CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15674 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: RE LJ, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 11/04/2025 dalla Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/04/2025,, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato la richiesta di revisione, formulata da RE JA, della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Bologna, in data 21/09/2023 (irrev. il 10/04/2024), in relazione ai delitti di illecita detenzione di quantità ingente di marijuana e porto in luogo pubblico di un revolver, a lui ascritti in concorso con IS IA. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15674 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/03/2026 2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il RE, deducendo vizio di motivazione. La difesa ripercorre le vicende processuali culminate, secondo il ricorrente, nel contrasto tra la sentenza di condanna della Corte bolognese e la sentenza assolutoria, altrettanto irrevocabile, emessa nei confronti del RE in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. (sent. Trib. Ravenna del 17/02/2021): contrasto indirettamente confermato, si sostiene, dall'ulteriore sentenza di assoluzione del RE pronunciata il 22/06/2021, relativa ad un episodio di cessione di stupefacenti. Tanto premesso, il ricorrente lamenta da un lato la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte anconetana a sostegno del rigetto dell'istanza di revisione, in quanto l'affermazione per cui la Corte d'Appello di Bologna aveva giudicato in merito "ad una quantità superiore di corpi di reato" risultava in parte smentita dalle acquisizioni probatorie effettuate nel giudizio definito con la sentenza assolutoria, in parte riferita ad atti irrilevanti ai fini del giudizio di revisione. D'altro lato, la difesa evidenzia la illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso, e poi affermato, che quanto emerso nel processo per il reato di cessione di droga, definito anch'esso con sentenza assolutoria, avesse rilevanza nella prospettiva della revisione della sentenza di condanna. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il RE ha formulato richiesta di revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Bologna, in data 21/09/2023 (irrev. il 10/04/2024), con la quale era stata confermata la condanna in primo grado (G.i.p. Trib. Ravenna, sent. 14/07/2022) emessa nei suoi confronti in relazione al concorso con IS IA nella detenzione di oltre 5 kg chilogrammi di cocaina e nel porto abusivo di un revolver (nascosti nel vano airbag dell'auto su cui viaggiavano prima di essere fermati per un controllo), nonché nella detenzione di ulteriori 14 kg di hashish (rinvenuti nell'appartamento condotto in locazione dal IS, aperto dagli operanti utilizzando le chiavi in possesso del RE). La richiesta di revisione, rigettata dalla Corte di Appello di Ancona con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, ha fatto leva su due pronunce assolutorie: da un lato, quella emessa dal Tribunale monocratico di Ravenna in 2 data 17/02/2021, relativa ai 71 proiettili rinvenuti nel vano airbag dell'auto insieme alla cocaina e al revolver;
d'altro lato, quella emessa dal Tribunale collegiale della stessa città, in data 22/06/2021, relativa alla cessione di cocaina a OR OB, contestata in concorso con il IS il giorno precedente l'arresto dei due all'esito del controllo dell'autovettura. Tali decisioni sono state motivate, rispettivamente, con il dubbio circa la consapevolezza, in capo al RE, della presenza dei proiettili in auto, e con l'assenza di una prova piena circa il contributo concorsuale dell'odierno ricorrente nella cessione al OR. Ad avviso della difesa ricorrente, tale situazione darebbe luogo ad un contrasto di giudicati rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. Si tratta peraltro di una prospettazione che appare non solo manifestamente infondata, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in tema di revisione, ma anche - ed anzi prima ancora - palesemente inammissibile, perché già dedotta e disattesa nella precedente fase di merito. 2.1. Risulta infatti preliminare ed assorbente il rilievo per cui l'asserita incompatibilità tra la condanna del RE per la detenzione dello stupefacente ed il porto del revolver, e le due decisioni assolutorie qui appena descritte, è stata oggetto di specifiche doglianze nel giudizio di merito, ed è stata espressamente esaminata e disattesa dalla Corte bolognese nel giudizio di merito (cfr. in particolare pag. 23 segg. della sentenza oggetto della richiesta di revisione), con un percorso argomentativo altrettanto espressamente validato dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 20332 del 10/04/2024, ha rigettato il ricorso del EM avverso la sentenza di secondo grado. In particolare, secondo tale pronuncia, «non è illogico l'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale che, quanto ai 71 proiettili, ben evidenzia che si trattava di sentenza emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. anteriormente alla acquisizione degli elementi conoscitivi disponibili nel presente processo;
mentre, quanto alla assoluzione per l'acquisto di una partita di cocaina da parte del IS, la Corte rileva, in maniera altrettanto pertinente, che si tratta di condotta risalente proprio alla sera prima dell'arresto (avvenuto il 21 maggio), attinente ad una partita di cocaina venduta dal IS ad un acquirente, emergente dalle captazioni all'interno della autovettura, fatto per il quale il RE era stato assolto perché rimasto silente: anche in questo caso, i giudici di merito rimarcano che il fatto, posto in correlazione con il contesto risultante dagli esiti della perquisizione domiciliare e all'interno della vettura, nonché della posizione assunta dal ricorrente, e più sopra esaminata, poteva semmai avvalorare, e non smentire, il ruolo del ricorrente medesimo» (cfr. il § 4 della sentenza della Quarta Sezione). 3 Appare superfluo soffermarsi, alla luce di quanto esposto, sul fatto che la richiesta di revisione formulata dal RE costituisce una riproposizione - all'evidenza non consentita - di censure già dedotte e motivatamente disattese in sede di cognizione. 2.2. Solo per completezza, si ritiene di dover evidenziare che il rigetto della richiesta di revisione, da parte della Corte di Appello di Ancona, appare pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti» (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 - 01). Più di recente, si è altresì affermato che «in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento» (così da ultimo Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025, S., Rv. 288946 - 02). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, nessun effettivo contrasto con la condanna del RE, nel senso e nel significato precisati dalla giurisprudenza, può rinvenirsi sia quanto all'assoluzione decisa dal Tribunale monocratico per la detenzione delle munizioni (avendo lo stesso Tribunale chiarito che il procedimento era in connessione con altra e ben più ampia indagine, peraltro "senza alcuna produzione documentale o indagine istruttoria nell'ambito del presente giudizio)", sia quanto all'assoluzione decisa dal Tribunale collegiale (avente ad oggetto un episodio del tutto diverso, anche temporalmente, da quello della sentenza cui si riferisce la richiesta di revisione). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 30 APRI 2026 Il Presidente o
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 marzo 2026
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/04/2025,, la Corte di Appello di Ancona ha rigettato la richiesta di revisione, formulata da RE JA, della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Bologna, in data 21/09/2023 (irrev. il 10/04/2024), in relazione ai delitti di illecita detenzione di quantità ingente di marijuana e porto in luogo pubblico di un revolver, a lui ascritti in concorso con IS IA. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15674 Anno 2026 Presidente: ACETO LD Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 06/03/2026 2. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il RE, deducendo vizio di motivazione. La difesa ripercorre le vicende processuali culminate, secondo il ricorrente, nel contrasto tra la sentenza di condanna della Corte bolognese e la sentenza assolutoria, altrettanto irrevocabile, emessa nei confronti del RE in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen. (sent. Trib. Ravenna del 17/02/2021): contrasto indirettamente confermato, si sostiene, dall'ulteriore sentenza di assoluzione del RE pronunciata il 22/06/2021, relativa ad un episodio di cessione di stupefacenti. Tanto premesso, il ricorrente lamenta da un lato la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte anconetana a sostegno del rigetto dell'istanza di revisione, in quanto l'affermazione per cui la Corte d'Appello di Bologna aveva giudicato in merito "ad una quantità superiore di corpi di reato" risultava in parte smentita dalle acquisizioni probatorie effettuate nel giudizio definito con la sentenza assolutoria, in parte riferita ad atti irrilevanti ai fini del giudizio di revisione. D'altro lato, la difesa evidenzia la illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso, e poi affermato, che quanto emerso nel processo per il reato di cessione di droga, definito anch'esso con sentenza assolutoria, avesse rilevanza nella prospettiva della revisione della sentenza di condanna. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il RE ha formulato richiesta di revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Bologna, in data 21/09/2023 (irrev. il 10/04/2024), con la quale era stata confermata la condanna in primo grado (G.i.p. Trib. Ravenna, sent. 14/07/2022) emessa nei suoi confronti in relazione al concorso con IS IA nella detenzione di oltre 5 kg chilogrammi di cocaina e nel porto abusivo di un revolver (nascosti nel vano airbag dell'auto su cui viaggiavano prima di essere fermati per un controllo), nonché nella detenzione di ulteriori 14 kg di hashish (rinvenuti nell'appartamento condotto in locazione dal IS, aperto dagli operanti utilizzando le chiavi in possesso del RE). La richiesta di revisione, rigettata dalla Corte di Appello di Ancona con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, ha fatto leva su due pronunce assolutorie: da un lato, quella emessa dal Tribunale monocratico di Ravenna in 2 data 17/02/2021, relativa ai 71 proiettili rinvenuti nel vano airbag dell'auto insieme alla cocaina e al revolver;
d'altro lato, quella emessa dal Tribunale collegiale della stessa città, in data 22/06/2021, relativa alla cessione di cocaina a OR OB, contestata in concorso con il IS il giorno precedente l'arresto dei due all'esito del controllo dell'autovettura. Tali decisioni sono state motivate, rispettivamente, con il dubbio circa la consapevolezza, in capo al RE, della presenza dei proiettili in auto, e con l'assenza di una prova piena circa il contributo concorsuale dell'odierno ricorrente nella cessione al OR. Ad avviso della difesa ricorrente, tale situazione darebbe luogo ad un contrasto di giudicati rilevante ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. Si tratta peraltro di una prospettazione che appare non solo manifestamente infondata, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in tema di revisione, ma anche - ed anzi prima ancora - palesemente inammissibile, perché già dedotta e disattesa nella precedente fase di merito. 2.1. Risulta infatti preliminare ed assorbente il rilievo per cui l'asserita incompatibilità tra la condanna del RE per la detenzione dello stupefacente ed il porto del revolver, e le due decisioni assolutorie qui appena descritte, è stata oggetto di specifiche doglianze nel giudizio di merito, ed è stata espressamente esaminata e disattesa dalla Corte bolognese nel giudizio di merito (cfr. in particolare pag. 23 segg. della sentenza oggetto della richiesta di revisione), con un percorso argomentativo altrettanto espressamente validato dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 20332 del 10/04/2024, ha rigettato il ricorso del EM avverso la sentenza di secondo grado. In particolare, secondo tale pronuncia, «non è illogico l'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale che, quanto ai 71 proiettili, ben evidenzia che si trattava di sentenza emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. anteriormente alla acquisizione degli elementi conoscitivi disponibili nel presente processo;
mentre, quanto alla assoluzione per l'acquisto di una partita di cocaina da parte del IS, la Corte rileva, in maniera altrettanto pertinente, che si tratta di condotta risalente proprio alla sera prima dell'arresto (avvenuto il 21 maggio), attinente ad una partita di cocaina venduta dal IS ad un acquirente, emergente dalle captazioni all'interno della autovettura, fatto per il quale il RE era stato assolto perché rimasto silente: anche in questo caso, i giudici di merito rimarcano che il fatto, posto in correlazione con il contesto risultante dagli esiti della perquisizione domiciliare e all'interno della vettura, nonché della posizione assunta dal ricorrente, e più sopra esaminata, poteva semmai avvalorare, e non smentire, il ruolo del ricorrente medesimo» (cfr. il § 4 della sentenza della Quarta Sezione). 3 Appare superfluo soffermarsi, alla luce di quanto esposto, sul fatto che la richiesta di revisione formulata dal RE costituisce una riproposizione - all'evidenza non consentita - di censure già dedotte e motivatamente disattese in sede di cognizione. 2.2. Solo per completezza, si ritiene di dover evidenziare che il rigetto della richiesta di revisione, da parte della Corte di Appello di Ancona, appare pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti» (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757 - 01). Più di recente, si è altresì affermato che «in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito della medesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento» (così da ultimo Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025, S., Rv. 288946 - 02). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, nessun effettivo contrasto con la condanna del RE, nel senso e nel significato precisati dalla giurisprudenza, può rinvenirsi sia quanto all'assoluzione decisa dal Tribunale monocratico per la detenzione delle munizioni (avendo lo stesso Tribunale chiarito che il procedimento era in connessione con altra e ben più ampia indagine, peraltro "senza alcuna produzione documentale o indagine istruttoria nell'ambito del presente giudizio)", sia quanto all'assoluzione decisa dal Tribunale collegiale (avente ad oggetto un episodio del tutto diverso, anche temporalmente, da quello della sentenza cui si riferisce la richiesta di revisione). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 30 APRI 2026 Il Presidente o
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 marzo 2026