Articolo 9 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 dicembre 1988
Art. 9. 1. Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale.
Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988