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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 663/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, Parte_1 che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 marzo 2021, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti della – premesso di essere Controparte_1 stato assunto presso la convenuta, a far data dal 2 maggio 2007, in qualità di macchinista “addetto al montaggio sul palcoscenico dell'allestimento teatrale ed al successivo montaggio”, con inquadramento nel V livello CCNL personale artistico Enti lirico-sinfonici, in forza di una serie reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati senza la specifica indicazione e comunque in assenza di idonee ragioni giustificative, per soddisfare esigenze stabili della datrice di lavoro, con causale riferita genericamente a tutta l'attività programmata dalla – CP_1 ritenendo applicabili le disposizioni previste in materia di rapporto di lavoro subordinato privato e, quindi, anche quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, ha domandato l'accertamento della nullità del termine apposto ai suddetti contratti, a partire dal primo, e, per l'effetto, la loro conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della controparte alla riammissione in servizio, con ricostruzione di carriera e pagamento di somme a titolo risarcitorio.
Il ricorrente ha altresì domandato l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore quarto livello, con decorrenza dal 2 maggio 2010, o dalla diversa data ritenuta di giustizia,
pagina 1 di 20 deducendo, sulla base della disciplina di cui all'art. 5 del CCNL di settore e della relativa classificazione del personale, di avere maturato i requisiti per il passaggio di livello.
Ha chiesto, per l'effetto, la ricostruzione della progressione di carriera, il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate, nonché la regolarizzazione contributiva, formulando tali domande in connessione con l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta, la quale ha preliminarmente sollevato eccezioni di decadenza (dall'azione di nullità del termine) e di prescrizione.
2. Alla disamina del caso sottoposto a cognizione del Tribunale è opportuno premettere un excursus sulla normativa applicabile in materia di impiego presso gli enti che operano nel settore musicale.
Si ritengono condivisibili le argomentazioni espresse in un caso analogo da Trib. Cagliari Sez. L.,
29 novembre 2023, n. 1568, est. dott. R. Ponticelli, le quali vengono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Con il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, era stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici, caratterizzati da personalità giuridica di diritto pubblico, in fondazioni di diritto privato.
Il predetto testo normativo prevedeva che la delibera di trasformazione venisse assunta dall'organo competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Per effetto dell'approvazione della delibera di trasformazione, l'ente avrebbe acquisito la personalità giuridica di diritto privato e sarebbe stato sottoposto alla disciplina del codice civile.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti del personale delle fondazioni, l'art. 22 del decreto legislativo citato aveva previsto il rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e aveva disposto, al comma 2, l'inapplicabilità nei confronti del personale artistico e tecnico della fondazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (si tratta dell'articolo che, nel contesto della disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato, regolava la proroga del rapporto, la sua prosecuzione, la riassunzione del lavoratore e le assunzioni successive senza soluzione di continuità, e disponeva che in caso di inosservanza delle norme in esso contenute il contratto si sarebbe considerato a tempo indeterminato).
La trasformazione degli enti lirici in fondazioni, in realtà, era stata realizzata dal d.l. 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, in l. 26 gennaio 2001, n. 6, il quale, all'art. 1, aveva disposto la trasformazione degli enti lirici in fondazioni e l'acquisizione retroattiva da pagina 2 di 20 parte degli stessi, a decorrere dal 23 maggio 1998, della personalità giuridica di diritto privato.
Dal 23 maggio 1998 erano, quindi, divenute inapplicabili alle fondazioni le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dettate, all'epoca, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successivamente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mentre il rapporto di lavoro del personale, per quanto qui di rilievo, era rimasto disciplinato dal d.lgs. n.
367/1996 (il quale, come detto sopra, aveva previsto il rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, stabilendo, peraltro, l'inapplicabilità dell'art. 2 della legge 230/1962).
Con il richiamo indiretto al citato art. 22 del d.lgs. 367/1996, nella sostanza, il d.l. 345/2000 era venuto “a coprire quella stessa area di esenzione già prevista dal vecchio art. 3” della l. 22 luglio
1977, n. 426, vigente nel periodo pubblicistico degli enti lirici, “ampliandone l'oggetto” per ricomprendervi oltre ai rinnovi (“sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato”, “le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte”, così i commi 4 e 5 dell'art. 3, legge n. 426/1977), anche le prosecuzioni e le assunzioni consecutive (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. L, 20 marzo 2014, n. 6547).
La Suprema Corte, interrogatasi in ordine alla possibilità di desumere dal richiamo alla disciplina derogatoria contenuta nell'art. 22 d.lgs. 367/96, l'inapplicabilità, agli enti lirici trasformati in fondazioni, dell'intera legge 230/1962, ha ripetutamente affermato che “la portata derogatoria del comma 2 dell'art. 22, rispetto ad una cornice normativa che attribuisce la qualifica di soggetto privato alle fondazioni ed inquadra i rapporti di lavoro alle dipendenze delle stesse nel regime ordinario, non consente di desumere in virtù di una interpretazione estensiva l'inapplicabilità delle altre disposizioni delle legge n. 230/1962”, trattandosi di norma che, in quanto caratterizzata da una condizione di contrasto rispetto ai principi generali che disciplinano il contratto a termine, è di stretta interpretazione e per questo inapplicabile “al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica ma anche di interpretazione estensiva posto in riferimento alle leggi speciali dall'art. 14 delle preleggi” (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. L, 12 marzo 2014, n. 5748, e la citata Cass. civ. n.
6547/2014).
Alla stregua delle predette considerazioni, deve, quindi, innanzitutto, ritenersi che, successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato e fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le pagina 3 di 20 fondazioni lirico sinfoniche si applicava la disciplina prevista dalla legge n. 230/1962, con l'unica esclusione costituita, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 367/1996, dall'art. 2 della legge medesima, relativo, come detto, alle proroghe, alla prosecuzione e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Il d.lgs. n. 368/2001 si era inserito nel predetto contesto di riferimento.
Esso aveva abrogato la legge n. 230/1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni di legge incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto medesimo.
Con l'art. 11, comma 4, il predetto testo normativo aveva, inoltre, stabilito che “al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5” cioè, ancora una volta, quelli (soli) che regolavano, rispettivamente, la proroga e la successione dei contratti.
Cosicché, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, al di fuori delle esenzioni previste dall'art. 11, comma 4, la violazione delle altre disposizioni, e in particolare delle norme che prevedevano la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, di cui al d.lgs. 368/01, art. 1, comma 2, dovessero essere “riportate nell'ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato” (così la Corte di Cassazione nelle sentenze sopra richiamate).
L'art. 3 del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in l. 29 giugno 2010, n. 100, aveva disposto, al comma 6, prima parte, che “alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione di soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'art. 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977 n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 [...]”, aggiungendo poi che “non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.
Come già precisato, i commi quarto e quinto dell'art. 3 l. n. 426/1977 disponevano rispettivamente che “sono altresì vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato” e che “le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte”.
Tale divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato valeva, quindi, solo per i
“rinnovi” dei contratti a tempo determinato, dovendosi intendere tale locuzione riferita alla pagina 4 di 20 continuazione del rapporto di lavoro dopo la sua scadenza e per un periodo superiore a quello indicato dal legislatore, alla riassunzione del lavoratore effettuata prima della scadenza del periodo minimo fissato dalla legge, nonché, infine, alle assunzioni successive alla scadenza del termine e senza soluzione di continuità, non anche per le prime assunzioni a termine (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26 maggio 2011, n. 11573).
L'articolo 40, comma 1 bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l.
9 agosto 2013, n. 98, aveva poi stabilito che il citato art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n.
64/2010 “si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti”.
Il legislatore in tal modo aveva inteso estendere retroattivamente alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, il divieto di conversione, oltre che ai rinnovi, anche alle assunzioni a termine disposte ex novo, viziate per mancanza della forma scritta o mancata specificazione della causale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2015, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione proprio nella parte in cui ha stabilito che “l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”.
Il Giudice delle Leggi non è intervenuto, invece, sulla parte dell'art. 3, comma 6, cit., in cui, per il futuro, è stata esclusa l'applicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche delle disposizioni dell'art. 1, commi 01 e 2, del d.lgs. 368/2001: dall'entrata in vigore della suddetta disciplina, quindi, le fondazioni lirico sinfoniche hanno beneficiato di una deroga non più limitata alla materia delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell'art. 1 del d.lgs.
368/2001 che, nel testo all'epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno
2012, n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l'apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni
(tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale.
Nemmeno con la revisione della disciplina organica dei contratti di lavoro approvata con il pagina 5 di 20 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 sono stati sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza, mentre, nella versione originaria, è stata prevista l'inapplicabilità delle disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.
In questo contesto, ma con specifico riguardo alla disciplina precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (e quindi volgendo lo sguardo verso quella contenuta nel d.lgs. 368/2001, con le deroghe previste all'art. 11, comma 4, e con quelle introdotte nel 2010, di cui si è dato conto, ma anche considerando l'art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 7 ottobre 2013, n. 112, nella parte in cui ha disposto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche), è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 25 ottobre 2018, nella causa C-331/17, , ha affermato che “la clausola 5 Per_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore”.
Nel giungere a siffatta conclusione, la CGUE ha anche precisato, in motivazione, che “affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare,
l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato” (punto 60) e che spetta
“alle autorità giurisdizionali dello Stato membro interessato garantire il rispetto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, vegliando a che i lavoratori i quali abbiano subito un abuso in pagina 6 di 20 conseguenza dell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato, dal far valere dinanzi alle autorità nazionali, ivi incluse quelle giurisdizionali, i diritti derivanti dall'attuazione, da parte della normativa nazionale, di tutte le misure preventive di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro” (punto 68).
La pronuncia della Corte di Giustizia ha sollecitato un ulteriore intervento del legislatore che con l'art. 1 del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 81, ha aggiunto all'art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3 bis e 3 ter, prevedendo la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di ricorrere al contratto a termine, nel limite massimo di trentasei mesi, “in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti”, da indicare nell'atto scritto, richiesto a pena di nullità, “anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato” (comma 3 bis).
E' stata, altresì, esclusa, dal comma 3 ter, la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato in violazione delle norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi dei contratti ed è stato testualmente previsto che in detti casi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norma imperativa, con obbligo per la fondazione di agire nei confronti dei dirigenti, che abbiano agito con dolo o colpa grave, per il recupero delle somme pagate a tale titolo.
Il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l'art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante da quella riscrittura, ha ribadito, al comma 1, la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma ha inserito anche, dal comma 2 ter al comma 2 decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato e indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche.
Non è irrilevante richiamare l'attenzione sul comma 2 octies, il quale, esaminato nella sua versione originaria, varata dalla legge di conversione, ha previsto che, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'art. 11, comma 19, primo periodo, del d.l. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate pagina 7 di 20 al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Altrettanto è stato disposto per l'assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, peraltro prevedendosi come requisito di ammissione alle procedure riservate, il fatto di prestare o aver prestato servizio, fino a un anno prima dell'entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Lo stesso comma 2 octies ha facultizzato le fondazioni ad avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche.
Il comma 2 ha poi ribadito, per il reclutamento del personale, il previo esperimento di procedure selettive pubbliche ed il comma 2 bis, oltre a devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie sulla validità di dette procedure, ha previsto la nullità dei contratti stipulati in assenza delle stesse, ferma restando l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Infatti, l'esperimento di procedure selettive pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato era già stato previsto, come sopra anticipato, dall'art. 11 del d.l. n. 91/2013, convertito dalla legge n. 112/2013, che, nel dettare “disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza”, aveva stabilito, al comma 19, che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”.
Il d.l. in commento era stato a sua volta preceduto da altri interventi normativi, con i quali, al fine di contenere i costi e di abbattere le spese attinenti al personale, era stato fatto divieto alle fondazioni di procedere a nuove assunzioni, per singole annualità espressamente indicate nelle disposizioni di legge, salva la ricorrenza dell'autorizzazione rilasciata dal per i beni e CP_2 per le attività culturali, previa verifica dell'assoluta necessità dell'assunzione:
- la l. 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, aveva inserito nel testo del decreto l'art. 3 ter che, al comma 6, per l'anno 2005 aveva fatto divieto alle fondazioni lirico- pagina 8 di 20 sinfoniche di assumere nuovo personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le fondazioni che avevano raggiunto nell'anno precedente almeno il pareggio di bilancio ed a condizione che le assunzioni stesse avvenissero nei limiti della pianta organica e senza aggravamento della spesa
(“Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio”);
- l'art. 1, comma 595, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), aveva previsto un divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007
(“Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato”);
- il divieto era stato prorogato per gli anni dal 2008 al 2010 dall'art. 2, comma 392, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, consentendosi solo l'instaurazione di nuovi rapporti, nei limiti delle vacanze della pianta organica, se autorizzati dal Ministero vigilante e finalizzati a sopperire a comprovate esigenze produttive (“Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni è fatto divieto di Parte_2 procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del vigilante. Per il medesimo CP_2 periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato”);
- infine, con l'art. 3, comma 5, del già citato d.l. n. 64 del 2010, da un lato, il divieto di nuove assunzioni era stato prorogato sino a tutto il 2012 (termine poi anticipato al 2011 dalla legge di conversione), con previsione dell'inefficacia anche delle procedure concorsuali in atto, fatte salve le assunzioni delle professionalità artistiche indispensabili per l'attività di produzione degli spettacoli;
dall'altro erano state stabilite, a regime e a decorrere dall'anno 2013 (termine anticipato al 2012 dalla legge di conversione), limitazioni alle facoltà assunzionali, riconosciute solo nel rispetto del turn over e della compatibilità di bilancio (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto pagina 9 di 20 divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del attività culturali. Le procedure concorsuali non Controparte_3 compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del attività sono annualmente Controparte_3 CP_4 contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione [...]”).
3. Dal complesso quadro normativo sopra ricostruito, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze n. 5542 e 5556, del 22 febbraio 2023, hanno tratto le seguenti conclusioni:
- “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate”.
- “la trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n.
153)”; pagina 10 di 20 - “quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n.
21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”;
- le norme che stabiliscono a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche divieti di assunzione o il rispetto di procedure selettive per la scelta del lavoratore da assumere hanno natura imperativa, perché sono dettate a tutela di interessi di carattere generale, non dissimili da quelli la cui realizzazione è imposta alle amministrazioni pubbliche dall'art. 97 Cost. e dalle disposizioni dettate per l'impiego pubblico contrattualizzato dal d.lgs. n. 165 del 2001;
- infatti, le fondazioni lirico-sinfoniche presentano marcati caratteri pubblicistici e ciò non solo in ragione delle finalità alle stesse imposte dal legislatore delegato che, con l'art. 3 del d.lgs. n.
367 del 1996, ha indicato quale scopo quello, non di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività;
- il legislatore, per assicurare il perseguimento di un preminente interesse generale, ha imposto limiti all'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni medesime, quali: la sottoposizione degli statuti al potere di approvazione del;
la vigilanza da parte di quest'ultimo; il CP_2 controllo della Corte dei Conti;
l'obbligatorietà delle procedure di risanamento del deficit disciplinate dal d.l. n. 91 del 2013; il d.lgs. n. 376 del 1996 annovera lo Stato, le Regioni e i
Comuni tra i soci di diritto della fondazione, dagli stessi finanziata in via prevalente attraverso il
Fondo Unico per lo spettacolo ed i contributi locali;
pone limiti alla partecipazione di fondatori privati;
stabilisce la necessaria rappresentanza in seno all'organo deliberativo dello Stato e della
Regione, a prescindere dall'ammontare dei contributi dagli stessi versati;
assegna la presidenza della al Sindaco del luogo dove ha sede l'ente; CP_1
- le norme che sanciscono l'obbligo per le fondazioni di effettuare il reclutamento del personale solo previo esperimento di procedure selettive pubbliche hanno poi “lo scopo di assicurare che le pubbliche amministrazioni agiscano nel rispetto dei principi indicati dall'art. 97 Cost. anche allorquando il perseguimento degli interessi pubblici, che giustificano la partecipazione maggioritaria e di controllo alla persona giuridica di diritto privato, venga realizzato non direttamente dall'ente, ma per il tramite di un soggetto privato”;
- le assunzioni di lavoratori poste in essere in violazione di queste norme, a carattere imperativo, pagina 11 di 20 sono affette da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.;
- corollario di questo ragionamento è che, nei casi di contratti di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive;
- il lavoratore non rimane, peraltro, sprovvisto di tutele, perché in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e, pertanto, deve essere riconosciuto il risarcimento del c.d. “danno comunitario”, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 15 giugno
2015, n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati;
- in tal modo, quindi, quanto alle conseguenze della nullità della clausola appositiva del termine, la disciplina speciale prevista per le fondazioni lirico-sinfoniche, derogatoria rispetto a quella prevista per l'impiego privato, viene nella sostanza a sovrapporsi a quella prevista per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Alle considerazioni che precedono, tutte sviluppate dalle Sezioni unite attorno alla disciplina dei contratti a termine vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, se ne devono aggiungere delle altre, con riguardo proprio alla disciplina introdotta nel 2015 con il citato decreto legislativo e rimasta in vigore fino al 2019.
In quell'arco di tempo, per i lavoratori a termine delle fondazioni lirico sinfoniche non era stata prevista apparentemente alcuna misura di prevenzione degli abusi tra quelle nominate alla clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio.
Infatti, se, da un lato, per la generalità dei contratti a termine del settore privato non erano più richieste ragioni obiettive che ne giustificassero l'utilizzo (ciò fino alle modifiche apportate dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96; infatti l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, nella nuova formulazione dettata dalla novella del 2018, pagina 12 di 20 aveva ripristinato la necessità di una giustificazione causale dopo i primi 12 mesi, con il limite massimo di 24 mesi e in relazione a qualsivoglia proroga, dovendosi così dimostrare, dopo una iniziale fase acausale, che l'assunzione derivasse o da esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero da esigenze sostitutive di altri lavoratori o, ancora, da esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), per le fondazioni lirico-sinfoniche non era stato nemmeno previsto (come non era stato previsto in passato, d'altronde) un limite di durata dei contratti e neppure un limite ai rinnovi o alle proroghe.
Il limite di durata massima (trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi) è stato introdotto soltanto a decorrere dal 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015, ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019, n. 81.
Nella sentenza della CGUE, 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact, si legge che “la clausola
5, punto 1, dell'accordo quadro non comporta alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che possa essere invocato, in assenza di misure di trasposizione adottate nei termini, da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale” (punto 73) e tuttavia, la medesima clausola
“imponendo agli Stati membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure elencate in tale disposizione e dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti […], assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, pur lasciando ad essi la scelta dei mezzi per conseguirlo” (punto 70).
Nella stessa sentenza si legge poi che “nell'applicare il diritto nazionale, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE (v., segnatamente, citata sentenza FF e a., punto 113 e giurisprudenza ivi citata)” e che “l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale
è infatti inerente al sistema del Trattato CE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta (v., in particolare, citate sentenze FF e a., punto 114, e e a., punto 109)” (punti 98 e 99); “tuttavia l'obbligo per il giudice nazionale di fare Per_2 riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in pagina 13 di 20 particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale” (punto 100); infine, “il principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima” (punto 101).
Tenendo conto di ciò e considerate le forti analogie tra la disciplina dei contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella dei contratti a termine del pubblico impiego (già sottolineata dalle sentenze delle S.U. n. 5542 e 5556, del 22 febbraio 2023), oltre che gli argomenti (spesi dal governo italiano per difendere la disciplina nazionale davanti alla CGUE nel noto caso Sciotto, sentenza CGUE 25 ottobre 2018, causa C-331/17) vertenti sul fatto che i contratti di lavoro nel campo delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati tradizionalmente conclusi a tempo determinato per rispondere alle particolarità inerenti al settore, sottendendo la programmazione annuale di spettacoli artistici, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione, deve ritenersi che comunque, anche nella vigenza della disciplina del d.gs. n. 81/2015, precedente le modifiche apportate dal d.l. n. 59/2019, l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti lirici dovesse essere basata su ragioni oggettive rappresentate dal fine di soddisfare esigenze provvisorie e specifiche.
Come già anticipato nell'espositiva che precede, per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019, n. 81, nel corpo dell'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015 sono stati inseriti i commi 3 bis e 3 ter, con cui è stato espressamente previsto che, esclusi i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, “in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”; che “a pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della pagina 14 di 20 condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo” (detto incombente “è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato”); che “la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato” ma “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative” e “le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.
La stipulazione di contratti a termine in assenza di siffatte ragioni comporta quindi anche in tal caso l'attivazione del rimedio risarcitorio di cui sopra si è già dato conto.
4. Un focus a parte merita la disciplina della decadenza dall'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Per tutti i contratti conclusi fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, la materia era regolata dall'art. 32 della legge n. 183/2010.
Tale disposizione nella sua originaria formulazione così recitava:
“1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. pagina 15 di 20 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
[…]
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge […]”.
Il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in l. 26 febbraio 2011, n. 10, aveva inserito, nel citato art. 32 della legge n. 183/2010, il comma 1 bis che prevedeva che “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
Con riguardo ai contratti a tempo determinato conclusi alla data del 31 dicembre 2011, l'azione di nullità del termine ivi apposto doveva essere proposta entro sessanta giorni a partire dal 1° gennaio 2012, con successiva impugnazione giudiziale entro i successivi duecentosettanta giorni
(poi divenuti, rispettivamente, centoventi e centottanta ex lege 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 11, lett. a).
Le medesime considerazioni valevano per i rapporti di lavoro a termine iniziati successivamente alla vigenza della legge n. 183/2010 ed anteriori al 31 dicembre 2012.
Al riguardo trovava applicazione fino al 31 dicembre 2012 l'art. 32 comma 3, lett. d), della legge n. 183/2010 sopra trascritto.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale disposizione era stata abrogata talché trovava applicazione il comma 3 dello stesso art. 32, la cui lettera a) era stata sostituita dall'art. 1, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nei termini che seguono:
“a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione pagina 16 di 20 del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni”.
Il successivo comma 12 prevedeva, altresì, che le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 dello stesso articolo, si applicassero in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Successivamente, la disciplina contenuta nella legge 183/2010, art. 32, era stata abrogata e sostituita per effetto del d.lgs. 81/2015, per i contratti a termine stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., Sez. L, 2 novembre 2016, n. 22124).
L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015 aveva previsto al primo comma, nella sua originaria versione, che l'impugnazione del contratto a tempo determinato, qualunque fosse stato il vizio denunciato, dovesse avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto;
avrebbe dovuto far seguito l'azione giudiziale nel successivo termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma del suddetto articolo 6.
Detta disciplina è ancora oggi vigente ma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il primo termine di impugnativa è stato innalzato da 120 a 180 giorni, e ciò solo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (13 luglio 2018), nonché per i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
3. Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente ha sostanzialmente prospettato due distinte e alternative domande aventi entrambe come petitum quello dell'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti con la e della conversione dei CP_1 rapporti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con connessa tutela risarcitoria.
La prima domanda trova come causa petendi la nullità della clausola appositiva del termine per omessa indicazione, nei contratti di lavoro, delle ragioni giustificatrici e per insussistenza
(apprezzabile non solo sul piano formale ma anche sostanziale) delle ragioni di ordine tecnico, pagina 17 di 20 produttivo, organizzativo o sostitutivo che avrebbero legittimato l'apposizione di un termine.
La seconda domanda è stata giustificata dalla ricorrente in ragione del superamento, per effetto della successione dei contratti di lavoro a termine, del limite di durata massima di 36 mesi complessivi.
I rapporti di lavoro dedotti in causa ammontano al numero di 14 e abbracciano un lungo periodo che parte dal 2 maggio 2007 (data di inizio del primo rapporto) e si conclude immediatamente prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento - ribadito che per le fondazioni lirico sinfoniche non è mai stato previsto un limite legale di durata massima dei rapporti di lavoro a termine, se non a decorrere dal 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015, ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 59 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2019 - la domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente per superamento del periodo di durata complessiva di 36 mesi è infondata e deve, pertanto essere respinta, con assorbimento dell'eccezione di decadenza.
Difatti, applicandosi nel caso di specie il limite di durata massima di trentasei mesi previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 59/2019, va rilevato che dei quattordici contratti dedotti in causa soltanto cinque risultano stipulati o eseguiti successivamente al 1° luglio
2019, e precisamente: contratto n. 397, stipulato il 15 maggio 2019, con durata dal 20 maggio
2019 al 23 luglio 2019; contratto n. 566, stipulato il 9 agosto 2019, con durata dal 2 settembre
2019 al 26 settembre 2019; contratto n. 825, stipulato il 2 ottobre 2019, con durata dall'8 ottobre
2019 al 31 dicembre 2019; contratto n. 66, stipulato il 2 gennaio 2020, con durata dal 7 gennaio
2020 al 14 marzo 2020; contratto n. 680, stipulato il 30 dicembre 2020, con durata dal 5 gennaio
2021 al 24 febbraio 2021.
La durata complessiva di tali rapporti, computata ai fini dell'applicazione del citato art. 29, non raggiunge il limite di trentasei mesi, con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda di accertamento della nullità del termine per superamento della durata massima deve essere respinta.
4. Premesso quanto sopra, quanto all'azione di nullità impostata sul presupposto dell'inesistenza delle ragioni giustificative del termine apposto ai contratti, deve osservarsi quanto segue.
Deve anzitutto rilevarsi che la decadenza eccepita dal Teatro all'atto della costituzione è senz'altro maturata per tutti i contratti di lavoro a termine dedotti in causa, con l'eccezione del contratto di lavoro n. 680 del 30 dicembre 2020 con decorrenza dal 5 gennaio 2021 al 24 febbraio
2021. pagina 18 di 20 Per il suddetto contratto vale l'atto di impugnazione stragiudiziale del 9 marzo 2021 (doc. 1 fascicolo del ricorrente), seguito dal deposito del ricorso in data 22 marzo 2021 (l'art. 28 del d.lgs.
n. 81/2015, vigente ratione temporis, prevedeva che l'impugnazione del contratto a tempo determinato, qualunque fosse stato il vizio denunciato, dovesse avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto;
avrebbe dovuto tuttavia far seguito l'azione giudiziale nel successivo termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma del suddetto articolo 6).
Per tutti gli altri contratti non esiste un atto di impugnativa, giudiziale o stragiudiziale, tempestivo.
5. La domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 5 gennaio 2021 al 24 febbraio 2021 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve infatti rilevarsi che il contratto risulta conforme ai requisiti prescritti dall'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, come modificato nel 2019.
Il contratto è stipulato in forma scritta e reca l'indicazione espressa della causale legittimante il ricorso al lavoro a tempo determinato, individuata in una “esigenza temporanea, determinata dalla specifica produzione”, che “per ragioni tecniche, in maniera eccezionale” rende necessaria “la presenza nel reparto macchinisti, di un numero maggiore rispetto a quelli previsti nella pianta organica della . CP_1
La causale è ulteriormente specificata e resa concreta attraverso il puntuale riferimento alle attività e alle produzioni artistiche cui è destinato l'impiego del lavoratore, come richiesto dalla disciplina vigente.
In particolare, il contratto prevede l'impiego del ricorrente “per contribuire all'ultimazione smontaggio poltrone di platea, montaggio ampliamento palco e per seguire l'attività programmata dalla , con articolazione temporale delle prestazioni dal cinque 5 CP_1 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021, per le attività di “costruzione e montaggio ampliamento palco platea”, e dal 1° febbraio 2021 al 24 febbraio 2021, per le attività di “montaggio, prove, spettacoli e smontaggio allestimento opera lirica 'Madame Butterfly'”.
Il contratto indica, inoltre, in modo espresso le mansioni (macchinista), il livello di inquadramento (V livello) e la durata del rapporto, sì da consentire un controllo effettivo sulla temporaneità e specificità dell'esigenza produttiva posta a fondamento dell'assunzione.
Deve, pertanto, escludersi che il contratto in esame sia affetto da nullità per violazione delle prescrizioni sulla causale introdotte nel 2019, con conseguente infondatezza della domanda attorea pagina 19 di 20 anche sotto tale profilo.
6. Le domande di riconoscimento dell'inquadramento nel superiore IV livello, di ricostruzione della carriera e di pagamento delle differenze retributive e contributive non possono essere accolte.
Esse presuppongono l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e del conseguente stabile inserimento del ricorrente nei ranghi della in CP_1 base al quale soltanto può assumere rilievo l'eventuale maturazione dei requisiti previsti dalla disciplina collettiva per il passaggio di livello.
Poiché nel caso di specie è stata rigettata la domanda di conversione dei rapporti a termine e non
è stato accertato il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto stabile, difetta il presupposto per il riconoscimento dell'inquadramento invocato e delle conseguenti pretese economiche, che devono pertanto essere rigettate.
7. In ragione della novità (rispetto alla data di introduzione del giudizio) e complessità delle questioni trattate, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 18 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 663/2021 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Pateri, Parte_1 che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1 dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 marzo 2021, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti della – premesso di essere Controparte_1 stato assunto presso la convenuta, a far data dal 2 maggio 2007, in qualità di macchinista “addetto al montaggio sul palcoscenico dell'allestimento teatrale ed al successivo montaggio”, con inquadramento nel V livello CCNL personale artistico Enti lirico-sinfonici, in forza di una serie reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati senza la specifica indicazione e comunque in assenza di idonee ragioni giustificative, per soddisfare esigenze stabili della datrice di lavoro, con causale riferita genericamente a tutta l'attività programmata dalla – CP_1 ritenendo applicabili le disposizioni previste in materia di rapporto di lavoro subordinato privato e, quindi, anche quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato, ha domandato l'accertamento della nullità del termine apposto ai suddetti contratti, a partire dal primo, e, per l'effetto, la loro conversione in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della controparte alla riammissione in servizio, con ricostruzione di carriera e pagamento di somme a titolo risarcitorio.
Il ricorrente ha altresì domandato l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore quarto livello, con decorrenza dal 2 maggio 2010, o dalla diversa data ritenuta di giustizia,
pagina 1 di 20 deducendo, sulla base della disciplina di cui all'art. 5 del CCNL di settore e della relativa classificazione del personale, di avere maturato i requisiti per il passaggio di livello.
Ha chiesto, per l'effetto, la ricostruzione della progressione di carriera, il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate, nonché la regolarizzazione contributiva, formulando tali domande in connessione con l'accertamento dell'illegittimità dei contratti a termine e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta, la quale ha preliminarmente sollevato eccezioni di decadenza (dall'azione di nullità del termine) e di prescrizione.
2. Alla disamina del caso sottoposto a cognizione del Tribunale è opportuno premettere un excursus sulla normativa applicabile in materia di impiego presso gli enti che operano nel settore musicale.
Si ritengono condivisibili le argomentazioni espresse in un caso analogo da Trib. Cagliari Sez. L.,
29 novembre 2023, n. 1568, est. dott. R. Ponticelli, le quali vengono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Con il d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, era stato avviato il processo di trasformazione degli enti lirici, caratterizzati da personalità giuridica di diritto pubblico, in fondazioni di diritto privato.
Il predetto testo normativo prevedeva che la delibera di trasformazione venisse assunta dall'organo competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Per effetto dell'approvazione della delibera di trasformazione, l'ente avrebbe acquisito la personalità giuridica di diritto privato e sarebbe stato sottoposto alla disciplina del codice civile.
Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti del personale delle fondazioni, l'art. 22 del decreto legislativo citato aveva previsto il rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e aveva disposto, al comma 2, l'inapplicabilità nei confronti del personale artistico e tecnico della fondazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230 (si tratta dell'articolo che, nel contesto della disciplina generale del contratto di lavoro a tempo determinato, regolava la proroga del rapporto, la sua prosecuzione, la riassunzione del lavoratore e le assunzioni successive senza soluzione di continuità, e disponeva che in caso di inosservanza delle norme in esso contenute il contratto si sarebbe considerato a tempo indeterminato).
La trasformazione degli enti lirici in fondazioni, in realtà, era stata realizzata dal d.l. 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, in l. 26 gennaio 2001, n. 6, il quale, all'art. 1, aveva disposto la trasformazione degli enti lirici in fondazioni e l'acquisizione retroattiva da pagina 2 di 20 parte degli stessi, a decorrere dal 23 maggio 1998, della personalità giuridica di diritto privato.
Dal 23 maggio 1998 erano, quindi, divenute inapplicabili alle fondazioni le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dettate, all'epoca, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successivamente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mentre il rapporto di lavoro del personale, per quanto qui di rilievo, era rimasto disciplinato dal d.lgs. n.
367/1996 (il quale, come detto sopra, aveva previsto il rinvio alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, stabilendo, peraltro, l'inapplicabilità dell'art. 2 della legge 230/1962).
Con il richiamo indiretto al citato art. 22 del d.lgs. 367/1996, nella sostanza, il d.l. 345/2000 era venuto “a coprire quella stessa area di esenzione già prevista dal vecchio art. 3” della l. 22 luglio
1977, n. 426, vigente nel periodo pubblicistico degli enti lirici, “ampliandone l'oggetto” per ricomprendervi oltre ai rinnovi (“sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato”, “le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte”, così i commi 4 e 5 dell'art. 3, legge n. 426/1977), anche le prosecuzioni e le assunzioni consecutive (si veda, sul punto, Cass. civ., Sez. L, 20 marzo 2014, n. 6547).
La Suprema Corte, interrogatasi in ordine alla possibilità di desumere dal richiamo alla disciplina derogatoria contenuta nell'art. 22 d.lgs. 367/96, l'inapplicabilità, agli enti lirici trasformati in fondazioni, dell'intera legge 230/1962, ha ripetutamente affermato che “la portata derogatoria del comma 2 dell'art. 22, rispetto ad una cornice normativa che attribuisce la qualifica di soggetto privato alle fondazioni ed inquadra i rapporti di lavoro alle dipendenze delle stesse nel regime ordinario, non consente di desumere in virtù di una interpretazione estensiva l'inapplicabilità delle altre disposizioni delle legge n. 230/1962”, trattandosi di norma che, in quanto caratterizzata da una condizione di contrasto rispetto ai principi generali che disciplinano il contratto a termine, è di stretta interpretazione e per questo inapplicabile “al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica ma anche di interpretazione estensiva posto in riferimento alle leggi speciali dall'art. 14 delle preleggi” (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. civ., Sez. L, 12 marzo 2014, n. 5748, e la citata Cass. civ. n.
6547/2014).
Alla stregua delle predette considerazioni, deve, quindi, innanzitutto, ritenersi che, successivamente alla trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato e fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati con le pagina 3 di 20 fondazioni lirico sinfoniche si applicava la disciplina prevista dalla legge n. 230/1962, con l'unica esclusione costituita, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 367/1996, dall'art. 2 della legge medesima, relativo, come detto, alle proroghe, alla prosecuzione e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Il d.lgs. n. 368/2001 si era inserito nel predetto contesto di riferimento.
Esso aveva abrogato la legge n. 230/1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni di legge incompatibili e non espressamente richiamate nel decreto medesimo.
Con l'art. 11, comma 4, il predetto testo normativo aveva, inoltre, stabilito che “al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5” cioè, ancora una volta, quelli (soli) che regolavano, rispettivamente, la proroga e la successione dei contratti.
Cosicché, deve ritenersi che, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 368/2001, al di fuori delle esenzioni previste dall'art. 11, comma 4, la violazione delle altre disposizioni, e in particolare delle norme che prevedevano la forma scritta ad substantiam e la specifica indicazione della causale, di cui al d.lgs. 368/01, art. 1, comma 2, dovessero essere “riportate nell'ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato” (così la Corte di Cassazione nelle sentenze sopra richiamate).
L'art. 3 del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in l. 29 giugno 2010, n. 100, aveva disposto, al comma 6, prima parte, che “alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione di soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'art. 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977 n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 [...]”, aggiungendo poi che “non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.
Come già precisato, i commi quarto e quinto dell'art. 3 l. n. 426/1977 disponevano rispettivamente che “sono altresì vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato” e che “le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte”.
Tale divieto di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato valeva, quindi, solo per i
“rinnovi” dei contratti a tempo determinato, dovendosi intendere tale locuzione riferita alla pagina 4 di 20 continuazione del rapporto di lavoro dopo la sua scadenza e per un periodo superiore a quello indicato dal legislatore, alla riassunzione del lavoratore effettuata prima della scadenza del periodo minimo fissato dalla legge, nonché, infine, alle assunzioni successive alla scadenza del termine e senza soluzione di continuità, non anche per le prime assunzioni a termine (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26 maggio 2011, n. 11573).
L'articolo 40, comma 1 bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l.
9 agosto 2013, n. 98, aveva poi stabilito che il citato art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n.
64/2010 “si interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti”.
Il legislatore in tal modo aveva inteso estendere retroattivamente alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, il divieto di conversione, oltre che ai rinnovi, anche alle assunzioni a termine disposte ex novo, viziate per mancanza della forma scritta o mancata specificazione della causale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2015, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione proprio nella parte in cui ha stabilito che “l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine”.
Il Giudice delle Leggi non è intervenuto, invece, sulla parte dell'art. 3, comma 6, cit., in cui, per il futuro, è stata esclusa l'applicabilità alle fondazioni lirico-sinfoniche delle disposizioni dell'art. 1, commi 01 e 2, del d.lgs. 368/2001: dall'entrata in vigore della suddetta disciplina, quindi, le fondazioni lirico sinfoniche hanno beneficiato di una deroga non più limitata alla materia delle proroghe e dei rinnovi, bensì ampliata sino a ricomprendere anche parte dell'art. 1 del d.lgs.
368/2001 che, nel testo all'epoca vigente (antecedente alla modifica attuata dalla legge 28 giugno
2012, n. 92), sanciva, al comma 01, la regola secondo cui il contratto di lavoro è stipulato, di regola, a tempo indeterminato, ed al comma 2 prevedeva che, a pena di inefficacia, l'apposizione del termine dovesse risultare da atto scritto, nel quale dovevano essere specificate le ragioni
(tecniche, produttive, organizzative o sostitutive) del ricorso alla tipologia contrattuale.
Nemmeno con la revisione della disciplina organica dei contratti di lavoro approvata con il pagina 5 di 20 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti intercorrenti con il personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 sono stati sottratti alla disciplina privatistica nella sua interezza, mentre, nella versione originaria, è stata prevista l'inapplicabilità delle disposizioni dettate dagli artt. 19, commi da 1 a 3, e 21, relativi, rispettivamente, alla durata massima del rapporto a tempo determinato ed alla disciplina delle proroghe e dei rinnovi.
In questo contesto, ma con specifico riguardo alla disciplina precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 (e quindi volgendo lo sguardo verso quella contenuta nel d.lgs. 368/2001, con le deroghe previste all'art. 11, comma 4, e con quelle introdotte nel 2010, di cui si è dato conto, ma anche considerando l'art. 11, comma 19, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, in l. 7 ottobre 2013, n. 112, nella parte in cui ha disposto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche), è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 25 ottobre 2018, nella causa C-331/17, , ha affermato che “la clausola 5 Per_1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore”.
Nel giungere a siffatta conclusione, la CGUE ha anche precisato, in motivazione, che “affinché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare,
l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato” (punto 60) e che spetta
“alle autorità giurisdizionali dello Stato membro interessato garantire il rispetto della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, vegliando a che i lavoratori i quali abbiano subito un abuso in pagina 6 di 20 conseguenza dell'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato, dal far valere dinanzi alle autorità nazionali, ivi incluse quelle giurisdizionali, i diritti derivanti dall'attuazione, da parte della normativa nazionale, di tutte le misure preventive di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro” (punto 68).
La pronuncia della Corte di Giustizia ha sollecitato un ulteriore intervento del legislatore che con l'art. 1 del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla l. 8 agosto 2019, n. 81, ha aggiunto all'art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 i commi 3 bis e 3 ter, prevedendo la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di ricorrere al contratto a termine, nel limite massimo di trentasei mesi, “in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti”, da indicare nell'atto scritto, richiesto a pena di nullità, “anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato” (comma 3 bis).
E' stata, altresì, esclusa, dal comma 3 ter, la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato in violazione delle norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi dei contratti ed è stato testualmente previsto che in detti casi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro resa in violazione di norma imperativa, con obbligo per la fondazione di agire nei confronti dei dirigenti, che abbiano agito con dolo o colpa grave, per il recupero delle somme pagate a tale titolo.
Il d.l. n. 59 del 2019 ha contestualmente riformulato l'art. 22 del d.lgs. n. 367 del 1996 che, nel testo risultante da quella riscrittura, ha ribadito, al comma 1, la natura privatistica dei rapporti instaurati dalle fondazioni lirico-sinfoniche ma ha inserito anche, dal comma 2 ter al comma 2 decies, una serie di condizioni limitative delle facoltà assunzionali, a tempo determinato e indeterminato, con obbligo per le fondazioni di rideterminazione delle dotazioni organiche.
Non è irrilevante richiamare l'attenzione sul comma 2 octies, il quale, esaminato nella sua versione originaria, varata dalla legge di conversione, ha previsto che, fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica, ciascuna fondazione, ove proceda ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi provvede, in deroga alle previsioni di cui all'art. 11, comma 19, primo periodo, del d.l. 91/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 112/2013, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate pagina 7 di 20 al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Altrettanto è stato disposto per l'assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, peraltro prevedendosi come requisito di ammissione alle procedure riservate, il fatto di prestare o aver prestato servizio, fino a un anno prima dell'entrata in vigore della disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Lo stesso comma 2 octies ha facultizzato le fondazioni ad avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche.
Il comma 2 ha poi ribadito, per il reclutamento del personale, il previo esperimento di procedure selettive pubbliche ed il comma 2 bis, oltre a devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie sulla validità di dette procedure, ha previsto la nullità dei contratti stipulati in assenza delle stesse, ferma restando l'applicazione dell'art. 2126 c.c.
Infatti, l'esperimento di procedure selettive pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato era già stato previsto, come sopra anticipato, dall'art. 11 del d.l. n. 91/2013, convertito dalla legge n. 112/2013, che, nel dettare “disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza”, aveva stabilito, al comma 19, che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche”.
Il d.l. in commento era stato a sua volta preceduto da altri interventi normativi, con i quali, al fine di contenere i costi e di abbattere le spese attinenti al personale, era stato fatto divieto alle fondazioni di procedere a nuove assunzioni, per singole annualità espressamente indicate nelle disposizioni di legge, salva la ricorrenza dell'autorizzazione rilasciata dal per i beni e CP_2 per le attività culturali, previa verifica dell'assoluta necessità dell'assunzione:
- la l. 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, aveva inserito nel testo del decreto l'art. 3 ter che, al comma 6, per l'anno 2005 aveva fatto divieto alle fondazioni lirico- pagina 8 di 20 sinfoniche di assumere nuovo personale a tempo indeterminato, fatta eccezione per le fondazioni che avevano raggiunto nell'anno precedente almeno il pareggio di bilancio ed a condizione che le assunzioni stesse avvenissero nei limiti della pianta organica e senza aggravamento della spesa
(“Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Hanno comunque facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio”);
- l'art. 1, comma 595, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), aveva previsto un divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007
(“Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato”);
- il divieto era stato prorogato per gli anni dal 2008 al 2010 dall'art. 2, comma 392, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, consentendosi solo l'instaurazione di nuovi rapporti, nei limiti delle vacanze della pianta organica, se autorizzati dal Ministero vigilante e finalizzati a sopperire a comprovate esigenze produttive (“Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni è fatto divieto di Parte_2 procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del vigilante. Per il medesimo CP_2 periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato”);
- infine, con l'art. 3, comma 5, del già citato d.l. n. 64 del 2010, da un lato, il divieto di nuove assunzioni era stato prorogato sino a tutto il 2012 (termine poi anticipato al 2011 dalla legge di conversione), con previsione dell'inefficacia anche delle procedure concorsuali in atto, fatte salve le assunzioni delle professionalità artistiche indispensabili per l'attività di produzione degli spettacoli;
dall'altro erano state stabilite, a regime e a decorrere dall'anno 2013 (termine anticipato al 2012 dalla legge di conversione), limitazioni alle facoltà assunzionali, riconosciute solo nel rispetto del turn over e della compatibilità di bilancio (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto pagina 9 di 20 divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, di altissimo livello, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del attività culturali. Le procedure concorsuali non Controparte_3 compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2013 le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate previa autorizzazione del attività sono annualmente Controparte_3 CP_4 contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione [...]”).
3. Dal complesso quadro normativo sopra ricostruito, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze n. 5542 e 5556, del 22 febbraio 2023, hanno tratto le seguenti conclusioni:
- “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate”.
- “la trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n.
153)”; pagina 10 di 20 - “quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n.
21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”;
- le norme che stabiliscono a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche divieti di assunzione o il rispetto di procedure selettive per la scelta del lavoratore da assumere hanno natura imperativa, perché sono dettate a tutela di interessi di carattere generale, non dissimili da quelli la cui realizzazione è imposta alle amministrazioni pubbliche dall'art. 97 Cost. e dalle disposizioni dettate per l'impiego pubblico contrattualizzato dal d.lgs. n. 165 del 2001;
- infatti, le fondazioni lirico-sinfoniche presentano marcati caratteri pubblicistici e ciò non solo in ragione delle finalità alle stesse imposte dal legislatore delegato che, con l'art. 3 del d.lgs. n.
367 del 1996, ha indicato quale scopo quello, non di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività;
- il legislatore, per assicurare il perseguimento di un preminente interesse generale, ha imposto limiti all'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni medesime, quali: la sottoposizione degli statuti al potere di approvazione del;
la vigilanza da parte di quest'ultimo; il CP_2 controllo della Corte dei Conti;
l'obbligatorietà delle procedure di risanamento del deficit disciplinate dal d.l. n. 91 del 2013; il d.lgs. n. 376 del 1996 annovera lo Stato, le Regioni e i
Comuni tra i soci di diritto della fondazione, dagli stessi finanziata in via prevalente attraverso il
Fondo Unico per lo spettacolo ed i contributi locali;
pone limiti alla partecipazione di fondatori privati;
stabilisce la necessaria rappresentanza in seno all'organo deliberativo dello Stato e della
Regione, a prescindere dall'ammontare dei contributi dagli stessi versati;
assegna la presidenza della al Sindaco del luogo dove ha sede l'ente; CP_1
- le norme che sanciscono l'obbligo per le fondazioni di effettuare il reclutamento del personale solo previo esperimento di procedure selettive pubbliche hanno poi “lo scopo di assicurare che le pubbliche amministrazioni agiscano nel rispetto dei principi indicati dall'art. 97 Cost. anche allorquando il perseguimento degli interessi pubblici, che giustificano la partecipazione maggioritaria e di controllo alla persona giuridica di diritto privato, venga realizzato non direttamente dall'ente, ma per il tramite di un soggetto privato”;
- le assunzioni di lavoratori poste in essere in violazione di queste norme, a carattere imperativo, pagina 11 di 20 sono affette da nullità ex art. 1418, comma 1, c.c.;
- corollario di questo ragionamento è che, nei casi di contratti di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive;
- il lavoratore non rimane, peraltro, sprovvisto di tutele, perché in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti ratione temporis, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e, pertanto, deve essere riconosciuto il risarcimento del c.d. “danno comunitario”, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 15 giugno
2015, n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati;
- in tal modo, quindi, quanto alle conseguenze della nullità della clausola appositiva del termine, la disciplina speciale prevista per le fondazioni lirico-sinfoniche, derogatoria rispetto a quella prevista per l'impiego privato, viene nella sostanza a sovrapporsi a quella prevista per l'impiego pubblico contrattualizzato dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Alle considerazioni che precedono, tutte sviluppate dalle Sezioni unite attorno alla disciplina dei contratti a termine vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, se ne devono aggiungere delle altre, con riguardo proprio alla disciplina introdotta nel 2015 con il citato decreto legislativo e rimasta in vigore fino al 2019.
In quell'arco di tempo, per i lavoratori a termine delle fondazioni lirico sinfoniche non era stata prevista apparentemente alcuna misura di prevenzione degli abusi tra quelle nominate alla clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio.
Infatti, se, da un lato, per la generalità dei contratti a termine del settore privato non erano più richieste ragioni obiettive che ne giustificassero l'utilizzo (ciò fino alle modifiche apportate dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 96; infatti l'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, nella nuova formulazione dettata dalla novella del 2018, pagina 12 di 20 aveva ripristinato la necessità di una giustificazione causale dopo i primi 12 mesi, con il limite massimo di 24 mesi e in relazione a qualsivoglia proroga, dovendosi così dimostrare, dopo una iniziale fase acausale, che l'assunzione derivasse o da esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero da esigenze sostitutive di altri lavoratori o, ancora, da esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria), per le fondazioni lirico-sinfoniche non era stato nemmeno previsto (come non era stato previsto in passato, d'altronde) un limite di durata dei contratti e neppure un limite ai rinnovi o alle proroghe.
Il limite di durata massima (trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi) è stato introdotto soltanto a decorrere dal 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015, ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019, n. 81.
Nella sentenza della CGUE, 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact, si legge che “la clausola
5, punto 1, dell'accordo quadro non comporta alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che possa essere invocato, in assenza di misure di trasposizione adottate nei termini, da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale” (punto 73) e tuttavia, la medesima clausola
“imponendo agli Stati membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure elencate in tale disposizione e dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti […], assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, pur lasciando ad essi la scelta dei mezzi per conseguirlo” (punto 70).
Nella stessa sentenza si legge poi che “nell'applicare il diritto nazionale, in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE (v., segnatamente, citata sentenza FF e a., punto 113 e giurisprudenza ivi citata)” e che “l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale
è infatti inerente al sistema del Trattato CE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta (v., in particolare, citate sentenze FF e a., punto 114, e e a., punto 109)” (punti 98 e 99); “tuttavia l'obbligo per il giudice nazionale di fare Per_2 riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in pagina 13 di 20 particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale” (punto 100); infine, “il principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima” (punto 101).
Tenendo conto di ciò e considerate le forti analogie tra la disciplina dei contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella dei contratti a termine del pubblico impiego (già sottolineata dalle sentenze delle S.U. n. 5542 e 5556, del 22 febbraio 2023), oltre che gli argomenti (spesi dal governo italiano per difendere la disciplina nazionale davanti alla CGUE nel noto caso Sciotto, sentenza CGUE 25 ottobre 2018, causa C-331/17) vertenti sul fatto che i contratti di lavoro nel campo delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati tradizionalmente conclusi a tempo determinato per rispondere alle particolarità inerenti al settore, sottendendo la programmazione annuale di spettacoli artistici, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione, deve ritenersi che comunque, anche nella vigenza della disciplina del d.gs. n. 81/2015, precedente le modifiche apportate dal d.l. n. 59/2019, l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti lirici dovesse essere basata su ragioni oggettive rappresentate dal fine di soddisfare esigenze provvisorie e specifiche.
Come già anticipato nell'espositiva che precede, per effetto dell'art. 1, comma 1, del d.l. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2019, n. 81, nel corpo dell'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015 sono stati inseriti i commi 3 bis e 3 ter, con cui è stato espressamente previsto che, esclusi i lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, “in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero, nel rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo di categoria, dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, i teatri di tradizione di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”; che “a pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della pagina 14 di 20 condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo” (detto incombente “è assolto anche attraverso il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato”); che “la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 3-bis non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato” ma “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative” e “le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave”.
La stipulazione di contratti a termine in assenza di siffatte ragioni comporta quindi anche in tal caso l'attivazione del rimedio risarcitorio di cui sopra si è già dato conto.
4. Un focus a parte merita la disciplina della decadenza dall'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Per tutti i contratti conclusi fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, la materia era regolata dall'art. 32 della legge n. 183/2010.
Tale disposizione nella sua originaria formulazione così recitava:
“1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento. pagina 15 di 20 3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
[…]
d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge […]”.
Il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in l. 26 febbraio 2011, n. 10, aveva inserito, nel citato art. 32 della legge n. 183/2010, il comma 1 bis che prevedeva che “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”.
Con riguardo ai contratti a tempo determinato conclusi alla data del 31 dicembre 2011, l'azione di nullità del termine ivi apposto doveva essere proposta entro sessanta giorni a partire dal 1° gennaio 2012, con successiva impugnazione giudiziale entro i successivi duecentosettanta giorni
(poi divenuti, rispettivamente, centoventi e centottanta ex lege 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 11, lett. a).
Le medesime considerazioni valevano per i rapporti di lavoro a termine iniziati successivamente alla vigenza della legge n. 183/2010 ed anteriori al 31 dicembre 2012.
Al riguardo trovava applicazione fino al 31 dicembre 2012 l'art. 32 comma 3, lett. d), della legge n. 183/2010 sopra trascritto.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale disposizione era stata abrogata talché trovava applicazione il comma 3 dello stesso art. 32, la cui lettera a) era stata sostituita dall'art. 1, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nei termini che seguono:
“a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione pagina 16 di 20 del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni”.
Il successivo comma 12 prevedeva, altresì, che le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 dello stesso articolo, si applicassero in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Successivamente, la disciplina contenuta nella legge 183/2010, art. 32, era stata abrogata e sostituita per effetto del d.lgs. 81/2015, per i contratti a termine stipulati successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., Sez. L, 2 novembre 2016, n. 22124).
L'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015 aveva previsto al primo comma, nella sua originaria versione, che l'impugnazione del contratto a tempo determinato, qualunque fosse stato il vizio denunciato, dovesse avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto;
avrebbe dovuto far seguito l'azione giudiziale nel successivo termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma del suddetto articolo 6.
Detta disciplina è ancora oggi vigente ma, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il primo termine di impugnativa è stato innalzato da 120 a 180 giorni, e ciò solo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge (13 luglio 2018), nonché per i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
3. Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente ha sostanzialmente prospettato due distinte e alternative domande aventi entrambe come petitum quello dell'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti con la e della conversione dei CP_1 rapporti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con connessa tutela risarcitoria.
La prima domanda trova come causa petendi la nullità della clausola appositiva del termine per omessa indicazione, nei contratti di lavoro, delle ragioni giustificatrici e per insussistenza
(apprezzabile non solo sul piano formale ma anche sostanziale) delle ragioni di ordine tecnico, pagina 17 di 20 produttivo, organizzativo o sostitutivo che avrebbero legittimato l'apposizione di un termine.
La seconda domanda è stata giustificata dalla ricorrente in ragione del superamento, per effetto della successione dei contratti di lavoro a termine, del limite di durata massima di 36 mesi complessivi.
I rapporti di lavoro dedotti in causa ammontano al numero di 14 e abbracciano un lungo periodo che parte dal 2 maggio 2007 (data di inizio del primo rapporto) e si conclude immediatamente prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento - ribadito che per le fondazioni lirico sinfoniche non è mai stato previsto un limite legale di durata massima dei rapporti di lavoro a termine, se non a decorrere dal 1° luglio 2019, per effetto delle modifiche apportate all'art. 29 del d.lgs. n. 81/2015, ad opera dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 59 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 81/2019 - la domanda di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro sottoscritti dal ricorrente per superamento del periodo di durata complessiva di 36 mesi è infondata e deve, pertanto essere respinta, con assorbimento dell'eccezione di decadenza.
Difatti, applicandosi nel caso di specie il limite di durata massima di trentasei mesi previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 59/2019, va rilevato che dei quattordici contratti dedotti in causa soltanto cinque risultano stipulati o eseguiti successivamente al 1° luglio
2019, e precisamente: contratto n. 397, stipulato il 15 maggio 2019, con durata dal 20 maggio
2019 al 23 luglio 2019; contratto n. 566, stipulato il 9 agosto 2019, con durata dal 2 settembre
2019 al 26 settembre 2019; contratto n. 825, stipulato il 2 ottobre 2019, con durata dall'8 ottobre
2019 al 31 dicembre 2019; contratto n. 66, stipulato il 2 gennaio 2020, con durata dal 7 gennaio
2020 al 14 marzo 2020; contratto n. 680, stipulato il 30 dicembre 2020, con durata dal 5 gennaio
2021 al 24 febbraio 2021.
La durata complessiva di tali rapporti, computata ai fini dell'applicazione del citato art. 29, non raggiunge il limite di trentasei mesi, con la conseguenza che sotto tale profilo la domanda di accertamento della nullità del termine per superamento della durata massima deve essere respinta.
4. Premesso quanto sopra, quanto all'azione di nullità impostata sul presupposto dell'inesistenza delle ragioni giustificative del termine apposto ai contratti, deve osservarsi quanto segue.
Deve anzitutto rilevarsi che la decadenza eccepita dal Teatro all'atto della costituzione è senz'altro maturata per tutti i contratti di lavoro a termine dedotti in causa, con l'eccezione del contratto di lavoro n. 680 del 30 dicembre 2020 con decorrenza dal 5 gennaio 2021 al 24 febbraio
2021. pagina 18 di 20 Per il suddetto contratto vale l'atto di impugnazione stragiudiziale del 9 marzo 2021 (doc. 1 fascicolo del ricorrente), seguito dal deposito del ricorso in data 22 marzo 2021 (l'art. 28 del d.lgs.
n. 81/2015, vigente ratione temporis, prevedeva che l'impugnazione del contratto a tempo determinato, qualunque fosse stato il vizio denunciato, dovesse avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto;
avrebbe dovuto tuttavia far seguito l'azione giudiziale nel successivo termine di centottanta giorni previsto dal secondo comma del suddetto articolo 6).
Per tutti gli altri contratti non esiste un atto di impugnativa, giudiziale o stragiudiziale, tempestivo.
5. La domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 5 gennaio 2021 al 24 febbraio 2021 è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve infatti rilevarsi che il contratto risulta conforme ai requisiti prescritti dall'art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, come modificato nel 2019.
Il contratto è stipulato in forma scritta e reca l'indicazione espressa della causale legittimante il ricorso al lavoro a tempo determinato, individuata in una “esigenza temporanea, determinata dalla specifica produzione”, che “per ragioni tecniche, in maniera eccezionale” rende necessaria “la presenza nel reparto macchinisti, di un numero maggiore rispetto a quelli previsti nella pianta organica della . CP_1
La causale è ulteriormente specificata e resa concreta attraverso il puntuale riferimento alle attività e alle produzioni artistiche cui è destinato l'impiego del lavoratore, come richiesto dalla disciplina vigente.
In particolare, il contratto prevede l'impiego del ricorrente “per contribuire all'ultimazione smontaggio poltrone di platea, montaggio ampliamento palco e per seguire l'attività programmata dalla , con articolazione temporale delle prestazioni dal cinque 5 CP_1 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021, per le attività di “costruzione e montaggio ampliamento palco platea”, e dal 1° febbraio 2021 al 24 febbraio 2021, per le attività di “montaggio, prove, spettacoli e smontaggio allestimento opera lirica 'Madame Butterfly'”.
Il contratto indica, inoltre, in modo espresso le mansioni (macchinista), il livello di inquadramento (V livello) e la durata del rapporto, sì da consentire un controllo effettivo sulla temporaneità e specificità dell'esigenza produttiva posta a fondamento dell'assunzione.
Deve, pertanto, escludersi che il contratto in esame sia affetto da nullità per violazione delle prescrizioni sulla causale introdotte nel 2019, con conseguente infondatezza della domanda attorea pagina 19 di 20 anche sotto tale profilo.
6. Le domande di riconoscimento dell'inquadramento nel superiore IV livello, di ricostruzione della carriera e di pagamento delle differenze retributive e contributive non possono essere accolte.
Esse presuppongono l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e del conseguente stabile inserimento del ricorrente nei ranghi della in CP_1 base al quale soltanto può assumere rilievo l'eventuale maturazione dei requisiti previsti dalla disciplina collettiva per il passaggio di livello.
Poiché nel caso di specie è stata rigettata la domanda di conversione dei rapporti a termine e non
è stato accertato il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto stabile, difetta il presupposto per il riconoscimento dell'inquadramento invocato e delle conseguenti pretese economiche, che devono pertanto essere rigettate.
7. In ragione della novità (rispetto alla data di introduzione del giudizio) e complessità delle questioni trattate, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 18 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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