Articolo 2 della Legge 8 luglio 1956, n. 706
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 agosto 1956
Art. 2.
La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera', inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale istituira' un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.
Entrata in vigore il 7 agosto 1956