Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026REG.PROV.COLL.
N. 00178/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, – Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica – Ufficio Condono in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. ON Lo ST e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La presente controversia trae origine dall'istanza di condono edilizio presentata in data 3 aprile 1987 (prot. n. 4312) ai sensi della L. n. 47/1985, dall'allora proprietario di un immobile sito in Palermo, -OMISSIS-. L'istanza riguardava, in modo unitario, opere di " ampliamento del magazzino" a piano terra e la " realizzazione [...] di un appartamento al 1° piano", dichiarate ultimate nel dicembre 1968 .
2.Successivamente, la proprietà dell'edificio è stata frazionata.
In data 25 ottobre 2001, l'odierna appellante, sig.ra -OMISSIS-, ha acquistato la nuda proprietà dell'appartamento al primo piano, mentre il magazzino al piano terra è divenuto di proprietà di altro soggetto, sig. -OMISSIS-.
3.Con provvedimento unico n. -OMISSIS- del 30 aprile 2019, il Comune di Palermo ha rigettato l'istanza di condono del 1987 nella sua interezza, motivando il diniego con riferimento a un parere contrario espresso dall'Ufficio Città Storica (nota prot. n. 1375967 del 27/09/2017) che evidenziava criticità relative esclusivamente all'unità immobiliare a piano terra.
4.Avverso tale diniego, i due proprietari hanno agito separatamente dinanzi al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, con esiti opposti:
a) Il ricorso della sig.ra -OMISSIS- (R.G. n. 1936/2019) è stato respinto con la sentenza n. 2336/2023, oggi appellata. Il T.A.R. ha fondato la propria decisione sul principio del divieto di sanatoria parziale, affermando che: " Tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio esclude la possibilità di una sanatoria parziale [...]. Poiché non vi sono evidenze che gli abusi edilizi relativi al magazzino siano condonabili, la decisione di diniego del Comune di Palermo resiste alle critiche mossegli e il ricorso va rigettato" .;
b) Il ricorso del sig. -OMISSIS- (R.G. n. -OMISSIS-), concernente il medesimo diniego per la parte relativa al piano terra, è stato invece accolto con sentenza n. -OMISSIS-. In tale sede, il T.A.R. ha annullato il provvedimento di diniego, rilevandone l'illegittimità per contraddittorietà e difetto di istruttoria, in quanto l'Amministrazione aveva ignorato le proprie stesse note istruttorie successive e favorevoli (in particolare, la nota dell'Ufficio Città -OMISSIS- del 6.04.2018 e quella dell'Ufficio Condono del 5.12.2017), che avevano superato il parere negativo posto a fondamento del rigetto.
5.Avverso la sentenza n. 2336/2023, la sig.ra -OMISSIS- ha interposto il presente appello, articolando quattro motivi di gravame volti a dimostrarne l'erroneità e a chiederne l'integrale riforma.
DIRITTO
L'appello è fondato e merita accoglimento.
1. Sul primo motivo di appello: Error in procedendo – Violazione degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. – Erroneità dei presupposti e travisamento delle circostanze.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta come il T.A.R. abbia deciso la sua causa senza attendere la definizione del giudizio promosso dal comproprietario (R.G. n. -OMISSIS-), nonostante la palese pregiudizialità di quest'ultimo. Sostiene che il primo giudice, fondando il rigetto sulla presunta insanabilità del piano terra, avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa che venisse decisa la controversia che aveva ad oggetto proprio tale accertamento.
La censura è fondata.
L'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio operato dall'art. 79, comma 1, c.p.a., impone la sospensione del processo quando la decisione dipenda dalla definizione di un'altra causa che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico, al fine di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati.
Nel caso di specie, la sussistenza di tale nesso di pregiudizialità è manifesta. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso della sig.ra -OMISSIS- basandosi sull'unico presupposto della non condonabilità delle opere realizzate al piano terra, la cui legittimità era, per l'appunto, sub iudice nel procedimento parallelo. La decisione del T.A.R. dipendeva, quindi, in modo diretto e ineludibile, dalla risoluzione della controversia sulla sanabilità del magazzino. La mancata sospensione del giudizio ha condotto all'esito paradossale che la norma mira a prevenire: l'emissione di due sentenze contrastanti sullo stesso atto amministrativo, annullato in un giudizio e ritenuto legittimo nell'altro.
L'accoglimento del ricorso del sig. -OMISSIS- con la sentenza n. -OMISSIS-, che ha accertato l'illegittimità del diniego proprio perché basato su un'istruttoria superata e contraddittoria, priva di ogni fondamento la sentenza qui appellata, dimostrando l'errore procedurale commesso dal primo giudice.
2. Sul secondo motivo di appello: Error in iudicando – Mancata valutazione di elementi probatori, difetto di istruttoria e travisamento delle circostanze.
L'appellante censura la sentenza per aver affermato che non vi fossero "evidenze che gli abusi edilizi relativi al magazzino siano condonabili", nonostante l’appellante avesse prodotto in giudizio la documentazione che provava il contrario, in particolare la nota dell'Ufficio Città Storica prot. n. 599761 del 6 aprile 2018, ( doc 5 prod. primo grado) che superava il precedente parere negativo.
Anche tale motivo è fondato.
La statuizione del T.A.R. si basa su un presupposto di fatto palesemente errato e smentito per tabulas . L'appellante aveva infatti depositato nel giudizio di primo grado la documentazione da cui emergeva il superamento delle criticità relative al piano terra, la stessa documentazione che ha poi fondato la sentenza di accoglimento n. 2921/2023 .
Il giudice di prime cure ha completamente omesso di valutare tali elementi probatori, incorrendo in un evidente vizio di travisamento dei fatti e in un difetto di istruttoria. Se avesse correttamente esaminato gli atti di causa, non avrebbe potuto concludere per la mancanza di "evidenze " sulla condonabilità del piano terra e, di conseguenza, non avrebbe potuto rigettare il ricorso sulla base del divieto di sanatoria parziale.
3. Sul terzo motivo di appello: Error in iudicando – Erronea applicazione del divieto di sanatoria parziale – Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento e difetto dei presupposti.
Con il terzo motivo, si contesta l'erronea applicazione del principio del divieto di sanatoria parziale. L'appellante evidenzia che l'istanza di condono del 1987 era unitaria e riguardava l'intero complesso delle opere abusive. Il successivo frazionamento della proprietà non può trasformare tale istanza in una " sanatoria parziale " inammissibile.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Il principio che esclude l'ammissibilità di sanatorie parziali mira a impedire che un intervento abusivo unitario venga artificiosamente frazionato per regolarizzarne solo una parte, lasciando sussistere l'illegittimità del resto. Tale principio non è tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, dove l'istanza di condono è stata presentata in origine per la totalità delle opere abusive realizzate sull'edificio. La circostanza che, in un momento successivo, la proprietà dell'immobile sia stata suddivisa tra più soggetti è del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'istanza originaria, che conserva il suo carattere unitario.
Il T.A.R. ha quindi errato nel qualificare la pretesa dell'appellante come richiesta di " sanatoria parziale", travisando la natura e la ratio del principio giurisprudenziale invocato. A ciò si aggiunge, come correttamente evidenziato nell'atto di appello, la confusione in cui è incorso il primo giudice nell'attribuire alla nota del 2017 il contenuto del preavviso di diniego del 2019, a ulteriore riprova di un esame superficiale della vicenda.
4. Sul quarto motivo di appello: Error in iudicando – Violazione degli artt. 3 e 10-bis della L. n. 241/1990 – Difetto di motivazione e di istruttoria.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ripropone, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., la censura, assorbita in primo grado, relativa all'illegittimità del provvedimento di diniego per violazione delle garanzie partecipative e per difetto di motivazione.
Anche questo motivo è fondato.
Il provvedimento di diniego n. 11/2019 risulta viziato sotto plurimi profili. In primo luogo, la motivazione è meramente apparente, limitandosi a un generico rinvio all'art. 2 della L. n. 662/1996, senza esplicitare in che modo tale norma osterebbe all'accoglimento dell'istanza .
In secondo luogo, e in modo dirimente, l'Amministrazione ha violato l'art. 10-bis della L. n. 241/1990. Come chiarito da una consolidata giurisprudenza, tale norma, applicabile anche ai procedimenti di condono edilizio, impone all'amministrazione non solo di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ma anche di prendere in specifica considerazione le osservazioni presentate dal privato, confutandole puntualmente nel provvedimento finale qualora si intenda confermare il diniego.
"...L’applicazione corretta dell’art.10 bis della legge n.241 del 1990 esige, non solo che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio. .." [sentenza del Consiglio di Stato n. 2615 del 2018] .
Nel caso di specie, il provvedimento di diniego impugnato non solo omette ogni riferimento alle osservazioni presentate dalla sig.ra -OMISSIS-, ma ammette candidamente di aver esaminato solo quelle del tecnico del comproprietario, peraltro ritenendole genericamente " non condivisibili " .
Tale modus operandi svuota di ogni significato la garanzia partecipativa e rende il provvedimento illegittimo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. La sentenza impugnata è errata sia per vizi procedurali, avendo omesso di sospendere il giudizio in presenza di una manifesta pregiudizialità, sia per vizi sostanziali, avendo fondato la propria decisione su un presupposto di fatto smentito dagli atti di causa e su un'erronea applicazione dei principi in materia di sanatoria edilizia che, invece, ne legittimavano il rilascio.
L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza di primo grado e, di conseguenza, l'accoglimento del ricorso originario, con l'annullamento del provvedimento di diniego n. 11 del 30 aprile 2019 e degli atti connessi. L'annullamento dell'atto impugnato comporterà per l'Amministrazione l'obbligo di riesaminare l'istanza di condono, conformandosi ai principi enunciati nella presente decisione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che liquida in complessivi Euro 5000,00 (Cinquemila /00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti pivate..
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT AG, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
ON Lo ST, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON Lo ST | RT AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.