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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/11/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2024 promossa da:
( ) e per essa quale procuratrice la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DOMENEGOTTI
[...]
RG e TI MA giusta procura in atti;
ricorrenti contro
( ; Controparte_3 C.F._1 resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente proponeva ricorso all'intestato Tribunale spiegando di aver acquistato, da Banca delle Marche, un credito portato da un decreto ingiuntivo che la cessionaria aveva ottenuto nei confronti, tra gli altri, di per le obbligazioni dalla stessa assunte a garanzia dei Controparte_3 debiti contratti da , Controparte_4 in data 07.02.2005, derivanti dall'utilizzo dell'apertura di credito regolata in conto corrente n. 473, acceso presso la Filiale 119 di Ascoli Piceno.
A fronte del mancato pagamento della somma ingiunta, a garanzia del complessivo capitale e degli interessi era iscritta ipoteca giudiziale in data 30.05.2007 ai numeri Registro Particolare 1357 - Registro
Generale 6029, presso la Conservatoria dei RR.II di Ascoli Piceno, sui seguenti immobili risultanti di proprietà di 1/2 di piena proprietà sui seguenti immobili nel Comune di Controparte_3
Folignano (AP): Foglio 4, particella 634, sub. 19, cat A/2, vani 6; Foglio 4, particella 1016, sub. 3, cat
C/2, mq 21; Foglio 4, particella 1172, sub. 1, cat C/6, mq 17; Foglio 4, particella 634, sub. 20, cat A/2, vani 5,5; 1/8 di piena proprietà sui seguenti immobili nel Comune di Folignano (AP): Foglio 4,
pagina 1 di 4 particella 1172, sub. 2; Foglio 4, particella 776, Are 18, Ca 30; Foglio 4, particella 255, Are 8, Ca 50;
Foglio 4, particella 629, Ca 20; Foglio 4, particella 632, Are 6, Ca 30; 1/16 di piena proprietà sui seguenti immobili nel Comune di Folignano (AP): Foglio 4, particella 801, Are 26 Ca 28; Foglio 4, particella 734.
Aggiungeva che, tuttavia, era impossibilitata, allo stato, a soddisfare esecutivamente il proprio credito in quanto dalle visure ipocatastali risultava che sugli immobili ipotecati, intestati pro quota alla resistente, mancherebbe la continuità delle trascrizioni dal momento che dagli stessi risulta un
“Certificato di denunciata successione. Not. Ufficio del Registro del 07.03.2006 Rep. 42/766 trascritta il 19.02.2007 ai nn. 1221/1994”, in morte di deceduto il 23.12.2004. Pertanto, ritenendo Per_1
l'intervenuta voltura catastale degli immobili quale accettazione tacita dell'eredità, concludeva chiedendo “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 476 cpc l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. in capo alla Sig.ra e, Persona_2 Controparte_3 per l'effetto, dichiararla erede puro e semplice;
ordinare al competente conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei registri immobiliari con specifico riferimento al bene immobile oggetto della garanzia ipotecaria concessa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per cosicchè in questa Controparte_3 sede ne andrà dichiarata la contumacia.
Va innanzitutto precisato, in astratto, che sussiste l'interesse della ricorrente ad ottenere una sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_2 CP_3 in considerazione dell'esigenza di procedere esecutivamente sui beni alla stessa formalmente
[...] intestati.
È noto che l'art. 2650 c.c., prevede che ogni trascrizione contro un soggetto, per poter essere efficace, deve essere preceduta da una trascrizione in suo favore avente ad oggetto il medesimo diritto con la conseguenza che, anche nell'ambito dell'esecuzioni immobiliari, la trascrizione del decreto di trasferimento, per poter essere considerata produttiva di effetti in favore dell'aggiudicatario, presuppone che la vendita forzata in danno del debitore sia stata eseguita in maniera conforme alla legge e cioè nel pieno rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Ed infatti, l'art. 567 cpc. prescrive al creditore procedente in un'esecuzione immobiliare – pena l'inefficacia del pignoramento - di depositare, al momento della richiesta della vendita dell'immobile, tra l'altro “i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti
pagina 2 di 4 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
in alternativa, depositare un certificato notarile
(sostitutivo delle certificazioni) attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Chiarito tale aspetto, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno 2018, n.14499).
Sul punto, in linea generale, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume
l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso” (così Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n.
22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l'accettazione tacita di eredità potrebbe tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria -, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass.
11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia. 6 dicembre 2021, n.
1594) ovvero nel caso in cui, come quello di specie, non vi sia prova che la voltura sia stata richiesta proprio dal chiamato nei cui confronti si chiede di accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità.
In altri termini, può dirsi che le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale. Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II.
20/07/2022, n. 1702; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 13 agosto 2024, n. 22769).
Nel caso che ci occupa, posto che non risulta essere l'unica legittimata ad Controparte_3 effettuare la voltura catastale e non avendo la parte ricorrente nemmeno dedotto il compimento del citato atto personalmente dalla chiamata all'eredità , è chiaro come questo giudice, in CP_3
pagina 3 di 4 assenza di ulteriori elementi, non potrebbe accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in capo alla stessa.
Le spese di lite, tenuto conto della contumacia della parte resistente, andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1697 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 31.10.2025 Il Giudice
NZ OT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1697/2024 promossa da:
( ) e per essa quale procuratrice la Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DOMENEGOTTI
[...]
RG e TI MA giusta procura in atti;
ricorrenti contro
( ; Controparte_3 C.F._1 resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna ricorrente proponeva ricorso all'intestato Tribunale spiegando di aver acquistato, da Banca delle Marche, un credito portato da un decreto ingiuntivo che la cessionaria aveva ottenuto nei confronti, tra gli altri, di per le obbligazioni dalla stessa assunte a garanzia dei Controparte_3 debiti contratti da , Controparte_4 in data 07.02.2005, derivanti dall'utilizzo dell'apertura di credito regolata in conto corrente n. 473, acceso presso la Filiale 119 di Ascoli Piceno.
A fronte del mancato pagamento della somma ingiunta, a garanzia del complessivo capitale e degli interessi era iscritta ipoteca giudiziale in data 30.05.2007 ai numeri Registro Particolare 1357 - Registro
Generale 6029, presso la Conservatoria dei RR.II di Ascoli Piceno, sui seguenti immobili risultanti di proprietà di 1/2 di piena proprietà sui seguenti immobili nel Comune di Controparte_3
Folignano (AP): Foglio 4, particella 634, sub. 19, cat A/2, vani 6; Foglio 4, particella 1016, sub. 3, cat
C/2, mq 21; Foglio 4, particella 1172, sub. 1, cat C/6, mq 17; Foglio 4, particella 634, sub. 20, cat A/2, vani 5,5; 1/8 di piena proprietà sui seguenti immobili nel Comune di Folignano (AP): Foglio 4,
pagina 1 di 4 particella 1172, sub. 2; Foglio 4, particella 776, Are 18, Ca 30; Foglio 4, particella 255, Are 8, Ca 50;
Foglio 4, particella 629, Ca 20; Foglio 4, particella 632, Are 6, Ca 30; 1/16 di piena proprietà sui seguenti immobili nel Comune di Folignano (AP): Foglio 4, particella 801, Are 26 Ca 28; Foglio 4, particella 734.
Aggiungeva che, tuttavia, era impossibilitata, allo stato, a soddisfare esecutivamente il proprio credito in quanto dalle visure ipocatastali risultava che sugli immobili ipotecati, intestati pro quota alla resistente, mancherebbe la continuità delle trascrizioni dal momento che dagli stessi risulta un
“Certificato di denunciata successione. Not. Ufficio del Registro del 07.03.2006 Rep. 42/766 trascritta il 19.02.2007 ai nn. 1221/1994”, in morte di deceduto il 23.12.2004. Pertanto, ritenendo Per_1
l'intervenuta voltura catastale degli immobili quale accettazione tacita dell'eredità, concludeva chiedendo “IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 476 cpc l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. in capo alla Sig.ra e, Persona_2 Controparte_3 per l'effetto, dichiararla erede puro e semplice;
ordinare al competente conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei registri immobiliari con specifico riferimento al bene immobile oggetto della garanzia ipotecaria concessa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per cosicchè in questa Controparte_3 sede ne andrà dichiarata la contumacia.
Va innanzitutto precisato, in astratto, che sussiste l'interesse della ricorrente ad ottenere una sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_2 CP_3 in considerazione dell'esigenza di procedere esecutivamente sui beni alla stessa formalmente
[...] intestati.
È noto che l'art. 2650 c.c., prevede che ogni trascrizione contro un soggetto, per poter essere efficace, deve essere preceduta da una trascrizione in suo favore avente ad oggetto il medesimo diritto con la conseguenza che, anche nell'ambito dell'esecuzioni immobiliari, la trascrizione del decreto di trasferimento, per poter essere considerata produttiva di effetti in favore dell'aggiudicatario, presuppone che la vendita forzata in danno del debitore sia stata eseguita in maniera conforme alla legge e cioè nel pieno rispetto del principio della continuità delle trascrizioni.
Ed infatti, l'art. 567 cpc. prescrive al creditore procedente in un'esecuzione immobiliare – pena l'inefficacia del pignoramento - di depositare, al momento della richiesta della vendita dell'immobile, tra l'altro “i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti
pagina 2 di 4 anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
in alternativa, depositare un certificato notarile
(sostitutivo delle certificazioni) attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Chiarito tale aspetto, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno 2018, n.14499).
Sul punto, in linea generale, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume
l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso” (così Cass. 30/04/2021, n. 11478; Cass. 21/10/2014, n.
22317; Cass. 11/05/2009, n. 10796; Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Se ciò è vero, occorre tuttavia ricordare che l'accettazione tacita di eredità potrebbe tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri - pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria -, sicchè non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass.
11 novembre 2021, n. 33516; in senso conforme, v. Corte d'Appello di Brescia. 6 dicembre 2021, n.
1594) ovvero nel caso in cui, come quello di specie, non vi sia prova che la voltura sia stata richiesta proprio dal chiamato nei cui confronti si chiede di accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità.
In altri termini, può dirsi che le volture catastali dimostrano la volontà del chiamato di accettare l'eredità solo se venga provato che sia stato proprio il soggetto chiamato all'eredità a chiedere la voltura catastale. Qualora, invece, non è noto chi abbia chiesto la voltura, il dato della mera intestazione catastale dei beni è privo di rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità (Corte appello Venezia sez. II.
20/07/2022, n. 1702; Cass. Civ., Sez. III, Ord., 13 agosto 2024, n. 22769).
Nel caso che ci occupa, posto che non risulta essere l'unica legittimata ad Controparte_3 effettuare la voltura catastale e non avendo la parte ricorrente nemmeno dedotto il compimento del citato atto personalmente dalla chiamata all'eredità , è chiaro come questo giudice, in CP_3
pagina 3 di 4 assenza di ulteriori elementi, non potrebbe accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità in capo alla stessa.
Le spese di lite, tenuto conto della contumacia della parte resistente, andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1697 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 31.10.2025 Il Giudice
NZ OT
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