Articolo 19 della Legge 10 maggio 1982, n. 251
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 maggio 1982
Art. 19.
L'organizzazione e la gestione della officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanita'.
I rapporti dell'INAIL con le unita' sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unita' medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della sanita', il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.
Entrata in vigore il 30 maggio 1982