Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02961/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2025, proposto dall’avv. Guido Marone, che si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- di 5 sentenze rese dai Tribunali di Livorno, Prato sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 4.309,66.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL FA e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si espone nel ricorso che:
- con una sentenza del Tribunale di Livorno (sent. n. 1/2025) e quattro del Tribunale di Prato (nn. 489/2025, 27/2025, 30/2025 e 490/2025), a definizione di altrettanti giudizi iscritti ai ruoli dei rispettivi Tribunali per le sezioni Lavoro e Previdenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento delle spese di lite liquidate per complessivi euro 4.309,66 (meglio dettagliati nei documenti di causa, cfr. doc. da 1 a 5 allegati al ricorso);
- le sentenze sono definitive e non sono state impugnate (come da attestazioni prodotte sub allegati da 11 a 15 al ricorso) e sono state notificate al Ministero (cfr. doc. all. da 6 a 10 al ricorso).
Il legale beneficiario delle somme sopra indicate, ha notificato il 21.10.2025 ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., depositandolo ritualmente avanti questo Tribunale, per l’esecuzione delle citate sentenze e ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il pagamento integrale delle somme accertate.
L’Amministrazione intimata si è costituita (il 7.01.2026) con atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Il Collegio rileva che:
- i titoli esecutivi sono stati notificati al Ministero tra il 26.11.2024 e il 19.02.2025 e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto;
- il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze dei Tribunali di Livorno e Prato, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a. (cfr. doc. n. 11-15 allegati al ricorso);
- per giurisprudenza costante in caso di giudizio di ottemperanza relativo a provvedimenti di analogo contenuto, recanti condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme di denaro nei confronti di uno stesso soggetto, esistono le condizioni per consentire un'azione cumulativa, atteso che le posizioni nei diversi giudizi sono analoghe e non pongono alcuna confusione nella decisione delle controversie stesse. Ciò in adesione al principio in virtù del quale sussiste l'interesse della stessa amministrazione a non essere gravata ingiustificatamente di un incremento degli oneri processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, che incidono, in particolare, sugli esborsi a titolo di spese di giudizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 21/04/2023, n. 2440).
L’Amministrazione non ha opposto nulla essendosi costituita con atto di mero stile.
Sussistendo i presupposti per accogliere il ricorso l’Ufficio ministeriale territorialmente competente deve procedere all’ottemperanza delle sentenze dei Tribunali di Livorno e Prato sopra indicate procedendo alla liquidazione delle somme nelle stesse riconosciute e per come richieste nel presente ricorso, vale a dire euro 4.309,66.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al competente ufficio del Ministero della Istruzione e del Merito il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Il Ministero intimato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. “e”, c.p.a., deve corrispondere al ricorrente la somma di 10 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla scadenza del primo termine per adempiere di 60 giorni e fino all’insediamento del commissario ad acta.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad Acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei sessanta giorni successivi, senza maturare alcun diritto al compenso.
4. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo dell’Ufficio territorialmente competente del Ministero dell’Istruzione del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma di 10 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, con la decorrenza di cui in motivazione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato;
- nomina quale commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei successivi sessanta giorni.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND AC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
EL FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FA | ND AC |
IL SEGRETARIO