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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9265 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 15.12.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6406.2025
Tra
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino (C.F.
) che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. , giusta procura CodiceFiscale_3 generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, Persona_1 con indirizzo PEC t Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/3/2025 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge
222/1984 (prestazione n. 2107948800055) nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPDL dal 22.09.2021;
- che in data 3.02.2023, a seguito di revisione documentale, la prestazione veniva revocata;
- che il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_
,
- che proponeva ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c e che la causa veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli, R.G. N.
22302/2023, concluso con un accertamento negativo rispetto al quale aveva tempestivamente formulato il proprio dissenso.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui era affetto il ricorrente, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'assegno invalidità ai sensi della Legge 222/84, con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15.9.2025, preso atto delle osservazioni specifiche sulla CTU mosse dal ricorrente, il Giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all'udienza del 15/12/2025, tenutasi ex art-127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisone decideva con sentenza depositata telematicamente.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta.
Sul punto si richiama quanto osservato dal CTU a Integrazione alla Relazione di
Accertamento Tecnico Preventivo: “In risposta alle osservazioni redatte dall' Avv.to Fuschino possiamo affermare che dal punto di vista documentale non è comprovata una condizione difforme da quanto accertato sulla base dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale e sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP. Per maggiore chiarezza si riportano, testualmente, alcuni dati significativi ai fini della valutazione presenti nelle certificazioni in atti. -
La condizione cardiologica non appare limitante essendo compensata, così come evidenziato dall' esame clinico ed ecocardiografico: “…ventricolo sinistro di normali dimensioni con buona cinesi globale 60%...asintomatico per angor e/o dispnea e/o palpitazioni…azione cardiaca ritmica, ECG: ritmo sinusale…” (Visita cardiologica O. 8.10.24). - La condizione pneumologica appare Per_2 immodificata rispetto ai precedenti controlli e, egualmente, discretamente compensata come, peraltro, indirettamente comprovato dalla mancata prescrizione di terapia specifica: “…TC torace HR: reperto immodificato rispetto al precedente del 5/12/22… prove di funzionalità respiratoria 10.6.24: esame spirometrico nella norma con moderata riduzione della DLCO (59% del teorico)…” (Relazione UOC Clinica Pneumologica U. Vanvitelli ???/2024). - La neuropatia sensitiva è stata indagata con esami strumentali in sede di opposizione, ma era stata già presa in considerazione in sede di ATP;
verosimile complicanza della patologia diabetica, cosi come riferito dal paziente si manifesta con parestesie a tipo addormentamento delle dita dei piedi. Premesso che, l'invalidità requisito per fruire dell'assegno ordinario L. 222/84 è una invalidità attitudinale, fa riferimento a tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente, che siano adeguate alla preparazione del lavoratore, alla sua competenza, alla sua età, si può concludere che l'assicurato non presenta infermità che riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini. Si confermano le conclusioni espresse in elaborato peritale a cui integralmente si rimanda”
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
- Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
- Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia JO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 15.12.2025, tenutasi ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6406.2025
Tra
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Greci n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino (C.F.
) che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. , giusta procura CodiceFiscale_3 generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, Persona_1 con indirizzo PEC t Email_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14/3/2025 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- di essere titolare dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge
222/1984 (prestazione n. 2107948800055) nella gestione Lavoratori dipendenti e nel fondo FPDL dal 22.09.2021;
- che in data 3.02.2023, a seguito di revisione documentale, la prestazione veniva revocata;
- che il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale CP_
,
- che proponeva ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c e che la causa veniva incardinata dinanzi al Tribunale di Napoli, R.G. N.
22302/2023, concluso con un accertamento negativo rispetto al quale aveva tempestivamente formulato il proprio dissenso.
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui era affetto il ricorrente, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'assegno invalidità ai sensi della Legge 222/84, con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1 domanda e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15.9.2025, preso atto delle osservazioni specifiche sulla CTU mosse dal ricorrente, il Giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all'udienza del 15/12/2025, tenutasi ex art-127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisone decideva con sentenza depositata telematicamente.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti non hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta.
Sul punto si richiama quanto osservato dal CTU a Integrazione alla Relazione di
Accertamento Tecnico Preventivo: “In risposta alle osservazioni redatte dall' Avv.to Fuschino possiamo affermare che dal punto di vista documentale non è comprovata una condizione difforme da quanto accertato sulla base dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita peritale e sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP. Per maggiore chiarezza si riportano, testualmente, alcuni dati significativi ai fini della valutazione presenti nelle certificazioni in atti. -
La condizione cardiologica non appare limitante essendo compensata, così come evidenziato dall' esame clinico ed ecocardiografico: “…ventricolo sinistro di normali dimensioni con buona cinesi globale 60%...asintomatico per angor e/o dispnea e/o palpitazioni…azione cardiaca ritmica, ECG: ritmo sinusale…” (Visita cardiologica O. 8.10.24). - La condizione pneumologica appare Per_2 immodificata rispetto ai precedenti controlli e, egualmente, discretamente compensata come, peraltro, indirettamente comprovato dalla mancata prescrizione di terapia specifica: “…TC torace HR: reperto immodificato rispetto al precedente del 5/12/22… prove di funzionalità respiratoria 10.6.24: esame spirometrico nella norma con moderata riduzione della DLCO (59% del teorico)…” (Relazione UOC Clinica Pneumologica U. Vanvitelli ???/2024). - La neuropatia sensitiva è stata indagata con esami strumentali in sede di opposizione, ma era stata già presa in considerazione in sede di ATP;
verosimile complicanza della patologia diabetica, cosi come riferito dal paziente si manifesta con parestesie a tipo addormentamento delle dita dei piedi. Premesso che, l'invalidità requisito per fruire dell'assegno ordinario L. 222/84 è una invalidità attitudinale, fa riferimento a tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente, che siano adeguate alla preparazione del lavoratore, alla sua competenza, alla sua età, si può concludere che l'assicurato non presenta infermità che riducono a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini. Si confermano le conclusioni espresse in elaborato peritale a cui integralmente si rimanda”
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Le spese di lite stimasi equo vadano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
- Rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
- Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia JO