TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
dott. US NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa GI OT Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1559 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
capalumba (PA), in data 07/01/1962, elettivamente domiciliato in Rocca-
palumba, via Umberto I n. 77, presso lo studio dell'avv. Di Gioia Salvatore
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Palermo (PA), in data 22/09/1962, elettivamente domiciliata in Palermo,
via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell'avv. Maggio Giacomo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero - interveniente necessario -
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto ed esprimen-
do parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2024, Parte_2
[.
e hanno chiesto la parziale modifica delle Controparte_1
condizioni di separazione stabilite da questo Tribunale con sentenza n.
40/2021 dei 12-18/01/2021, come successivamente corretta in data
25/05/2021, passata in giudicato in data 17/07/2021.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la revoca del contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, previsto per due dei quattro figli della coppia e, segnatamente, per e essendo Per_1 Per_2
questi ultimi maggiorenni ed avendo gli stessi raggiunto una propria indi-
pendenza economica.
Hanno, altresì, chiesto di disporre la cessazione del relativo obbligo di versamento del suddetto mantenimento in capo al Comune di Roccapa-
lumba n.q. di datore di lavoro di , previsto dalla sen- Parte_1
tenza di separazione di cui si domanda la modifica.
Orbene, rilevata, la maggiore età di , nato a [...] Persona_3
in data 20/05/2001, e di , nato a Palermo in [...] Parte_3
04/09/1992 ed il raggiungimento di una propria indipendenza economi-
ca; rilevato, pertanto, che nulla osta all'accoglimento della richiesta con-
- 2 - giunta di modifica delle condizioni della citata separazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e a far data dal deposito del presente ricorso, revoca l'obbligo dei ricorrenti di contri-
buire al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4
[...
dichiara, con effetto ex nunc, cessato l'obbligo di versamento diretto del suddetto mantenimento posto in capo al Comune di Roccapalumba in n.q. di datore di lavoro di , limitatamente alle somme Parte_1
previste per e e quindi per un totale di 250,00 euro Per_3 Per_2
mensili;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Termini Imerese
in data 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI OT US NI
- 3 -
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
dott. US NI Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa GI OT Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1559 del Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...]- Parte_1 C.F._1
capalumba (PA), in data 07/01/1962, elettivamente domiciliato in Rocca-
palumba, via Umberto I n. 77, presso lo studio dell'avv. Di Gioia Salvatore
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
Palermo (PA), in data 22/09/1962, elettivamente domiciliata in Palermo,
via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell'avv. Maggio Giacomo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero - interveniente necessario -
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo il proprio visto ed esprimen-
do parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2024, Parte_2
[.
e hanno chiesto la parziale modifica delle Controparte_1
condizioni di separazione stabilite da questo Tribunale con sentenza n.
40/2021 dei 12-18/01/2021, come successivamente corretta in data
25/05/2021, passata in giudicato in data 17/07/2021.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la revoca del contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, previsto per due dei quattro figli della coppia e, segnatamente, per e essendo Per_1 Per_2
questi ultimi maggiorenni ed avendo gli stessi raggiunto una propria indi-
pendenza economica.
Hanno, altresì, chiesto di disporre la cessazione del relativo obbligo di versamento del suddetto mantenimento in capo al Comune di Roccapa-
lumba n.q. di datore di lavoro di , previsto dalla sen- Parte_1
tenza di separazione di cui si domanda la modifica.
Orbene, rilevata, la maggiore età di , nato a [...] Persona_3
in data 20/05/2001, e di , nato a Palermo in [...] Parte_3
04/09/1992 ed il raggiungimento di una propria indipendenza economi-
ca; rilevato, pertanto, che nulla osta all'accoglimento della richiesta con-
- 2 - giunta di modifica delle condizioni della citata separazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e a far data dal deposito del presente ricorso, revoca l'obbligo dei ricorrenti di contri-
buire al mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4
[...
dichiara, con effetto ex nunc, cessato l'obbligo di versamento diretto del suddetto mantenimento posto in capo al Comune di Roccapalumba in n.q. di datore di lavoro di , limitatamente alle somme Parte_1
previste per e e quindi per un totale di 250,00 euro Per_3 Per_2
mensili;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Termini Imerese
in data 19.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
GI OT US NI
- 3 -