Genova come da verbale della riunione 15.09.2016 ex art. 47 quater O.G che si allega al presente verbale previa sottoscrizione e conseguente accettazione delle parti. La Dott.ssa si Pt_1
impegna a rendicontare le spese straordinarie sostenute in un mese entro il giorno
10 del mese successivo;
11. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
12. le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ed autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore.
Le spese della presente procedura sono compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 22, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/12/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada UC
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