Articolo 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 10Articolo 12
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1 febbraio 2013
Art. 11.


Attivita' di religione o di culto

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013