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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3542/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112213222000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 chiede l'annullamento della cartella n. 29620210112213222000 (bollo auto 2016,
€253,98) per omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito (oltre 3 anni senza atti interruttivi).
Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate-Riscossione (ADER).La stessa eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché il contribuente ha aderito alla definizione agevolata (Rottamazione Quater) il 30/06/2023, inserendo la cartella in questione. Tuttavia, non risulta perfezionata (non è menzionato né dimostrato il pagamento di alcuna rata). Sostiene legittimità della cartella e sospensione dei termini per OV (art. 68
DL 18/2020).
Controdeduzioni GI IC (Ente impositore). L'Ufficio ribadisce la regolare notifica dell'avviso di accertamento per uno dei veicoli (Targa_2, quindi rileva l'interruzione della prescrizione. Richiama sospensione e proroga termini per emergenza OV (art. 68 DL 18/2020). Chiede il rigetto del ricorso per il ruolo criferito a tale veicolo e chiede la cessazione della materia del contendere per il veicolo targato
Targa_1 stante il difetto notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si osserva che la definizione agevolata non si è perfezionata.La parte ricorrente ha allegato la documentazioone inerente 18 cartelle ma non ha documentato il pagamento di neanche una rata, sicchè l'adesione alla rottamazione non estingue il giudizio nè lo sospende, (art. 1, commi 231 ss., L.
197/2022). La giurisprudenza (Cass. 2023 e pronunce CTR) è chiara al riguardo:“La mera presentazione della domanda non determina l'inammissibilità del ricorso;
occorre il pagamento della prima rata entro i termini di legge.”
Nel merito deve darsi atto di quanto comunicato dalla GI IC e della sospensione dell aprescriizone per emergenza Covid.
In ogni caso la presentazione dell'istanza di definizione agevolata interrompe i termini di prescrizione
Pertanto il ricoro va rigettato con riferimento al veicolo Targa_2 Per l'altro veicolo targato Targa_1 va invece annullato il carico tributario.
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla il carico tributario con riferimento al veicolo targato
Targa_1
Conferma la cartella relativa L carico tributario riferito al veicolo targato Targa_2
Spese compensate.
Palermo 17.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3542/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210112213222000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 chiede l'annullamento della cartella n. 29620210112213222000 (bollo auto 2016,
€253,98) per omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione del credito (oltre 3 anni senza atti interruttivi).
Controdeduzioni dell'Agenzia Entrate-Riscossione (ADER).La stessa eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché il contribuente ha aderito alla definizione agevolata (Rottamazione Quater) il 30/06/2023, inserendo la cartella in questione. Tuttavia, non risulta perfezionata (non è menzionato né dimostrato il pagamento di alcuna rata). Sostiene legittimità della cartella e sospensione dei termini per OV (art. 68
DL 18/2020).
Controdeduzioni GI IC (Ente impositore). L'Ufficio ribadisce la regolare notifica dell'avviso di accertamento per uno dei veicoli (Targa_2, quindi rileva l'interruzione della prescrizione. Richiama sospensione e proroga termini per emergenza OV (art. 68 DL 18/2020). Chiede il rigetto del ricorso per il ruolo criferito a tale veicolo e chiede la cessazione della materia del contendere per il veicolo targato
Targa_1 stante il difetto notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si osserva che la definizione agevolata non si è perfezionata.La parte ricorrente ha allegato la documentazioone inerente 18 cartelle ma non ha documentato il pagamento di neanche una rata, sicchè l'adesione alla rottamazione non estingue il giudizio nè lo sospende, (art. 1, commi 231 ss., L.
197/2022). La giurisprudenza (Cass. 2023 e pronunce CTR) è chiara al riguardo:“La mera presentazione della domanda non determina l'inammissibilità del ricorso;
occorre il pagamento della prima rata entro i termini di legge.”
Nel merito deve darsi atto di quanto comunicato dalla GI IC e della sospensione dell aprescriizone per emergenza Covid.
In ogni caso la presentazione dell'istanza di definizione agevolata interrompe i termini di prescrizione
Pertanto il ricoro va rigettato con riferimento al veicolo Targa_2 Per l'altro veicolo targato Targa_1 va invece annullato il carico tributario.
Per effetto della soccombenza parziale compensa le spese.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla il carico tributario con riferimento al veicolo targato
Targa_1
Conferma la cartella relativa L carico tributario riferito al veicolo targato Targa_2
Spese compensate.
Palermo 17.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE