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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 502/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CP_2
Controparte_3
[...]
[...] [...]
CP_4
CP_5
[...]
Controparte_6
Controparte_7
CONVENUTO/I
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 11:04 innanzi alla dott. ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per l'avv. BOMBOI GIANCARLO oggi sostituito dall'avv. MARIO ADDIS. Parte_1
Per i resistenti nessuno.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Parte ricorrente conferma le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Siniscola alla Via Roma, 55 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bomboi, del quale è rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Contro
[...]
Controparte_8
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_9
[...]
RESISTENTI- CONTUMACI
OGGETTO: AP
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 17/12/2025. Parte ricorrente ha confermato le conclusioni come da ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni contraria istanza, eccezione domanda e conclusione: dichiarare la Sig.ra a Parte_1 seguito del possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto, proprietaria del terreno sito nel comune di UL
pagina 2 di 4 e distinto al catasto terreni al F. 29 mapp. 1388 (ex 695-281) al confine da un lato con la locale via
Gramsci e la Via Mundula, e le proprietà , e per averlo posseduto Per_1 Per_2 Per_3 pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre vent'anni, avendovi edificato una casa di civile abitazione distinta in catasto fabbricati al F. 29 mapp. 1388 sub 1, 2, 3 e 4 (ex 695-273-286); Ordinare per l'effetto, l'agenzia del territorio di Nuoro, uffici provinciali del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari, di effettuare la trascrizione dell'emenanda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in caso di opposizione da parte dei convenuti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27 maggio 2024, regolarmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale di essere dichiarata proprietaria esclusiva per usucapione, dell'immobile per cui è causa.
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto:
-di essere al possesso uti dominus, ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente da oltre vent'anni senza opposizione da parte di alcuno del terreno sito nel Comune di UL e distinto in Catasto Terreni al
F. 29 mappale 1388 (ex 695 281) al confine da un lato con la locale via Gramsci e la Via Mundula, e le proprietà , e Per_1 Per_2 Per_3
- che sul suddetto terreno è stata edificata una casa di civile abitazione distinta in catasto fabbricati al F.
29 mappale 1388 sub 1, 2, 3 e 4 (ex 695-273-286) al confine da un lato con la locale via Gramsci e la
Via Mundula, e le proprietà , e Per_1 Per_2 Per_3
-che l'immobile risulta catastalmente intestato a terzi che alcun rapporto giuridico hanno con il bene in questione e pertanto di aver interesse a ottenere un titolo pubblico che dichiari in suo favore l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile per cui è causa onde poter effettuare tutte le trascrizioni e volture nei pubblici registri.
La causa, nella contumacia dei convenuti, assegnata a questo giudice, istruita per documenti e prova testimoniale, viene all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda della ricorrente merita di essere accolta.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi dell'immobile in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica del ricorso introduttivo deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visure storiche catastali, certificato ipotecario speciale, ecc. ). Il comportamento dei convenuti, rimasti contumaci nel processo, i quali non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, conferma che non vi era interesse a contrastare le ragioni attoree né ad opporsi alla domanda.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso pacifico ed indisturbato per oltre venti anni, da parte della ricorrente del terreno e del fabbricato ivi insistente per cui è causa provvedendo alla cura e manutenzione periodica dello stesso.
pagina 3 di 4 I testimoni ( ) escussi sulle circostanze istruttorie dedotte dalla ricorrente hanno Tes_1 Tes_2 dichiarato “… conosco da sempre abitare nella casa di cui mi si chiede. Posso confermare Parte_1 Part la circostanza in quanto vedo nella casa tutte le volte che passo sulla strada in Via Gramsci dove Part è posta la sua casa, inoltre io abito e ho sempre abitato vicino alla casa di Non conosco i dati catastali mentre confermo i nomi dei confinanti (teste ; “… abito vicino alla casa di Tes_1 Parte_1 sin dal 1970 e dal 1980 vedo nel terreno dove poi ha costruito la casa dove ancora oggi Parte_1 abita. Non conosco i dati catastali mentre confermo i nomi dei confinanti. Preciso che nel terreno c'è la casa e un piccolo cortiletto che viene sempre pulito solo e sempre da perché solo lei abita Parte_1 nella casa. Il terreno lo ricordo già recintato” (teste ). Tes_2
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve essere accolta.
Pertanto deve essere dichiarata proprietaria esclusiva degli immobili de quo a titolo Parte_1 originario in forza del possesso ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c. per maturata usucapione. Le spese di lite, considerata la natura della causa e poiché non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti .
Non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza ad opera del competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che (CF. ) ha acquistato, per intervenuta Parte_1 C.F._1 usucapione, il diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di UL e distinto in Catasto Terreni al F. 29 mappale 1388 e della edificata casa di civile abitazione distinta in Catasto Fabbricati al F. 29 mappale 1388 sub 1, 2, 3 , 4.
2. Spese compensate. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte ricorrente presente, e allegazione al verbale di udienza.
Nuoro, 17 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta
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