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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 748/2024
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.10.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante N.R.G. 748/2024 vertente
TRA
nato il [...]a [...], ivi Parte_1
residente, via Vic. 785/A ), Parte_2 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Corrado de Cesare ( CodiceFiscale_2
0) e dall'Avv. Gianluca de Cesare ( )
[...] CodiceFiscale_3
1
CONTRO
CP_1 esentato e difeso dall'avv. C. Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.01.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che aveva contratto la malattia professionale denunciata in ricorso per la quale l CP_1
aveva disconosciuto ingiustamente l'indennizzabilità, evocava in giudizio il suddetto chiedendo che fosse condannato a CP_2
costituire in suo favore la prestazione di cui al ricorso, oltre agli interessi ed alle spese.
Instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio CP_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico-legale, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
Prima di affrontare il merito della domanda, è opportuno ricordare che con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del
2 danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
La normativa fin qui richiamata è divenuta applicabile con l'entrata in vigore del D. M. 12/07/2000 (pubblicato in G.U. 25-
3 07-2000, n. 172), pacificamente applicabile alla presente fattispecie.
Passando al merito della domanda, occorre tener presente che, espletata la prova orale che ha inequivocabilmente confermato quanto rappresentato dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale. Ebbene, il CTU, con relazione ampia e motivata, le cui conclusioni sono granitiche, ha determinato il danno biologico subito dall'istante, a seguito della malattia professionale contratta, in ragione del 6%. Il CTU, ha infatti così concluso:
“sulla scorta della documentazione esaminata e degli accertamenti eseguiti, risulta che la patologia denunciata (ernia discale lombare) da è riferibile a malattia a genesi CP_3
lavorativa per provata esposizione ad un rischio morbigeno specifico (movimentazione manuale di carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci) con l'attribuzione alla ricorrente, sulla base del quadro clinico riscontrato (sfumato quadro algo-disfunzionale a carico del rachide lombare) e tenuto conto dell'incidenza del coacervo di patologie di tipo degenerativo interessanti il rachide lombare inquadrabili come malattia comune (anterolistesi L4-L5, stenosi lombare, spondilosi il rachide lombare (scoliosi lombare sinistro-convessa, spondiloartrosi), di un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) dall'epoca della denuncia, a mente delle indicazioni contenute nel D.M 12.07.2000, cod. 213.La cervicodorsolombalgia discale multipla va inquadrata come malattia comune”.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto, a seguito della malattia professionale contratta, ai sensi della normativa fin qui richiamata, all'indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di inabilità sopra indicata e che l' deve conseguentemente CP_1
4 essere condannato al pagamento in suo favore della somma indicata dalle apposite tabelle oltre interessi come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, condanna il convenuto ad erogare in favore dell'istante, a titolo di indennizzo per il danno biologico del 6%, con la decorrenza di legge, la sorte capitale di cui alla Tabella Allegato V del D.M. 12 luglio 2000 (in
Suppl. ordinario n. 119, alla Gazz. Uff. n. 172, del 25 luglio 2000) oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CAP come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela NI
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TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela NI, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 28.10.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante N.R.G. 748/2024 vertente
TRA
nato il [...]a [...], ivi Parte_1
residente, via Vic. 785/A ), Parte_2 C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Corrado de Cesare ( CodiceFiscale_2
0) e dall'Avv. Gianluca de Cesare ( )
[...] CodiceFiscale_3
1
CONTRO
CP_1 esentato e difeso dall'avv. C. Servodio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.01.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che aveva contratto la malattia professionale denunciata in ricorso per la quale l CP_1
aveva disconosciuto ingiustamente l'indennizzabilità, evocava in giudizio il suddetto chiedendo che fosse condannato a CP_2
costituire in suo favore la prestazione di cui al ricorso, oltre agli interessi ed alle spese.
Instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio CP_1
contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Espletata CTU medico-legale, trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
Prima di affrontare il merito della domanda, è opportuno ricordare che con il D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 è stata codificata in materia di assicurazioni sociali, con l'evidente finalità di rendere più concreta ed effettiva la tutela del lavoratore, la risarcibilità del danno biologico.
Tale danno, nell'art. 13 del D. Lgs. citato, viene definito come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, il cui ristoro deve essere determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del
2 danneggiato, riguardando il vulnus del bene salute in sé e per sé considerato.
La valutazione delle conseguenze delle lesioni dell'integrità psicofisica viene operata con una specifica "tabella delle menomazioni", che contiene un'ampia elencazione di casi di menomazione a seguito di lesioni e malattie che interessano il lavoratore quale componente della società, ma con l'attenzione dovuta alle fattispecie di origine lavorativa o collegate direttamente all'attività professionale svolta dall'assistito.
La prestazione previdenziale prevista per il risarcimento del danno consiste in un indennizzo, che si sostituisce alla rendita di cui all'art. 66, comma 1, numero 2), del T.U. del 1965, e che è determinato in misura indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato, in conformità con la caratteristica specifica del danno biologico, che è svincolato dall'elemento reddito.
In particolare, l'indennizzo viene erogato, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico": in capitale, per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al
16%; in rendita, per le menomazioni di grado pari o superiore al
16%. La tabella si fonda sul sistema "a punto variabile" in funzione dell'età e del grado di invalidità; in particolare, il valore del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e funzione decrescente dell'età del soggetto. Per l'indennizzo in capitale, la tabella, suddivisa per fasce di età e per sesso, individua l'importo da erogare, corrispondente al grado di invalidità; per la rendita, definendo l'importo annuo rispetto al grado di invalidità.
La normativa fin qui richiamata è divenuta applicabile con l'entrata in vigore del D. M. 12/07/2000 (pubblicato in G.U. 25-
3 07-2000, n. 172), pacificamente applicabile alla presente fattispecie.
Passando al merito della domanda, occorre tener presente che, espletata la prova orale che ha inequivocabilmente confermato quanto rappresentato dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale. Ebbene, il CTU, con relazione ampia e motivata, le cui conclusioni sono granitiche, ha determinato il danno biologico subito dall'istante, a seguito della malattia professionale contratta, in ragione del 6%. Il CTU, ha infatti così concluso:
“sulla scorta della documentazione esaminata e degli accertamenti eseguiti, risulta che la patologia denunciata (ernia discale lombare) da è riferibile a malattia a genesi CP_3
lavorativa per provata esposizione ad un rischio morbigeno specifico (movimentazione manuale di carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci) con l'attribuzione alla ricorrente, sulla base del quadro clinico riscontrato (sfumato quadro algo-disfunzionale a carico del rachide lombare) e tenuto conto dell'incidenza del coacervo di patologie di tipo degenerativo interessanti il rachide lombare inquadrabili come malattia comune (anterolistesi L4-L5, stenosi lombare, spondilosi il rachide lombare (scoliosi lombare sinistro-convessa, spondiloartrosi), di un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) dall'epoca della denuncia, a mente delle indicazioni contenute nel D.M 12.07.2000, cod. 213.La cervicodorsolombalgia discale multipla va inquadrata come malattia comune”.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto, a seguito della malattia professionale contratta, ai sensi della normativa fin qui richiamata, all'indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di inabilità sopra indicata e che l' deve conseguentemente CP_1
4 essere condannato al pagamento in suo favore della somma indicata dalle apposite tabelle oltre interessi come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, così provvede: ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, condanna il convenuto ad erogare in favore dell'istante, a titolo di indennizzo per il danno biologico del 6%, con la decorrenza di legge, la sorte capitale di cui alla Tabella Allegato V del D.M. 12 luglio 2000 (in
Suppl. ordinario n. 119, alla Gazz. Uff. n. 172, del 25 luglio 2000) oltre interessi come per legge, nonché al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre IVA e CAP come per legge e distrae in favore del procuratore antistatario.
Bari, 28.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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